IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DI STATO MILITARE: QUALI TERMINI

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Foreign fighter e mercenari: conseguenze giuridiche

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Diritto all’Avvocato per i militari

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Vittime del dovere: tutela risarcitoria e previdenziale.

Tutti gli appartenenti al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso che hanno subito infortuni e malattie professionali, e comunque infermità nello svolgimento del loro dovere, possono chiedere, (per ottenere le provvidenze basta la dipendenza da causa di servizio), i benefici relativi alla condizione di vittima del dovere, così come espressamente previsto dall’art. 1 comma 563 della Legge n. 266 del 2005. In sostanza ed in sintesi, si definiscono vittime del dovere i deceduti o rimasti invalidi permanenti “in attività di servizio o nell’espletamento di funzioni d’istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: 1. Nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; 2. Nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; 3. Nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; 4. In operazioni di soccorso; 5. In attività di tutela della pubblica incolumità; 6. A causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteri di ostilità”. Una recente sentenza della Cassazione riconosce Vittime del dovere tutti coloro che rientrano nelle fattispecie previste dall’art. 1 comma 536 lettera da a) a f), L. 266/05. Oltre alla tutela indennitaria, le vittime, e i loro familiari, hanno diritto al risarcimento del danno. In caso di decesso, queste somme debbono essere liquidate agli eredi legittimi. Questi ultimi, se stretti congiunti, hanno diritto, in aggiunta, ad un risarcimento del danno cd. iure proprio. Inoltre, questa tutela è assicurata anche a coloro che subiscono infermità nell’adempimento dei loro doveri, anche nel caso in cui non siano dipendenti pubblici (SS.UU. 22753/2018). Per quanto riguarda l’istituto della prescrizione vittime del dovere, oltre ad alcune sentenze di merito, la Cassazione, recentemente, ha statuito che non si applica il termine decennale per lo status in questione – Cassazione – Sezione lavoro, n. 17440/2022. Pertanto, ed in sintesi, tutti i soggetti affetti da infermità contratte in servizio presso le Forze Armate o Corpi Militari ovvero assimilati, ed i loro congiunti, possono richiedere l’accertamento dello status di Vittime del Dovere e vedersi riconosciuti i relativi benefici economici ed assistenziali. Contattaci per una valutazione di merito. Studio Legale MASTROVITO www.studiolegalemastrovito.com studiolegalemastrovito@gmail.com 0321/1640498
ESTENSIONE DEL DIRITTO A PENSIONE DI REVERSIBILITA’

Le ultime sentenze di Tribunale e Corte Costituziuonale, in particolare n. 88 del 5 aprile 2022, hanno ampliato il diritto di ricevere la pensione di reversibilità ad una serie di soggetti sino ad oggi esclusi da tale beneficio dedicato ai familiari superstiti di un pensionato (o di un lavoratore deceduto). In particolare, la suddetta sentenza della Corte Costituzionale ha statuito che, a certe condizioni, anche “agli eredi maggiorenni orfani ed inabili al lavoro conviventi ed a carico del soggetto deceduto” hanno diritto al beneficio della reversibilità, ritenendo così illegitimo l’art. 38 del DPR 818/1957 nella parte in cui non include, tra i soggetti ivi elencati, anche quelli appena individuati. Alla luce di tale pronuncia, il diritto alla pensione di reversibilità (il trattamento pensionistico riconosciuto ex lege in caso di decesso del pensionato in favore dei familiari superstiti), oltre a spettare al coniuge o al soggetto unito civilmente, al divorziato che beneficia dell’assegno divorzile e che non sia passato a nuove nozze, ai figli minorenni alla data del decesso del dante causa, ai figli inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del suo decesso, indipendentemente dall’età ai figli maggiorenni studenti non lavoratori, nonchè, a determinate condizioni, ad altri soggetti ben individuati (ad es. i genitori del defunto in assenga di conige e prole, etc.), è stato esteso anche in favore dei nipoti maggiorenni, orfani dei genitori ed inabili al lavoro, purchè convinventi con i nonni al momento della loro morte. Avv. Francesco Paolo MASTROVITO #diritto #dirittoprevidenziale #pensioni
RICORSO T.A.R. LOMBARDIA – Provvedimento di rigetto di istanza presentata dal militare ai sensi della Legge n. 104/92.

