La tutela della salute mentale nel diritto del lavoro: la sentenza Tribunale di Reggio Emilia n. 337/2025 apre al riconoscimento dello stress come malattia professionale.

La valorizzazione della stabilità mentale come componente essenziale della salute del lavoratore rappresenta una conquista progressiva e decisiva nel panorama del diritto del lavoro contemporaneo. Già l’art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro «di adottare nell’esercizio dell’impresa le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori d’opera», segnando una definitiva cesura rispetto a concezioni meramente produttivistiche dell’impiego subordinato.  Questa visione trova compiuta attuazione nell’evoluzione normativa e giurisprudenziale degli ultimi anni, che ha inserito la salute psichica tra gli oggetti di tutela primaria delle politiche di prevenzione, riconoscendo il legame indissolubile tra qualità dell’ambiente lavorativo, benessere psicologico e produttività.​ Tradizionalmente, le richieste di indennizzo per patologie psicologiche correlate all’attività lavorativa si sono scontrate con la necessità di dimostrare un comportamento volutamente lesivo del datore di lavoro, quali atti di mobbing o persecuzioni manifeste. Questa impostazione, tuttavia, ha palesato limiti nella tutela effettiva del lavoratore, soprattutto nelle ipotesi di stress da ambiente lavorativo “tossico”, senza una volontà esplicita di danneggiamento. Un significativo mutamento è stato favorito dalle pronunce della Suprema Corte di Cassazione, tra cui la celebre Cass. civ., sez. lav., 11 ottobre 2022, n. 29611, che ha sancito l’indennizzabilità indiscriminata di tutte le malattie di natura fisica o psichica riconducibili a fattori di rischio legati al lavoro, specificando che l’assenza di una tabella esplicita non può precludere la tutela INAIL.​ Ulteriore conferma è giunta da Cass. civ., sez. lav., 25 ottobre 2022, n. 31514, che ha esteso la copertura anche ai casi di patologie psichiche conseguenti a mobbing e pressioni psicologiche, sottolineando come la prova del nesso causale sia sufficiente per ottenere l’indennizzo, indipendentemente dalla volontà lesiva della controparte datoriale.​ Ebbene, nel solco di tale indirizzo, la sentenza n. 337/2025, del Tribunale di Reggio Emilia, ha riconosciuto che la sicurezza sul lavoro deve comprendere anche la tutela della salute mentale e la salvaguardia della creazione di un clima lavorativo che, pur non fondato su un intento persecutorio, risulti fonte di malattia psichica.​ Il Giudice ha rimarcato come non sia più necessario provare che il datore di lavoro avesse la volontà di “distruggere” il lavoratore; è sufficiente dimostrare che il lavoratore si sia effettivamente ammalato a causa di un ambiente lavorativo opprimente, caratterizzato da turni pressanti, isolamento, umiliazioni, negazione di permessi e altre forme di pressione non necessariamente intenzionali. In particolare, la sentenza di merito ha applicato il principio della tutela previdenziale oggettiva, secondo cui la valutazione del diritto all’indennizzo si basa sul risultato concreto (la malattia) e non sulle intenzioni soggettive. Ciò implica che quando una perizia medica certifica che ansia e depressione sono derivate da condizioni di lavoro oppressive, l’INAIL è tenuto a riconoscere l’indennizzo. Questa pronuncia assume un valore paradigmatico, dischiudendo la strada a una tutela più estesa e reale per quei lavoratori costretti a convivere con ambienti professionali nocivi e disfunzionali senza poter provare specifiche condotte persecutorie. In definitiva, il riconoscimento sempre più consolidato dello stress lavoro-correlato e delle sue conseguenze come malattia professionale indennizzabile, segna un avanzamento significativo nel diritto del lavoro e nella tutela della dignità e integrità psicofisica dei lavoratori. Avv. Marianna SARDELLA

Licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese: no al tetto di 6 mensilità

