La Corte Costituzionale e l’applicazione della causa di non punibilità nei reati di violenza a pubblici ufficiali: breve analisi della sentenza n. 172/2025
Il discrimine della resistenza a pubblico ufficiale: la Cassazione 2025 e la funzione selettiva del dolo specifico

La resistenza a pubblico ufficiale, nella sua costruzione codicistica, rappresenta un presidio fondamentale a tutela della regolarità dell’azione amministrativa e dell’imperatività delle funzioni pubbliche. Questa disciplina si colloca all’incrocio tra la massima tutela degli atti legittimi dell’autorità pubblica e l’esigenza, di matrice costituzionale, di garantire spazio alla critica, al dissenso e alla libertà di espressione. Così, se da un lato la legge mira a proteggere il corretto svolgimento delle funzioni degli organi pubblici, assicurando che nessuno possa impedire o ostacolare un pubblico ufficiale mentre compie legalmente il proprio lavoro, dall’altro il sistema giuridico deve comunque rispettare e garantire i diritti dei cittadini di esprimere dissenso, di criticare e di partecipare attivamente al dibattito pubblico, come previsto dalla Costituzione. In questo contesto, la recente pronuncia della Corte di Cassazione Penale, Sezione VI, sentenza n. 32839/2025, impone una riflessione approfondita sulla natura e sui limiti dell’elemento psicologico necessario per la rilevanza penale della condotta. La Corte ribadisce, con argomentazione puntuale e sistematica, che la responsabilità per resistenza deriva esclusivamente dalla presenza di dolo specifico. Pertanto, per la Suprema Corte, il reato di resistenza a pubblico ufficiale richiede che la condotta dell’agente sia finalisticamente orientata e sorretta dal preciso scopo di impedire o ostacolare il compimento di un atto legittimo da parte del pubblico ufficiale, mentre quest’ultimo sta effettivamente esercitando le sue funzioni. In questa prospettiva la Cassazione puntualizza che non sono sufficienti manifestazioni di mera ostilità, dissenso o espressioni minacciose pronunciate in un momento disconnesso rispetto all’azione dell’organo pubblico. Ciò che è invece necessario è un contributo volontario, sostenuto dal dolo specifico, volto a frapporre un concreto e attuale ostacolo allo svolgimento dell’attività amministrativa o di servizio in corso. In altri termini, solo la condotta che si inserisca causalmente e teleologicamente nell’alveo dell’azione pubblica, che risulti idonea a interrompere, vanificare o anche solo ritardare il compimento dell’atto, integra la tipicità della resistenza secondo il rigoroso discrimine tracciato dalla Suprema Corte. Ne risulta quindi un reato che si struttura attorno a una consapevole e mirata voluntas opponendi. Le minacce, le espressioni aggressive o le rimostranze verbali risultano penalmente irrilevanti se espresse come mera critica o dissenso, oppure qualora siano rivolte a decisioni già adottate, senza manifestare una volontà attuale di opporsi all’esecuzione di un atto di autorità. La giurisprudenza valorizza la specificità teleologica dell’elemento soggettivo, imponendo che l’azione dell’agente mostri una chiara finalità impeditiva, diretta a paralizzare, ritardare o comunque interferire con lo svolgimento di una funzione pubblica. Questo approccio, fortemente ispirato al principio di legalità e alla funzione garantista del diritto penale, delimita il campo della sanzionabilità ai soli comportamenti gravemente lesivi dell’effettività dell’azione amministrativa. Si esclude, in tal modo, ogni automatismo repressivo, preservando la fisiologia del dissenso e la salvaguardia della dialettica istituzionale. La Cassazione offre così un’interpretazione più selettiva e commisurata all’effettività dell’ostacolo arrecato dall’agente, sulla connessione tra la condotta e l’attualità dell’atto pubblico, ovverosia sulla idoneità effettiva della condotta a neutralizzare o impedire il regolare svolgimento delle procedure amministrative.
