ESTENSIONE DEL DIRITTO A PENSIONE DI REVERSIBILITA’

Le ultime sentenze di Tribunale e Corte Costituziuonale, in particolare n. 88 del 5 aprile 2022, hanno ampliato il diritto di ricevere la pensione di reversibilità ad una serie di soggetti sino ad oggi esclusi da tale beneficio dedicato ai familiari superstiti di un pensionato (o di un lavoratore deceduto).

In particolare, la suddetta sentenza della Corte Costituzionale ha statuito che, a certe condizioni, anche “agli eredi maggiorenni orfani ed inabili al lavoro conviventi ed a carico del soggetto deceduto” hanno diritto al beneficio della reversibilità, ritenendo così illegitimo l’art. 38 del DPR 818/1957 nella parte in cui non include, tra i soggetti ivi elencati, anche quelli appena individuati.

Alla luce di tale pronuncia, il diritto alla pensione di reversibilità (il trattamento pensionistico riconosciuto ex lege in caso di decesso del pensionato in favore dei familiari superstiti), oltre a spettare al coniuge o al soggetto unito civilmente, al divorziato che beneficia dell’assegno divorzile e che non sia passato a nuove nozze, ai figli minorenni alla data del decesso del dante causa, ai figli inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del suo decesso, indipendentemente dall’età ai figli maggiorenni studenti non lavoratori, nonchè, a determinate condizioni, ad altri soggetti ben individuati (ad es. i genitori del defunto in assenga di conige e prole, etc.),  è stato esteso anche in favore dei nipoti maggiorenni, orfani dei genitori ed inabili al lavoro, purchè convinventi con i nonni al momento della loro morte. 

Avv. Francesco Paolo MASTROVITO

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