RIAPERTURA ADESIONE SCADENZA 31/12/2020. RICORSO PER IL RICALCOLO DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO – 6 SCATTI

https://scuoladiritto.mykajabi.com/adesione-ricorso-forze-armate-e-forze-di-polizia-6-scatti Con l’importante sentenza n. 1231 del 2019 il Consiglio di Stato ha riconosciuto al personale appartenente alle Forze di Polizia (Polizia di stato, Penitenziaria, Carabinieri, Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto) e alle Forze Armate (Aeronautica, Esercito e Marina) i 6 scatti stipendiali nel computo del trattamento di fine servizio (liquidazione) collocato in congedo a domanda, laddove alla data di cessazione dal servizio abbia compiuto i 55 anni d’età e sia in possesso di 35 anni di servizio utile, così come previsto dall’art. 6 bis del Decreto Legge n. 387 del 1987. L’Istituto Previdenziale, invece, continua a computare i 6 scatti stipendiali solo nel caso di collocamento in congedo per limiti d’età, per permanente inidoneità al servizio ovvero per decesso. Ebbene, si tratta di una somma significata, che si aggira sui 10 mila Euro, in relazione all’ultima determinazione stipendiale, al grado e alla funzione posseduti. Per quanto esposto, gli interessati, già in congedo o prossimi alla quiescenza, appartenenti alle Forze di Polizia e Forze Armate (si specifica che per il personale delle FF.AA. sarà progettato un ricorso separato ed autonomo, in attesa di un ulteriore approfondimento delle condizioni e dei requisiti da possedere) che intendono val valere il proprio diritto e così aderire al costituendo ricorso collettivo (nei limiti della prescrizione decennale) dovranno aderire cliccando e saranno indirizzati automaticamente
RICORSO ART. 54 – D.P.R. n. 1092/1973 – Deferimento innanzi alle Sezioni Riunite della Corte dei conti.

Il 25 novembre p.v. sarà discusso davanti alle Sezioni Riunite della Corte dei conti le questioni di massima sollevate in riferimento alla applicazione o meno dell’art. 54 a favore del personale militare, appartenente al Comparto Difesa e Sicurezza. Sarà – semplificando – deciso da un lato se la richiamata norma possa applicarsi a tutto il personale militare che alla data del 31.12.1995 possedeva un’anzianità compresa tra i 15 e 18 anni; dall’altro, per coloro che hanno un’anzianità contributiva inferiore ai 15 anni, possa essere applicata la più favorevole l’aliquota del 2,93 annuo. Ebbene, non negando il fatto che l’ Istituto Previdenziale potrà anche richiamare questioni inerenti alle condizioni generali di bilancio, più che pregnanti valutazioni giuridiche, attendiamo la decisione del Supremo consesso.
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IMPORTANTE VITTORIA – PENALE MILITARE

Importante vittoria da parte dello Studio Legale MASTROVITO! Tutti assolti, con sentenza passata in giudicato, i 4 Graduati dell’Esercito Italiano interessati da un procedimento penale militare per il reato di “Violata Consegna” – art. 120 C.P.M.P.. In particolare, così come dimostrato dall’ Avv. MASTROVITO, il Giudice ha stabilito che le condotte assunte dagli imputati erano prive di una reale ed effettiva offensività nei confronti delle esigenze di servizio. #dirittopenale #dirittopenalemilitare #dirittoamministrativomilitare
RICORSO AMMINISTRATIVO PER LA DETERMINAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE – APPLICAZIONE DEI 6 SCATTI STIPENDIALI

Con l’importante sentenza n. 1231 del 2019 il Consiglio di Stato ha riconosciuto al personale appartenente alle Forze di Polizia (Polizia di stato, Penitenziaria, Carabinieri, Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto) e alle Forze Armate (Aeronautica, Esercito e Marina) i 6 scatti stipendiali nel computo del trattamento di fine servizio (liquidazione) collocato in congedo a domanda, laddove alla data di cessazione dal servizio abbia compiuto i 55 anni d’età e sia in possesso di 35 anni di servizio utile, così come previsto dall’art. 6 bis del Decreto Legge n. 387 del 1987. L’Istituto Previdenziale, invece, continua a computare i 6 scatti stipendiali solo nel caso di collocamento in congedo per limiti d’età, per permanente inidoneità al servizio ovvero per decesso. Ebbene, si tratta di una somma significata, che si aggira sui 10 mila Euro, in relazione all’ultima determinazione stipendiale, al grado e alla funzione posseduti. Per quanto esposto, gli interessati, già in congedo o prossimi alla quiescenza, appartenenti alle Forze di Polizia e Forze Armate (si specifica che per il personale delle FF.AA. sarà progettato un ricorso separato ed autonomo, in attesa di un ulteriore approfondimento delle condizioni e dei requisiti da possedere) che intendono val valere il proprio diritto e così aderire al costituendo ricorso collettivo (nei limiti della prescrizione decennale) dovranno aderire cliccando e saranno indirizzati automaticamente
INDENNITA’ DI TRASFERIMENTO – LEGGE N. 86 / 2001 – PERSONALE MILITARE