La svolta giuridica del Consiglio di Stato sul nesso causale per i militari esposti a uranio impoverito e metalli pesanti

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 15 depositata il 7 ottobre 2025, ha introdotto una svolta di indiscutibile rilievo nel diritto amministrativo militare, riconoscendo una presunzione relativa del nesso causale tra esposizione a uranio impoverito o nanoparticelle di metalli pesanti e insorgenza di patologie tumorali nei militari impiegati in missioni all’estero o presso poligoni di tiro nazionali. La questione affrontata ha riguardato la modalità di accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali in militari con presunta esposizione a rischi chimico-fisici riconosciuti internazionalmente sin dagli anni Novanta come pericolosi. Il riferimento normativo è in particolare all’art. 603 del Codice dell’Ordinamento Militare, modificato dal D.L. n. 228/2010 e convertito nella Legge n. 9/2011, che disciplina il rischio professionale specifico nell’ambito militare. Storicamente, la prova della causalità tra servizio militare ed effetti dannosi per la salute è sempre stata gravosa, dovendo il militare dimostrare “oltre il più probabile che non” il legame diretto tra esposizione e malattia. Tale onere, in casi tipici di esposizione ad agenti contaminanti potenti ma di difficile tracciabilità scientifica certa, ha spesso di fatto negato tutela concreta ai soggetti ammalati. La pronuncia della Plenaria ribalta questo paradigma, stabilendo che la natura intrinseca del rischio connesso all’attività militare in ambienti contaminati impone di qualificare come presunto il rapporto causale tra esposizione e insorgenza di malattie tumorali. Di conseguenza, spetta all’Amministrazione fornire la prova che la patologia possa derivare da cause estranee al servizio. Tale principio si fonda su indagini e studi riconosciuti a livello internazionale e nazionale, nonché su evidenze medico-scientifiche circa gli effetti patogeni dell’inalazione delle polveri di uranio impoverito e metalli pesanti, individuati come agenti favorenti forme tumorali e immunodepressioni. La pronuncia valorizza anche documenti ONU e risoluzioni che hanno vietato l’uso di tali materiali a scopi bellici, evidenziando la natura eccezionale del rischio. L’effetto pratico di questa sentenza comporta un miglioramento sostanziale nella tutela di diritti fondamentali dei militari e degli operatori del comparto difesa e sicurezza, in generale, agevolandone il riconoscimento di causa di servizio e i conseguenti benefici previdenziali e assistenziali. Sicché, si riduce la contesa giudiziaria e si accelera la risposta giuridica in materia di cause di servizio. Pertanto, il riconoscimento di una presunzione relativa pone un’importante obbligazione di diligenza in capo alla pubblica amministrazione, chiamata a evitare che un onere probatorio impossibile da soddisfare danneggi i lavoratori in divisa, che operano in condizioni di rischio specifico e documentato. La sentenza Ad. Plen. n. 15/2025 del Consiglio di Stato rappresenta un decisivo contributo di civiltà giuridica nel complesso ambito delle responsabilità dello Stato e della tutela della salute dei militari, accogliendo l’evoluzione scientifica e sociale. Il tutto a garanzia di una maggiore protezione ai soggetti esposti a rischi tecnicamente difficili da dimostrare. Avv. Francesco Paolo MASTROVITO Avv. Marianna SARDELLA
La problematica funzione sanzionatoria del richiamo militare.

(di seguito il link) https://www.ildirittoamministrativo.it/La-problematica-funzione-sanzionatoria-del-richiamo-militare/ted1125
Vilipendio della Repubblica e social network: la Cassazione conferma la condanna del militare.

