Francesco Paolo Mastrovito

Avvocato Fondatore

Responsabilità datoriale e prevedibilità del rischio nella recente giurisprudenza della Cassazione penale

1. L’evoluzione della responsabilità datoriale nella giurisprudenza infortunistica

Le recenti pronunce della Corte di Cassazione penale rese tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio 2026 si inseriscono nel consolidato filone giurisprudenziale in materia di sicurezza sul lavoro, contribuendo a definire con maggiore precisione l’estensione della responsabilità datoriale nell’ambito della prevenzione degli infortuni.

Le decisioni in esame si collocano nel solco interpretativo inaugurato dalle Sezioni Unite n. 38343/2019, che ha attribuito centralità alla posizione di garanzia del datore di lavoro nella gestione del rischio lavorativo. In tale prospettiva, il sistema prevenzionistico delineato dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 viene interpretato come un complesso di obblighi organizzativi finalizzati alla tutela dell’integrità psicofisica del lavoratore.

Le pronunce del 2026 appaiono – tuttavia – caratterizzate da un ulteriore rafforzamento del modello di responsabilità datoriale, nella misura in cui restringono sensibilmente l’operatività delle tradizionali cause di esclusione della responsabilità, quali l’eccezionalità dell’evento lesivo o l’imprudenza del lavoratore.

Pur rimanendo formalmente ancorata al paradigma della colpa, la responsabilità datoriale sembra progressivamente assumere tratti prossimi a una “quasi oggettività”, in quanto l’area di rischio imputabile al datore tende a coincidere con l’intero spettro dei rischi prevedibili e governabili mediante l’organizzazione della sicurezza.

2. Prevedibilità del rischio e irrilevanza dell’assenza di precedenti infortuni.

Un primo profilo di rilievo riguarda il ridimensionamento del valore esimente dell’eccezionalità dell’evento lesivo.

La giurisprudenza tradizionale aveva talvolta attribuito rilievo all’assenza di precedenti infortuni quale elemento indicativo della non prevedibilità del rischio. Le pronunce più recenti, invece, qualificano tale circostanza come elemento neutro, privo di reale efficacia dimostrativa.

Secondo l’impostazione accolta dalla Corte, la prevedibilità del rischio non può essere desunta da dati meramente statistici o empirici, ma deve essere valutata alla luce delle conoscenze tecnico-scientifiche proprie del settore produttivo e della concreta possibilità di neutralizzare il pericolo mediante adeguate misure organizzative.

In questa prospettiva, l’assenza di incidenti pregressi non dimostra l’inesistenza del rischio, ma può essere semplicemente il risultato di una favorevole contingenza fattuale. Il datore di lavoro è – pertanto – chiamato a sviluppare una valutazione dei rischi che tenga conto anche di eventi solo astrattamente plausibili, purché conoscibili secondo l’esperienza professionale e la tecnica di settore.

Ne consegue un significativo ampliamento del dovere di diligenza gravante sul garante, il quale non può limitarsi a reagire a situazioni di pericolo già manifestatesi, ma è tenuto a predisporre un sistema prevenzionistico idoneo ad anticipare e neutralizzare anche scenari non frequenti, purché ragionevolmente prevedibili.

3. Imprudenza del lavoratore e delimitazione del rischio eccentrico

Un secondo profilo affrontato dalle pronunce del gennaio 2026 concerne l’incidenza della condotta del lavoratore sul nesso causale.

La decisione del 29 gennaio, in particolare, affronta il caso di un lavoratore che aveva utilizzato un’attrezzatura senza la necessaria abilitazione e in stato di alterazione psicofisica. La Corte ha escluso che tali circostanze possano automaticamente interrompere il rapporto causale tra l’omissione datoriale e l’evento lesivo.

La motivazione si fonda su un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità: le norme antinfortunistiche sono destinate a proteggere il lavoratore anche rispetto alle proprie imprudenze. L’eventuale violazione delle regole di sicurezza da parte del dipendente non è dunque sufficiente a escludere la responsabilità del datore di lavoro, qualora tale comportamento rientri nell’ambito delle condotte prevedibili nel contesto lavorativo.

La responsabilità datoriale può essere esclusa soltanto in presenza di un comportamento abnorme o eccentrico, ossia radicalmente estraneo alle mansioni affidate al lavoratore e tale da collocarsi al di fuori dell’area di rischio governata dall’organizzazione aziendale.

Le pronunce in esame chiariscono – tuttavia – che il concetto di rischio eccentrico presuppone la preventiva predisposizione di adeguate misure di prevenzione volte a fronteggiare l’ordinaria imprudenza dei lavoratori. Tra tali misure possono rientrare, ad esempio, protocolli di accesso alle attrezzature, controlli periodici sul rispetto delle procedure operative e sistemi disciplinari idonei a sanzionare le violazioni delle regole di sicurezza.

In mancanza di tali presidi organizzativi, la condotta imprudente del lavoratore continua a ricadere nell’area di rischio governabile dal datore di lavoro.

4. Delega di funzioni e vigilanza datoriale di secondo livello.

Un ulteriore aspetto di rilievo riguarda il tema della delega di funzioni.

La pronuncia del 28 gennaio 2026 ribadisce che la delega prevista dall’art. 16 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 non determina un trasferimento integrale della posizione di garanzia. 

Il datore di lavoro conserva infatti un nucleo essenziale di obblighi non delegabili, tra i quali assumono particolare rilievo la valutazione dei rischi e l’elaborazione del documento di sicurezza.

Il Documento di Valutazione dei Rischi non può essere concepito come un mero adempimento formale, ma deve costituire uno strumento operativo di gestione della sicurezza aziendale. In tale prospettiva, il datore di lavoro è tenuto a verificare non solo la correttezza formale del documento, ma anche la sua effettiva idoneità a individuare i rischi e a predisporre misure preventive adeguate.

Nelle organizzazioni produttive più complesse, la giurisprudenza sembra delineare un modello di vigilanza datoriale di secondo livello, fondato su flussi informativi strutturati tra delegante e delegato, audit periodici sul rispetto delle procedure e sistemi di tracciabilità dei controlli.

La delega consente dunque di trasferire compiti tecnici e operativi, ma non elimina il dovere del datore di lavoro di assicurare il funzionamento complessivo del sistema prevenzionistico.

5. Considerazioni conclusive

Le pronunce esaminate confermano una tendenza ormai consolidata della giurisprudenza penale in materia di sicurezza sul lavoro: la progressiva trasformazione del modello di responsabilità datoriale in senso organizzativo e sistemico.

Il sistema prevenzionistico delineato dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 non viene più interpretato come un insieme di obblighi meramente formali, ma come un vero e proprio modello di governance del rischio lavorativo.

In tale contesto, la responsabilità del datore di lavoro tende a estendersi a tutti gli eventi lesivi che si collocano nell’area dei rischi prevedibili e prevenibili mediante un’adeguata organizzazione della sicurezza.

Pur continuando a escludere espressamente l’esistenza di una responsabilità oggettiva, la giurisprudenza sembra configurare uno standard di diligenza particolarmente elevato, che impone al garante un costante controllo sull’effettività delle misure di prevenzione e sul concreto rispetto delle prassi operative.

La sicurezza del lavoro emerge così come dimensione strutturale dell’organizzazione aziendale, la cui gestione rappresenta una delle principali espressioni della responsabilità giuridica del datore di lavoro.

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