Guardia di Finanza, omessa comunicazione della convivenza: il TAR Piemonte annulla la sanzione perchè la relazione era già nota ai superiori.

Con la sentenza n. 1445/2026 (Sez. III, pubblicata il 22 giugno 2026 e passata in giudicato), il TAR Piemonte ha accolto il ricorso, patrocinato dallo Studio Legale MASTROVITO, di un militare della Guardia di Finanza punito con un giorno di consegna per non aver comunicato tempestivamente la propria convivenza. Per i giudici, quando la relazione è di fatto nota alla scala gerarchica, sanzionare la sola mancata formalizzazione senza un’istruttoria completa viola i principi di motivazione, buona fede e proporzionalità. Il caso Il militare aveva avviato nel 2022 una relazione sentimentale, divenuta poi stabile convivenza, con la titolare di un esercizio commerciale. Della circostanza aveva informato per le vie brevi i superiori dell’epoca, anche in occasione della comunicazione formale con cui aveva dichiarato la sottoscrizione di quote di una società di cui la compagna era socia di maggioranza. Nel novembre 2023, nell’ambito dell’aggiornamento dei dati personali richiesto a tutto il personale in ragione del «progressivo superamento del coniugio quale modello unico di convivenza», il militare dichiarava formalmente la convivenza e, su successiva richiesta, ne precisava la decorrenza anagrafica. Seguivano la proposta di cambio d’incarico per ritenuti profili di incompatibilità territoriale, la contestazione dell’addebito per aver omesso informazioni rilevanti ai fini della valutazione di compatibilità e, infine, la sanzione di corpo di un giorno di consegna, confermata in sede di ricorso gerarchico. La tempestività della contestazione: il «senza ritardo» dell’art. 1398 C.O.M. Il TAR ha respinto la censura relativa al ritardo nell’avvio del procedimento. L’art. 1398 del Codice dell’Ordinamento Militare impone di instaurare il procedimento disciplinare «senza ritardo», ma non fissa un termine perentorio: a differenza delle sanzioni di stato, soggette ai termini rigorosi degli artt. 1392 e seguenti, per le sanzioni di corpo vale una regola di «ragionevole prontezza», che bilancia l’esigenza di accertare i fatti con il diritto dell’incolpato a conoscere tempestivamente le accuse (ex multis, Cons. Stato, sez. II, n. 1296/2020 e n. 4608/2022). Secondo il Collegio, il termine decorre dall’acquisizione di un dato certo, completo e oggettivamente verificabile – nel caso di specie, la comunicazione formale della decorrenza della convivenza, resa a fine novembre 2023 – e non da conoscenze frammentarie e informali. I circa tre mesi e mezzo trascorsi fino alla contestazione sono stati quindi ritenuti ragionevoli. Il cuore della decisione: difetto di istruttoria e travisamento dei fatti Fondato, invece, il motivo relativo al difetto di istruttoria e di motivazione. Proprio le audizioni svolte dall’Amministrazione – in parte soltanto dopo la proposizione del ricorso gerarchico – hanno smentito l’impostazione della contestazione: un ufficiale ha dichiarato di essere a conoscenza della relazione già dal luglio 2022, quando la notizia era ormai diffusa nel Reparto; un altro superiore ne era al corrente sin dalle festività natalizie del 2021, avendo il militare partecipato a un momento conviviale insieme alla compagna; agli atti figurava, inoltre, un messaggio con cui un ulteriore superiore formulava auguri al militare «e la sua compagna» per l’inaugurazione di un’attività. Il TAR ha poi rigettato la «lettura malevola» della condotta secondo cui il militare avrebbe scelto di rendere la vicenda nota solo informalmente, evitando una comunicazione formale. Il principio affermato è netto: la comunicazione formale serve a rendere valutabile un’eventuale incompatibilità, ma l’incompatibilità deriva dalle circostanze in sé e non dalla loro formalizzazione. Se il fatto era noto e notorio, la scala gerarchica che ne avesse dubitato avrebbe ben potuto chiedere chiarimenti formali all’interessato. Buona fede e proporzionalità della sanzione Accolti anche