Sent. n. 1/2021/QM/PRES-SEZ. – Sezioni Riunite Corte dei Conti -applicazione art. 54 del D.P.R. N. 1092 del 1973.

Gentilissimi,

con la sentenza in questione, depositata in data 04 gennaio 2021, le Sezioni Riunite della Corte dei conti hanno enunciato i seguenti principi di diritto: 

La “quota retributiva” della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità ricompresa tra i 15 anni ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%”. Conseguentemente: l’aliquota del 44 % non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un’anzianità utile inferiore a 15 anni”.

Con la necessaria sintesi e semplificazione, il supremo collegio è addivenuto ad una nuova interpretazione e conseguente attuazione per il calcolo della quota retributiva: non l’aliquota del 44%, né tanto meno la tesi sostenuta dall’Istituto Previdenziale, ma bensì l’applicazione del coefficiente 2,44% per tutti gli anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995.

Ebbene, il ricalcolo per il personale interessato (che vanta una anzianità tra i 15 e 18 anni) appare comunque favorevole e statuisce – altresì – una posizione assolutamente contraria alle argomentazioni sostenute dall’ I.N.P.S..

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