Diritto di critica politica: i toni forti non configurano reato di diffamazione.

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 11571/2025, ha chiarito che l’impiego di espressioni crude non travalicano i limiti della continenza, purché non eccedano in attacchi personali finalizzati ad aggredire l’altrui reputazione e siano caratterizzate da verità oggettiva.  Il caso trae origine da un ricorso presentato da un cittadino condannato dalla Corte d’Appello di Salerno per aver pubblicato su “Facebook” un post contenente termini offensivi,  quali “assassino” e “maledetti”, nei confronti del sindaco e dei componenti della giunta comunale di Amalfi. Tuttavia, mentre i giudici di merito hanno condannato il cittadino per #diffamazione aggravata, la Suprema Corte ha, invece, statuito che l’impiego iperbolico di tali termini hanno un evidente intento provocatorio, diretto a svolgere una funzione meramente enfatica per sottolineare la gravità dei fatti denunciati nel post. In particolare, se le critiche poste in essere hanno una pertinente forma espositiva, strettamente correlate alla finalità di disapprovazione e non travalichino nell’ingiustificata aggressione nei confronti dell’altrui reputazione, ciò non limita l’utilizzo di tali espressioni che, seppur concretamente offensive, abbiano un mero significato di critica negativa di cui è fondamentale tenere in considerazione alla luce del contesto entro cui viene impiegato. In conclusione, suddette espressioni, seppur connotate da toni forti, sono state ritenute dal supremo consesso e nel caso in specie,  rientranti entro i limiti di diritto di critica politica.  Studio legale Mastrovito

POSIZIONE PREVIDENZIALE: VERIFICA DEFINITIVITA’ E CALCOLI PENSIONISTICI.

Il personale del Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico collocato in quiescenza può attendere anche molti anni prima di vedersi emesso il provvedimento pensionistico definitivo (Determinazione Pensionistica). In pratica, si tratta del provvedimento che stabilisce la definitiva corresponsione del trattamento pensionistico, a fronte di un trattamento pensionistico provvisorio. Tali ritardi sono evidenti lesioni dei propri diritti, che possono generare o dei crediti o – peggio – dei debiti pensionistici. Dall’altro canto si sta inoltre constatato che in moltissimi casi i calcoli pensionistici risultino poco chiari, oppure – sin da subito – non corretti. Lo Studio Legale MASTROVITO è a disposizione per verificare la Tua posizione pensionistica. #diritto #militare #pensioni #dirittomilitare #dirittoprevidenzialemilitare #pensionimilitari

Registrazione di una conversazione in presenza: è lecita e si può usare in giudizio

Un ulteriore arresto giurisprudenziale in materia di registrazione delle conversazioni, oggi più che mai con i vari dispositivi elettronici a disposizione. La Suprema Corte di Cassazione ( sentenza n. 10079/2024) ha consolidato il principio che: “la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, ma costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l’autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo”. #diritto #diritto penale #dirittopenalemilitare #dirittomilitare #militare

VISITE FISCALI PUBBLICI DIPENDENTI

Con la sentenza n. 16305 del 3 novembre 2023, la Sezione IV ter del TAR Lazio, relativamente alle fasce orarie di reperibilita’ per le visite fiscali, ha confermato che la sussistenza di difformita’ di disciplina tra dipendenti privati e dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni integra, tra l’altro, la violazione dell’art. 3 della Costituzione,  non essendo rispettato il principio di uguaglianza. Nel caso di specie, un sindacato della P.A. Penitenziaria e alcuni appartenenti alla stessa Polizia Penitenziaria avevano impugnato il DM n. 206/2017 relativamente alla parte in cui ha lasciato invariate, in caso di malattia del dipendente, le fasce orarie di reperibilita’ per le visite fiscali di dipendenti pubblici che risultano ancora essere differenti rispetto a quanto previsto per i lavoratori privati. In particolare, a dire dei ricorrenti, il legislatore, non avendo avuto la volonta’ di equiparare il settore privato al settore pubblico in fatto di fasce di reperibilita’, non ha assicurato l’armonizzazione dei due settori atteso che, a fronte delle fasce di reperibilita’ di sette ore del settore pubblico (9.00-13.00/15.00-18.00), quelle del settore privato, non modificate, sono rimaste di 4 ore (10.00-12.00/17.00/19.00). In ragione di quanto appena rilevato, il TAR Lazio ha accolto il gravame con conseguente annullamento del provvedimento oggetto dello stesso,  sulla scorta di una serie di motivi quali la circostanza, del tutto ingiustificata, di una disparita’ di trattamento dell’evento malattia che non puo’ essere trattato diversamente a seconda del rapporto di lavoro intrattenuto dal personale che ne viene colpito. #diritto #dirittoamministrativo  #dirittoamministrativomilitare  #malattiapubblicodipendente #polizia #poliziapenitenziaria #dirittomilitare #pubblicidipendenti

