Con la sentenza n. 181/2026, depositata il 3 novembre 2026 (Pres. Amoroso, red. Luciani), la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 227 del codice penale militare di pace: i commi primo e secondo in via diretta, il terzo in via consequenziale. Per i giudici costituzionali la reclusione militare come unica sanzione, anche per fatti privi di eccezionale gravità, non è necessaria e comprime in modo sproporzionato la libertà di manifestazione del pensiero (artt. 21 e 52 Cost.; art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 10 CEDU). I fatti di diffamazione tra militari rientrano ora nella disciplina comune dell’art. 595 c.p.
Il caso e la questione di legittimità costituzionale
Un maresciallo dell’Aeronautica veniva condannato a otto mesi di reclusione militare per diffamazione di un reparto dell’Aeronautica, di una Stazione dei Carabinieri e del Ministro della Difesa. Aveva diffuso su Facebook e su un sito internet un comunicato che presentava la morte di un militare come l’ennesimo suicidio, legato al clima interno al corpo, e le indagini dei Carabinieri come senza sbocchi. La morte risultò poi accidentale.
Con ordinanza del 21 ottobre 2025 (r.o. n. 244/2025), la Prima Sezione penale della Cassazione sollevava, su richiesta dell’imputato, la questione di legittimità dell’art. 227, commi primo e secondo, c.p.m.p. La norma non prevede la multa in alternativa alla reclusione militare, e il contrasto è con gli artt. 21, 52 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 10 CEDU. Il testo non consentiva un’interpretazione conforme, e come rimedio la Cassazione proponeva di mutuare la multa dall’art. 595 c.p.
L’Avvocatura dello Stato chiedeva inammissibilità o infondatezza. La Corte respingeva le eccezioni di inammissibilità: il ricorso conteneva un motivo specifico sulla sproporzione della pena detentiva per fatti non eccezionalmente gravi, quindi la questione era rilevante, a differenza di quella dichiarata inammissibile con la sentenza n. 127/2025.
Pena detentiva e libertà di espressione: il percorso della Corte
Secondo la Corte EDU, il carcere per reati commessi tramite i mezzi di comunicazione è compatibile con l’art. 10 CEDU solo in circostanze eccezionali (discorsi d’odio, istigazione alla violenza), perché altrimenti ha un effetto dissuasivo (chilling effect). La Consulta lo aveva già recepito con l’ordinanza n. 132/2020 e con la sentenza n. 150/2021, che ha dichiarato illegittimo l’art. 13 della legge n. 47/1948 e ha incluso tra i casi eccezionali le campagne di disinformazione condotte nella consapevolezza della falsità degli addebiti.
La sentenza n. 181/2026 aggiunge due passaggi:
- l’effetto dissuasivo non riguarda solo i giornalisti, perché i social network sono usati da chiunque (ord. n. 132/2020; Cass. pen., sez. V, n. 13993/2021);
- la libertà di espressione vale anche per i militari: richiamando Grigoriades e Ayuso Torres, l’art. 10 CEDU «non si ferma davanti al cancello delle caserme», fatte salve restrizioni a tutela della sicurezza nazionale e dell’ordine pubblico.
Una fattispecie sovrapponibile a quella comune
Il nodo decisivo è se la sola pena detentiva sia giustificata dalle peculiarità della diffamazione militare. La Corte lo esclude. Il parametro dell’art. 3 Cost. non era stato evocato dal giudice rimettente, ma il raffronto tra le due fattispecie resta determinante: la condotta (l’offesa alla reputazione comunicando con più persone) e il bene giuridico (l’onore, di cui la reputazione è la proiezione sociale) coincidono, come già affermato con la sentenza n. 273/2009, che aveva esteso alla diffamazione militare l’exceptio veritatis.
Secondo la sentenza n. 244/2022, le differenze di trattamento sanzionatorio tra reati militari e reati comuni reggono solo se fondate su una oggettiva diversità degli interessi tutelati, come nei casi di nonnismo e di discriminazione (sent. n. 215/2017), dove le esigenze di coesione delle Forze armate passano in primo piano. Nella diffamazione, invece, quelle esigenze restano sullo sfondo e possono essere adeguatamente soddisfatte dal trattamento sanzionatorio comune. Né vale richiamare una presunta superiorità dei beni protetti dal diritto penale militare: la Corte, richiamando la sentenza n. 278/1987, ricorda che essi non possono considerarsi, per ciò solo, più importanti degli altri beni costituzionalmente tutelati.