Introduzione L’ampio utilizzo dei social network anche da parte di appartenenti alle Forze armate ha recentemente posto la giurisprudenza di fronte a nuove sfide in tema di libertà di manifestazione del pensiero e tutela delle istituzioni. Un caso emblematico è rappresentato dalla sentenza Corte di Cassazione I Sez. n. 29723 del 26 agosto 2025, che ha confermato la condanna di un militare per vilipendio della Repubblica a seguito della pubblicazione di frasi offensive sui social. Il caso Un Sergente dell’Esercito italiano aveva pubblicato su Facebook espressioni ingiuriose nei confronti dello Stato e del Governo, utilizzando termini equivalenti a quelli riservati alla criminalità organizzata e attributi gravemente dispregiativi (espressioni come: “Italia di m….” o “Stato di m….”. La Corte militare d’appello di Roma aveva già riconosciuto la colpevolezza del militare, decisione poi confermata dalla Suprema Corte, pur riconoscendo attenuanti generiche. Ora, il ricorrente aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 81 c.p.m.p., lamentando il mancato obbligo di autorizzazione a procedere del Ministro della Giustizia, previsto invece per l’analogo reato comune (art. 290 c.p.), sostenendo, inoltre, la disparità di trattamento. La Cassazione ha giudicato la scelta del legislatore non irragionevole, in virtù della maggiore gravità della fattispecie militare e della particolare posizione di garanzia del militare stesso. Per quanto concerne il diritto di critica, la sentenza ribadisce che la critica politica, anche aspra, non può mai travalicare nell’offesa gratuita e volgare alle istituzioni. Le espressioni adottate dal militare non erano inserite in un contesto argomentativo e denunciavano una volontà di dileggio e di svilimento, non di critica costruttiva. A tal riguardo, il dolo richiesto dall’art. 81 c.p.m.p. è generico: è sufficiente la consapevolezza di indirizzare parole offensive alle istituzioni. Parimenti, la Corte ha escluso che il clima politico o il linguaggio tipico delle reti sociali (contesto sociale e linguaggio in rete) possano rappresentare esimenti (giustificazioni) o attenuanti. La funzione pubblica e lo stato giuridico di militare impongono un dovere di lealtà e rispetto verso le istituzioni repubblicane, anche (e soprattutto) nell’esercizio della libertà di espressione. Conclusioni La pronuncia conferma la linea rigorosa della giurisprudenza (militare) in tema di vilipendio delle istituzioni, sottolineando la centralità della funzione svolta dal personale militare e la necessità di tutelare il prestigio dello Stato. Così, anche nell’epoca dei social, il diritto di critica non può mai giustificare la denigrazione gratuita delle istituzioni. #vilipendio #militare #cassazione #studiolegalemastrovito #mastrovito #forzearmate #penale #penalemilitare
E’ legittima la perdita del grado per violazione degli obblighi di continenza espressiva anche per il militare in congedo.

Il Consiglio di Stato Sez. con la sentenza n. 5455 del 23 giugno 2025 ha statuito la legittimità del provvedimento espulsivo nei confronti di un militare in congedo per aver ecceduto dagli obblighi di continenza espressiva, arrecando – così – grave nocumento al prestigio e al decoro dell’amministrazione di appartenenza. IL CASO Il caso oggetto della sentenza in esame riguarda un Maresciallo Ordinario dei Carabinieri, già in congedo assoluto, che, nella sua qualità di presidente dell’Unione Nazionale Arma Carabinieri (U.N.A.C.), aveva pubblicato un articolo e pronunciato affermazioni di natura offensiva nei confronti della giustizia militare e di un magistrato militare; fatti ritenuti lesivi del prestigio dell’Amministrazione e tali da giustificare l’irrogazione della massima sanzione disciplinare, ossia l’espulsione dal consesso militare. LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO Il Consiglio di Stato ha ribadito che anche il militare in congedo resta soggetto ai doveri di contegno (art. 732, DPR 90/2010) e alle sanzioni disciplinari, specie se i fatti contestati sono collegati al servizio e all’immagine dell’Amministrazione. Così, “l’appellante, ancorché in congedo, era tenuto al rispetto dei