Guardia di Finanza, omessa comunicazione della convivenza: il TAR Piemonte annulla la sanzione perchè la relazione era già nota ai superiori.

Con la sentenza n. 1445/2026 (Sez. III, pubblicata il 22 giugno 2026 e passata in giudicato), il TAR Piemonte ha accolto il ricorso, patrocinato dallo Studio Legale MASTROVITO, di un militare della Guardia di Finanza punito con un giorno di consegna per non aver comunicato tempestivamente la propria convivenza. Per i giudici, quando la relazione è di fatto nota alla scala gerarchica, sanzionare la sola mancata formalizzazione senza un’istruttoria completa viola i principi di motivazione, buona fede e proporzionalità. Il caso Il militare aveva avviato nel 2022 una relazione sentimentale, divenuta poi stabile convivenza, con la titolare di un esercizio commerciale. Della circostanza aveva informato per le vie brevi i superiori dell’epoca, anche in occasione della comunicazione formale con cui aveva dichiarato la sottoscrizione di quote di una società di cui la compagna era socia di maggioranza. Nel novembre 2023, nell’ambito dell’aggiornamento dei dati personali richiesto a tutto il personale in ragione del «progressivo superamento del coniugio quale modello unico di convivenza», il militare dichiarava formalmente la convivenza e, su successiva richiesta, ne precisava la decorrenza anagrafica. Seguivano la proposta di cambio d’incarico per ritenuti profili di incompatibilità territoriale, la contestazione dell’addebito per aver omesso informazioni rilevanti ai fini della valutazione di compatibilità e, infine, la sanzione di corpo di un giorno di consegna, confermata in sede di ricorso gerarchico. La tempestività della contestazione: il «senza ritardo» dell’art. 1398 C.O.M. Il TAR ha respinto la censura relativa al ritardo nell’avvio del procedimento. L’art. 1398 del Codice dell’Ordinamento Militare impone di instaurare il procedimento disciplinare «senza ritardo», ma non fissa un termine perentorio: a differenza delle sanzioni di stato, soggette ai termini rigorosi degli artt. 1392 e seguenti, per le sanzioni di corpo vale una regola di «ragionevole prontezza», che bilancia l’esigenza di accertare i fatti con il diritto dell’incolpato a conoscere tempestivamente le accuse (ex multis, Cons. Stato, sez. II, n. 1296/2020 e n. 4608/2022). Secondo il Collegio, il termine decorre dall’acquisizione di un dato certo, completo e oggettivamente verificabile – nel caso di specie, la comunicazione formale della decorrenza della convivenza, resa a fine novembre 2023 – e non da conoscenze frammentarie e informali. I circa tre mesi e mezzo trascorsi fino alla contestazione sono stati quindi ritenuti ragionevoli. Il cuore della decisione: difetto di istruttoria e travisamento dei fatti Fondato, invece, il motivo relativo al difetto di istruttoria e di motivazione. Proprio le audizioni svolte dall’Amministrazione – in parte soltanto dopo la proposizione del ricorso gerarchico – hanno smentito l’impostazione della contestazione: un ufficiale ha dichiarato di essere a conoscenza della relazione già dal luglio 2022, quando la notizia era ormai diffusa nel Reparto; un altro superiore ne era al corrente sin dalle festività natalizie del 2021, avendo il militare partecipato a un momento conviviale insieme alla compagna; agli atti figurava, inoltre, un messaggio con cui un ulteriore superiore formulava auguri al militare «e la sua compagna» per l’inaugurazione di un’attività. Il TAR ha poi rigettato la «lettura malevola» della condotta secondo cui il militare avrebbe scelto di rendere la vicenda nota solo informalmente, evitando una comunicazione formale. Il principio affermato è netto: la comunicazione formale serve a