Francesco Paolo Mastrovito

Avvocato Fondatore

Guardia di Finanza, omessa comunicazione della convivenza: il TAR Piemonte annulla la sanzione perchè la relazione era già nota ai superiori.

Con la sentenza n. 1445/2026 (Sez. III, pubblicata il 22 giugno 2026 e passata in giudicato), il TAR Piemonte ha accolto il ricorso, patrocinato dallo Studio Legale MASTROVITO, di un militare della Guardia di Finanza punito con un giorno di consegna per non aver comunicato tempestivamente la propria convivenza. Per i giudici, quando la relazione è di fatto nota alla scala gerarchica, sanzionare la sola mancata formalizzazione senza un’istruttoria completa viola i principi di motivazione, buona fede e proporzionalità.

Il caso

Il militare aveva avviato nel 2022 una relazione sentimentale, divenuta poi stabile convivenza, con la titolare di un esercizio commerciale. Della circostanza aveva informato per le vie brevi i superiori dell’epoca, anche in occasione della comunicazione formale con cui aveva dichiarato la sottoscrizione di quote di una società di cui la compagna era socia di maggioranza.

Nel novembre 2023, nell’ambito dell’aggiornamento dei dati personali richiesto a tutto il personale in ragione del «progressivo superamento del coniugio quale modello unico di convivenza», il militare dichiarava formalmente la convivenza e, su successiva richiesta, ne precisava la decorrenza anagrafica. Seguivano la proposta di cambio d’incarico per ritenuti profili di incompatibilità territoriale, la contestazione dell’addebito per aver omesso informazioni rilevanti ai fini della valutazione di compatibilità e, infine, la sanzione di corpo di un giorno di consegna, confermata in sede di ricorso gerarchico.

La tempestività della contestazione: il «senza ritardo» dell’art. 1398 C.O.M.

Il TAR ha respinto la censura relativa al ritardo nell’avvio del procedimento. L’art. 1398 del Codice dell’Ordinamento Militare impone di instaurare il procedimento disciplinare «senza ritardo», ma non fissa un termine perentorio: a differenza delle sanzioni di stato, soggette ai termini rigorosi degli artt. 1392 e seguenti, per le sanzioni di corpo vale una regola di «ragionevole prontezza», che bilancia l’esigenza di accertare i fatti con il diritto dell’incolpato a conoscere tempestivamente le accuse (ex multis, Cons. Stato, sez. II, n. 1296/2020 e n. 4608/2022).

Secondo il Collegio, il termine decorre dall’acquisizione di un dato certo, completo e oggettivamente verificabile – nel caso di specie, la comunicazione formale della decorrenza della convivenza, resa a fine novembre 2023 – e non da conoscenze frammentarie e informali. I circa tre mesi e mezzo trascorsi fino alla contestazione sono stati quindi ritenuti ragionevoli.

Il cuore della decisione: difetto di istruttoria e travisamento dei fatti

Fondato, invece, il motivo relativo al difetto di istruttoria e di motivazione. Proprio le audizioni svolte dall’Amministrazione – in parte soltanto dopo la proposizione del ricorso gerarchico – hanno smentito l’impostazione della contestazione: un ufficiale ha dichiarato di essere a conoscenza della relazione già dal luglio 2022, quando la notizia era ormai diffusa nel Reparto; un altro superiore ne era al corrente sin dalle festività natalizie del 2021, avendo il militare partecipato a un momento conviviale insieme alla compagna; agli atti figurava, inoltre, un messaggio con cui un ulteriore superiore formulava auguri al militare «e la sua compagna» per l’inaugurazione di un’attività.

Il TAR ha poi rigettato la «lettura malevola» della condotta secondo cui il militare avrebbe scelto di rendere la vicenda nota solo informalmente, evitando una comunicazione formale. Il principio affermato è netto: la comunicazione formale serve a rendere valutabile un’eventuale incompatibilità, ma l’incompatibilità deriva dalle circostanze in sé e non dalla loro formalizzazione. Se il fatto era noto e notorio, la scala gerarchica che ne avesse dubitato avrebbe ben potuto chiedere chiarimenti formali all’interessato.

Buona fede e proporzionalità della sanzione

Accolti anche il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente. Il militare poteva ragionevolmente ritenere che la propria situazione fosse conosciuta dai superiori, avendone questi più volte dimostrato di essere al corrente. Una valutazione più rigorosa da parte di un nuovo Comandante, per quanto legittima nei contenuti, non consente di addebitare all’interessato una condotta volta a occultare la situazione. Ne risulta un elemento soggettivo carente o, quantomeno, una sanzione sproporzionata, in contrasto con i criteri di proporzionalità e gradualità che governano la potestà disciplinare (art. 1355 C.O.M.).

L’incompatibilità: una valutazione distinta

Il TAR ha invece ritenuto non pertinente il motivo sull’insussistenza di profili di incompatibilità: il militare era stato sanzionato per l’omessa comunicazione, non per una commistione tra vita privata e servizio. Resta ferma, precisa la sentenza, la facoltà dell’Amministrazione di valutare in via autonoma la posizione dell’interessato, ormai acquisita in termini di stabilità e certezza.

Considerazioni conclusive

Il ricorso è stato accolto, con annullamento della sanzione disciplinare e del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico; l’Amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori di legge.

La pronuncia ribadisce che la potestà disciplinare militare non può fondarsi su una ricostruzione parziale dei fatti: l’istruttoria deve considerare anche gli elementi favorevoli all’incolpato e la motivazione deve dare conto del contesto reale in cui la condotta si colloca. Il rilievo formale di un adempimento non può tradursi in un automatismo sanzionatorio quando la sostanza dell’informazione era già nella disponibilità dei superiori.

Avv. Francesco Paolo Mastrovito

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