doveri di contegno che incombono sul militare ex art. 732, commi 1 e 2, d.P.R. n. 90 del 2010″ . Inoltre, il diritto di libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) trova limiti particolarmente stringenti per il personale militare, alla luce delle esigenze di tutela del prestigio e della neutralità delle Forze armate (Cons. Stato, sez. IV, 7 aprile 2014, n. 1609; sez. II 13 novembre 2023, n. 9689). Inoltre, “nella fattispecie, non è stato sanzionato l’esercizio, in quanto tale, del diritto del ricorrente di manifestare il proprio pensiero, ma l’eccesso da un tale diritto mediante espressioni oggettivamente e gratuitamente offensive nei riguardi della giustizia militare e delle forze armate”. Infine, la richiamata UNAC, nel caso di specie, non era considerata un’associazione sindacale riconosciuta e pertanto i comportamenti del ricorrente non potevano essere scriminati in base alle libertà sindacali. CONCLUSIONI L’irrogazione della sanzione disciplinare della perdita del grado per motivi disciplinari nei confronti di personale militare – anche in congedo – trova fondamento in un solido quadro normativo e giurisprudenziale, che tiene conto sia delle esigenze di tutela del prestigio e della neutralità delle Forze armate sia dei diritti fondamentali della persona, con i limiti derivanti dalla peculiare funzione svolta dai militari. La sentenza in questione conferma l’indirizzo restrittivo in tema di libertà di espressione dei militari e ribadisce – contestualmente – la necessità del rispetto delle procedure autorizzative per le associazioni sindacali di settore. #dirittomilitare #militari #forzearmate #studiolegalemastrovito #rimozione #sistemasanzionatoriomilitare #dirittoamministrativo #dirittodisciplinare
I 15 anni del Codice dell’Ordinamento Militare (C.O.M.) e del Testo Unico dell’Ordinamento Militare (T.U.O.M.)

Nel 2010, con il #Decreto Legislativo n. 66 e con il #DPR n. 90 del 15 marzo venivano introdotti nel panorama giuridico italiano, rispettivamente, il Codice dell’Ordinamento Militare (COM) ed il Testo Unico dell’ordinamento militare (T.U.O.M). Detta codificazione ha rappresentato – chiaramente – un’importante strumento di sistematizzazione e semplificazione normativa, integrando e riordinando le numerose disposizioni sparse che regolavano le Forze Armate e le Forze di Polizia Militare. L’introduzione del Codice ha segnato un passaggio storico: per la prima volta, le norme in materia di ordinamento, stato giuridico, disciplina e previdenza del personale militare sono state raccolte in un unico corpo normativo, provando a facilitare l’interpretazione e l’applicazione delle regole che disciplinano il mondo militare. Tuttavia, sin da subito non mancarono alcune critiche, anche facilmente condivisibili; le maggiori riguardavano, in particolare, la palese mole del Codice. Infatti, si dava vita ad un corpus normativo parecchio vasto, con i necessari collegamenti fra Codice e Regolamento annesso, posto che alle materie disciplinate dai due testi normativi si sarebbero dovuto aggiungere le Leggi di autorizzazione alla ratifica di Trattati internazionali. Ulteriori critiche sollevate inerivano – poi – ai contenuti; si era persa un’occasione per aggiornare ovvero riformare tanti contesti disciplinatori, che furono viceversa travasati sic et simpliciter nel Codice e nel Regolamento, lasciando così (ancora oggi) norme risalenti al previgente Regolamento di Disciplina Militare (la nota Legge n. 382/78). Comunque, dal 2010 ad oggi, il COM e il TUOM sono stati oggetto di modifiche ed aggiornamenti, soprattutto di natura ordinamentale, al fine di consentire un adeguamento alle nuove esigenze operative, alle decisioni (interpretazioni) giurisprudenziali ripetute e costanti, ai mutamenti sociali incidenti il comparto difesa e sicurezza. Tra le varie, si può far riferimento all’art. 1370 comma 3-bis del C.O.M. introdotto dal D. Lgs. 173/2019, in forza del quale è stata introdotta la possibilità che “nei procedimenti disciplinari di stato il militare inquisito, in aggiunta al difensore di cui ai commi 2 e 3, può farsi assistere, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro“. L’occasione