il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente. Il militare poteva ragionevolmente ritenere che la propria situazione fosse conosciuta dai superiori, avendone questi più volte dimostrato di essere al corrente. Una valutazione più rigorosa da parte di un nuovo Comandante, per quanto legittima nei contenuti, non consente di addebitare all’interessato una condotta volta a occultare la situazione. Ne risulta un elemento soggettivo carente o, quantomeno, una sanzione sproporzionata, in contrasto con i criteri di proporzionalità e gradualità che governano la potestà disciplinare (art. 1355 C.O.M.). L’incompatibilità: una valutazione distinta Il TAR ha invece ritenuto non pertinente il motivo sull’insussistenza di profili di incompatibilità: il militare era stato sanzionato per l’omessa comunicazione, non per una commistione tra vita privata e servizio. Resta ferma, precisa la sentenza, la facoltà dell’Amministrazione di valutare in via autonoma la posizione dell’interessato, ormai acquisita in termini di stabilità e certezza. Considerazioni conclusive Il ricorso è stato accolto, con annullamento della sanzione disciplinare e del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico; l’Amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori di legge. La pronuncia ribadisce che la potestà disciplinare militare non può fondarsi su una ricostruzione parziale dei fatti: l’istruttoria deve considerare anche gli elementi favorevoli all’incolpato e la motivazione deve dare conto del contesto reale in cui la condotta si colloca. Il rilievo formale di un adempimento non può tradursi in un automatismo sanzionatorio quando la sostanza dell’informazione era già nella disponibilità dei superiori. Avv. Francesco Paolo Mastrovito DirittoMilitare #GuardiaDiFinanza #SanzioniDisciplinari #ProcedimentoDisciplinare #SanzioniDiCorpo #Consegna #TARPiemonte #GiustiziaAmministrativa #CodiceOrdinamentoMilitare #COM #DifettoDiIstruttoria #TravisamentoDeiFatti #BuonaFede #Proporzionalità #Convivenza #ObbligoDiComunicazione #RicorsoGerarchico #RicorsoTAR #Finanzieri #CompartoDifesaeSicurezza #AvvocatoMilitare #StudioLegaleMastrovito #wltmilano
I perimetri del condono edilizio: la sanatoria non copre le nuove cubature.

Cons. Stato, sez. II, 29 aprile 2026, n. 3358 Il condono viene spesso raccontato come un colpo di spugna, una sorta di abolitio generale dell’illecito: l’abuso è sanato, il passato è chiuso, l’immobile è in regola. Invece, la sentenza n. 3358/2026 del Consiglio di Stato restituisce al fenomeno la sua misura giuridica. La sanatoria straordinaria è un provvedimento tipico, che fa seguito a un’istanza determinata e produce effetti nei limiti dell’oggetto che l’amministrazione ha effettivamente conosciuto e assentito. Non è una clausola generale di irrilevanza dell’abusivismo pregresso, né un titolo suscettibile di estensione analogica a opere che l’istanza non ha rappresentato. Ne consegue che il balcone aperto, ricompreso nella consistenza oggetto di sanatoria, e il balcone successivamente tamponato mediante opere murarie e infissi costituiscono, sotto il profilo urbanistico, realtà tra loro eterogenee. Il secondo, infatti, determina un incremento della superficie utile e della volumetria dell’immobile, circostanza che il titolo edilizio, per la sua stessa natura e struttura, non ha preso in considerazione e che, pertanto, non può ritenersi da esso legittimata. La vicenda ha una cronologia quasi paradossale. Una domanda di condono presentata nel 1987 ai sensi della L. n. 47/1985 viene definita solo nel giugno 2024, con una concessione in sanatoria per difformità ”non valutabili in termini di superficie e di volumi”. Pochi mesi prima, nel febbraio 2024, il Comune di Catanzaro aveva contestato ai proprietari un abuso diverso e successivo: la chiusura di un balcone con muratura e infisso, con aumento di superficie utile e di volume. A dicembre ne ha ordinato la demolizione. I privati hanno invocato la sanatoria appena ottenuta come scudo; il TAR Calabria e poi il Consiglio di Stato hanno detto di no. La ragione è più sottile di