LE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI NEL DIRITTO PENALE MILITARE.

Come noto, anche nel diritto penale militare è totalmente operante la normativa comune in tema di imputazione e applicazione di circostanze, ai sensi dell’art. 16 c.p..

In sostanza, nel diritto penale militare si applica anche la disciplina di cui all’art. 59 c.p. (Circostanze non conosciute o erroneamente supposte), nel senso che – chiaramente –  le circostanze che aggravano la pena sono valutate  a carico dell’agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

Ora, analizzando davvero in breve le circostanze aggravanti comuni militari dettate dall’art. 47 c.p.m.p., queste sono:

  1. “l’aver agito per timore di un pericolo, al quale il colpevole aveva un particolare dovere giuridico di esporsi”.  

In sostanza non si applica la scriminante dello stato di necessità a chi ha – come per i militari – un “particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo”;

  1. l’essere il militare colpevole rivestito di un grado o investito di un comando”.   

E’ evidente come  il superiore deve per primo dare l’esempio, essendo – tra le tante –  un punto di riferimento per il consesso militare.

  1. l’avere commesso il fatto con le armi di dotazione militare, o durante un servizio militare, ovvero a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare”. 

Trattasi di distinte circostanze, che possono anche concorrere fra loro. Ora, il legislatore ha voluto rafforzare la tutela di particolari interessi militari, che evidentemente possano riflettersi in senso negativo sull’attività delle Forze armate.

  1. l’avere commesso il fatto alla presenza di tre o più militari, o comunque in circostanze di luogo, per le quali possa verificarsi pubblico scandalo”. 

Tale aggravante inerisce al fatto che la presenza di più militari può avere ripercussioni negative sulla disciplina; inoltre ogni forma di pubblicità data al reato militare pone – ovviamente – in detrimento il decoro e il prestigio dell’Istituzione militare.

  1. l’avere il militare commesso il fatto in territorio estero, mentre vi si trovava per causa di servizio mentre vestiva, ancorché indebitamente, l’uniforme militare”.  

Da ciò ne discende il fatto – ormai frequente – che il militare impiegato all’estero rappresenti l’immagine del Paese; così il legislatore ha inteso una simile aggravante in caso di compromissione al prestigio della Nazione.

Ebbene, come sopra in sintesi esposto, nell’ordinamento giuridico militare sussistono circostanze aggravanti ccdd. “comuni militari”, che vengono inoltre ad unirsi alle ccdd. circostanze “comuni ordinarie”.  Tutto ciò a dimostrazione della peculiarità (status militis) del personale militare.

Avv. Francesco Paolo MASTROVITO

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