La #Corte Costituzionale con la sentenza n. 118 del 21 luglio 2025 ha dichiarato incostituzionale il limite risarcitorio di 6 mensilità per #licenziamento illegittimo nelle piccole imprese. La Consulta con la citata sentenza ha stabilito l’incostituzionalità  dell’ultimo periodo dell’art. 9, comma 1, del D. Lgs. N. 23/2015, il cd. Jobs Act, relativamente al tetto massimo delle sei mensilità dell’indennità risarcitoria nei casi di licenziamento illegittimo nelle piccole imprese. Per imprese con meno di 15 dipendenti per unità produttiva o nell’ambito di un Comune e comunque che non occupi più di 60 dipendenti in totale, in caso di licenziamento riconosciuto illegittimo, era prevista un’indennità  risarcitoria che non poteva comunque superare il limite massimo delle 6 mensilità, tenendo conto dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio. Tale prescrizione (imposizione di un limite massimo, fisso e insuperabile) inserita nell’ambito del regime delle “tutele crescenti” prevista dal #“Jobs Act”, è stata riconosciuta, con la Sentenza in questione, incompatibile con diversi articoli della Costituzione Italiana; più precisamente, con quelli che sanciscono il principio di uguaglianza di tutti i cittadini (art. 3 Cost.), con l’affermazione del diritto al lavoro (art. 4 Cost.), con l’art. 35 che sancisce la tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni e con l’art. 41 che stabilisce la libertà di impresa. A seguito di suddetta recentissima pronuncia della Consulta, i giudici del lavoro non dovranno più rispettare il vincolo automatico delle 6 mensilità; in buona sostanza, a tutela del lavoratore, il risarcimento del danno causato da licenziamento illegittimo, avverrà attraverso una “personalizzazione”, connotata attraverso il vaglio di una serie di criteri quali l’anzianità di servizio, le condotte poste in essere e la gravità delle stesse, il danno effettivamente subito dal lavoratore licenziato. Al contrario, prima di detta pronuncia (che potrà essere richiamata anche nell’ambito di procedimenti in corso ovvero pendenti in appello), laddove il licenziamento comminato nell’ambito di una piccola impresa fosse stato dichiarato illegittimo, il giudice non poteva riconoscere più di 6 mensilità di indennità per il lavoratore. Oggi, invece, il Giudice dovrà procedere ad una valutazione ad hoc, caso per caso, con conseguente possibilità  di un risarcimento anche più elevato. Tale pronuncia appare il frutto della presa di coscienza che, da un lato, le dimensioni di una impresa non ne determinano automaticamente la forza economica e dall’altro non si può prescindere dalla considerazione della gravità del vizio che inficia il licenziamento, nonché l’anzianità di servizio del lavoratore licenziato. Infine, il Giudice delle Leggi richiama, ancora una volta, l’attenzione del legislatore sulla necessità di intervenire con forza in detta materia al fine di garantire un equilibrio tra la tutela del lavoratore e la sostenibilità dell’impresa. #dirittodellavoro #licenziamento #jobsact #costituzione #cortecortituzionale #studiolegalemastrovito  #giuslavorista 

Danno da stress lavoro-correlato causato da imposta inattivita’ al dipendente pubblico.

Con sentenza n. 22161/2024 la Corte di cassazione ha accolto il ricorso di una dipendente di un Comune che a seguito di ordine di servizio del datore di lavoro (il Comune, per l’appunto) si era ritrovata sostanzialmente per due anni senza alcuna attività da svolgere.  Alla dipendente, poco dopo, le veniva diagnosticato uno stato ansioso-depressivo. Adito il giudice di primo grado, questo stabiliva oltre 10.000 euro di risarcimento del danno da stress lavoro-correlato a carico dell’ente locale.  Quest’ultimo in appello, invero, otteneva il ribaltamento della decisione di prime cure, in quanto veniva disconosciuto il nesso tra patologia denunciata e la condizione della donna sul luogo di lavoro.  Infatti, era stato accolto il motivo di impugnazione con cui il Comune riteneva errata la conclusione del giudice di primo grado.  In pratica, per i giudici di secondo grado non si poteva far risalire l’eziologia della malattia psichica a un momento praticamente coincidente con la nuova situazione sul luogo di lavoro. Inoltre, risultava che la donna qualche mese prima dell’ordine di servizio avesse già fatto ricorso a visita e cure per problemi psichici.  La Cassazione accoglie il ricorso della dipendente, nel senso che il giudice di appello avrebbe dovuto affidarsi a una consulenza tecnica per poter riformare la sentenza di primo grado, affermando, contestualmente, che non è solo l’insorgenza ma anche l’aggravamento di uno stato patologico a poter essere fonte di danno per stress lavoro-correlato L’inattività può ben essere fonte di stress lavoro-correlato anche se l’organizzazione “difettosa” posta in essere dal datore di lavoro non è finalizzata a mobbizzare il lavoratore lasciato con le mani in mano. Ebbene, si tratta comunque di una condizione idonea a creare quello stato patologico che può causare disturbi o disfunzioni fisiche, psicologiche e sociali. Infine, non ha alcuna rilevanza un’eventuale patologia pregressa se comunque lo stress lavorativo ne ha determinato l’aggravamento anche se non l’insorgenza. #stressolavorocorrelato #diritto #dirittodellavoro #studiolegalemastrovito #dirittopubblico #dipendetepubblico #risarcimentodanno 

DIRITTO MILITARE. #Vittime del dovere: requisiti e tutele.

