RICORSO AMMINISTRATIVO PER LA DETERMINAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE – APPLICAZIONE DEI 6 SCATTI STIPENDIALI

Con l’importante sentenza n. 1231 del 2019 il Consiglio di Stato ha riconosciuto al personale appartenente alle Forze di Polizia (Polizia di stato, Penitenziaria, Carabinieri, Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto) e alle Forze Armate (Aeronautica, Esercito e Marina) i 6 scatti stipendiali nel computo del trattamento di fine servizio (liquidazione) collocato in congedo a domanda, laddove alla data di cessazione dal servizio abbia compiuto i 55 anni d’età e sia in possesso di 35 anni di servizio utile, così come previsto dall’art. 6 bis del Decreto Legge n. 387 del 1987.

L’Istituto Previdenziale, invece, continua a computare i 6 scatti stipendiali solo nel caso di collocamento in congedo per limiti d’età, per permanente inidoneità al servizio ovvero per decesso.

Ebbene, si tratta di una somma significata, che si aggira sui 10 mila Euro, in relazione all’ultima determinazione stipendiale, al grado e alla funzione posseduti.

Per quanto esposto, gli interessati, già in congedo o prossimi alla quiescenza, appartenenti alle Forze di Polizia e Forze Armate (si specifica che per il personale delle FF.AA. sarà progettato un ricorso separato ed autonomo, in attesa di un ulteriore approfondimento delle condizioni e dei requisiti da possedere) che intendono val valere il proprio diritto e così aderire al costituendo ricorso collettivo (nei limiti della prescrizione decennale) dovranno aderire cliccando e saranno indirizzati  automaticamente

 

 

 

 

 

 

 

 

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