Perché cade l’intero art. 227 c.p.m.p.
La Corte esclude una sentenza additiva che inserisse la multa in alternativa alla reclusione, mutuandone la misura dall’art. 595 c.p. L’art. 227, secondo comma, riunisce in un’unica ipotesi le aggravanti dell’attribuzione di un fatto determinato e dell’offesa recata con mezzo di pubblicità o in atto pubblico, che l’art. 595 c.p. distingue in due commi con cornici edittali diverse. Trasporre la pena pecuniaria avrebbe richiesto scelte di politica criminale che spettano al legislatore.
La soluzione costituzionalmente adeguata, e priva di opzioni discrezionali, è la semplice caducazione dell’art. 227, con attrazione dei fatti di diffamazione «militare» nell’ambito dell’art. 595 c.p. Per analoghe ragioni è stato dichiarato illegittimo in via consequenziale (art. 27 della legge n. 87/1953) anche il terzo comma, che aumentava la pena per le offese a un corpo militare o a un ente amministrativo o giudiziario militare.
La Corte osserva che l’esito riduce la giurisdizione militare e amplia quella ordinaria, ed è coerente con l’art. 52, terzo comma, Cost., secondo cui l’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica: un principio già valorizzato dalle sentenze nn. 126/1985, 278/1987, 449/1999 e 120/2018, che escludono ogni separatezza dell’ordinamento militare rispetto ai principi dell’ordinamento generale.
Gli effetti della decisione
Quanto agli effetti, la sentenza non abroga l’art. 227 c.p.m.p. Lo dichiara illegittimo ai sensi dell’art. 136 Cost., e questo significa che la norma cessa di applicarsi dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Non si verifica però una abolitio criminis, perché le offese tra militari restano punibili secondo l’art. 595 c.p., che prevede la reclusione in alternativa alla multa. Nell’ipotesi base la pena è la reclusione fino a un anno o la multa fino a 1.032 euro. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, si sale a due anni di reclusione o a una multa fino a 2.065 euro. Se invece è commessa con un mezzo di pubblicità o in un atto pubblico, la reclusione va da sei mesi a tre anni, oppure la multa non può essere inferiore a 516 euro.
Si applica anche l’art. 596 c.p., compresa la prova liberatoria già estesa dalla sentenza n. 273/2009. Tuttavia, il carcere resta una possibilità nei casi di eccezionale gravità, che in ambito militare possono presentarsi con maggiore frequenza.
Restano comunque aperti tre profili. Il primo è la giurisdizione, che passa al giudice ordinario. Il secondo è la procedibilità, perché bisognerà stabilire se si applichi la richiesta del comandante di corpo (art. 260 c.p.m.p.) o la querela di parte (art. 597 c.p.). Il terzo è la sorte dei procedimenti pendenti e delle condanne definitive, che dovrà essere regolata secondo l’art. 30, quarto comma, della legge n. 87/1953.
Considerazioni conclusive
La pronuncia si inserisce nel percorso che riporta il diritto penale militare nell’alveo dei principi dell’ordinamento generale: proporzionalità della pena, sanzione detentiva come extrema ratio, libertà di espressione.
È una direttrice che lo scrivente Studio Legale aveva già indicato nel contributo Giustizia militare: tra presente e prospettive di riforma, segnalando un trattamento sanzionatorio improntato a logiche punitive superate e un ricorso alla pena detentiva spesso sproporzionato.
Sarebbe tuttavia errato leggere la decisione come un’area franca. La tutela dell’onore e della reputazione resta piena, ma non può più passare per un automatismo sanzionatorio. Per il personale militare, per le associazioni professionali a carattere sindacale (legge n. 46/2022), il cui contesto emergeva già nella vicenda decisa con la sentenza n. 127/2025, e per chiunque eserciti legittimamente il diritto di critica, alla maggiore libertà corrisponde un onere di accuratezza: chi diffonde notizie o denunce deve verificarne la fondatezza, e la linea di confine tra critica legittima e addebiti privi di riscontro sarà tracciata caso per caso dalla giurisprudenza.
Avv. Francesco Paolo Mastrovito
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