DIRITTO PENALE MILITARE. Abbandono di posto o violata consegna: profili generali.

Le due fattispecie criminose sono regolate dagli articoli 118 e 120 c.p.m.p. che così dispongono: Art. 118 c.p.m.p. à “Il militare che, essendo di sentinella, vedetta o scolta, abbandona il posto o viola la consegna, è punito con la reclusione militare fino a tre anni. La reclusione militare è da uno a cinque anni, se il fatto è commesso: Nella guardia a rimesse di aeromobili o a magazzini o depositi di armi, munizioni o materiali infiammabili o esplosivi; A bordo di una nave o di un aeromobile; In qualsiasi circostanza di grave pericolo. In ogni caso, se dal fatto è derivato grave danno, la pena è della reclusione militare da sette fino a quindici anni”. Art. 120 c.p.m.p. à “Fuori dei casi enunciati nei due articoli precedenti, il militare, che abbandona il posto ove si trova di guardia o di servizio, ovvero viola la consegna avuta, è punito con la reclusione militare fino a un anno. Se il colpevole è il comandante di un reparto o il militare preposto a un servizio o il capo di posto, ovvero se si tratta di servizio armato, la pena è aumentata”. Quanto al primo, occorre precisare cosa si intenda per sentinella, vedetta e scolta. La sentinella è il militare che deve svolgere un servizio armato di guardia, con una ben precisa consegna di vigilanza. È di vedetta colui che deve rimanere in un posto di osservazione, con il compito di riferire, secondo le prescrizioni della consegna, quanto è in grado di osservare. Si definisce, infine, scolta il militare di marina, facente parte del picchetto armato della nave, avente l’incarico di assicurare il mantenimento dell’ordine interno sul mezzo nautico e di vigilare sull’osservanza dei doveri di servizio. Con riferimento, invece, ai concetti di posto e consegna, può qualificarsi come “posto” qualunque luogo dove il militare debba rimanere per attendere al servizio di guardia o ad altro servizio, speciale e determinato, di qualunque natura, armato o non armato, interno di caserma o esterno, fisso o mobile. Qualora, però, il posto non sia indicato con precisione, si dovrà fare riferimento ad un criterio di natura “funzionale”, per mezzo del quale determinare l’ambito spaziale entro cui il militare deve rimanere per svolgere efficacemente un determinato servizio. Ebbene, da una pregressa logica incentrata su dati meramente formali si è sostituita, oggi, una logica attenta al “principio di offensività”: per la concretizzazione del reato è necessario un effettivo nocumento alle esigenze del servizio (in tal senso, più oltre, Corte cost. sent. n. 263/2000). Lo stesso, invece, non si verifica se il soggetto è comunque in grado di svolgere in maniera compiuta i propri compiti nel luogo ove si è recato. Con il termine “consegna”, diversamente, si intendono “prescrizioni generali o particolari, permanenti o temporanee, scritte o verbali impartite per l’adempimento di un particolare servizio” (art. 730 D.P.R. 90/2010 – T.U.O.M.). Una prima caratteristica della consegna può ricavarsi anche dalla disciplina contenuta nell’art.120 c.p.m.p., dal quale emerge chiaramente la necessità di un affidamento specifico della consegna, da persona a persona. La stessa non può derivare direttamente e unicamente da generiche norme legislative o regolamentari afferenti ad un determinato servizio. Sempre lo stesso articolo, poi, mette in evidenza come le nozioni di servizio e consegna siano strettamente correlate. Da un lato, il servizio deve essere regolato da una consegna. Dall’altro, la consegna deve attenere al servizio cui il militare è preposto. Non si tratta, però, del servizio c.d. “generico”, che accomuna tutti i militari in servizio “attivo”, bensì del servizio c.d. “specifico”, definito anche “servizio nel servizio”. Ad esempio, il militare di guardia si distingue dal militare in servizio; infatti, la guardia è un particolare tipo di servizio nel servizio. La consegna, inoltre, si distingue: Dall’ “ordine”, che può essere revocato da qualunque superiore, mentre la prima unicamente da un superiore qualificato. Dall’ “incarico” o dalla “direttiva”, i quali riservano maggior discrezionalità al militare circa le condizioni attuative, margine drasticamente ridotto nell’ambito della consegna. Ponendo ora più specifica attenzione alle condotte illecite, l’abbandono di posto consiste nel radicale venire meno all’adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di servizio; presuppone, inoltre, che in precedenza il posto sia stato materialmente occupato. Per il militare di sentinella, vedetta o scolta il posto è coessenziale al servizio, indissolubilmente collegato allo specifico compito affidatogli. Ai sensi dell’art.120 c.p.m.p. lo stesso reato si configura anche: Qualora, essendo comandati più militari, gli altri abbiano