del quindicesimo anniversario della codificazione, anche in ragione delle nuove (ed ardue) sfide geopolitiche e militari, potrebbe assurgere a momento di riflessione, nell’ottica di porre in essere un processo di verificazione della valenza e dell’efficacia dell’attuale canonizzazione dell’ordinamento giuridico militare (sia consentito, in alcuni contesti si potrebbe parlare persino di profonda revisione: si consideri il fatto che l’attuale sistema sanzionatorio risale sostanzialmente ad oltre 50 anni fa). Si pensi, davvero in sintesi, ad un’ulteriore digitalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi, alla valorizzazione delle risorse umane attraverso un profilo di “carriera aperto” effettivo e oggettivamente più meritocratico, ad un sistema di valutazione del personale obiettivo e semplificato, ad un sistema sanzionatorio modernizzato. Senz’altro, dunque, potrebbe – oggi – essere matura (finanche necessaria) la cantierizzazione di un processo di aggiornamento e miglioramento dell’impianto normativo di settore, garantendo efficacia e pertinenza, anche in relazione alle nuove tecnologie belliche. #studiolegalemastrovito #codicedell’ordinamentomilitare #militare #forzearmate #disciplinamilitare #dirittomilitare #forzedipolizia #TUOM #COM
Ricorso 6 scatti T.F.S. pensionati ex #Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare.

Lo Studio Legale Mastrovito, informa della possibilità di depositare ricorso dinanzi al Tar competente, sia in forma singola che collettiva, per il riconoscimento del diritto all’inclusione di sei scatti stipendiali nel calcolo del Tfs ai sensi dell’art. 6 bis del D.L. n. 387 del 1987, con condanna in capo all’Inps al pagamento del maggior importo dovuto a seguito di rideterminazione del #TFS spettante. Tale diritto è già stato riconosciuto da numerosissime sentenze emesse dai Tribunali Amministrativi di tutta Italia, nonchè confermato dal Consiglio di Stato. REQUISITI Il ricorso può essere proposto dal personale appartenente alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare (Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Carabinieri) congedatosi a domanda con almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile contributivo. Il requisito dell’età anagrafica e del servizio non sono alternativi, ma devono entrambi sussistere all’atto del congedo. MODALITA’ DI ADESIONELo studio propone il ricorso sia in forma singola che collettiva. Per chiedere informazioni e\o un preventivo personalizzato è sufficiente contattare la segreteria di studio al nr. 0321/1640498o, in alternativa inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica segreteria@studiolegalemastrovito.com.Lo Studio, previa specifica valutazione della singola posizione, fornirà le informazioni richieste indicando il costo del preventivo sia esso richiesto in forma di adesione singola che eventualmente collettiva. #diritto #dirittomilitare #tfs #polizia #carabinieri #forzedipolizia #liquidazione #militari
DIRITTO MILITARE: IL DIRITTO DI DIFESA NEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Nella nostra Costituzione l’art. 24 comma 2, Cost. richiama il diritto di difesa in termini di “diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”. Tuttavia, tale garanzia risulta essere riferibile, per consolidata giurisprudenza costituzionale, soltanto ai procedimenti giurisdizionali; non potrebbe, quindi, essere invocata nell’ambito di un procedimento disciplinare, il quale, invece, ha mera natura amministrativa. Per quanto riguarda il personale militare l’art. 1370 del #Codice dell’Ordinamento Militare prevede che, per tutti i procedimenti disciplinari, ad eccezione di quelli di corpo instaurati per l’applicazione di una sanzione diversa dalla consegna di rigore, il militare inquisito sia assistito da un difensore (di fiducia o d’ufficio), scelto tra i militari in servizio, anche appartenenti ad altra #Forza Armata o Corpo Militare. Nel caso in cui, invece, l’interessato non abbia provveduto alla nomina fiduciaria, sarà l’Amministrazione a nominargli un difensore d’ufficio, il quale non potrà rifiutare l’incarico, a meno che sussista un legittimo impedimento. L’inquisito, tuttavia, potrà