Applicazione art. 54 del D.P.R. N. 1092 del 1973 nei riguardi del personale militare in quiescenza con meno di 15 anni contributivi alla data del 31/12/1995.

Gentilissimi, con sentenza n. 12/2012 della Corte dei conti – Sezioni Riunite, i Giudici contabili hanno affermato “che la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12 della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile“.          Ciò posto e alla luce di quanto deciso, al personale militare – in possesso delle citate condizioni – sarà rideterminata la liquidazione del trattamento pensionistico. I migliori saluti.

APPLICAZIONE ART. 54 DEL D.P.R. N. 1092 DEL 1973 – Circolare INPS n. 107 del 14 luglio 2021.

Gentilissimi, dopo la nota Sentenza n. 1/2021/QM/PRES-SEZ. – Sezioni Riunite Corte dei conti e il seguente ulteriore consolidamento giurisprudenziale, l’Istituto Previdenziale attraverso la citata Circolare ha emanato le opportune disposizioni amministrative tese al riconoscimento dei benefici in questione a favore di tutti i militari con i requisiti previsti dalla norma de qua. Per quanto riguarda i giudizi in corso, gestiti dallo scrivente Studio Legale, rimangono – ad oggi – pendenti, in attesa di eventuali rideterminazioni da parte dell’I.N.P.S. ovvero di sentenza da parte della competente Corte dei conti. E’ gradita occasione per ringraziare tutti i ricorrenti che hanno riposto piena fiducia nello scrivente legale nell’affrontare il lungo e laborioso contenzioso in questione.  Rimanendo a disposizione, si inviano i migliori saluti. Avv. Francesco Paolo MASTROVITO

LA RIFORMA DEL DELITTO DI ABUSO D’UFFICIO (art. 323 c.p.)

Con il D.L. 76/2020 (convertito con L. 120/2020), meglio noto come “Decreto semplificazioni”, il legislatore ha inteso incidere in maniera diretta sulla fattispecie delittuosa dell’abuso d’ufficio, prevista e punita ai sensi dell’art. 323 c.p..  Nella versione ante riforma, la norma in commento sanzionava, con la pena della reclusione da uno a quattro anni, “il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto”.  Venivano, dunque, contemplate due diverse modalità alternative della condotta, potendo essere integrato l’abuso penalmente rilevante mediante la violazione di norme di legge o di regolamento (modalità commissiva), oppure omettendo di astenersi dal dovere di agire in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o arrecando ad altri un danno ingiusto (modalità omissiva).  In questo scenario è intervenuto l’art. 23 D.L. 76/2020, modificando soltanto la prima delle descritte modalità di condotta, ossia la violazione di norme di legge o di regolamento. Più precisamente, all’articolo 323, comma 1, c.p., le parole “di norme di legge o di regolamento” sono state sostituite da: “di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità”.  Per effetto di tale modifica, la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, viola norme di legge che ne disciplinano l’esercizio, può essere ora integrata solo dalla violazione di “regole di condotta previste dalla legge o da atti aventi forza di legge”, cioè da fonti necessariamente primarie (con esclusione quindi dei regolamenti attuativi) e che abbiano, inoltre, un contenuto vincolante precettivo da cui non residui alcuna discrezionalità amministrativa.  In altre parole, così facendo il legislatore ha determinato una parziale abolitio criminis in relazione alle condotte commesse prima dell’entrata in vigore della riforma mediante violazione di norme regolamentari o di norme di legge generali e astratte dalle quali non siano ricavabili regole di condotta specifiche ed espresse o che comunque lascino residuare margini di discrezionalità. La riforma in parola, invece, non esplica alcun effetto in relazione alla condotta di inosservanza dell’obbligo di astensione, rispetto al quale la fonte normativa della violazione è da individuarsi nella stessa norma penale, salvo che per il rinvio agli altri casi prescritti, rispetto ai quali non pare ugualmente pertinente la limitazione alle fonti primarie, trattandosi della violazione di un precetto vincolante già descritto dalla norma penale, sia pure attraverso il rinvio, ma solo per i casi diversi dalla presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, ad altre fonti normative extra-penali che prescrivano lo stesso obbligo di astensione. Questa ricostruzione è stata avallata e fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità, da ultimo con una recentissima pronuncia della sezione IV della Suprema Corte di Cassazione, la quale statuisce che “la nuova disposizione normativa ha dunque un ambito applicativo ben più ristretto rispetto a quello definito con la previgente definizione della modalità della condotta punibile, sottraendo al giudice penale tanto l’apprezzamento dell’inosservanza di principi generali o di fonti normative di tipo regolamentare o sub-primario, quanto il sindacato del mero cattivo uso della discrezionalità amministrativa” (Cass. Pen. Sez. VI n. 442 del 08/01/2021). In conclusione, si può ritenere che, dopo la stagione della “caccia al funzionario infedele”, tipica della legge Severino (L. 190/2012) e, soprattutto, della c.d. spazza-corrotti (L. 3/2019), con questa riforma il legislatore abbia inteso mutare approccio in materia di abuso d’ufficio e, più in generale, nei delitti contro la pubblica amministrazione commessi dal pubblico ufficiale, nel senso di un maggiore equilibrio tra i vari interessi coinvolti. Avv. Francesco Paolo MASTROVITO #diritto #dirittomilitare #dirittopenale #dirittopenalemilitare

