GUIDA IN STATO DI EBBREZZA E APPLICAZIONE DELLA PARTICOLARE TENUITA’ DEL FATTO EX ART. 131 BIS C.P.
Come noto a tanti, l’art. 131-bis c.p. (introdotto dall’art. 1, comma 2, D.lgs. 28/2015) prevede la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, applicabile ai “reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena quando […] l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”. Già dopo l’entrata in vigore della norma de qua sono emersi – tuttavia – contrasti sull’applicabilità o meno della causa di esclusione della punibilità in esame a diversi reati, tra questi anche la contravvenzione della guida in stato di ebbrezza, prevista e punita dal Codice della Strada. Con particolare riferimento alla guida in stato di ebbrezza, parte della dottrina (avallata dalla giurisprudenza), aveva escluso l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. ai c.d. reati soglia – come quello di cui all’art. 186 D.lgs. 285/1992 –in quanto essa costituirebbe indicatore della rilevanza penale già fissato dal legislatore per i tipi di condotta ivi previsti. Conseguentemente, il superamento della predetta soglia non potrebbe essere sintomatico di un danno lieve e, dunque, non punibile. In altri termini, la previsione all’interno delle norme incriminatrici, di soglie di punibilità e/o di rilevanza penale, sarebbe finalizzata, secondo tale tesi, alla cristallizzazione di una presunzione legislativa di pericolosità delle condotte che le oltrepassano. Di diverso avviso sono state, invece, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, investite della questione relativa ai rapporti tra art. 131-bis c.p. e art. 186 D.lgs. 285/1992, hanno sancito l’applicabilità la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto anche alla guida in stato di ebbrezza (Cass. Pen. Sez. Un., Sent. n. 13681 del 06/04/2016). Da tempo, la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito come l’assoluzione per particolare tenuità del fatto fosse concedibile con riferimento ad ogni reato che non risulti con essa incompatibile. Secondo le Sezioni Unite, infatti, in relazione alle soglie previste per la guida in stato di ebbrezza, il legislatore compie una valutazione preliminare non sulla pericolosità connessa al superamento della soglia minima, bensì sulla rilevanza penale in astratto della fattispecie, sanzionata penalmente solo se al di sopra della soglia di 0,8 grammi di tasso alcolemico per litro di sangue (g/l); mentre la fascia compresa tra 0,51 e 0,8 g/l (art. 186, comma 2, lett. a), seppur prevista come illecito amministrativo, non è punibile penalmente. Ad avviso del primo orientamento esposto, ciò significava che il giudice non potesse sostituirsi al legislatore, applicando l’articolo 131-bis c.p. anche qualora la fattispecie superasse la soglia di rilevanza penale pari a 0,8 g/l, in quanto la valutazione tecnica in ordine alla pericolosità sociale era già stata compiuta a monte. Diversamente, sopra la soglia di 0,8 grammi (art. 186, comma 2, lett. b e c), sempre per tale orientamento, la pericolosità e la sanzionabilità penale erano presunte. Con la citata sentenza, invece, le Sezioni Unite hanno chiarito come la presenza di una soglia minima di punibilità non sia di per sé sufficiente ad escludere la graduabilità in termini di particolare tenuità della contravvenzione della guida in stato di ebbrezza. In conclusione, la valutazione in ordine alla particolare tenuità del fatto attiene a qualcosa di più complesso. Il giudice dovrà quindi tenere conto di tutte le peculiarità e degli aspetti di pericolosità ricorrenti nella fattispecie concretamente sottoposta al suo giudizio, dai quali desumere l’applicabilità o meno della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p..