quanto sembri. Il punto non è che il balcone fosse “fuori” dal condono in senso fisico. La sanatoria del 2024 menzionava espressamente, tra le difformità sanate, le dimensioni dei balconi. Ma un balcone aperto e un balcone chiuso sono, sul piano urbanistico, due oggetti diversi. Il primo, per sua natura, non incide sulla volumetria. Il secondo trasforma uno spazio esterno in spazio chiuso e utilizzabile, e genera nuova superficie utile e nuova cubatura. Il titolo copriva il primo, non il secondo. La sentenza va letta tenendo presente la distinzione sistematica tra i due grandi strumenti di regolarizzazione. L’accertamento di conformità ordinario richiede che l’opera rispetti la disciplina urbanistica sia al momento della realizzazione sia a quello della domanda, la cosiddetta doppia conformità. Il condono, invece, è una sanatoria straordinaria e temporalmente circoscritta, che prescinde da quella verifica e consente di sanare opere anche difformi dalla disciplina. Proprio perché si tratta di un rimedio eccezionale, il suo perimetro oggettivo va tenuto fermo e non può essere dilatato in via interpretativa. Il privato che oggi ottiene un titolo del 2024 su una domanda del 1987 ha il beneficio dell’eccezione, ma soltanto per la fotografia che l’eccezione aveva ritratto. Questa è anche la chiave per capire perché il Consiglio di Stato neghi che l’ordinanza di demolizione concorra a definire lo stato legittimo ai sensi dell’art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001. L’ordinanza è un atto sanzionatorio: accerta un illecito, non lo assolve. Pretendere di ricavare da essa una regolarità implicita significherebbe trasformare una contestazione in un assenso. E lo stato legittimo, ricorda la sentenza, si ricostruisce dal complesso dei titoli e degli atti probanti, ma ogni atto vale per ciò che dispone davvero. In conclusione, ciò che è stato sanato è legittimo, e ciò che non è stato sanato resta abusivo. La piena legittimità dell’immobile condonato riguarda la consistenza oggetto del titolo, non le trasformazioni successive o le opere non considerate. È un confine che la prassi tende a sfumare, e che la sentenza n. 3358/2026 del Consiglio di Stato ristabilisce – invece – con nettezza.
La svolta giuridica del Consiglio di Stato sul nesso causale per i militari esposti a uranio impoverito e metalli pesanti

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 15 depositata il 7 ottobre 2025, ha introdotto una svolta di indiscutibile rilievo nel diritto amministrativo militare, riconoscendo una presunzione relativa del nesso causale tra esposizione a uranio impoverito o nanoparticelle di metalli pesanti e insorgenza di patologie tumorali nei militari impiegati in missioni all’estero o presso poligoni di tiro nazionali. La questione affrontata ha riguardato la modalità di accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali in militari con presunta esposizione a rischi chimico-fisici riconosciuti internazionalmente sin dagli anni Novanta come pericolosi. Il riferimento normativo è in particolare all’art. 603 del Codice dell’Ordinamento Militare, modificato dal D.L. n. 228/2010 e convertito nella Legge n. 9/2011, che disciplina il rischio professionale specifico nell’ambito militare. Storicamente, la prova della causalità tra servizio militare ed effetti dannosi per la salute è sempre stata gravosa, dovendo il militare dimostrare “oltre il più probabile che non” il legame diretto tra esposizione e malattia. Tale onere, in casi tipici di esposizione ad agenti contaminanti potenti ma di difficile tracciabilità scientifica certa, ha spesso di fatto negato tutela concreta ai soggetti ammalati. La pronuncia della Plenaria ribalta questo paradigma, stabilendo che la natura intrinseca del rischio connesso all’attività militare in ambienti contaminati impone di qualificare come presunto il rapporto causale tra esposizione e insorgenza di malattie tumorali. Di conseguenza, spetta all’Amministrazione fornire la prova che la patologia possa derivare da cause estranee al servizio. Tale principio