rendere valutabile un’eventuale incompatibilità, ma l’incompatibilità deriva dalle circostanze in sé e non dalla loro formalizzazione. Se il fatto era noto e notorio, la scala gerarchica che ne avesse dubitato avrebbe ben potuto chiedere chiarimenti formali all’interessato. Buona fede e proporzionalità della sanzione Accolti anche il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente. Il militare poteva ragionevolmente ritenere che la propria situazione fosse conosciuta dai superiori, avendone questi più volte dimostrato di essere al corrente. Una valutazione più rigorosa da parte di un nuovo Comandante, per quanto legittima nei contenuti, non consente di addebitare all’interessato una condotta volta a occultare la situazione. Ne risulta un elemento soggettivo carente o, quantomeno, una sanzione sproporzionata, in contrasto con i criteri di proporzionalità e gradualità che governano la potestà disciplinare (art. 1355 C.O.M.). L’incompatibilità: una valutazione distinta Il TAR ha invece ritenuto non pertinente il motivo sull’insussistenza di profili di incompatibilità: il militare era stato sanzionato per l’omessa comunicazione, non per una commistione tra vita privata e servizio. Resta ferma, precisa la sentenza, la facoltà dell’Amministrazione di valutare in via autonoma la posizione dell’interessato, ormai acquisita in termini di stabilità e certezza. Considerazioni conclusive Il ricorso è stato accolto, con annullamento della sanzione disciplinare e del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico; l’Amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori di legge. La pronuncia ribadisce che la potestà disciplinare militare non può fondarsi su una ricostruzione parziale dei fatti: l’istruttoria deve considerare anche gli elementi favorevoli all’incolpato e la motivazione deve dare conto del contesto reale in cui la condotta si colloca. Il rilievo formale di un adempimento non può tradursi in un automatismo sanzionatorio quando la sostanza dell’informazione era già nella disponibilità dei superiori. Avv. Francesco Paolo Mastrovito DirittoMilitare #GuardiaDiFinanza #SanzioniDisciplinari #ProcedimentoDisciplinare #SanzioniDiCorpo #Consegna #TARPiemonte #GiustiziaAmministrativa #CodiceOrdinamentoMilitare #COM #DifettoDiIstruttoria #TravisamentoDeiFatti #BuonaFede #Proporzionalità #Convivenza #ObbligoDiComunicazione #RicorsoGerarchico #RicorsoTAR #Finanzieri #CompartoDifesaeSicurezza #AvvocatoMilitare #StudioLegaleMastrovito #wltmilano
Giustizia militare: tra presente e prospettive di riforma

1. Il disallineato assetto normativo L’attuale sistema della giustizia penale militare italiana poggia sui codici militari del 1941, elaborati in un contesto storico e istituzionale profondamente diverso da quello odierno (1). La distinzione tra tempo di pace e tempo di guerra, ossatura dell’impianto normativo vigente, riflette una concezione del conflitto ormai superata. Le missioni internazionali si collocano in scenari ibridi – stabilizzazione, contrasto al terrorismo, peacekeeping, cooperazione multinazionale – rispetto ai quali la normativa vigente si rivela largamente inadeguata (2). Tale inadeguatezza produce rilevanti effetti pratici sull’efficienza e sulla certezza del diritto. L’assenza di una revisione organica ha determinato vuoti regolativi e incertezze interpretative colmate dalla sola elaborazione giurisprudenziale. Emblematica è l’incidenza del codice di procedura penale del 1988 sulla disciplina processuale militare, senza adeguato coordinamento sistematico (3). Anche i recenti interventi normativi non hanno inciso sul nucleo del problema. Il processo penale militare telematico rappresenta un avanzamento tecnico-processuale (4), ma non affronta la revisione del diritto sostanziale né il riparto di competenze. Permane un sistema inadeguato ad assicurare una risposta giurisdizionale coerente con le esigenze operative delle Forze armate e con i principi di efficienza cui deve ispirarsi l’ordinamento militare. 