DIRITTO MILITARE IL DIRITTO DI DIFESA NEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DI CORPO

Com’è noto, l’art. 24 comma 2, Cost. qualifica il diritto di difesa in termini di “diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”. Ciononostante, tale garanzia risulta essere riferibile, per consolidata giurisprudenza costituzionale (cfr., tra le altre, Corte Cost., sent. n. 87/2009), soltanto ai procedimenti giurisdizionali e non potrebbe, quindi, essere invocata nell’ambito di un procedimento disciplinare, il quale, invece, ha senz’altro natura amministrativa.

Conseguentemente, tale principio si atteggia in un modo del tutto peculiare nell’ambito dei procedimenti amministrativi e, in particolare, nei procedimenti disciplinari militari di corpo. Tuttavia, tra le varie, viene anche in soccorso l’art. 52 poichè “l’ordinamento delle Forze Armate si informa allo spirito democratico della Repubblica”

L’art. 1370 del Codice dell’Ordinamento Militare prevede che, per tutti i procedimenti disciplinari, ad eccezione di quelli di corpo instaurati per l’applicazione di una sanzione diversa dalla consegna di rigore, il militare inquisito sia assistito da un difensore (di fiducia o d’ufficio), scelto tra i militari in servizio, anche appartenenti ad altra Forza Armata o Corpo Militare.

Nel caso in cui, invece, l’interessato non abbia provveduto alla nomina fiduciaria, sarà l’Amministrazione a nominargli un difensore d’ufficio, il quale non potrà rifiutare l’incarico, a meno che sussista un legittimo impedimento. L’inquisito, tuttavia, potrà revocare in ogni momento il difensore d’ufficio, optando per un patrocinatore di fiducia, che lo affiancherà per tutta la durata del procedimento disciplinare.

È, dunque, esclusa per l’interessato la facoltà di nominare un avvocato quale difensore, come invece recentemente introdotto per il procedimento disciplinare di stato.

Questa interpretazione risulta coerente con quanto affermato sul punto dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte Cost., sent. n. 182/2008), secondo cui l’impossibilità di un professionista quale proprio difensore non viola il diritto di difesa, né il principio di ragionevolezza. 

Ciò in quanto tale limitazione è controbilanciata dal fatto che la legge consente al militare di partecipare personalmente al procedimento allo scopo di manifestare la propria versione, fornendo all’Autorità procedente tutti gli elementi ritenuti utili ai fini della decisione. Vero è che a distanza di oltre dieci anni dalla Sentenza dell’Alto Consesso ed in occasione della citata novella il legislatore ben avrebbe potuto estendere la presenza in aggiunta di un Avvocato anche nel procedimento disciplinare finalizzato alla eventuale irrogazione di consegna di rigore. Ciò a maggior garanzia dell’interessato.

La nomina del difensore, qualunque sia la sua genesi, è poi soggetta al rispetto di alcuni limiti.

In primo luogo, ai sensi dell’art. 1370, comma 2, C.O.M. il militare non può esercitare l’ufficio di difensore per più di sei volte in dodici mesi. Egli, inoltre, non potrà rivestire un grado superiore a quello del Presidente della Commissione di Disciplina (art. 1370, comma 3, lett. a), C.O.M.), né trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità dettate dall’art. 1380, comma 3, C.O.M. (art. 1370, comma 3, lett. b), C.O.M.). 

   Avv. Francesco Paolo MASTROVITO

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