RICALCOLO PENSIONI MILITARI E FF.PP. – RICORSO ART. 54 DPR 1092/73

Gentilissimi, nonostante le plurime sentenze delle Tre Sezioni Giurisdizionali Centrali d’appello che riconoscono il diritto in questione, l’Istituto Previdenziale -ad oggi- non ha adottato alcuna circolare che applichi quanto giurisprudenzialmente accertato e diventato ormai definitivo. Orbene, allo stato attuale occorre procedere con ricorso al fine di ottenere il ricalcolo e la riliquidazione del trattamento pensionistico con l’applicazione del 44% ai fini del calcolo della base pensionabile, per gli effetti dell’art. 54, comma 1 del D.P.R. n. 1092 del 1973. Giova ricordare che il personale interessato alla rideterminazione pensionistica ed all’eventuale ricorso in questione deve essere in quiescenza, assoggettato al cd. “sistema misto” e, alla data del 31/12/1995, possedere una anzianità contributiva maggiore di 15 anni ed inferiore a 20 anni. Questi dati sono rinvenibili dal Provvedimento di Determinazione pensionistica emesso dall’ I.N.P.S.. Per adesioni e chiarimenti siamo a disposizione attraverso i nostri canali di contatto. Avv. Francesco Paolo MASTROVITO
PRATICHE MEDICO LEGALI

Il personale militare può presentare istanza per il riconoscimento di causa di servizio (ovvero per vittime del dovere) ai fini della della corresponsione della pensione privilegiata (invero, insieme a tutti una serie di benefici assistenziali e previdenziali) per patologie che si reputano contratte in servizio, oppure a causa di servizio. L’istanza può essere avviata d’ufficio, allorquando l’infermità (o il decesso) è certamente o presumibilmente ritenuta/o dipende da causa di servizio; oppure presentata previa istanza dell’interessato o eventualmente degli aventi diritto presentata entro 6 mesi dall’evento o dalla data di conoscibilità della infermità. Lo Studio Legale MASTROVITO assiste sotto qualsivoglia profilo il personale interessato.
Personale Militare – Procedimento disciplinare di stato: ora può assistervi un Avvocato.

Con il cd. riordino delle carriere, integrativo e correttivo delle norme inerenti la carriera del personale militare, è stato modificato l’art. 1370 del Codice dell’Ordinamento Militare, introducendo la possibilità al militare sottoposto a procedimento disciplinare di stato di farsi assistere da un Avvocato. Lo Studio Legale MASTROVITO si occupa, con competenza, di tali questioni.