2. Ridefinizione della funzione e della competenza Il dibattito sulla riforma della giustizia militare ha individuato tre direttrici: soppressione della giurisdizione, riduzione dell’apparato organizzativo o rafforzamento della specializzazione. Quest’ultima appare la più coerente con l’art. 103, comma 3, Cost., consentendo di preservare la funzione del giudice militare quale giudice specializzato e di adeguarne la competenza ai reali interessi militari (5). Le criticità dell’assetto attuale sono molteplici. Il trattamento sanzionatorio appare improntato a logiche punitive superate, con un ricorso alla pena detentiva spesso sproporzionato. Permangono fattispecie a modesta offensività più coerentemente riconducibili all’ambito disciplinare, come la violata consegna militare ex art. 120 c.p.m.p., che sanziona condotte prive di reale incidenza sul bene giuridico tutelato, in contrasto con i principi di sussidiarietà e di extrema ratio della sanzione penale. Per contro, l’ordinamento penale militare mostra lacune nella tutela di interessi oggi centrali: non contempla fattispecie idonee a proteggere il personale femminile da condotte discriminatorie o moleste in ambito gerarchico-militare, contesto in cui il ricorso esclusivo a strumenti comuni o disciplinari risulta insufficiente a garantire tutela effettiva della dignità e della pari integrazione (6). Si aggiungano l’assenza di disciplina per le missioni internazionali e la frammentazione delle competenze tra giudice ordinario e militare (7), nonché la necessità di rivedere la nozione formale di reato militare (8). Una riforma organica dovrebbe muoversi in duplice direzione: depenalizzare le fattispecie a bassa offensività, trasferendole nell’ambito disciplinare, e introdurre adeguati strumenti di tutela per condotte lesive dei diritti fondamentali. Solo così sarebbe possibile riallineare il sistema ai principi di proporzionalità, offensività ed effettiva tutela dell’interesse militare (9). 3. L’urgenza di una riforma per garantire efficienza e attualità Una riforma organica della giustizia militare non è più procrastinabile. Essa dovrebbe ispirarsi al principio di complementarità, riservando il diritto penale militare alla repressione delle sole condotte effettivamente lesive dell’interesse militare, con devoluzione alla giurisdizione ordinaria delle fattispecie prive di specifica offensività (10). Parallelamente, si rende necessario un sistema sanzionatorio più graduato, in cui la pena detentiva rappresenti l’extrema ratio, in linea con i principi costituzionali e sovranazionali di proporzionalità (11). Una riforma dovrebbe inoltre disciplinare esplicitamente le condotte nelle missioni internazionali, garantendo certezza del diritto per l’amministrazione e per il personale (12). Le numerose iniziative legislative delle ultime legislature confermano che la necessità di riforma è acquisita sul piano politico e dottrinale; tuttavia, la mancata attuazione ha lasciato irrisolti i nodi fondamentali del sistema (13). In conclusione, nel rapido mutamento dello scenario geopolitico attuale, la modernizzazione della giustizia militare non può più essere considerata una semplice opzione di politica legislativa, bensì una necessità istituzionale imprescindibile, essenziale per garantire l’efficienza dello strumento militare e la piena conformità dell’ordinamento ai principi del moderno Stato di diritto.
