Introduzione
Il tema delle pergotende e delle verande è al centro di numerose controversie, soprattutto dopo l’entrata in vigore del decreto “Salva casa” (Dl n. 69/2024), che ha tentato di semplificare l’installazione di questi manufatti nell’ambito dell’edilizia libera. Tuttavia, la giurisprudenza continua a porre limiti stringenti, come confermato da una recente sentenza della Cassazione.
Il Caso: Sentenza Cassazione n. 29638/2025
La Cassazione, con la sentenza n. 29638/2025, si è espressa su un caso di abuso edilizio riguardante la realizzazione di una “pergotenda” su un terrazzo in centro storico. Il manufatto, dotato di sistema di scorrimento in materiale plastico, è stato ritenuto in contrasto con il regolamento edilizio locale.
Il ricorrente aveva sostenuto che la pergotenda non fosse assimilabile a una veranda, in quanto non chiudeva il terrazzo su tutti i lati e, secondo la normativa introdotta dal “Salva casa”, sarebbe rientrata tra le “opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici” realizzabili in edilizia libera, quindi senza necessità di permessi.
L’Interpretazione della Cassazione
La Cassazione, però, ha assunto una posizione restrittiva, affermando che:
- Non rientrano nella nozione di pergotenda quei manufatti che creano uno spazio chiuso e determinano una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, rendendoli soggetti a regime autorizzatorio.
- La tenda, per essere considerata elemento di una pergotenda (e non nuova costruzione), deve essere realizzata in materiale retrattile e non deve costituire un organismo edilizio rilevante o comportare una trasformazione del territorio.
In altri termini, anche dopo il “Salva casa”, la realizzazione di verande o di manufatti che creano spazi chiusi continua ad essere soggetta a permessi e autorizzazioni comunali. La normativa semplificata non si applica quando vi è una trasformazione significativa dello spazio.
Conclusioni e problematiche applicative
Sebbene il “Salva casa” abbia inserito le pergotende tra le opere di edilizia libera, la normativa mantiene dei limiti:
- La tenda deve avere funzione esclusiva di protezione dal sole.
- Non deve determinare la creazione di spazi chiusi.
- Deve avere un impatto visivo minimo.
La semplificazione tentata dal “Salva casa”, insomma, non ha risolto tutti i dubbi:
Ancora oggi, la differenza tra pergotenda e veranda resta spesso sfumata e la giurisprudenza continua a far prevalere nelle controversie una stringente interpretazione, non facendo rientrare l’opera in questione nel regime di edilizia libera.
Avv. Francesco Paolo Mastrovito
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