Con l’ Ordinanza n. 526/2022 pubblicata il 6/05/2022, il TAR Lombardia, Sezione Quarta, a fronte del ricorso proposto da Tizio contro il Ministero X, ha accolto l’istanza cautelare proposta in via incidentale dal ricorrente sospendendo, ai fini del riesame, l’efficacia dei provvedimenti impugnati e, più precisamente, dell’atto con il quale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, commi 3 e 5, L. 104/92, era stato rigettato il trasferimento temporaneo del ricorrente. In particolare, il T.A.R. Lombardia, condividendo la tesi difensiva spiegata dal ricorrente nonchè le eccezioni da questi formulate attraverso gli Avv. Mariapaola MARRO e Francesco Paolo MASTROVITO, ha ritenuto necessario che l’Amministrazione provvedesse al sollecito riesame dell’atto impugnato, precisando che, per come prospettato da Tizio: 1) sussistono posti disponibili presso una delle sedi da lui richieste e la situazione nella Regione Lombardia non appare adeguatamente rappresentata dalla tabella del 10 novembre 2021, il tutto in ragione del fatto che, nel corso del processo, la difesa del ricorrente ha dimostrato (circostanza non contestata) che sono intervenute successive immissioni in servizio “delle quali non appare ragionevole l’omessa considerazione”; 2) “la PA non appare aver tenuto in alcun conto la natura del beneficio richiesto, previsto dall’ordinamento ad esclusivo vantaggio del disabile (ex plurimis Consiglio di Stato, IV, 26 gennaio 2021, n. 787; Consiglio di Stato, III, 2 febbraio 2021, n. 956)”. Avv. Francesco Paolo MASTROVITO #diritto #dirittomilitare #dirittoamministrativomilitare #dirittoamministrativo
IL REATO DI VIOLATA CONSEGNA

INTRODUZIONE Il reato previsto all’art. 120 c.p.m.p. punisce con la reclusione militare fino ad un anno lacondotta del militare che abbandona il posto ove si trova di guardia o di servizio, ovvero che viola la consegna ricevuta. Il presupposto per la configurabilità della fattispecie incriminatrice in esame è quindi la sussistenza di una consegna ricevuta dal militare in servizio. Affinché ricorra il presupposto della condotta tipica del reato de quo occorre che il servizio da svolgere sia regolato, quanto alle finalità ed alle modalità esecutive secondo uno schema normativo valido per tutti i militari che dovranno prestare quel servizio, e che tale schema astratto sia suscettibile di soggettivazione nei confronti del singolo militare mediante un comando che attualizza l’obbligo di intraprendere il servizio e di rispettarne le prescrizioni. LA NOZIONE DI CONSEGNA Di fondamentale importanza al fine dell’integrazione di siffatta fattispecie è l’individuazione della consegna, la cui violazione da parte del militare di servizio integra la condotta criminosa. A tal riguardo l’art. 26 del vigente regolamento di disciplina militare stabilisce che “la consegna è costituita dalle prescrizioni generali o particolari, permanenti o temporanee, scritte o verbali impartite per l’adempimento di un particolare servizio”. Al fine di tracciare i confini della “consegna” la cui violazione ha riflessi penali, dottrina e giurisprudenza hanno sottolineato che per aversi “consegna” idonea a configurare il reato di violazione ex art. 120 c.p.m.p. non è sufficiente la “vigenza di disposizioni generali e astratte che disciplinino un determinato tipo di servizio, ma occorre invece un intervento dell’autorità responsabile del servizio che trasmetta la specifica normativa al militare tenuto ad osservarla” (Corte d’App. Mil. sez. Dist. Verona in Rass. Giust.mil. 1984,729). Per la configurazione del reato di violata consegna è pertanto necessaria l’esistenza di una “consegna precisa, che determini tassativamente e senza spazi di discrezionalità quale debba essere il comportamento del militare in servizio” (per tutte Cass. Pen. sez.I, 15 luglio 1993). Nella misura in cui, infatti, il militare di servizio dispone di poteri discrezionali il contenuto della consegna si restringe, non potendo questa che riguardare le prescrizioni di contenuto inderogabile; potere discrezionale che si ravvisa tutte le volte in cui il militare deve fare ricorso alla propria specifica preparazione professionale o tecnica. ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO In ordine all’elemento soggettivo la fattispecie in esame è punita a titolo di dolo generico, occorre quindi la coscienza e volontà di adottare un comportamento difforme da quello prescritto in consegna. Ne consegue che una condotta colposa del militare (consistita in imprudenza, imperizia onegligenza) non è giuridicamente idonea ad integrare il reato di violata consegna ex art. 120 c.p.m.p. #diritto #dirittopenale #dirittopenalemilitare #militare #esercito # #forzearmate #marinamilitare #aeronauticamilitare #violataconsegan #reatimilitari
La causa di servizio per il personale del comparto difesa e sicurezza.