si fonda su indagini e studi riconosciuti a livello internazionale e nazionale, nonché su evidenze medico-scientifiche circa gli effetti patogeni dell’inalazione delle polveri di uranio impoverito e metalli pesanti, individuati come agenti favorenti forme tumorali e immunodepressioni. La pronuncia valorizza anche documenti ONU e risoluzioni che hanno vietato l’uso di tali materiali a scopi bellici, evidenziando la natura eccezionale del rischio. L’effetto pratico di questa sentenza comporta un miglioramento sostanziale nella tutela di diritti fondamentali dei militari e degli operatori del comparto difesa e sicurezza, in generale, agevolandone il riconoscimento di causa di servizio e i conseguenti benefici previdenziali e assistenziali. Sicché, si riduce la contesa giudiziaria e si accelera la risposta giuridica in materia di cause di servizio. Pertanto, il riconoscimento di una presunzione relativa pone un’importante obbligazione di diligenza in capo alla pubblica amministrazione, chiamata a evitare che un onere probatorio impossibile da soddisfare danneggi i lavoratori in divisa, che operano in condizioni di rischio specifico e documentato. La sentenza Ad. Plen. n. 15/2025 del Consiglio di Stato rappresenta un decisivo contributo di civiltà giuridica nel complesso ambito delle responsabilità dello Stato e della tutela della salute dei militari, accogliendo l’evoluzione scientifica e sociale. Il tutto a garanzia di una maggiore protezione ai soggetti esposti a rischi tecnicamente difficili da dimostrare. Avv. Francesco Paolo MASTROVITO Avv. Marianna SARDELLA
La problematica funzione sanzionatoria del richiamo militare.

(di seguito il link) https://www.ildirittoamministrativo.it/La-problematica-funzione-sanzionatoria-del-richiamo-militare/ted1125
Pergotende e cd. decreto Salva casa: la Cassazione dice no.

Introduzione Il tema delle pergotende e delle verande è al centro di numerose controversie, soprattutto dopo l’entrata in vigore del decreto “Salva casa” (Dl n. 69/2024), che ha tentato di semplificare l’installazione di questi manufatti nell’ambito dell’edilizia libera. Tuttavia, la giurisprudenza continua a porre limiti stringenti, come confermato da una recente sentenza della Cassazione. Il Caso: Sentenza Cassazione n. 29638/2025 La Cassazione, con la sentenza n. 29638/2025, si è espressa su un caso di abuso edilizio riguardante la realizzazione di una “pergotenda” su un terrazzo in centro storico. Il manufatto, dotato di sistema di scorrimento in materiale plastico, è stato ritenuto in contrasto con il regolamento edilizio locale. Il ricorrente aveva sostenuto che la pergotenda non fosse assimilabile a una veranda, in quanto non chiudeva il terrazzo su tutti i lati e, secondo la normativa introdotta dal “Salva casa”, sarebbe rientrata tra le “opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici” realizzabili in edilizia libera, quindi senza necessità di permessi. L’Interpretazione della Cassazione La Cassazione, però, ha assunto una posizione restrittiva, affermando che: In altri termini, anche dopo il “Salva casa”, la realizzazione di verande o di manufatti che creano spazi chiusi continua ad essere soggetta a permessi e autorizzazioni comunali. La normativa semplificata non si applica quando vi è una trasformazione significativa dello spazio. Conclusioni e problematiche applicative Sebbene il “Salva casa” abbia inserito le pergotende tra le opere di edilizia libera, la normativa mantiene dei limiti: La semplificazione tentata dal “Salva casa”, insomma, non ha risolto tutti i dubbi: Ancora oggi, la differenza tra pergotenda e veranda resta spesso sfumata e la giurisprudenza continua a far prevalere nelle controversie una stringente interpretazione, non facendo rientrare l’opera in questione nel regime di edilizia libera. Avv. Francesco Paolo Mastrovito #urbanistica #verande # pergotende #cassazione #studiolegalemastrovito #wltmilano #dirittourbanistico
E’ legittima la perdita del grado per violazione degli obblighi di continenza espressiva anche per il militare in congedo.