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA E APPLICAZIONE DELLA PARTICOLARE TENUITA’ DEL FATTO EX ART. 131 BIS C.P.

Come noto a tanti, l’art. 131-bis c.p. (introdotto dall’art. 1, comma 2, D.lgs. 28/2015) prevede la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, applicabile ai “reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena quando […] l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”.  Già dopo l’entrata in vigore della norma de qua sono emersi – tuttavia – contrasti sull’applicabilità o meno della causa di esclusione della punibilità in esame a diversi reati, tra questi anche la contravvenzione della guida in stato di ebbrezza, prevista e punita dal Codice della Strada.  Con particolare riferimento alla guida in stato di ebbrezza, parte della dottrina (avallata dalla giurisprudenza), aveva escluso l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. ai c.d. reati soglia – come quello di cui all’art. 186 D.lgs. 285/1992 –in quanto essa costituirebbe indicatore della rilevanza penale già fissato dal legislatore per i tipi di condotta ivi previsti. Conseguentemente, il superamento della predetta soglia non potrebbe essere sintomatico di un danno lieve e, dunque, non punibile. In altri termini, la previsione all’interno delle norme incriminatrici, di soglie di punibilità e/o di rilevanza penale, sarebbe finalizzata, secondo tale tesi, alla cristallizzazione di una presunzione legislativa di pericolosità delle condotte che le oltrepassano. Di diverso avviso sono state, invece, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, investite della questione relativa ai rapporti tra art. 131-bis c.p. e art. 186 D.lgs. 285/1992, hanno sancito l’applicabilità la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto anche alla guida in stato di ebbrezza (Cass. Pen. Sez. Un., Sent. n. 13681 del 06/04/2016). Da tempo, la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito come l’assoluzione per particolare tenuità del fatto fosse concedibile con riferimento ad ogni reato che non risulti con essa incompatibile.  Secondo le Sezioni Unite, infatti, in relazione alle soglie previste per la guida in stato di ebbrezza, il legislatore compie una valutazione preliminare non sulla pericolosità connessa al superamento della soglia minima, bensì sulla rilevanza penale in astratto della fattispecie, sanzionata penalmente solo se al di sopra della soglia di 0,8 grammi di tasso alcolemico per litro di sangue (g/l); mentre la fascia compresa tra 0,51 e 0,8 g/l (art. 186, comma 2, lett. a), seppur prevista come illecito amministrativo, non è punibile penalmente.  Ad avviso del primo orientamento esposto, ciò significava che il giudice non potesse sostituirsi al legislatore, applicando l’articolo 131-bis c.p. anche qualora la fattispecie superasse la soglia di rilevanza penale pari a 0,8 g/l, in quanto la valutazione tecnica in ordine alla pericolosità sociale era già stata compiuta a monte. Diversamente, sopra la soglia di 0,8 grammi (art. 186, comma 2, lett. b e c), sempre per tale orientamento, la pericolosità e la sanzionabilità penale erano presunte. Con la citata sentenza, invece, le Sezioni Unite hanno chiarito come la presenza di una soglia minima di punibilità non sia di per sé sufficiente ad escludere la graduabilità in termini di particolare tenuità della contravvenzione della guida in stato di ebbrezza.  In conclusione, la valutazione in ordine alla particolare tenuità del fatto attiene a qualcosa di più complesso. Il giudice dovrà quindi tenere conto di tutte le peculiarità e degli aspetti di pericolosità ricorrenti nella fattispecie concretamente sottoposta al suo giudizio, dai quali desumere l’applicabilità o meno della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p..