Tutti gli appartenenti al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico (#dirittomilitare) che hanno subito infortuni e malattie professionali, e comunque infermità nello svolgimento del loro dovere (infermità che devono essere già riconosciute dipendenti da causa di servizio), possono chiedere benefici relativi alla condizione di vittima del dovere, così come espressamente previsto dall’art. 1 comma 563 della Legge n. 266 del 2005.  In sintesi, si definiscono #vittime del dovere i deceduti o rimasti invalidi permanenti  “in attività di servizio o nell’espletamento di funzioni d’istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: 1. Nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; 2. Nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; 3. Nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; 4. In operazioni di soccorso; 5. In attività di tutela della pubblica incolumità; 6. A causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteri di ostilità”. Per quanto concerne l’eventuale termini prescrizionali La Cassazione e i Tribunali di merito hanno ormai  statuito che non si applica il termine decennale per lo status in questione (Cassazione – Sezione lavoro, n. 17440/202). Una recente sentenza della Cassazione – poi – riconosce Vittime del dovere tutti coloro che rientrano nelle fattispecie previste dall’art. 1 comma 536 lettera da a) a f), L. 266/05. Oltre alla tutela indennitaria, le vittime, e i loro familiari, hanno diritto al risarcimento del danno.  In caso di decesso, queste somme debbono essere liquidate agli eredi legittimi.  Questi ultimi, se stretti congiunti, hanno diritto, in aggiunta, ad un risarcimento del danno cd. iure proprio. Inoltre, questa tutela è assicurata anche a coloro che subiscono infermità nell’adempimento dei loro doveri, anche nel caso in cui non siano dipendenti pubblici (SS.UU. 22753/2018). Per quanto riguarda l’istituto della prescrizione vittime del dovere, oltre ad alcune sentenze di merito, la Cassazione  Pertanto, ed in sintesi, tutti i soggetti affetti da infermità contratte in servizio presso le Forze Armate o Corpi Militari ovvero assimilati, ed i loro congiunti, possono richiedere l’accertamento dello status di Vittime del Dovere e vedersi riconosciuti i relativi benefici economici ed assistenziali. Contattaci per una valutazione di merito. segreteria@studiolegalemastrovito.com 0321/1640498 #vittimedeldovere #diritto #dirittomilitare #forzearmate #causediservizio

VISITE FISCALI PUBBLICI DIPENDENTI

Con la sentenza n. 16305 del 3 novembre 2023, la Sezione IV ter del TAR Lazio, relativamente alle fasce orarie di reperibilita’ per le visite fiscali, ha confermato che la sussistenza di difformita’ di disciplina tra dipendenti privati e dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni integra, tra l’altro, la violazione dell’art. 3 della Costituzione,  non essendo rispettato il principio di uguaglianza. Nel caso di specie, un sindacato della P.A. Penitenziaria e alcuni appartenenti alla stessa Polizia Penitenziaria avevano impugnato il DM n. 206/2017 relativamente alla parte in cui ha lasciato invariate, in caso di malattia del dipendente, le fasce orarie di reperibilita’ per le visite fiscali di dipendenti pubblici che risultano ancora essere differenti rispetto a quanto previsto per i lavoratori privati. In particolare, a dire dei ricorrenti, il legislatore, non avendo avuto la volonta’ di equiparare il settore privato al settore pubblico in fatto di fasce di reperibilita’, non ha assicurato l’armonizzazione dei due settori atteso che, a fronte delle fasce di reperibilita’ di sette ore del settore pubblico (9.00-13.00/15.00-18.00), quelle del settore privato, non modificate, sono rimaste di 4 ore (10.00-12.00/17.00/19.00). In ragione di quanto appena rilevato, il TAR Lazio ha accolto il gravame con conseguente annullamento del provvedimento oggetto dello stesso,  sulla scorta di una serie di motivi quali la circostanza, del tutto ingiustificata, di una disparita’ di trattamento dell’evento malattia che non puo’ essere trattato diversamente a seconda del rapporto di lavoro intrattenuto dal personale che ne viene colpito. #diritto #dirittoamministrativo  #dirittoamministrativomilitare  #malattiapubblicodipendente #polizia #poliziapenitenziaria #dirittomilitare #pubblicidipendenti

Legge 104 per i militari

https://www.studiocataldi.it/articoli/45971-legge-104-per-i-militari-il-trasferimento-mira-a-tutelare-il-familiare-affetto-da-handicap.asp

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