La causa di servizio, come notorio, è l’istituto che tutela i dipendenti appartenenti al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso per le infermità, lesioni, patologie da questi contratti quando il servizio ne sia stata causa diretta o concausa necessaria e/o preponderante. Infatti, dal 6.12.2011, con il c.d. Decreto Salva Italia, l’istituto della causa di servizio è stato abrogato per gli altri dipendenti civili dello Stato Invero, poi, con la Legge n. 48/2017 l’istituto è stato esteso anche gli appartenenti alla Polizia Locale, ma solo ai fini del diritto all’equo indennizzo e al rimborso di spese di cura e degenza. Nel merito – ora – è necessario chiarire che per il riconoscimento della causa di servizio le infermità o le lesioni debbano derivare da fatti accaduti in servizio o per cause inerenti al servizio medesimo. Esse può essere riconosciuta anche se i fatti abbiano concorso con altri elementi o circostanze nell’insorgenza dell’infermità, che comunque devono risultare determinanti. Il riconoscimento della dipendenza d’infermità o lesione da causa di servizio è pronunciato dalla Pubblica Amministrazione a conclusione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato dal DP.R. n. 471 del 29.10.2001, entrato in vigore il 22.01.2002. Appare importante porre in rilievo che la richiesta/istanza per il riconoscimento della causa di servizio è un passaggio estremamente delicato cui a volte il dipendente vi presta poca attenzione. E’ essenziale che siffatta fase procedimentale sia molto curata, attraverso la raccolta di tutti gli elementi attraverso una pertinente ed esaustiva rassegna documentale idonea allo scopo: per questo – soprattutto in casi complessi – è consigliabile l’ausilio di un medico legale e di avvocato esperto in materia. Sul piano procedimentale si deve chiarire che è rimesso alle Commissioni Mediche l’accertamento e la conseguente diagnosi delle forme morbose, del momento della conoscibilità delle stesse e delle conseguenze sull’integrità psichica e fisica dell’interessato. Le commissioni procedono così all’ ascrivibilità della patologia, così come da Decreto del Presidente della Repubblica citato. Invece, è da evidenziare che il Comitato di Verifica per le cause di servizio emette giudizi in ordine alla riconducibilità alla attività lavorativa delle cause produttive d’infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale fra i fatti e l’infermità o lesioni. Atto fondamentale e vincolante. ***** I principali benefici che conseguono al riconoscimento della causa di servizio sono: l’equo indennizzo, allorquando l’infermità o lesione comporti una menomazione dell’integrità psico-fisica ascritta ad una Tabella (A o B) allegata al D.P.R. n. 834 del 1981; la pensione privilegiata quando l’infermità o lesione sia ascritta nella Tabella A; il diritto alla retribuzione integrale in caso di convalescenza fruiti a causa dell’infermità o lesione riconosciuta; l’esenzione dal ticket sanitario. ***** I provvedimenti che negano il riconoscimento della causa di servizio, l’equo indennizzo o la pensione privilegiata sono tutti atti definitivi e, come tali, impugnabili davanti alla competente Autorità Giurisdizionale. Ebbene, contro il provvedimento di mancato riconoscimento dell’equo indennizzo o diniego della causa di servizio, per quanto riguarda il personale appartenente alle Forze di Polizia e alle Forze Armate può far valere le proprie ragioni davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente. Oggi, poi, per quanto concerne il provvedimento che nega la concessione della pensione privilegiata è possibile l’impugnazione davanti alla Corte dei Conti territorialmente competente. Avv. Francesco Paolo MASTROVITO
Foreign fighters (articolo pubblicato su STUDIOCATALDI)

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L’IMPUGNAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Come accade in altri settori, anche al personale militare può capitare di subire una sanzione disciplinare ingiustamente, sia essa di Corpo, sia essa di Stato. Va da sé che qualora ciò avvenisse appare necessario impugnare il provvedimento sanzionatorio. Infatti, la sanzione disciplinare, ove non impugnata, comporta diversi riflessi negativi sullo stato di servizio del militare interessato. In particolare, dall’irrogazione di una sanzione disciplinare derivano rallentamenti nell’avanzamento di carriera, l’impossibilità di poter partecipare a selezioni interne all’amministrazione, nonché – generalmente – produrre un’incidenza negativa sulle Note Caratteristiche. Inoltre, la coesistenza di plurime sanzioni disciplinari, soprattutto se gravi, può comportare anche il definitivo allontanamento, ossia espulsione dal consesso militare. Pertanto, ove sia stata irrogata una sanzione, se l’interessato ritiene che, nonostante la presentazione di note difensive, l’Amministrazione non abbia preso in considerazione le proprie ragioni, sarà necessario adoperarsi affinché la sanzione non divenga definitiva, impugnandola. A tal fine, gli ordinari rimedi per impugnare le sanzioni disciplinari militari sono il ricorso gerarchico e, ove questo abbia avuto esito negativo, il ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale competente. In alternativa, è possibile l’impugnazione mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nella prassi più raro e meno efficace. Avv. Francesco Paolo MASTROVITO