Lo Studio Legale assiste il personale militare trasferito d’autorità che non ha ricevuto la relativa indennità di cui alla Legge n. 86 del 2001, anche nel caso di sottoscrizione del cd. Annesso II con il quale dichiarava la rinuncia ai benefici economici derivanti. Contattaci per informazioni.
INCIDENTI STRADALI E DI VARIA NATURA

Lo Studio Legale si occupa della gestione di qualsivoglia sinistro (esempio comune è l’incidente stradale), gestendo tutta la pratica al fine di ottenere il relativo risarcimento. In particolare, poi, l’ Avv. MASTROVITO assiste tutto il personale militare e delle forze di polizia, interessato agli incidenti stradali e agli eventi di varia natura per i possibili riflessi giuridico-amministrativi in ragione del proprio status; primo tra questi l’eventuale istanza di causa di servizio. Contattateci per informazioni o chiarimenti. Avv. Francesco Paolo MASTROVITO
PERSONALE MILITARE – Sanzioni disciplinari di corpo e di stato.

In premessa, l’art. 1352 Illecito disciplinare, così recita: 1. Costituisce illecito disciplinare ogni violazione dei doveri del servizio e della disciplina militare sanciti dal presente codice, dal regolamento, o conseguenti all’emanazione di un ordine. 2. La violazione dei doveri indicati nel comma 1 comporta sanzioni disciplinari di stato o sanzioni disciplinari di corpo. Di seguito, l’art. 1355 dispone che le stesse sono commisurate al tipo di mancanza commessa e alla gravità della stessa e nel determinare la specie ed eventualmente la durata della sanzione sono inoltre considerati i precedenti di servizio disciplinari, il grado, l’età, e l’anzianità di servizio del militare oggetto che ha mancato. Ebbene, lo Studio Legale assiste e tutela i militari coinvolti in procedimenti disciplinari attraverso la redazione di appropriate Memorie Difensive, ovvero proponendo i possibili rimedi amministrativi e giudiziali. Avv. Francesco Paolo MASTROVITO
DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA

La documentazione caratteristica ha lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale, diretto ed obiettivo espresso dai superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dai militari. Ovviamente, dette valutazioni determinano non solo la carriera militare , ma per converso il trattamento economico. Ora, spesso i giudizi espressi sono immotivati e lacunosi, compromettendo – giust’appunto – il profilo di carriera del personale. In presenza di dubbi sulla obiettività, imparzialità ed equità sui giudizi espressi sia dal compilatore, sia dagli eventuali revisori si può valutare la possibilità di proporre ricorso gerarchico, oppure ricorso al Giudice competente al fine di vedersi annullato, ovvero modificato/rettificato il documento caratteristico. Lo Studio Legale si occupa di tali specifiche questioni.
RICALCOLO PENSIONI MILITARI E FF.PP. – RICORSO ART. 54 DPR 1092/73

Gentilissimi, nonostante le plurime sentenze delle Tre Sezioni Giurisdizionali Centrali d’appello che riconoscono il diritto in questione, l’Istituto Previdenziale -ad oggi- non ha adottato alcuna circolare che applichi quanto giurisprudenzialmente accertato e diventato ormai definitivo. Orbene, allo stato attuale occorre procedere con ricorso al fine di ottenere il ricalcolo e la riliquidazione del trattamento pensionistico con l’applicazione del 44% ai fini del calcolo della base pensionabile, per gli effetti dell’art. 54, comma 1 del D.P.R. n. 1092 del 1973. Giova ricordare che il personale interessato alla rideterminazione pensionistica ed all’eventuale ricorso in questione deve essere in quiescenza, assoggettato al cd. “sistema misto” e, alla data del 31/12/1995, possedere una anzianità contributiva maggiore di 15 anni ed inferiore a 20 anni. Questi dati sono rinvenibili dal Provvedimento di Determinazione pensionistica emesso dall’ I.N.P.S.. Per adesioni e chiarimenti siamo a disposizione attraverso i nostri canali di contatto. Avv. Francesco Paolo MASTROVITO