DIRITTO MILITARE IL DIRITTO DI DIFESA NEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DI CORPO

Com’è noto, l’art. 24 comma 2, Cost. qualifica il diritto di difesa in termini di “diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”. Ciononostante, tale garanzia risulta essere riferibile, per consolidata giurisprudenza costituzionale (cfr., tra le altre, Corte Cost., sent. n. 87/2009), soltanto ai procedimenti giurisdizionali e non potrebbe, quindi, essere invocata nell’ambito di un procedimento disciplinare, il quale, invece, ha senz’altro natura amministrativa. Conseguentemente, tale principio si atteggia in un modo del tutto peculiare nell’ambito dei procedimenti amministrativi e, in particolare, nei procedimenti disciplinari militari di corpo. Tuttavia, tra le varie, viene anche in soccorso l’art. 52 poichè “l’ordinamento delle Forze Armate si informa allo spirito democratico della Repubblica” L’art. 1370 del Codice dell’Ordinamento Militare prevede che, per tutti i procedimenti disciplinari, ad eccezione di quelli di corpo instaurati per l’applicazione di una sanzione diversa dalla consegna di rigore, il militare inquisito sia assistito da un difensore (di fiducia o d’ufficio), scelto tra i militari in servizio, anche appartenenti ad altra Forza Armata o Corpo Militare. Nel caso in cui, invece, l’interessato non abbia provveduto alla nomina fiduciaria, sarà l’Amministrazione a nominargli un difensore d’ufficio, il quale non potrà rifiutare l’incarico, a meno che sussista un legittimo impedimento. L’inquisito, tuttavia, potrà revocare in ogni momento il difensore d’ufficio, optando per un patrocinatore di fiducia, che lo affiancherà per tutta la durata del procedimento disciplinare. È, dunque, esclusa per l’interessato la facoltà di nominare un avvocato quale difensore, come invece recentemente introdotto per il procedimento disciplinare di stato. Questa interpretazione risulta coerente con quanto affermato sul punto dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte Cost., sent. n. 182/2008), secondo cui l’impossibilità di un professionista quale proprio difensore non viola il diritto di difesa, né il principio di ragionevolezza. Ciò in quanto tale limitazione è controbilanciata dal fatto che la legge consente al militare di partecipare personalmente al procedimento allo scopo di manifestare la propria versione, fornendo all’Autorità procedente tutti gli elementi ritenuti utili ai fini della decisione. Vero è che a distanza di oltre dieci anni dalla Sentenza dell’Alto Consesso ed in occasione della citata novella il legislatore ben avrebbe potuto estendere la presenza in aggiunta di un Avvocato anche nel procedimento disciplinare finalizzato alla eventuale irrogazione di consegna di rigore. Ciò a maggior garanzia dell’interessato. La nomina del difensore, qualunque sia la sua genesi, è poi soggetta al rispetto di alcuni limiti. In primo luogo, ai sensi dell’art. 1370, comma 2, C.O.M. il militare non può esercitare l’ufficio di difensore per più di sei volte in dodici mesi. Egli, inoltre, non potrà rivestire un grado superiore a quello del Presidente della Commissione di Disciplina (art. 1370, comma 3, lett. a), C.O.M.), né trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità dettate dall’art. 1380, comma 3, C.O.M. (art. 1370, comma 3, lett. b), C.O.M.). Avv. Francesco Paolo MASTROVITO
RICORSO ART. 54 DEL DPR n. 1092/1973

Ai Militari delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare OGGETTO: ricorso art. 54 del D.P.R. N. 1092 del 1973. Gentilissimi, nonostante la nota Sentenza n. 1/2021/QM/PRES-SEZ. – Sezioni Riunite Corte dei Conti, depositata in data 04 gennaio 2021, l’Istituto previdenziale – ad oggi – non ha assunto alcun provvedimento amministrativo erga omnes teso al riconoscimento dei benefici, così come da sentenza (applicazione del coefficiente 2,44% per tutti gli anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995). Viceversa, il Ministero della Difesa – Direzione Generale Previdenza Militare e della Leva con Circolare n. M_D GPREV REG2021 00168 del 24.02.2021 ha impartito le relative disposizioni amministrative tese all’applicazione conformatrice alla nota sentenza SS.RR. per il personale militare nella posizione di “Ausiliaria”. In qualunque modo, continuano i favorevoli riscontri, in particolare la Corte dei conti Liguria con la sentenza n. 66 del 28 aprile 2021 – ricorso patrocinato dallo scrivente studio legale – ha accolto lo stesso, riconoscendo e dichiarando il diritto degli interessati al ricalcolo della quota retributiva di pensione con l’applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile di anzianità maturata al 31.12.1995, con i relativi arretrati ed interessi ex lege previsti. Nell’occasione, di particolare interesse, il Giudice Unico delle Pensioni ha richiamato importanti principi giuridici inerenti la economia processuale e il perimetro della giurisdizione pensionistica intestata alla Corte dei conti. L’ Avv. Francesco P. MASTROVITO – esperto di Diritto Militare – assiste e rappresenta su tutto il territorio nazionale il personale interessato al contenzioso in oggetto. Per informazioni siete invitati a contattare lo scrivente Studio legale. I miei più cordiali saluti. Avv. Francesco Paolo MASTROVITO