DIRITTO MILITARE IL DIRITTO DI DIFESA NEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DI CORPO

Com’è noto, l’art. 24 comma 2, Cost. qualifica il diritto di difesa in termini di “diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”. Ciononostante, tale garanzia risulta essere riferibile, per consolidata giurisprudenza costituzionale (cfr., tra le altre, Corte Cost., sent. n. 87/2009), soltanto ai procedimenti giurisdizionali e non potrebbe, quindi, essere invocata nell’ambito di un procedimento disciplinare, il quale, invece, ha senz’altro natura amministrativa. Conseguentemente, tale principio si atteggia in un modo del tutto peculiare nell’ambito dei procedimenti amministrativi e, in particolare, nei procedimenti disciplinari militari di corpo. Tuttavia, tra le varie, viene anche in soccorso l’art. 52 poichè “l’ordinamento delle Forze Armate si informa allo spirito democratico della Repubblica” L’art. 1370 del Codice dell’Ordinamento Militare prevede che, per tutti i procedimenti disciplinari, ad eccezione di quelli di corpo instaurati per l’applicazione di una sanzione diversa dalla consegna di rigore, il militare inquisito sia assistito da un difensore (di fiducia o d’ufficio), scelto tra i militari in servizio, anche appartenenti ad altra Forza Armata o Corpo Militare. Nel caso in cui, invece, l’interessato non abbia provveduto alla nomina fiduciaria, sarà l’Amministrazione a nominargli un difensore d’ufficio, il quale non potrà rifiutare l’incarico, a meno che sussista un legittimo impedimento. L’inquisito, tuttavia, potrà revocare in ogni momento il difensore d’ufficio, optando per un patrocinatore di fiducia, che lo affiancherà per tutta la durata del procedimento disciplinare. È, dunque, esclusa per l’interessato la facoltà di nominare un avvocato quale difensore, come invece recentemente introdotto per il procedimento disciplinare di stato. Questa interpretazione risulta coerente con quanto affermato sul punto dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte Cost., sent. n. 182/2008), secondo cui l’impossibilità di un professionista quale proprio difensore non viola il diritto di difesa, né il principio di ragionevolezza.  Ciò in quanto tale limitazione è controbilanciata dal fatto che la legge consente al militare di partecipare personalmente al procedimento allo scopo di manifestare la propria versione, fornendo all’Autorità procedente tutti gli elementi ritenuti utili ai fini della decisione. Vero è che a distanza di oltre dieci anni dalla Sentenza dell’Alto Consesso ed in occasione della citata novella il legislatore ben avrebbe potuto estendere la presenza in aggiunta di un Avvocato anche nel procedimento disciplinare finalizzato alla eventuale irrogazione di consegna di rigore. Ciò a maggior garanzia dell’interessato. La nomina del difensore, qualunque sia la sua genesi, è poi soggetta al rispetto di alcuni limiti. In primo luogo, ai sensi dell’art. 1370, comma 2, C.O.M. il militare non può esercitare l’ufficio di difensore per più di sei volte in dodici mesi. Egli, inoltre, non potrà rivestire un grado superiore a quello del Presidente della Commissione di Disciplina (art. 1370, comma 3, lett. a), C.O.M.), né trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità dettate dall’art. 1380, comma 3, C.O.M. (art. 1370, comma 3, lett. b), C.O.M.).     Avv. Francesco Paolo MASTROVITO

