Profilassi vaccinale per i militari: è incostituzionale il comma 1 dell’art. 206 bis del Codice dell’Ordinamento militare (Corte Cost. Sent. n. 25/2023).

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In premessa si ha il dovere imminente di chiarire che non si tratta di questione inerente l’obbligatorietà del vaccino anti Covid19.

Il caso giunto al vaglio della Corte Costituzionale ha, infatti, genesi in seguito al rifiuto di un militare a sottoporsi a specifica profilassi vaccinale, necessaria per l’impiego operativo sia nel territorio italiano, sia in territori fuori dai confini nazionali. 

Detta condotta determinava l’apertura di un procedimento penale militare presso il Tribunale Militare di Napoli a carico del militare in questione (Tenente Colonnello dell’Aeronautica Militare), imputato per il reato di disobbedienza continuata aggravata.

Ora, il Giudice dell’Udienza Preliminare partenopeo, rimetteva la questione alla Corte Costituzionale, osservando – tra le varie – che la norma censurata (art. 206-bis del Codice dell’Ordinamento Militare) – conferendo ad un organo amministrativo il potere di dichiarare indispensabile e dunque “obbligatoria” la somministrazione,  secondo   appositi   protocolli,   di   specifiche profilassi vaccinali, si porrebbe in contrasto con la riserva di legge statale e rinforzata prevista dall’art. 32, secondo comma, della Costituzione. 

Ebbene, facendosi carico della questione la Corte Cost. con sentenza n. 25 del 20.02.2023 ha statuito che è “incostituzionale la norma di legge che assoggetta ad obbligo vaccinale i militari da impiegare in particolari condizioni operative senza indicare le patologie che si intendono contrastare attraverso la profilassi vaccinale”. 

In buona sostanza, i giudici del Palazzo della Consulta hanno definito il significato di “determinazione”, in relazione al trattamento sanitario da imporre posti i principi costituzionali propriamente enucleati col citato art. 32. 

In un simile contesto – scrive la Corte – “l’esigenza costituzionale di determinazione del trattamento deve essere soddisfatta dalla fonte primaria, quantomeno nella forma dell’elenco dei vaccini cui il militare può essere sottoposto, ai fini – evidentemente – dei molteplici potenziali impieghi del personale militare.

I Giudici richiamando – giustappunto – l’art. 32 della nostra carta costituzionale, dove viene stabilito che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, ritengono che solo così possa operarsi il corretto bilanciamento tra libera determinazione individuale e tutela della salute collettiva.

Così, la corte rileva che l’art. 206-bis, comma 1, del codice dell’ordinamento militare non adempia alla necessità della sopra individuata determinazione. 

Pertanto, detta specifica norma del Codice sfugge dalla legittimità nella parte “in cui autorizza la sanità militare a imporre al personale militare la somministrazione di specifiche profilassi vaccinali, senza che esse siano previamente individuate in via legislativa”.

 Autore:

Avv. Francesco Paolo MASTROVITO

www.studiolegalemastrovito.com

Tel. 0321-1640498

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