DIRITTO DI CRITICA: limitazioni per il personale militare.

Un interessante Parere del Consiglio di Stato – Sezione Prima – del 19 giugno 2024 (Affare 00739/2022) ha trattato il corretto esercizio del diritto di critica (tema di per sé molto intricato) in applicazione dell’art. 21 della Costituzione per il personale militare, delineando delle marcate limitazioni. L’alto consesso ha stabilito – in sintesi – che il diritto di critica da parte del personale militare (#dirittomilitare) deve improntarsi al rispetto di un linguaggio appropriato, corretto e sereno, nonché alla esistenza di un pubblico interesse alla conoscenza del fatto e della veridicità, cioè della corrispondenza tra fatti avvenuti e riferiti. In particolare, i giudici hanno anche precisato che “Tale diritto fondamentale – riconosciuto espressamente in favore del personale militare dall’art. 1472 c.m. ed il cui esercizio di per sé solo non può mai dare luogo a sanzioni disciplinari ex artt. 1465 e 1466 c-m- – trova un proprio limite intrinseco (oltre quelli esplicitati dai menzionati artt. 1465 e 1472 c.m.), nella necessità che le espressioni usate, in relazione al costume sociale ed alle modalità comunicative normalmente usate, non solo non integrino una lesione penalmente rilevante di altre posizioni giuridiche, ma – nei contesti sociali per i quali vige una disciplina comportamentale più rigorosa, quali quelli assoggettati ad un regolamento di disciplina come avviene per i corpi militari – siano continenti, ovvero esternate con modalità tali da non travalicare i principi di correttezza stabiliti dalla normativa in materia disciplinare. Non può infatti ammettersi che la finalità di critica costituisca causa di giustificazione di ogni tipo di infrazione alle regole di comportamento da applicarsi nell’ambito particolare considerato. Il diritto di critica da parte degli appartenenti alle Forze Armate deve improntarsi ad una continenza particolarmente rigorosa del linguaggio e dei toni e deve essere evitata nel suo esercizio ogni esplicita o implicita commistione fra il pensiero espresso ed il ruolo ricoperto.” Va da sé, così come ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, che i militari abbiano il dovere di assumere – anche nell’esercizio del diritto di critica (costituzionalmente presidiato) – condotte di tipo materiale caratterizzate da appropriatezza, continenza e – si potrebbe dire – rispetto della civile convivenza in genere. #militare #dirittodicritica #dirittomilitare #dirittomilitare #dirittoamministrativomilitare #studiolegalemastrovito #forzearmate
Ricorso 6 scatti TFS pensionati ex Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare

Lo Studio Legale Mastrovito, informa della possibilità di depositare ricorso dinanzi al Tar competente, sia in forma singola che collettiva, per il riconoscimento del diritto all’inclusione di sei scatti stipendiali nel calcolo del Tfs ai sensi dell’art. 6 bis del D.L. n. 387 del 1987, con condanna in capo all’Inps al pagamento del maggior importo dovuto a seguito di rideterminazione del TFS spettante. Tale diritto è già stato sancito mediante numerose sentenze emesse dai Tribunali Amministrativi di tutta Italia, nonchè confermato dal Consiglio di Stato. REQUISITI Il ricorso può essere proposto dal personale appartenente alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare (Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Carabinieri) congedatosi a domanda con almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile contributivo. Il requisito dell’età anagrafica e del servizio non sono alternativi ma devono entrambi sussistere all’atto del congedo. MODALITA’ DI ADESIONELo studio propone il ricorso sia in forma singola che collettiva. Per chiedere informazioni e\o un preventivo personalizzato è sufficiente contattare la segreteria di studio al nr. 0321/1640498o, in alternativa inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica segreteria@studiolegalemastrovito.com. Lo Studio, previa specifica valutazione della singola posizione, fornirà le informazioni richieste indicando il costo del preventivo sia esso richiesto in forma di adesione singola che eventualmente collettiva. #diritto #dirittomilitare #tfs #polizia #carabinieri #forzedipolizia #liquidazione #militari
Intervento della Corte Costituzionale sull’art. 42 bis D.LGS N. 151/2001 (T. U. in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità)