RICORSO ART. 54 DEL DPR n. 1092/1973

Ai Militari delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare OGGETTO: ricorso art. 54 del D.P.R. N. 1092 del 1973. Gentilissimi, nonostante la nota Sentenza n. 1/2021/QM/PRES-SEZ. – Sezioni Riunite Corte dei Conti, depositata in data 04 gennaio 2021, l’Istituto previdenziale – ad oggi – non ha assunto alcun provvedimento amministrativo erga omnes teso al riconoscimento dei benefici, così come da sentenza (applicazione del coefficiente 2,44% per tutti gli anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995).  Viceversa, il Ministero della Difesa – Direzione Generale Previdenza Militare e della Leva con Circolare n. M_D GPREV REG2021 00168 del 24.02.2021 ha impartito le relative disposizioni amministrative tese all’applicazione conformatrice alla nota sentenza SS.RR. per il personale militare nella posizione di “Ausiliaria”. In qualunque modo, continuano i favorevoli riscontri, in particolare la Corte dei conti Liguria con la sentenza n. 66 del 28 aprile 2021 – ricorso patrocinato dallo scrivente studio legale – ha accolto lo stesso, riconoscendo e dichiarando il diritto degli interessati al ricalcolo della quota retributiva di pensione con l’applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile di anzianità maturata al 31.12.1995, con i relativi arretrati ed interessi ex lege previsti.  Nell’occasione, di particolare interesse, il Giudice Unico delle Pensioni ha richiamato importanti principi giuridici inerenti la economia processuale e il perimetro della giurisdizione pensionistica intestata alla Corte dei conti. L’ Avv. Francesco P. MASTROVITO – esperto di Diritto Militare – assiste e rappresenta su tutto il territorio nazionale il personale interessato al contenzioso in oggetto. Per informazioni siete invitati a contattare lo scrivente Studio legale. I miei più cordiali saluti. Avv. Francesco Paolo MASTROVITO

DIRITTO MILITARE Il reato di disobbedienza: profili generali.

