Sanzione disciplinare di stato – principi.

Con recentissima ordinanza cautelare, il T.A.R. Piemonte ha disposto la “sospensione cautelare” di un provvedimento disciplinare di stato di 12 mesi di sospensione dal servizio a carico di un Graduato dell’Esercito Italiano.Proprio a seguito del ricorso giurisdizionale promosso dallo scrivente Legale, il Tribunale ha rilevato che:1) Non può escludersi dalla delibazione sommaria del compendio documentale prodotto in giudizio l’allegata vulnerazione del diritto di difesa del militare inquisito, in quanto le progressive postergazioni della data fissata per l’esplicitazione delle prerogative difensive si profilano ascrivibili a ragioni oggettivamente ostative alla presenza del difensore d’ufficio, la cui assistenza è tuttavia indefettibilmente garantita dalla legge, vieppiù nei procedimenti disciplinari;2) La particolare severità della sanzione disciplinare comminata, commisurata al massimo edittale previsto, non si presenta prima facie sorretta da un adeguato supporto motivazionale. Ebbene, l’esercizio della potestà sanzionatoria è sempre assoggettato al soddisfacimento di almeno due princìpi fondamentali: quello del pieno esercizio del diritto della difesa e quello della congrua motivazione della sanzione irrogata (tra l’altro in ragione del cd. gradualismo).

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Avv. Francesco Paolo MASTROVITO

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