Con la recentissima Sentenza n. 99/2024 la Corte Costituzionale ha riconosciuto che i dipendenti pubblici possono chiedere ed ottenere il trasferimento temporaneo di cui all’art. 42 bis, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001 presso una sede di servizio ubicata nella Regione o nella Provincia dove risiede la famiglia. Detta sentenza ha pronunciato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42 bis, comma 1, D.Lgs. 151/2001 che prevedeva la possibilità del dipendente pubblico con figli fino a tre anni di età di trasferirsi presso una Regione o una Provincia dove l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa. Invero, la norma in questione violava la Costituzione, così come ha statuito l’alto consesso, non garantendo una adeguata e congrua tutela alla famiglia e all’infanzia (artt. 3 e 31 Cost.). Sempre in ragione di detta pronuncia, la possibilità di ottenere un trasferimento temporaneo presso la Regione o la Provincia ove sia fissata la residenza familiare comporta anche, per i genitori, una maggiore autonomia decisionale nello scegliere il luogo dove risiedere con la famiglia, quantomeno in quel momento storico. Appare infine interessante il rilievo svolto in sentenza circa il fatto che l’ipotesi oggetto di pronuncia risulta essere – comunque – ormai rara in ragione delle sempre più stringenti possibilità, nell’ambito della Pubblica Amministrazione in generale, di lavorare in smart-working. #diritto #dirittopubblico #cortecostituzionale #dirittomilitare #militare #pubblicodipendente #art.42bis #avvocatomilitare
DIRITTO MILITARE. #Vittime del dovere: requisiti e tutele.

Tutti gli appartenenti al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico (#dirittomilitare) che hanno subito infortuni e malattie professionali, e comunque infermità nello svolgimento del loro dovere (infermità che devono essere già riconosciute dipendenti da causa di servizio), possono chiedere benefici relativi alla condizione di vittima del dovere, così come espressamente previsto dall’art. 1 comma 563 della Legge n. 266 del 2005. In sintesi, si definiscono #vittime del dovere i deceduti o rimasti invalidi permanenti “in attività di servizio o nell’espletamento di funzioni d’istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: 1. Nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; 2. Nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; 3. Nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; 4. In operazioni di soccorso; 5. In attività di tutela della pubblica incolumità; 6. A causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteri di ostilità”. Per quanto concerne l’eventuale termini prescrizionali La Cassazione e i Tribunali di merito hanno ormai statuito che non si applica il termine decennale per lo status in questione (Cassazione – Sezione lavoro, n. 17440/202). Una recente sentenza della Cassazione – poi – riconosce Vittime del dovere tutti coloro che rientrano nelle fattispecie previste dall’art. 1 comma 536 lettera da a) a f), L. 266/05. Oltre alla tutela indennitaria, le vittime, e i loro familiari, hanno diritto al risarcimento del danno. In caso di decesso, queste somme debbono essere liquidate agli eredi legittimi. Questi ultimi, se stretti congiunti, hanno diritto, in aggiunta, ad un risarcimento del danno cd. iure proprio. Inoltre, questa tutela è assicurata anche a coloro che subiscono infermità nell’adempimento dei loro doveri, anche nel caso in cui non siano dipendenti pubblici (SS.UU. 22753/2018). Per quanto riguarda l’istituto della prescrizione vittime del dovere, oltre ad alcune sentenze di merito, la Cassazione Pertanto, ed in sintesi, tutti i soggetti affetti da infermità contratte in servizio presso le Forze Armate o Corpi Militari ovvero assimilati, ed i loro congiunti, possono richiedere l’accertamento dello status di Vittime del Dovere e vedersi riconosciuti i relativi benefici economici ed assistenziali. Contattaci per una valutazione di merito. segreteria@studiolegalemastrovito.com 0321/1640498 #vittimedeldovere #diritto #dirittomilitare #forzearmate #causediservizio
LA CAUSA DI SERVIZIO PER IL PERSONALE MILITARE
La causa di servizio assume – senza – dubbio nell’ambito dell’ordinamento giuridico militare, il ruolo di istituto determinante al quale l’ordinamento riconduce e ricollega una pluralità di effetti, che sono di grande interesse per il personale, e non solo a contenuto economico (cfr. dall’art. 1878 e seguenti del Codice dell’Ordinamento Militare). Si pensi al sistema delle esenzioni sanitarie e dei rimborsi delle spese di cura specialistiche, all’attribuzione di miglioramenti economici stipendiali come gli scatti per l’invalidità di servizio, alle tutele stipendiali previste nel corso delle assenze dal servizio per aspettativa conseguente ad infermità, al reimpiego degli idonei nella forma parziale, all’attribuzione dell’equo indennizzo, dell’indennità una tantum o della pensione privilegiata al congedo . Infine, si deve sottolineare la speciale portata che la norma riserva al giudizio di dipendenza rispetto ai benefici economici connessi alla dichiarazione di equiparato a vittima del dovere, quale istituto di più moderna e recente concezione (DPR n. 243 del 2006). Lo Studio Legale Mastrovito offre consulenza e assistenza in materia. #diritto #serviziomilitare #concorsimilitari #militare #sottufficale #dirittomilitare #causadiservizio #idoneitàalserviziomilitare #dirittoamministrativo #infortunio #dirittoamministrativomilitare
IL RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO PENALE E PERSONALE APPARTENENTE AL COMPARTO DIFESA, SICUREZZA E SOCCORSO PUBBLICO