L’art. 173 c.p.m.p. disciplina il reato di disobbedienza ed è il primo tra gli illeciti che il legislatore delinea al Titolo III, dedicato ai “reati contro la disciplina militare”.  Preliminarmente, occorre stabilire cosa si intenda per disciplina militare.  Ai sensi dell’art. 1346 c.o.m., la stessa consiste “nell’osservanza consapevole delle norme attinenti allo stato di militare, in relazione ai compiti istituzionali delle Forze Armate e alle esigenze che ne derivano. Essa è regola fondamentale per i cittadini delle armi in quanto costituisce il principale fattore di coesione e di efficienza”.  Da questa definizione emerge, però, anche un aspetto etico-psicologico. La “disciplina militare”, infatti, non si sostanzia meramente in una regola tecnica, ma si traduce anche in una prescrizione di condotta che investe profili squisitamente etici del comportamento militare: fedeltà, onore, lealtà, coraggio, obbedienza.  Tornando, quindi, alla specifica tematica dell’obbedienza, l’art. 1347 c.p.m.p. la qualifica come “l’esecuzione pronta, rispettosa e leale degli ordini attinenti al servizio e alla disciplina, in conformità al giuramento prestato”. Dunque, “il militare che rifiuta, omette o ritarda di obbedire a un ordine attinente al servizio o alla disciplina, intimatogli da un superiore, è punito con la reclusione fino ad un anno” (art.173 c.p.m.p.).  È chiaro, pertanto, che il soggetto attivo del reato deve essere necessariamente un militare.  Il delitto di disobbedienza presuppone, poi, l’emanazione di un ordine. Non è, però, necessario che esso provenga da un superiore in grado rispetto al destinatario dell’ordine medesimo. Dal principio di gerarchia, infatti, emerge come il rapporto di subordinazione, dal quale deriva, a sua volta, il dovere di obbedienza, sussista sia rispetto a superiori di grado sia rispetto a militari di pari grado o di grado inferiore investiti di funzioni di comando o di carica direttiva, nei limiti però delle attribuzioni loro conferite.  Pertanto, la superiorità può scaturire dal grado o dal comando su di un piano formalmente funzionale. Proseguendo nell’analisi della fattispecie criminosa, l’elemento oggettivo del reato di disobbedienza può essere rappresentato da un rifiuto, da un’omissione o da un ritardo di obbedienza.  Con rifiuto si intende un’espressa dichiarazione di volontà, volta ad esprimere il proposito di non ottemperare. Si tratta di una radicale antitesi rispetto all’ordine intimato.  Con riferimento al ritardo, invece, occorre valutare la specificità di ogni singola situazione.  Infatti, il reato di disobbedienza non è integrato qualora, pur in mancanza di un immediato, solerte adempimento, la condotta posta in essere dal militare non comporti alcun pregiudizio al buon andamento della struttura militare medesima. È, invece, evidente che quando l’ordine, per le sue connotazioni o per effetto dell’espressa dichiarazione di volontà del superiore, debba essere adempiuto entro un certo lasso di tempo, l’esecuzione successiva a tale limite temporale configurerà il reato in discorso.  L’elemento soggettivo dell’illecito, invece, è costituito dal dolo generico. Esso è escluso unicamente dall’errore di fatto. Giunti a questo punto, è opportuno richiamare anche le caratteristiche che l’ordine intimato deve possedere (art. 727 D.P.R. 90/2010). Esso deve essere formulato con chiarezza in modo da evitare dubbi o esitazioni in chi lo riceve. Secondariamente, deve essere formalmente e sostanzialmente legittimo.  L’art.1349 c.o.m., inoltre, precisa che “gli ordini devono, conformemente alle norme in vigore, attenere alla disciplina, riguardare le modalità di svolgimento del servizio e non eccedere i compiti di istituto”. Quanto al militare che riceve il suddetto ordine, costui non ha solo la possibilità di adempiere puntualmente e prontamente; può, infatti, evidenziare tempestivamente al superiore le ragioni ostative all’esecuzione dell’ordine. Se la comunicazione è tempestiva, la disobbedienza non sussiste in tutti i suoi elementi ed esclude, pertanto, il concretizzarsi del reato. Inoltre, anche il dovere di agire d’iniziativa può parimenti giustificare la mancata esecuzione di un ordine precedentemente impartito. Il militare, infatti, assume l’iniziativa non solo in assenza di ordini e nell’impossibilità di chiederne o di riceverne, ma anche se non può eseguire per contingente situazione gli stessi, oppure se sono chiaramente mutate le circostanze che ne avevano determinato l’emanazione. Tutto ciò, ai sensi dell’art. 726 co. 2 del T.U.O.M. È opportuno, infine, prendere in considerazione ancora due situazioni che potrebbero prospettarsi.  La prima si verifica nel caso in cui all’ordine intimato faccia seguito uno diverso proveniente da altro superiore, magari contrastante con il primo. In questa ipotesi, l’art. 729 co. 1 lett. c) dello stesso T.U. impone al militare di fare presente l’esistenza di contrasto con l’ordine ricevuto precedentemente. Qualora, però, il secondo ordine venga ribadito, sarà tenuto ad eseguirlo e ad informare, appena possibile (si presume anche il carattere di immediatezza), il superiore dal quale aveva ricevuto l’ordine rimasto inadempiuto.  La seconda circostanza, invece, si realizza allorché al militare venga impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisca manifestamente reato. In questo caso non solo non può, ma non deve eseguire il suddetto ordine (artt. 1349 co. 2 C.O.M. e 729 co. 2 T.U. O. M.). Un’ultima precisazione riguarda le modalità di comunicazione dell’ordine al sottoposto: qualora costui non sia immediatamente presente, né sia possibile comunicargli l’ordine per telefono o con mezzi telematici, il comando può essergli trasmesso per interposta persona, mediante un nuncius (colui che riporta per conto di un altro soggetto una dichiarazione). Se, però, quest’ultimo, nella sua esposizione, faccia apparire come mero consiglio quello che in realtà è un ordine, in caso di mancata esecuzione non sarà configurabile il reato in esame. È evidente, quindi, che chi emana l’ordine deve sempre rendere chiara, al soggetto destinatario, la natura di tale atto, onde evitare che esso possa venire considerato come un’esortazione o come un suggerimento, cosa che lascerebbe l’inferiore libero di decidere se aderirvi o meno. In altri termini, l’ordine si deve palesare sempre in modo inequivocabile. Avv. Francesco Paolo MASTROVITO #diritto #dirittomilitare #dirittopenale #dirittopenalemilitare

DIRITTO PENALE MILITARE. Abbandono di posto o violata consegna: profili generali.