revocare in ogni momento il difensore d’ufficio, optando per un patrocinatore di fiducia, che lo affiancherà per tutta la durata del procedimento disciplinare. Viene anche in soccorso l’art. 52 poiché “l’ordinamento delle Forze Armate si informa allo spirito democratico della Repubblica” È, dunque, esclusa per l’interessato la facoltà di nominare un avvocato quale difensore, come invece abbastanza recentemente introdotto per il procedimento disciplinare di stato. Infatti, al comma 3-bis del citato articolo 1370, c.o.m., prevede che il militare inquisito in aggiunta al Militare difensore di cui ai commi 2 e 3, può farsi assistere, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro. Questa interpretazione risulta coerente con quanto affermato sul punto dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte Cost., sent. n. 182/2008), secondo cui l’impossibilità di un professionista quale proprio difensore – nei procedimenti disciplinari di Corpo – non viola il diritto di difesa, né il principio di ragionevolezza. La nomina del difensore, qualunque sia la sua genesi, è poi soggetta al rispetto di alcuni limiti: il militare non può esercitare l’ufficio di difensore per più di sei volte in dodici mesi, inoltre, non potrà rivestire un grado superiore a quello del Presidente della Commissione di Disciplina, né trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 1380, comma 3, C.O.M.. Infine, la mancata facoltà di nominare nei procedimento disciplinari di Corpo (sanzione di rigore) di un Avvocato è controbilanciata dal fatto che la legge consente al militare di partecipare personalmente al procedimento allo scopo di manifestare la propria versione, fornendo all’Autorità procedente tutti gli elementi ritenuti utili ai fini della decisione, così la giurisprudenza costituzionale nel 2008. Vero però che a distanza di oltre tre lustri dalla Sentenza dell’Alto Consesso ed alla luce della citata novella riguardante i procedimenti disciplinari di stato, il legislatore ben potrebbe estendere la presenza in aggiunta di un Avvocato anche nel procedimento disciplinare finalizzato alla eventuale irrogazione di consegna di rigore, a garanzia totalizzante. Non si può non tenere conto – infatti – degli importanti riflessi di impiego e di carriera che il militare (in generale sullo stato giuridico dell’interessato) che il #militare subisce a seguito dell’irrogazione di tali tipologie di sanzioni. #studiolegale #militare #avvocato #avvocatomilitare #sanzionidisicplinarimilitare #sanzione disciplinare #procedimentodisciplinare #dirittomilitare #difensore militare #studiolegalemastrovito Avv. Francesco Paolo MASTROVITO
Militare: falsa annotazione delle presenze nel memoriale di servizio da parte dell’appartenente alle forze armate integra sia un falso sia il reato di truffa.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 5723 del 09 luglio 2024, ha condannato un appartenente delle Forze Armate a seguito di annotazione sul cd. “memoriale di servizio” della propria presenza in attività nei giorni e nelle ore indicate, che, in realtà, non sono state prestate; infatti, lo stesso non era presente sul luogo di lavoro. Tali condotte, integrano il reato falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, di cui all’ art. 479 del codice penale, in quanto tale documento ha natura di atto pubblico; ne consegue che le false attestazioni integrano il reato predetto. A tal riguardo, i giudici d’appello confermano che il c.d. memoriale, in ragione della natura e del contenuto, così come previsti dal Regolamento militare, non può essere ricondotto, neanche per la parte attestante la presenza ed i servizi effettuati, ad un mero documento assimilabile a “cartellino marcatempo”, ma bensì assimilabile ad atto pubblico. Inoltre, le false annotazioni riportate sul memoriale integrano idonei “artifici” che il militare ha utilizzato per lucrare indebite indennità legate – giustappunto – alle false presenze; di qui è scaturito un evidente vantaggio integrando così il reato di truffa. #avvocato #studiolegale #avvocatomilitare #diritto #militare #dirittomilitare #dirittopenale #falso #reatoditruffa #forzearmate