La svolta giuridica del Consiglio di Stato sul nesso causale per i militari esposti a uranio impoverito e metalli pesanti

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 15 depositata il 7 ottobre 2025, ha introdotto una svolta di indiscutibile rilievo nel diritto amministrativo militare, riconoscendo una presunzione relativa del nesso causale tra esposizione a uranio impoverito o nanoparticelle di metalli pesanti e insorgenza di patologie tumorali nei militari impiegati in missioni all’estero o presso poligoni di tiro nazionali. La questione affrontata ha riguardato la modalità di accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali in militari con presunta esposizione a rischi chimico-fisici riconosciuti internazionalmente sin dagli anni Novanta come pericolosi. Il riferimento normativo è in particolare all’art. 603 del Codice dell’Ordinamento Militare, modificato dal D.L. n. 228/2010 e convertito nella Legge n. 9/2011, che disciplina il rischio professionale specifico nell’ambito militare. Storicamente, la prova della causalità tra servizio militare ed effetti dannosi per la salute è sempre stata gravosa, dovendo il militare dimostrare “oltre il più probabile che non” il legame diretto tra esposizione e malattia. Tale onere, in casi tipici di esposizione ad agenti contaminanti potenti ma di difficile tracciabilità scientifica certa, ha spesso di fatto negato tutela concreta ai soggetti ammalati. La pronuncia della Plenaria ribalta questo paradigma, stabilendo che la natura intrinseca del rischio connesso all’attività militare in ambienti contaminati impone di qualificare come presunto il rapporto causale tra esposizione e insorgenza di malattie tumorali. Di conseguenza, spetta all’Amministrazione fornire la prova che la patologia possa derivare da cause estranee al servizio. Tale principio si fonda su indagini e studi riconosciuti a livello internazionale e nazionale, nonché su evidenze medico-scientifiche circa gli effetti patogeni dell’inalazione delle polveri di uranio impoverito e metalli pesanti, individuati come agenti favorenti forme tumorali e immunodepressioni. La pronuncia valorizza anche documenti ONU e risoluzioni che hanno vietato l’uso di tali materiali a scopi bellici, evidenziando la natura eccezionale del rischio. L’effetto pratico di questa sentenza comporta un miglioramento sostanziale nella tutela di diritti fondamentali dei militari e degli operatori del comparto difesa e sicurezza, in generale, agevolandone il riconoscimento di causa di servizio e i conseguenti benefici previdenziali e assistenziali. Sicché, si riduce la contesa giudiziaria e si accelera la risposta giuridica in materia di cause di servizio. Pertanto, il riconoscimento di una presunzione relativa pone un’importante obbligazione di diligenza in capo alla pubblica amministrazione, chiamata a evitare che un onere probatorio impossibile da soddisfare danneggi i lavoratori in divisa, che operano in condizioni di rischio specifico e documentato. La sentenza Ad. Plen. n. 15/2025 del Consiglio di Stato rappresenta un decisivo contributo di civiltà giuridica nel complesso ambito delle responsabilità dello Stato e della tutela della salute dei militari, accogliendo l’evoluzione scientifica e sociale. Il tutto a garanzia di una maggiore protezione ai soggetti esposti a rischi tecnicamente difficili da dimostrare. Avv. Francesco Paolo MASTROVITO Avv. Marianna SARDELLA
La problematica funzione sanzionatoria del richiamo militare.

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Vilipendio della Repubblica e social network: la Cassazione conferma la condanna del militare.

Introduzione L’ampio utilizzo dei social network anche da parte di appartenenti alle Forze armate ha recentemente posto la giurisprudenza di fronte a nuove sfide in tema di libertà di manifestazione del pensiero e tutela delle istituzioni. Un caso emblematico è rappresentato dalla sentenza Corte di Cassazione I Sez. n. 29723 del 26 agosto 2025, che ha confermato la condanna di un militare per vilipendio della Repubblica a seguito della pubblicazione di frasi offensive sui social. Il caso Un Sergente dell’Esercito italiano aveva pubblicato su Facebook espressioni ingiuriose nei confronti dello Stato e del Governo, utilizzando termini equivalenti a quelli riservati alla criminalità organizzata e attributi gravemente dispregiativi (espressioni come: “Italia di m….” o “Stato di m….”