Le due fattispecie criminose sono regolate dagli articoli 118 e 120 c.p.m.p. che così dispongono:  Art. 118 c.p.m.p. à “Il militare che, essendo di sentinella, vedetta o scolta, abbandona il posto o viola la consegna, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.  La reclusione militare è da uno a cinque anni, se il fatto è commesso:  Nella guardia a rimesse di aeromobili o a magazzini o depositi di armi, munizioni o materiali infiammabili o esplosivi; A bordo di una nave o di un aeromobile; In qualsiasi circostanza di grave pericolo.  In ogni caso, se dal fatto è derivato grave danno, la pena è della reclusione militare da sette fino a quindici anni”. Art. 120 c.p.m.p. à “Fuori dei casi enunciati nei due articoli precedenti, il militare, che abbandona il posto ove si trova di guardia o di servizio, ovvero viola la consegna avuta, è punito con la reclusione militare fino a un anno.  Se il colpevole è il comandante di un reparto o il militare preposto a un servizio o il capo di posto, ovvero se si tratta di servizio armato, la pena è aumentata”.  Quanto al primo, occorre precisare cosa si intenda per sentinella, vedetta e scolta.  La sentinella è il militare che deve svolgere un servizio armato di guardia, con una ben precisa consegna di vigilanza. È di vedetta colui che deve rimanere in un posto di osservazione, con il compito di riferire, secondo le prescrizioni della consegna, quanto è in grado di osservare. Si definisce, infine, scolta il militare di marina, facente parte del picchetto armato della nave, avente l’incarico di assicurare il mantenimento dell’ordine interno sul mezzo nautico e di vigilare sull’osservanza dei doveri di servizio.  Con riferimento, invece, ai concetti di posto e consegna, può qualificarsi come “posto” qualunque luogo dove il militare debba rimanere per attendere al servizio di guardia o ad altro servizio, speciale e determinato, di qualunque natura, armato o non armato, interno di caserma o esterno, fisso o mobile.  Qualora, però, il posto non sia indicato con precisione, si dovrà fare riferimento ad un criterio di natura “funzionale”, per mezzo del quale determinare l’ambito spaziale entro cui il militare deve rimanere per svolgere efficacemente un determinato servizio.  Ebbene, da una pregressa logica incentrata su dati meramente formali si è sostituita, oggi, una logica attenta al “principio di offensività”: per la concretizzazione del reato è necessario un effettivo nocumento alle esigenze del servizio (in tal senso, più oltre, Corte cost. sent. n. 263/2000).  Lo stesso, invece, non si verifica se il soggetto è comunque in grado di svolgere in maniera compiuta i propri compiti nel luogo ove si è recato. Con il termine “consegna”, diversamente, si intendono “prescrizioni generali o particolari, permanenti o temporanee, scritte o verbali impartite per l’adempimento di un particolare servizio” (art. 730 D.P.R. 90/2010 – T.U.O.M.). Una prima caratteristica della consegna può ricavarsi anche dalla disciplina contenuta nell’art.120 c.p.m.p., dal quale emerge chiaramente la necessità di un affidamento specifico della consegna, da persona a persona. La stessa non può derivare direttamente e unicamente da generiche norme legislative o regolamentari afferenti ad un determinato servizio. Sempre lo stesso articolo, poi, mette in evidenza come le nozioni di servizio e consegna siano strettamente correlate. Da un lato, il servizio deve essere regolato da una consegna. Dall’altro, la consegna deve attenere al servizio cui il militare è preposto. Non si tratta, però, del servizio c.d. “generico”, che accomuna tutti i militari in servizio “attivo”, bensì del servizio c.d. “specifico”, definito anche “servizio nel servizio”. Ad esempio, il militare di guardia si distingue dal militare in servizio; infatti, la guardia è un particolare tipo di servizio nel servizio. La consegna, inoltre, si distingue:  Dall’ “ordine”, che può essere revocato da qualunque superiore, mentre la prima unicamente da un superiore qualificato. Dall’ “incarico” o dalla “direttiva”, i quali riservano maggior discrezionalità al militare circa le condizioni attuative, margine drasticamente ridotto nell’ambito della consegna.      Ponendo ora più specifica attenzione alle condotte illecite, l’abbandono di posto consiste nel radicale venire meno all’adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di servizio; presuppone, inoltre, che in precedenza il posto sia stato materialmente occupato. Per il militare di sentinella, vedetta o scolta il posto è coessenziale al servizio, indissolubilmente collegato allo specifico compito affidatogli. Ai sensi dell’art.120 c.p.m.p. lo stesso reato si configura anche: Qualora, essendo comandati più militari, gli altri abbiano continuato regolarmente il servizio. La consegna, infatti, è strettamente individuale.  Se il militare preposto al servizio si sia fatto irregolarmente sostituire (art.730 D.P.R. 90/2010).  Se il militare si allontana, prima di essere regolarmente sostituito.  Se il soldato, regolarmente autorizzato ad allontanarsi dal luogo di servizio e ad interrompere così il turno intrapreso, si ripresenti in periodo temporale di gran lunga successivo alla scadenza del termine concessogli.       La violazione di consegna, invece, si concretizza in caso di mancata prestazione del servizio o di sua totale interruzione, seppur con modalità diverse dall’abbandono di posto. Le condotte contestate, tuttavia, debbono essere di pari gravità rispetto a quest’ultimo. Costituisce, in un’espressione, un’“offesa al servizio”.      Non è integrato, invece, il medesimo reato quando si verifica l’inosservanza di disposizioni superflue e/o accessorie, oppure quando le stesse risultano ininfluenti in relazione alla possibilità di un puntuale ed efficace adempimento del servizio. E neppure quando eventuali infrazioni siano state commesse dal militare dopo il compimento del servizio comandato, in quanto la violazione della consegna deve riferirsi al tempo in cui il militare si trova al posto di guardia o servizio.              Appare, tuttavia, più opportuno attribuire un ambito applicativo autonomo al reato di abbandono di posto, cercando piuttosto di individuare un criterio unificante dei due reati. Lo stesso può rintracciarsi nella “reale offensività” nei confronti delle esigenze del servizio.  Sempre la Corte costituzionale con la sentenza n. 263/2000, ribadisce l’importanza di questo criterio e chiarisce, inoltre, che spetta all’autorità giudiziaria, nell’esaminare l’eventuale sussistenza del reato di violata consegna, valutare se l’inadempimento da parte dell’imputato ad una fra le varie prescrizioni, sia davvero idoneo a pregiudicare gli interessi del servizio cui la consegna è preordinata, oppure sia idoneo a pregiudicare l’integrità del bene protetto.  Il principio di