RICORSO PER IL PERSONALE MILITARE – BENEFICIO CONTRIBUTI PENSIONISTICI NELLA POSIZIONE DI “AUSILIARIA”

AI MILITARI DELLE FORZE ARMATE E DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE. Gentilissimi, le Amministrazioni Militari e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) non valorizzano i contributi pensionistici versati durante il periodo trascorso in Ausiliaria di cui all’art. 1864 del D.L.vo n. 66 del 2010 (Codice dell’Ordinamento Militare), anche in ragione dell’ art. 1 comma 708 della L. 190/2014 e dell’art. 24, c. , del D.L. n. 2012 del 2011. A ciò si deve aggiungere la Circolare del 14.04.2022 emessa dalla Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva che ha perimetrato il nuovo trattamento pensionistico, in sede di riliquidazione di fine ausiliaria, determinando una difformità di trattamento e una illogicità d’applicazione. Si evidenzia – poi – che con il Decreto di attribuzione stipendiale al termine del periodo di “Ausiliaria” si determina la limitazione del trattamento economico fino ad un massimo dell’80% di cui all’art. 54, c.7, D.P.R. 1092/1973. Ora, con riferimento alle aliquote applicate si specifica: ● Aliquota limitata ai sensi dell’art. 54, c. 7, D.P.R 1092/73 = 80,00%; ● Aliquota non limitata alla data di cessazione dal servizio (art. 1, c. 707, L. 190/2014) che comporterebbe quindi una maggiorazione per il periodo compreso fino alla data di cessazione dal servizio attivo = 80,00% più l’1,80% per ogni anno di servizio effettivamente prestato; ● Aliquota non limitata fine ausiliaria (art. 1, c. 707, L. 190/2014) che comporterebbe quindi una maggiorazione per il periodo compreso fino alla data di fine ausiliaria = 80,00% più l’1,80% per ogni anno fino al termine del periodo stesso. Posto tutto ciò, in sintesi e ritenendo fondati motivi per un’applicazione diversa e più favorevole agli interessati (si parla di un incremento di circa 3.000,00 euro anni, con un incremento di poco meno del 10% dei contributi versati in costanza del periodo di ausiliaria), lo scrivente Studio Legale sta promuovendo l’istruttoria per ricorrere presso la Corte dei Conti territorialmente competente, al fine di richiedere il ricalcolo della pensione. Pertanto, tutto il personale interessato (che abbia fruito e terminato il previsto periodo in ausiliaria) potrà contattarci alla mail: mastrovito.ricorsoausiliaria@gmail.com , inviandoci copia del Decreto di pensionamento, ultimo cedolino in Ausiliaria e ultimo cedolino di pensione I.N.P.S.. Dopo una opportuna verifica della propria posizione giuridico-previdenziale, sarà inoltrato l’eventuale conferimento di adesione al ricorso in questione, con tutti i relativi dettagli. L’adesione al ricorso in questione deve essere formalizzata entro e non oltre il 10 dicembre 2023. Si rimane a disposizione per qualsivoglia utile chiarimento all’indirizzo e-mail: mastrovito.ricorsoausiliaria@gmail.com I miei più cordiali saluti. Avv. Francesco Paolo MASTROVITO

RICORSO AVVERSO LA RIDUZIONE DELLA PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI.