continuato regolarmente il servizio. La consegna, infatti, è strettamente individuale. Se il militare preposto al servizio si sia fatto irregolarmente sostituire (art.730 D.P.R. 90/2010). Se il militare si allontana, prima di essere regolarmente sostituito. Se il soldato, regolarmente autorizzato ad allontanarsi dal luogo di servizio e ad interrompere così il turno intrapreso, si ripresenti in periodo temporale di gran lunga successivo alla scadenza del termine concessogli. La violazione di consegna, invece, si concretizza in caso di mancata prestazione del servizio o di sua totale interruzione, seppur con modalità diverse dall’abbandono di posto. Le condotte contestate, tuttavia, debbono essere di pari gravità rispetto a quest’ultimo. Costituisce, in un’espressione, un’“offesa al servizio”. Non è integrato, invece, il medesimo reato quando si verifica l’inosservanza di disposizioni superflue e/o accessorie, oppure quando le stesse risultano ininfluenti in relazione alla possibilità di un puntuale ed efficace adempimento del servizio. E neppure quando eventuali infrazioni siano state commesse dal militare dopo il compimento del servizio comandato, in quanto la violazione della consegna deve riferirsi al tempo in cui il militare si trova al posto di guardia o servizio. Appare, tuttavia, più opportuno attribuire un ambito applicativo autonomo al reato di abbandono di posto, cercando piuttosto di individuare un criterio unificante dei due reati. Lo stesso può rintracciarsi nella “reale offensività” nei confronti delle esigenze del servizio. Sempre la Corte costituzionale con la sentenza n. 263/2000, ribadisce l’importanza di questo criterio e chiarisce, inoltre, che spetta all’autorità giudiziaria, nell’esaminare l’eventuale sussistenza del reato di violata consegna, valutare se l’inadempimento da parte dell’imputato ad una fra le varie prescrizioni, sia davvero idoneo a pregiudicare gli interessi del servizio cui la consegna è preordinata, oppure sia idoneo a pregiudicare l’integrità del bene protetto. Il principio di
DIRITTO MILITARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE MILITARE: contestazione degli addebiti e diritto di difesa

Il legislatore nel disciplinare al capo IV del titolo VIII del Codice dell’Ordinamento Militare (D. L.vo n. 66 del 2010) i procedimenti militari ha voluto in primis enucleare con l’art. 1370 le disposizioni relative alla contestazione degli addebiti e diritto di difesa. Il comma 1 del citato articolo stabilisce che nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che siano state acquisite e poi vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato. Va da sé la fissazione di due momenti irrinunciabili: la contestazione degli addebiti e l’esercizio del diritto di difesa. La contestazione rappresenta la prima fase nella quale si articola il procedimento disciplinare ed è un onere per l’amministrazione, nelle modalità e nei termini ex lege previsti. Come noto, ha la funzione di delimitare l’oggetto del giudizio, cosicché non potranno essere considerati fatti diversi da quelli contestati. E’ illegittima – pertanto – una sanzione disciplinare irrogata per un fatto non contestato e laddove vi sia contrasto fra contestazione degli addebiti e le ragioni (motivazioni) poste alla base del provvedimento sanzionatorio. Al comma 2 l’articolo in questione prevede – poi – che il militare inquisito sia assistito da un difensore da lui scelto fra i militari in servizio, anche non appartenente al medesimo ente o Forza armata nella quale egli presta servizio o, in mancanza, sarà designato d’ufficio. A tal riguardo, la giurisprudenza, ormai consolidata sul punto, ha sempre considerato le prerogative difensive, garantite dalla legge, indefettibili e qualsivoglia vulnerazione del diritto di difesa rende illegittimo il provvedimento sanzionatorio. Infine, col Decreto Legislativo n. 173 del 27 dicembre 2019 è stato introdotta, col comma 3 bis dell’art. 1370, la possibilità nei procedimenti disciplinari di stato di potersi far assistere, in aggiunta al difensore di cui ai commi 2 e 3, da un Avvocato del libero foro. Detta novella normativa appariva davvero indispensabile, tenuto conto che il procedimento disciplinare di stato può consistere, con l’irrogazione della sanzione della rimozione, nell’espulsione definitiva dell’incolpato dal consesso militare. Invero, l’intervento legislativo poteva ben estendersi anche ai procedimenti disciplinari di Corpo, in aderenza a legittimazioni costituzionali e a necessari criteri di omogeneità sistematica. Così come accade in altre pubbliche amministrazioni l’interessato sottoposto a procedimento disciplinare può avvalersi, anche con carattere di esclusività, di un Avvocato che lo assisterà nell’esercizio tecnico del diritto di difesa. Avv. Francesco Paolo MASTROVITO