Il Consiglio di Stato Sez. con la sentenza n. 5455 del 23 giugno 2025 ha statuito la legittimità del provvedimento espulsivo nei confronti di un militare in congedo per aver ecceduto dagli obblighi di continenza espressiva, arrecando – così – grave nocumento al prestigio e al decoro dell’amministrazione di appartenenza. IL CASO Il caso oggetto della sentenza in esame riguarda un Maresciallo Ordinario dei Carabinieri, già in congedo assoluto, che, nella sua qualità di presidente dell’Unione Nazionale Arma Carabinieri (U.N.A.C.), aveva pubblicato un articolo e pronunciato affermazioni di natura offensiva nei confronti della giustizia militare e di un magistrato militare; fatti ritenuti lesivi del prestigio dell’Amministrazione e tali da giustificare l’irrogazione della massima sanzione disciplinare, ossia l’espulsione dal consesso militare. LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO Il Consiglio di Stato ha ribadito che anche il militare in congedo resta soggetto ai doveri di contegno (art. 732, DPR 90/2010) e alle sanzioni disciplinari, specie se i fatti contestati sono collegati al servizio e all’immagine dell’Amministrazione. Così, “l’appellante, ancorché in congedo, era tenuto al rispetto dei doveri di contegno che incombono sul militare ex art. 732, commi 1 e 2, d.P.R. n. 90 del 2010″ . Inoltre, il diritto di libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) trova limiti particolarmente stringenti per il personale militare, alla luce delle esigenze di tutela del prestigio e della neutralità delle Forze armate (Cons. Stato, sez. IV, 7 aprile 2014, n. 1609; sez. II 13 novembre 2023, n. 9689). Inoltre, “nella fattispecie, non è stato sanzionato l’esercizio, in quanto tale, del diritto del ricorrente di manifestare il proprio pensiero, ma l’eccesso da un tale diritto mediante espressioni oggettivamente e gratuitamente offensive nei riguardi della giustizia militare e delle forze armate”. Infine, la richiamata UNAC, nel caso di specie, non era considerata un’associazione sindacale riconosciuta e pertanto i comportamenti del ricorrente non potevano essere scriminati in base alle libertà sindacali. CONCLUSIONI L’irrogazione della sanzione disciplinare della perdita del grado per motivi disciplinari nei confronti di personale militare – anche in congedo – trova fondamento in un solido quadro normativo e giurisprudenziale, che tiene conto sia delle esigenze di tutela del prestigio e della neutralità delle Forze armate sia dei diritti fondamentali della persona, con i limiti derivanti dalla peculiare funzione svolta dai militari. La sentenza in questione conferma l’indirizzo restrittivo in tema di libertà di espressione dei militari e ribadisce – contestualmente – la necessità del rispetto delle procedure autorizzative per le associazioni sindacali di settore. #dirittomilitare #militari #forzearmate #studiolegalemastrovito #rimozione #sistemasanzionatoriomilitare #dirittoamministrativo #dirittodisciplinare
I 15 anni del Codice dell’Ordinamento Militare (C.O.M.) e del Testo Unico dell’Ordinamento Militare (T.U.O.M.)