DIRITTO MILITARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE MILITARE: contestazione degli addebiti e diritto di difesa

Il legislatore nel disciplinare al capo IV del titolo VIII del Codice dell’Ordinamento Militare (D. L.vo n. 66 del 2010) i procedimenti militari ha voluto in primis enucleare con l’art. 1370 le disposizioni relative alla contestazione degli addebiti e diritto di difesa.  Il comma 1 del citato articolo stabilisce che nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che siano state acquisite e poi vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato.  Va da sé la fissazione di due momenti irrinunciabili: la contestazione degli addebiti e l’esercizio del diritto di difesa.  La contestazione rappresenta la prima fase nella quale si articola il procedimento disciplinare ed è un onere per l’amministrazione, nelle modalità e nei termini ex lege previsti. Come noto, ha la funzione di delimitare l’oggetto del giudizio, cosicché non potranno essere considerati fatti diversi da quelli contestati.  E’ illegittima – pertanto – una sanzione disciplinare irrogata per un fatto non contestato e laddove vi sia contrasto fra contestazione degli addebiti e le ragioni (motivazioni) poste alla base del provvedimento sanzionatorio. Al comma 2 l’articolo in questione prevede – poi – che il militare inquisito sia assistito da un difensore da lui scelto fra i militari in servizio, anche non appartenente al medesimo ente o Forza armata nella quale egli presta servizio o, in mancanza, sarà designato d’ufficio.  A tal riguardo, la giurisprudenza, ormai consolidata sul punto, ha sempre considerato le prerogative difensive, garantite dalla legge, indefettibili e qualsivoglia vulnerazione del diritto di difesa rende illegittimo il provvedimento sanzionatorio. Infine, col Decreto Legislativo n. 173 del 27 dicembre 2019 è stato introdotta, col comma 3 bis dell’art. 1370, la possibilità nei procedimenti disciplinari di stato di potersi far assistere, in aggiunta al difensore di cui ai commi 2 e 3, da un Avvocato del libero foro. Detta novella normativa appariva davvero indispensabile, tenuto conto che il procedimento disciplinare di stato può consistere, con l’irrogazione della sanzione della rimozione, nell’espulsione definitiva dell’incolpato dal consesso militare. Invero, l’intervento legislativo poteva ben estendersi anche ai procedimenti disciplinari di Corpo, in aderenza a legittimazioni costituzionali e a necessari criteri di omogeneità sistematica. Così come accade in altre pubbliche amministrazioni l’interessato sottoposto a procedimento disciplinare può avvalersi, anche con carattere di esclusività, di un Avvocato che lo assisterà nell’esercizio tecnico del diritto di difesa. Avv. Francesco Paolo MASTROVITO

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