VITTIMA DEL DOVERE: qualificazione

Con una recenta sentenza la Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. Lav. n. 6881 del 08 marzo 2023) ha riconosciuto lo status di vittima del dovere ad un  Maresciallo dei Carabinieri intervenuto sul luogo di un sinistro – scontro tra un veicolo ed un cavallo – quando veniva brutalmente aggredito (veniva colpito in pieno volto con una pietra) da un uomo nascosto dai cespugli; poi si scopriva essere il ladro del quadrupede.  

Ebbene, i Giudici, aderendo con quanto già deciso in fase di appello, riconoscevano al militare lo status di vittima del dovere, rigettando il ricorso presentato dal Ministero degli Interni per il tramite dell’Avvocatura dello Stato.

Il Ministero ricorrente – infatti – sosteneva che la lesione riportata dal militare fosse “avvenuta nell’ambito di una missione che non aveva ad oggetto il contrasto alla criminalità ma l’accertamento di un sinistro stradale” e, dunque, non era riconoscibile lo status di vittima del dovere.

Al contrario, i Giudici hanno ritenuto, condivisibilmente, che l’attività svolta dal militare in questione “volta a fronteggiare il ladro del cavallo, poi denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, cercando di impedirne la fuga” era da qualificarsi comunque quale “attività di contrasto della criminalità”. 

Neppure aveva rilevanza la circostanza se la missione fosse stata o meno autorizzata dall’autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente, in quanto si è ritenuta applicabile la diversa fattispecie del comma 563, lett. a), la quale ricorre quando l’evento dannoso si sia verificato nel contrasto ad ogni tipo di criminalità, senza che sia richiesto un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali (v. Cass., sez. un., 10791/17, Cass.15027/18; v. anche Cass., sez. un., 6214/22).

L’alto consesso, insomma, intervenendo circa la qualificazione giuridica di vittima del dovere,  ha statuito che è fondamentale accertare che “l’evento dannoso si sia verificato nel contrasto alla criminalità, senza che sia richiesto un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali”. 

Avv. Francesco Paolo MASTROVITO

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