Applicazione del cd. bonus contributivo ex art. 2 comma 12 della Legge n. 335 del 1995 (inabilità assoluta)

La Corte dei conti con una recente Sentenza n. 698 del 26.09.2022 ha confermato l’orientamento giurisprudenziale che prevede il riconoscimento del bonus de quo considerando l’età pensionabile non nei 60 anni (come dal dettato normativo del 1995), ma dovrà tenersi – in sintesi – conto dell’età pensionabile quale tempo per tempo stabilità dal legislatore.

  1. Il quadro Normativo di riferimento

L’art. 2 comma 12 prevede che i  dipendenti  delle Amministrazioni  pubbliche  di  cui  all’articolo   1   del   decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria,  nonche’  per  le altre  categorie  di  dipendenti  iscritti  alle  predette  forme  di previdenza, cessati dal servizio per  infermità   non  dipendenti  da causa  di  servizio  per  le  quali  gli   interessati   si   trovino nell’assoluta  e  permanente  impossibilità  di  svolgere  qualsiasi attività lavorativa, la pensione  viene calcolata  in  misura  pari  a quella che sarebbe spettata all’atto del  compimento  dei  limiti  di età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere computata un’anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l’importo del trattamento stesso non potrà superare l’80 per cento della base  pensionabile,  ne’  quello spettante nel caso  che  l’inabilità   sia dipendente  da  causa  di servizio. 

2.  Le decisioni giurisprudenziali

Con la sentenza n. 698/2022 in materia pensionistica, la Sezione Campania della Corte dei Conti relativamente alla sussitenza del diritto al riconoscimento del bonus contributivo ai sensi dell’art. 2, comma 12, della L. 335/1995, in aggiunta ai contributi effettivamente versati e sulla base dei quali l’INPS calcola la pensione spettante, ha ritenuto che la modalità di calcolo di detto “bonus” deve essere equivalente tanto per il trattamento previdenziale dei lavoratori privati quanto per quelli pubblici i quali si siano trovati, prima del raggiungimento dell’età pensionabile (prevista dalle norme vigenti), nell’assoluta e permanente incapacità di svolgere qualsiasi attività lavorativa (cfr. anche Corte dei Conti Sezione Sez. I App. Campania nn. 112/2020, 222/2020, 298/2021; Sez. II App. Campania n. 166/2019; Sez. III Campania n. 162/2022; Sez. Sicilia n. 747/2021.

Infatti, essendo stati i requisiti di accesso al trattamento di pensione progressivamente inaspiriti, con l’elevazione dell’età pensionabile ben oltre la soglia del sessantesimo anno di età, la modalità di calcolo del bonus non può non risentire di tale dinamica anche al fine di evitare che i dipendenti delle pubbliche amministrazioni ultrasessantenni, che dovessero diventare inabili dopo il compimento del sessantesimo anno di età, non risentano del pregiudizio derivante dal calcolo della maggiorazione legato ad un inattuale parametro di età pensionabile.

Di conseguenza, del tutto condivisibile con le statuizioni assunte, al richiedente dovrà riconoscersi il bonus contributivo in questione considerando i nuovi requisiti relativa all’età pensionabile fissata dalle norme vigenti alla data di cessazione dal servizio.

Autori:

Avv. Francesco Paolo MASTROVITO

Avv. Tiziana Di Gabriele

www.studiolegalemastrovito.com

Tel. 0321-1640498

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