. La Corte militare d’appello di Roma aveva già riconosciuto la colpevolezza del militare, decisione poi confermata dalla Suprema Corte, pur riconoscendo attenuanti generiche. Ora, il ricorrente aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 81 c.p.m.p., lamentando il mancato obbligo di autorizzazione a procedere del Ministro della Giustizia, previsto invece per l’analogo reato comune (art. 290 c.p.), sostenendo, inoltre, la disparità di trattamento. La Cassazione ha giudicato la scelta del legislatore non irragionevole, in virtù della maggiore gravità della fattispecie militare e della particolare posizione di garanzia del militare stesso. Per quanto concerne il diritto di critica, la sentenza ribadisce che la critica politica, anche aspra, non può mai travalicare nell’offesa gratuita e volgare alle istituzioni. Le espressioni adottate dal militare non erano inserite in un contesto argomentativo e denunciavano una volontà di dileggio e di svilimento, non di critica costruttiva. A tal riguardo, il dolo richiesto dall’art. 81 c.p.m.p. è generico: è sufficiente la consapevolezza di indirizzare parole offensive alle istituzioni. Parimenti, la Corte ha escluso che il clima politico o il linguaggio tipico delle reti sociali (contesto sociale e linguaggio in rete) possano rappresentare esimenti (giustificazioni) o attenuanti. La funzione pubblica e lo stato giuridico di militare impongono un dovere di lealtà e rispetto verso le istituzioni repubblicane, anche (e soprattutto) nell’esercizio della libertà di espressione. Conclusioni La pronuncia conferma la linea rigorosa della giurisprudenza (militare) in tema di vilipendio delle istituzioni, sottolineando la centralità della funzione svolta dal personale militare e la necessità di tutelare il prestigio dello Stato. Così, anche nell’epoca dei social, il diritto di critica non può mai giustificare la denigrazione gratuita delle istituzioni. #vilipendio #militare #cassazione #studiolegalemastrovito #mastrovito #forzearmate #penale #penalemilitare
E’ legittima la perdita del grado per violazione degli obblighi di continenza espressiva anche per il militare in congedo.

Il Consiglio di Stato Sez. con la sentenza n. 5455 del 23 giugno 2025 ha statuito la legittimità del provvedimento espulsivo nei confronti di un militare in congedo per aver ecceduto dagli obblighi di continenza espressiva, arrecando – così – grave nocumento al prestigio e al decoro dell’amministrazione di appartenenza. IL CASO Il caso oggetto della sentenza in esame riguarda un Maresciallo Ordinario dei Carabinieri, già in congedo assoluto, che, nella sua qualità di presidente dell’Unione Nazionale Arma Carabinieri (U.N.A.C.), aveva pubblicato un articolo e pronunciato affermazioni di natura offensiva nei confronti della giustizia militare e di un magistrato militare; fatti ritenuti lesivi del prestigio dell’Amministrazione e tali da giustificare l’irrogazione della massima sanzione disciplinare, ossia l’espulsione dal consesso militare. LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO Il Consiglio di Stato ha ribadito che anche il militare in congedo resta soggetto ai doveri di contegno (art. 732, DPR 90/2010) e alle sanzioni disciplinari, specie se i fatti contestati sono collegati al servizio e all’immagine dell’Amministrazione. Così, “l’appellante, ancorché in congedo, era tenuto al rispetto dei doveri di contegno che incombono sul militare ex art. 732, commi 1 e 2, d.P.R. n. 90 del 2010″ . Inoltre, il diritto di libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) trova limiti particolarmente stringenti per il personale militare, alla luce delle esigenze di tutela del prestigio e della neutralità delle Forze armate (Cons. Stato, sez. IV, 7 aprile 2014, n. 1609; sez. II 13 novembre 2023, n. 9689). Inoltre, “nella fattispecie, non è stato sanzionato l’esercizio, in quanto tale, del diritto del ricorrente di manifestare il proprio pensiero, ma l’eccesso da un tale diritto mediante espressioni oggettivamente e gratuitamente offensive nei riguardi della giustizia militare e delle forze armate”. Infine, la richiamata UNAC, nel caso di specie, non era considerata un’associazione sindacale riconosciuta e pertanto i comportamenti del ricorrente non potevano essere scriminati in base alle libertà sindacali. CONCLUSIONI L’irrogazione della sanzione disciplinare della perdita del grado per motivi disciplinari nei confronti di personale militare – anche in congedo – trova fondamento in un solido quadro normativo e giurisprudenziale, che tiene conto sia delle esigenze di tutela del prestigio e della neutralità delle Forze armate sia dei diritti fondamentali della persona, con i limiti derivanti dalla peculiare funzione svolta dai militari. La sentenza in questione conferma l’indirizzo restrittivo in tema di libertà di espressione dei militari e ribadisce – contestualmente – la necessità del rispetto delle procedure autorizzative per le associazioni sindacali di settore. #dirittomilitare #militari #forzearmate #studiolegalemastrovito #rimozione #sistemasanzionatoriomilitare #dirittoamministrativo #dirittodisciplinare
I 15 anni del Codice dell’Ordinamento Militare (C.O.M.) e del Testo Unico dell’Ordinamento Militare (T.U.O.M.)