Lo dico e lo ripeto ogniqualvolta si presenta presso i nostri Studi personale appartenente al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico (militari, poliziotti e così via) interessato da un procedimento disciplinare dopo essere stato coinvolto in un procedimento penale. Alcune scelte strategiche in ambito penale (purtroppo sbagliate, a seguito della mancanza di specifiche competenze professionali) pregiudicano fortemente la propria posizione giuridico-amministrativa generale, con particolare riferimento ai riflessi disciplinari, spesso anche orientati verso l’espulsione dal consesso d’appartenenza. Un esempio per tutti: la prescrizione per il personale militare (a distanza – pertanto – di tanti anni di celebrazione del processo penale) non assume alcun valore “favorevole”, come per la maggior parte dei cittadini. Ne consegue che, il personale appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia coinvolto, per qualsivoglia motivo, in un procedimento penale deve farsi assistere (per avere la più adeguata tutela legale) da un Avvocato esperto anche in materia di Diritto Militare. #diritto #dirittomilitare #penale #dirittopenale #militare #personalemilitare #dirittodisciplinare #sanzionedisciplinare #militari Avv. Francesco Paolo MASTROVITO
Legge 104 per i militari

https://www.studiocataldi.it/articoli/45971-legge-104-per-i-militari-il-trasferimento-mira-a-tutelare-il-familiare-affetto-da-handicap.asp
DIRITTO PENALE MILITARE

Il diritto penale militare è una branca del diritto penale, che si occupa in modo specifico dei reati commessi nell’ambito delle forze armate e dei militari in genere. La normativa in questione ha radici secolari, si pensi che – ad esempio – nel medioevo la Chiesa cattolica esercitava un forte controllo sia sulla giustizia criminale che sulla giustizia militare. E’ nel 1800 che il diritto penale militare si sviluppa come disciplina autonoma con la nascita degli stati moderni. Il codice penale militare – sia di pace che di guerra – si presenta – oggi – come un sistema di norme giuridiche che disciplinano la condotta, nonché i servizi e le attività in generale svolti dai militari. Esso si distingue dal codice penale ordinario per i reati specifici che riguardano – giustappunto – la vita militare. Ad esempio, un militare potrebbe essere accusato di violata consegna, violazione del segreto militare, insubordinazione, e così via. Negli ultimi decenni i codici penali militari sono stati oggetto di ampio dibattito, unitamente a progressiva erosione da parte della Corte Costituzionale. Successivamente alla riforma del 2007, vi sono tre Tribunali militari, con altrettante procure: Verona, Roma e Napoli; un Tribunale militare di sorveglianza (a Roma) ed una Corte d’appello militare in Roma. Contattaci per consulenza ed assistenza #diritto #dirittomilitare #dirittopenale #dirittopenalemilitare #militare