Francesco Paolo Mastrovito

Avvocato Fondatore

La Corte Costituzionale e l’applicazione della causa di non punibilità nei reati di violenza a pubblici ufficiali: breve analisi della sentenza n. 172/2025

  1. Con la sentenza n. 172 del 2025, depositata il 27 novembre, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, del codice penale. Tale norma escludeva in modo assoluto la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in relazione ai delitti di violenza privata a pubblico ufficiale (art. 336 c.p.) e resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), se commessi nei confronti di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o polizia giudiziaria nell’esercizio delle loro funzioni.   L’istituto della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, introdotto dall’art. 1, comma 2, d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, ha fin da subito rappresentato uno strumento di deflazione del contenzioso penale, in linea con il principio di ultima ratio del diritto penale. La sua applicazione era inizialmente limitata ai reati con pena detentiva massima non superiore a cinque anni. Tuttavia, il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha modificato il paradigma di riferimento, spostando il limite al minimo edittale non superiore a due anni, ampliando pertanto l’ambito applicativo. Contestualmente, sono state introdotte alcune eccezioni nominative, tra le quali figurava l’esclusione automatica per i reati previsti dagli artt. 336 e 337 c.p., norma che, sebbene derivata da un decreto-legge del 2019, è stata successivamente precisata nel 2020.
  2. Nel caso sottoposto all’esame della Corte, il Tribunale di Firenze – prima sezione penale – con ordinanza del 24 maggio 2024 (reg. ord. n. 133/2024) ha sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione all’art. 3 della Costituzione, valutando il caso di una donna incensurata, affetta da patologia oncologica, imputata di resistenza aggravata nei confronti di un agente della Polizia di Stato. La condotta, di modesta intensità, si era concretizzata nel tentativo di opporsi al diniego di accesso a una manifestazione politica, motivato dalla capienza massima della struttura ospitante. Riqualificando il fatto in violenza privata a pubblico ufficiale, il Giudice ha ritenuto sussistenti presupposti per applicare l’esimente, denunciando tuttavia l’irragionevolezza e la sproporzione dell’esclusione assoluta della causa di non punibilità rispetto a reati di non minore, e spesso maggiore, gravità, quali la violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario (art. 338 c.p.), la resistenza a corpo armato (art. 143 cod. pen. militare di pace) e le violenze a personale scolastico o sanitario (artt. 336, comma secondo e 61, nn. 11-octies e 11-novies, c.p.). Ebbene, la Corte ha accolto tale questione e ha evidenziato come risulti irragionevole la disparità di trattamento tra i delitti ex artt. 336 e 337 c.p., che prevedono pene detentive da sei mesi a cinque anni e tutelano il regolare funzionamento della pubblica amministrazione e l’integrità fisica del singolo agente, e il delitto di violenza o minaccia a corpo politico, amministrativo o giudiziario (art. 338 c.p.), più gravemente sanzionato dall’ordinamento, in quanto diretto contro un organo collegiale. Grazie alla riforma del 2022, l’art. 338 c.p. ha accesso alla causa di non punibilità per il minimo edittale di un anno, mentre i reati contro il singolo agente ne sono esclusi, pur avendo un minimo edittale di sei mesi. Nonostante l’introduzione, con decreto-legge del 2025, di un’aggravante ad effetto speciale che aumenta la pena nei reati contro agenti di pubblica sicurezza, tale aggravante – comunque – non innalza il minimo edittale oltre la soglia dell’art. 338 c.p.. 
  3. La Corte ha dunque sottolineato come questa situazione determini una palese violazione del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e della funzione rieducativa della pena (art. 27 Cost.), disponendo una declaratoria di illegittimità costituzionale nella parte interessata e consentendo al giudice di merito di valutare caso per caso la reale tenuità del fatto, considerando l’intensità della violenza, le modalità esecutive, le conseguenze lesive e il contesto.   La Corte ha – altresì – assorbito la questione subordinata riguardante l’art. 339 c.p., che prevede un’aggravante per i reati commessi nel corso di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico. Tale disposizione, introdotta nel 2019, è stata ritenuta compatibile con gli artt. 3, 17 e 21 della Carta Costituzionale, in quanto mira a tutelare il pacifico esercizio del diritto di riunione e di manifestazione del pensiero, opponendo un valido contrasto alle condotte violente che ne compromettano lo svolgimento regolare, in linea con il precedente della Corte (sent. n. 119/1970) in materia di tutela dei lavoratori nell’esercizio del diritto di sciopero.
  4. Infine, questa pronuncia rappresenta una marcata cesura con orientamenti precedenti, come la sentenza n. 30/2021 e l’ordinanza n. 82/2022, oggi superati dalle mutate condizioni normative e dalla più attuale valutazione del principio di ragionevolezza.   In sintesi, tale decisione rafforza un orientamento garantista, che equivale a un bilanciamento più equo tra la tutela delle forze dell’ordine e i principi di proporzionalità e adeguatezza delle sanzioni penali. 
  5. Ne discende che, nei procedimenti pendenti, ai giudici sarà richiesto di effettuare una valutazione precisa e puntuale sull’effettiva offensività delle condotte di violenza, ovvero resistenza nei confronti dei pubblici ufficiali, escludendo la punibilità per fatti privi di valore lesivo significativo  (come spinte lievi o schiaffi di modesta entità senza lesioni) in coerenza con il principio di frammentarietà del diritto penale (ossia, la legge penale interviene solo su specifiche e gravi modalità di aggressione di un bene giuridico, e non su tutto quello che può essere antigiuridico) e con l’esigenza di deflazione del contenzioso penale.

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