Nel 2010, con il #Decreto Legislativo n. 66 e con il #DPR n. 90 del 15 marzo venivano introdotti nel panorama giuridico italiano, rispettivamente, il Codice dell’Ordinamento Militare (COM) ed il Testo Unico dell’ordinamento militare (T.U.O.M). Detta codificazione ha rappresentato – chiaramente – un’importante strumento di sistematizzazione e semplificazione normativa, integrando e riordinando le numerose disposizioni sparse che regolavano le Forze Armate e le Forze di Polizia Militare. L’introduzione del Codice ha segnato un passaggio storico: per la prima volta, le norme in materia di ordinamento, stato giuridico, disciplina e previdenza del personale militare sono state raccolte in un unico corpo normativo, provando a facilitare l’interpretazione e l’applicazione delle regole che disciplinano il mondo militare. Tuttavia, sin da subito non mancarono alcune critiche, anche facilmente condivisibili; le maggiori riguardavano, in particolare, la palese mole del Codice. Infatti, si dava vita ad un corpus normativo parecchio vasto, con i necessari collegamenti fra Codice e Regolamento annesso, posto che alle materie disciplinate dai due testi normativi si sarebbero dovuto aggiungere le Leggi di autorizzazione alla ratifica di Trattati internazionali. Ulteriori critiche sollevate inerivano – poi – ai contenuti; si era persa un’occasione per aggiornare ovvero riformare tanti contesti disciplinatori, che furono viceversa travasati sic et simpliciter nel Codice e nel Regolamento, lasciando così (ancora oggi) norme risalenti al previgente Regolamento di Disciplina Militare (la nota Legge n. 382/78). Comunque, dal 2010 ad oggi, il COM e il TUOM sono stati oggetto di modifiche ed aggiornamenti, soprattutto di natura ordinamentale, al fine di consentire un adeguamento alle nuove esigenze operative, alle decisioni (interpretazioni) giurisprudenziali ripetute e costanti, ai mutamenti sociali incidenti il comparto difesa e sicurezza. Tra le varie, si può far riferimento all’art. 1370 comma 3-bis del C.O.M. introdotto dal D. Lgs. 173/2019, in forza del quale è stata introdotta la possibilità che “nei procedimenti disciplinari di stato il militare inquisito, in aggiunta al difensore di cui ai commi 2 e 3, può farsi assistere, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro“. L’occasione del quindicesimo anniversario della codificazione, anche in ragione delle nuove (ed ardue) sfide geopolitiche e militari, potrebbe assurgere a momento di riflessione, nell’ottica di porre in essere un processo di verificazione della valenza e dell’efficacia dell’attuale canonizzazione dell’ordinamento giuridico militare (sia consentito, in alcuni contesti si potrebbe parlare persino di profonda revisione: si consideri il fatto che l’attuale sistema sanzionatorio risale sostanzialmente ad oltre 50 anni fa). Si pensi, davvero in sintesi, ad un’ulteriore digitalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi, alla valorizzazione delle risorse umane attraverso un profilo di “carriera aperto” effettivo e oggettivamente più meritocratico, ad un sistema di valutazione del personale obiettivo e semplificato, ad un sistema sanzionatorio modernizzato. Senz’altro, dunque, potrebbe – oggi – essere matura (finanche necessaria) la cantierizzazione di un processo di aggiornamento e miglioramento dell’impianto normativo di settore, garantendo efficacia e pertinenza, anche in relazione alle nuove tecnologie belliche. #studiolegalemastrovito #codicedell’ordinamentomilitare #militare #forzearmate #disciplinamilitare #dirittomilitare #forzedipolizia #TUOM #COM