Nel 2010, con il #Decreto Legislativo n. 66 e con il #DPR n. 90 del 15 marzo venivano introdotti nel panorama giuridico italiano, rispettivamente, il Codice dell’Ordinamento Militare (COM) ed il Testo Unico dell’ordinamento militare (T.U.O.M). Detta codificazione ha rappresentato – chiaramente – un’importante strumento di sistematizzazione e semplificazione normativa, integrando e riordinando le numerose disposizioni sparse che regolavano le Forze Armate e le Forze di Polizia Militare. L’introduzione del Codice ha segnato un passaggio storico: per la prima volta, le norme in materia di ordinamento, stato giuridico, disciplina e previdenza del personale militare sono state raccolte in un unico corpo normativo, provando a facilitare l’interpretazione e l’applicazione delle regole che disciplinano il mondo militare. Tuttavia, sin da subito non mancarono alcune critiche, anche facilmente condivisibili; le maggiori riguardavano, in particolare, la palese mole del Codice. Infatti, si dava vita ad un corpus normativo parecchio vasto, con i necessari collegamenti fra Codice e Regolamento annesso, posto che alle materie disciplinate dai due testi normativi si sarebbero dovuto aggiungere le Leggi di autorizzazione alla ratifica di Trattati internazionali. Ulteriori critiche sollevate inerivano – poi – ai contenuti; si era persa un’occasione per aggiornare ovvero riformare tanti contesti disciplinatori, che furono viceversa travasati sic et simpliciter nel Codice e nel Regolamento, lasciando così (ancora oggi) norme risalenti al previgente Regolamento di Disciplina Militare (la nota Legge n. 382/78). Comunque, dal 2010 ad oggi, il COM e il TUOM sono stati oggetto di modifiche ed aggiornamenti, soprattutto di natura ordinamentale, al fine di consentire un adeguamento alle nuove esigenze operative, alle decisioni (interpretazioni) giurisprudenziali ripetute e costanti, ai mutamenti sociali incidenti il comparto difesa e sicurezza. Tra le varie, si può far riferimento all’art. 1370 comma 3-bis del C.O.M. introdotto dal D. Lgs. 173/2019, in forza del quale è stata introdotta la possibilità che “nei procedimenti disciplinari di stato il militare inquisito, in aggiunta al difensore di cui ai commi 2 e 3, può farsi assistere, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro“. L’occasione del quindicesimo anniversario della codificazione, anche in ragione delle nuove (ed ardue) sfide geopolitiche e militari, potrebbe assurgere a momento di riflessione, nell’ottica di porre in essere un processo di verificazione della valenza e dell’efficacia dell’attuale canonizzazione dell’ordinamento giuridico militare (sia consentito, in alcuni contesti si potrebbe parlare persino di profonda revisione: si consideri il fatto che l’attuale sistema sanzionatorio risale sostanzialmente ad oltre 50 anni fa). Si pensi, davvero in sintesi, ad un’ulteriore digitalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi, alla valorizzazione delle risorse umane attraverso un profilo di “carriera aperto” effettivo e oggettivamente più meritocratico, ad un sistema di valutazione del personale obiettivo e semplificato, ad un sistema sanzionatorio modernizzato. Senz’altro, dunque, potrebbe – oggi – essere matura (finanche necessaria) la cantierizzazione di un processo di aggiornamento e miglioramento dell’impianto normativo di settore, garantendo efficacia e pertinenza, anche in relazione alle nuove tecnologie belliche. #studiolegalemastrovito #codicedell’ordinamentomilitare #militare #forzearmate #disciplinamilitare #dirittomilitare #forzedipolizia #TUOM #COM
Esame avvocato: non si può bocciare con il semplice voto.