Gentilissimi,  Militari delle Forze Armate e Personale delle Forze di Polizia Ordinamento militare e civile Pensionati del settore pubblico e Pensionati del settore privato percettori di Pensione I.N.P.S.. 1. PREMESSA: SIGNIFICATO DELLA PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI  La perequazione automatica è la rivalutazione dell’importo pensionistico legata all’inflazione e finalizzata alla protezione del potere d’acquisto. Come a molti noto, dal primo gennaio scorso, l’I.N.P.S. ha provveduto ad attribuire la rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali nella misura del 100% solo ai pensionati che nel 2022 avevano ricevuto assegni mensili per un importo inferiore o uguale ai 2.101,52 euro. Per i rimanenti pensionati, invece, la rivalutazione aveva ricevuto una riduzione con una percentuale calante fino a toccare il 32% per gli assegni superiori ai 5.250 euro. Di fatto, la legge di Bilancio 2023 ha tagliato la rivalutazione per le pensioni di importo superiore a 4 volte il trattamento minimo con percentuali che vanno dal 15% al 68%.  2. SITUAZIONE DI FATTO:  A fronte di un’inflazione attestata dall’ISTAT all’8,1%, il 9.11.2022 il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha firmato il Decreto con cui è stato fissato l’indice generale di rivalutazione pensioni nel 7,3% a partire dal 1° gennaio 2023.  Ciò significa che, in un sistema lineare e coerente, ciascun pensionato avrebbe diritto a veder aumentato il proprio trattamento previdenziale del 7,3%. Così per pensioni di 1.500 euro lordi mensili l’incremento dovrebbe essere di 109,50, per pensioni di 2.000,00 euro di 146,00 euro, per pensioni di 2.500 euro di 182,5, e via discorrendo.  3. COSA ACCADE IN VERITA’:  Ebbene, succede che, nonostante tutti i pensionati indipendentemente dal reddito di pensione, subiscano gli effetti dell’inflazione che riduce il loro potere d’acquisto, la perequazione non viene applicata a tutti allo stesso modo.  Per il 2022 era stato previsto il calcolo della perequazione secondo 3 fasce progressive di rivalutazione, inversamente proporzionali all’importo della pensione goduta e cioè:  ❖ aumento pari al 100% dell’inflazione, ovvero in misura piena, per le pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo (corrispondente nel 2022 a 525,38 euro);  ❖ aumento pari al 90% dell’inflazione per le pensioni comprese tra 4 e 5 volte il trattamento minimo; ❖ aumento pari al 75% dell’inflazione per le pensioni oltre 5 volte il trattamento minimo.  Con la Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197), tuttavia, è stato previsto che per il 2023 ed il 2024 le fasce di decremento della perequazione saranno 6 e specificatamente: ● nella misura dell’85% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, determinando un aumento del 6,205%;  ● nella misura del 53% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS, determinando un aumento del 3,869%;  ● nella misura del 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS, determinando un aumento del 3,431%;  ● nella misura del 37% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS, determinando un aumento del 2,701%;  ● nella misura del 32% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS, determinando un aumento del 2,336%.  4. AZIONI CHE SI POSSONO INTRAPRENDERE:  Per fronteggiare questa situazione è necessario innanzitutto inviare un’istanza-diffida all’I.N.P.S. per la rideterminazione della rivalutazione automatica della pensione dovuta per il biennio 2023-2024 e la corresponsione delle differenze spettanti.  Detta istanza, che verosimilmente non verrà accolta dall’INPS, oltre ad interrompere tutti i termini prescrizionali e decadenziali, è condizione di procedibilità per poter depositare il ricorso alla competente autorità giudiziaria cui verrà chiesto di interessare della questione la Corte Costituzionale per valutare se le riduzioni della perequazione sopra riportate siano effettivamente conformi alla nostra Costituzione.  5. CHI PUO’ PARTECIPARE AL RICORSO:  Sono interessati al ricorso non solo gli ex appartenenti alle Forze Armate ma tutti coloro che percepiscono una pensione I.N.P.S.  Sono inoltre interessati i titolari di pensioni di reversibilità indirette, indipendentemente dal fatto che esse siano integrate al trattamento minimo.  La perequazione delle pensioni si applica a tutti i trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza pubblica, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalle gestioni sostitutive, esonerative, esclusive, integrative ed aggiuntive.  6. COME PROCEDERE:  Chi è interessato a tutelare i propri diritti, partecipando al ricorso dovrà inviare una email allo scrivente Studio Legale MASTROVITO all’indirizzo email: mastrovito.ricorsoperequazione@gmail.com e riceverà il modello dell’istanza da inviare all’INPS, l’elenco dei documenti da inoltrare allo studio legale ed ogni altra istruzione necessaria per procedere nell’iniziativa.  7. COSTO DELLA PROCEDURA:.  La quota di adesione al ricorso è di 130,00 euro, comprensivi di onorari e spese, per la partecipazione al ricorso collettivo che verrà presentato innanzi alla Corte dei Conti Regionale per gli ex dipendenti pubblici ed avanti alle Sezioni Lavoro del Tribunale Ordinario per gli ex lavoratori del settore privato. L’adesione al ricorso in questione deve essere formalizzata entro e non oltre il 15 dicembre 2023. Si rimane a disposizione per qualsivoglia utile chiarimento.  I miei più cordiali saluti.  Per informazioni: E-mail: mastrovito.ricorsoperequazione@gmail.com  Avv. Francesco Paolo MASTROVITO 

PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA (personale Militare e i suoi superstiti)

Finalità e natura  La pensione privilegiata si può definire quale trattamento economico a carattere continuativo, al fine di risarcire il dipendente per le menomazioni dell’integrità personale subite ea causa di infermità o lesioni di natura inabilitante riportate per fatti di servizio e riconosciute ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella “A” annessa al D.P.R. n. 834/81 e dipendenti da fatti di servizio, a nulla rilevando la durata del rapporto di lavoro, né l’entità della contribuzione versata. I destinatari  La pensione privilegiata spetta a:  militari che vengono dichiarati permanentemente non idonei al servizio militare incondizionato per effetto di infermità/lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio; militari che, dopo la cessazione dal servizio, chiedono la concessione del trattamento privilegiato per infermità/lesioni già riconosciute dipendenti da causa di servizio ed ascritte a categoria, ovvero da riconoscere dipendenti e da ascrivere a categoria. Termine per la presentazione della domanda La domanda di pensione privilegiata – nel caso in cui l’infermità letale/invalidità non sia stata già riconosciuta dipendente da causa di servizio – va presentata entro cinque anni dalla data della cessazione dal servizio; invero possono elevarsi  a dieci per invalidità derivanti da “parkinsonismo” o da malattie ad eziopatogenesi non definita o idiopatica.  Per le infermità cosiddette “a lunga latenza”, insorte anche dopo i cinque o dieci anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per l’inoltro della domanda di riconoscimento della “dipendenza” ai fini della pensione privilegiata decorre dal momento in cui la malattia stessa si è manifestata. Lo Studio Legale Mastrovito è a disposizione per consulenza e assistenza in merito. #diritto  #dirittomilitare  #dirittoprevidenziale #pensionimilitari  #militare  #causadiservizio

RICORSO TEST IN MEDICINA

Non hai superato il Test in Medicina 2023? Rivolgiti al nostro Studio Legale per una valutazione Lo Studio Legale MASTROVITO si occupa di valutare ed assistere gli studenti, promuovendo idoneo ricorso al TAR competente in relazione al mancato superamento del Test. Contatti: 0321/1640498 – segreteriamastrovito@gmail.com #medicina #testmedicina #ricorsotestmedicina

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