DIRITTO MILITARE: IL DIRITTO DI DIFESA NEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Nella nostra Costituzione l’art. 24 comma 2, Cost. richiama il diritto di difesa in termini di “diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”. Tuttavia, tale garanzia risulta essere riferibile, per consolidata giurisprudenza costituzionale, soltanto ai procedimenti giurisdizionali; non potrebbe, quindi, essere invocata nell’ambito di un procedimento disciplinare, il quale, invece, ha mera natura amministrativa. Per quanto riguarda il personale militare l’art. 1370 del #Codice dell’Ordinamento Militare prevede che, per tutti i procedimenti disciplinari, ad eccezione di quelli di corpo instaurati per l’applicazione di una sanzione diversa dalla consegna di rigore, il militare inquisito sia assistito da un difensore (di fiducia o d’ufficio), scelto tra i militari in servizio, anche appartenenti ad altra #Forza Armata o Corpo Militare. Nel caso in cui, invece, l’interessato non abbia provveduto alla nomina fiduciaria, sarà l’Amministrazione a nominargli un difensore d’ufficio, il quale non potrà rifiutare l’incarico, a meno che sussista un legittimo impedimento. L’inquisito, tuttavia, potrà revocare in ogni momento il difensore d’ufficio, optando per un patrocinatore di fiducia, che lo affiancherà per tutta la durata del procedimento disciplinare. Viene anche in soccorso l’art. 52 poiché “l’ordinamento delle Forze Armate si informa allo spirito democratico della Repubblica” È, dunque, esclusa per l’interessato la facoltà di nominare un avvocato quale difensore, come invece abbastanza recentemente introdotto per il procedimento disciplinare di stato. Infatti, al comma 3-bis del citato articolo 1370, c.o.m., prevede che il militare inquisito in aggiunta al Militare difensore di cui ai commi 2 e 3, può farsi assistere, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro. Questa interpretazione risulta coerente con quanto affermato sul punto dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte Cost., sent. n. 182/2008), secondo cui l’impossibilità di un professionista quale proprio difensore – nei procedimenti disciplinari di Corpo – non viola il diritto di difesa, né il principio di ragionevolezza. La nomina del difensore, qualunque sia la sua genesi, è poi soggetta al rispetto di alcuni limiti: il militare non può esercitare l’ufficio di difensore per più di sei volte in dodici mesi, inoltre, non potrà rivestire un grado superiore a quello del Presidente della Commissione di Disciplina, né trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 1380, comma 3, C.O.M.. Infine, la mancata facoltà di nominare nei procedimento disciplinari di Corpo (sanzione di rigore) di un Avvocato è controbilanciata dal fatto che la legge consente al militare di partecipare personalmente al procedimento allo scopo di manifestare la propria versione, fornendo all’Autorità procedente tutti gli elementi ritenuti utili ai fini della decisione, così la giurisprudenza costituzionale nel 2008. Vero però che a distanza di oltre tre lustri dalla Sentenza dell’Alto Consesso ed alla luce della citata novella riguardante i procedimenti disciplinari di stato, il legislatore ben potrebbe estendere la presenza in aggiunta di un Avvocato anche nel procedimento disciplinare finalizzato alla eventuale irrogazione di consegna di rigore, a garanzia totalizzante. Non si può non tenere conto – infatti – degli importanti riflessi di impiego e di carriera che il militare (in generale sullo stato giuridico dell’interessato) che il #militare subisce a seguito dell’irrogazione di tali tipologie di sanzioni. #studiolegale #militare #avvocato #avvocatomilitare #sanzionidisicplinarimilitare #sanzione disciplinare #procedimentodisciplinare #dirittomilitare #difensore militare #studiolegalemastrovito Avv. Francesco Paolo MASTROVITO