Con la sentenza n. 1400 della sentenza 18 aprile 2025, la III Sezione del TAR Lombardia ha accolto il ricorso proposto da Tizia avverso la mancata ammissione all’esame di abilitazione forense per aver ricevuto un punteggio di 14/30 alla prova scritta, risultando così esclusa dalla successiva prova orale. Detta sentenza rappresenta una svolta significativa in materia poiché pone in capo alla commissione esaminatrice l’onere di motivare (adeguatamente) e di annotare “osservazioni positive o negative” su ciascun elaborato, tanto rendere chiaro ed esplicito il numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti della commissione (art. 46, comma 5, l. n. 247/2012). Invero, se fino a non molti anni fa la prassi era quella di non motivare il voto attribuito agli elaborati, e ciò a causa dell’elevatissimo numero dei partecipanti alle sessioni di esame ed al breve lasso di tempo che intercorreva tra la correzione degli scritti e l’inizio delle prove orali, la drastica riduzione del numero dei partecipanti agli esami di abilitazione forense e l’eliminazione di due delle tre prove scritte precedentemente previste (art. 4-quater del D.L. n. 51/2023) hanno indotto i giudici amministrativi a rivedere le loro decisioni. E’ – così – inaccettabile il semplice voto numerico non suffragato da una motivazione chiara e descrittiva, tale da garantire la trasparenza e il buon funzionamento del sistema, oltre che il diritto di difesa dei singoli candidati in caso, per l’appunto, di non ammissione. Tale orientamento giurisprudenziale sollecita, pertanto, un intervento anche in ambito normativo finalizzato all’affermazione di tale principio anche e soprattutto nell’ambito dei concorsi pubblici laddove, nel caso di prove scritte, appare inammissibile l’apposizione del solo voto numerico in assenza di alcun segno grafico, annotazione o ulteriore indicazione che possa rendere comprensibile la votazione. Lo Studio legale Mastrovito è a disposizione per valutare i potenziali ricorsi. mail: segreteria@studiolegalemastrovito.com – Tel. 0321 1640498
Il Partenariato Pubblico Privato: aspetti generali
Danno da stress lavoro-correlato causato da imposta inattivita’ al dipendente pubblico.

Con sentenza n. 22161/2024 la Corte di cassazione ha accolto il ricorso di una dipendente di un Comune che a seguito di ordine di servizio del datore di lavoro (il Comune, per l’appunto) si era ritrovata sostanzialmente per due anni senza alcuna attività da svolgere. Alla dipendente, poco dopo, le veniva diagnosticato uno stato ansioso-depressivo. Adito il giudice di primo grado, questo stabiliva oltre 10.000 euro di risarcimento del danno da stress lavoro-correlato a carico dell’ente locale. Quest’ultimo in appello, invero, otteneva il ribaltamento della decisione di prime cure, in quanto veniva disconosciuto il nesso tra patologia denunciata e la condizione della donna sul luogo di lavoro. Infatti, era stato accolto il motivo di impugnazione con cui il Comune riteneva errata la conclusione del giudice di primo grado. In pratica, per i giudici di secondo grado non si poteva far risalire l’eziologia della malattia psichica a un momento praticamente coincidente con la nuova situazione sul luogo di lavoro. Inoltre, risultava che la donna qualche mese prima dell’ordine di servizio avesse già fatto ricorso a visita e cure per problemi psichici. La Cassazione accoglie il ricorso della dipendente, nel senso che il giudice di appello avrebbe dovuto affidarsi a una consulenza tecnica per poter riformare la sentenza di primo grado, affermando, contestualmente, che non è solo l’insorgenza ma anche l’aggravamento di uno stato patologico a poter essere fonte di danno per stress lavoro-correlato L’inattività può ben essere fonte di stress lavoro-correlato anche se l’organizzazione “difettosa” posta in essere dal datore di lavoro non è finalizzata a mobbizzare il lavoratore lasciato con le mani in mano. Ebbene, si tratta comunque di una condizione idonea a creare quello stato patologico che può causare disturbi o disfunzioni fisiche, psicologiche e sociali. Infine, non ha alcuna rilevanza un’eventuale patologia pregressa se comunque lo stress lavorativo ne ha determinato l’aggravamento anche se non l’insorgenza. #stressolavorocorrelato #diritto #dirittodellavoro #studiolegalemastrovito #dirittopubblico #dipendetepubblico #risarcimentodanno