Militare: falsa annotazione delle presenze nel memoriale di servizio da parte dell’appartenente alle forze armate integra sia un falso sia il reato di truffa.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 5723 del 09 luglio 2024, ha condannato un appartenente delle Forze Armate a seguito di annotazione sul cd. “memoriale di servizio” della propria presenza in attività nei giorni e nelle ore indicate, che, in realtà, non sono state prestate; infatti, lo stesso non era presente sul luogo di lavoro. Tali condotte, integrano il reato falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, di cui all’ art. 479 del codice penale, in quanto tale documento ha natura di atto pubblico; ne consegue che le false attestazioni integrano il reato predetto. A tal riguardo, i giudici d’appello confermano che il c.d. memoriale, in ragione della natura e del contenuto, così come previsti dal Regolamento militare, non può essere ricondotto, neanche per la parte attestante la presenza ed i servizi effettuati, ad un mero documento assimilabile a “cartellino marcatempo”, ma bensì assimilabile ad atto pubblico. Inoltre, le false annotazioni riportate sul memoriale integrano idonei “artifici” che il militare ha utilizzato per lucrare indebite indennità legate – giustappunto – alle false presenze; di qui è scaturito un evidente vantaggio integrando così il reato di truffa. #avvocato #studiolegale #avvocatomilitare #diritto #militare #dirittomilitare #dirittopenale #falso #reatoditruffa #forzearmate
DIRITTO DI CRITICA: limitazioni per il personale militare.

Un interessante Parere del Consiglio di Stato – Sezione Prima – del 19 giugno 2024 (Affare 00739/2022) ha trattato il corretto esercizio del diritto di critica (tema di per sé molto intricato) in applicazione dell’art. 21 della Costituzione per il personale militare, delineando delle marcate limitazioni. L’alto consesso ha stabilito – in sintesi – che il diritto di critica da parte del personale militare (#dirittomilitare) deve improntarsi al rispetto di un linguaggio appropriato, corretto e sereno, nonché alla esistenza di un pubblico interesse alla conoscenza del fatto e della veridicità, cioè della corrispondenza tra fatti avvenuti e riferiti. In particolare, i giudici hanno anche precisato che “Tale diritto fondamentale – riconosciuto espressamente in favore del personale militare dall’art. 1472 c.m. ed il cui esercizio di per sé solo non può mai dare luogo a sanzioni disciplinari ex artt. 1465 e 1466 c-m- – trova un proprio limite intrinseco (oltre quelli esplicitati dai menzionati artt. 1465 e 1472 c.m.), nella necessità che le espressioni usate, in relazione al costume sociale ed alle modalità comunicative normalmente usate, non solo non integrino una lesione penalmente rilevante di altre posizioni giuridiche, ma – nei contesti sociali per i quali vige una disciplina comportamentale più rigorosa, quali quelli assoggettati ad un regolamento di disciplina come avviene per i corpi militari – siano continenti, ovvero esternate con modalità tali da non travalicare i principi di correttezza stabiliti dalla normativa in materia disciplinare. Non può infatti ammettersi che la finalità di critica costituisca causa di giustificazione di ogni tipo di infrazione alle regole di comportamento da applicarsi nell’ambito particolare considerato. Il diritto di critica da parte degli appartenenti alle Forze Armate deve improntarsi ad una continenza particolarmente rigorosa del linguaggio e dei toni e deve essere evitata nel suo esercizio ogni esplicita o implicita commistione fra il pensiero espresso ed il ruolo ricoperto.” Va da sé, così come ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, che i militari abbiano il dovere di assumere – anche nell’esercizio del diritto di critica (costituzionalmente presidiato) – condotte di tipo materiale caratterizzate da appropriatezza, continenza e – si potrebbe dire – rispetto della civile convivenza in genere. #militare #dirittodicritica #dirittomilitare #dirittomilitare #dirittoamministrativomilitare #studiolegalemastrovito #forzearmate