Ricorso 6 scatti TFS pensionati ex Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare

Lo Studio Legale Mastrovito, informa della possibilità di depositare ricorso dinanzi al Tar competente, sia in forma singola che collettiva, per il riconoscimento del diritto all’inclusione di sei scatti stipendiali nel calcolo del Tfs ai  sensi dell’art. 6 bis del D.L. n. 387 del 1987, con condanna in capo all’Inps al pagamento del maggior importo dovuto a seguito di rideterminazione del TFS spettante. Tale diritto è già stato sancito mediante numerose sentenze emesse dai Tribunali Amministrativi di tutta Italia,  nonchè confermato dal Consiglio di Stato. REQUISITI Il ricorso può essere proposto dal personale appartenente alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare (Polizia di Stato, Guardia di Finanza e  Carabinieri) congedatosi a domanda con almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile contributivo.  Il requisito dell’età anagrafica e del servizio non sono alternativi ma devono entrambi sussistere all’atto del congedo. MODALITA’ DI ADESIONELo studio propone il ricorso sia in forma singola che collettiva. Per chiedere informazioni e\o un preventivo personalizzato è sufficiente contattare la segreteria di studio al nr.  0321/1640498o, in alternativa inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica  segreteria@studiolegalemastrovito.com. Lo Studio, previa specifica valutazione della singola posizione, fornirà le informazioni richieste indicando il costo del preventivo sia esso richiesto in forma di adesione singola che eventualmente collettiva. #diritto #dirittomilitare #tfs #polizia #carabinieri #forzedipolizia #liquidazione #militari

DIRITTO MILITARE. #Vittime del dovere: requisiti e tutele.

Tutti gli appartenenti al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico (#dirittomilitare) che hanno subito infortuni e malattie professionali, e comunque infermità nello svolgimento del loro dovere (infermità che devono essere già riconosciute dipendenti da causa di servizio), possono chiedere benefici relativi alla condizione di vittima del dovere, così come espressamente previsto dall’art. 1 comma 563 della Legge n. 266 del 2005.  In sintesi, si definiscono #vittime del dovere i deceduti o rimasti invalidi permanenti  “in attività di servizio o nell’espletamento di funzioni d’istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: 1. Nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; 2. Nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; 3. Nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; 4. In operazioni di soccorso; 5. In attività di tutela della pubblica incolumità; 6. A causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteri di ostilità”. Per quanto concerne l’eventuale termini prescrizionali La Cassazione e i Tribunali di merito hanno ormai  statuito che non si applica il termine decennale per lo status in questione (Cassazione – Sezione lavoro, n. 17440/202). Una recente sentenza della Cassazione – poi – riconosce Vittime del dovere tutti coloro che rientrano nelle fattispecie previste dall’art. 1 comma 536 lettera da a) a f), L. 266/05. Oltre alla tutela indennitaria, le vittime, e i loro familiari, hanno diritto al risarcimento del danno.  In caso di decesso, queste somme debbono essere liquidate agli eredi legittimi.  Questi ultimi, se stretti congiunti, hanno diritto, in aggiunta, ad un risarcimento del danno cd. iure proprio. Inoltre, questa tutela è assicurata anche a coloro che subiscono infermità nell’adempimento dei loro doveri, anche nel caso in cui non siano dipendenti pubblici (SS.UU. 22753/2018). Per quanto riguarda l’istituto della prescrizione vittime del dovere, oltre ad alcune sentenze di merito, la Cassazione  Pertanto, ed in sintesi, tutti i soggetti affetti da infermità contratte in servizio presso le Forze Armate o Corpi Militari ovvero assimilati, ed i loro congiunti, possono richiedere l’accertamento dello status di Vittime del Dovere e vedersi riconosciuti i relativi benefici economici ed assistenziali. Contattaci per una valutazione di merito. segreteria@studiolegalemastrovito.com 0321/1640498 #vittimedeldovere #diritto #dirittomilitare #forzearmate #causediservizio

LA CAUSA DI SERVIZIO PER IL PERSONALE MILITARE

La causa di servizio assume – senza – dubbio nell’ambito dell’ordinamento giuridico militare, il ruolo di istituto determinante al quale l’ordinamento riconduce e ricollega una pluralità di effetti, che sono di grande interesse per il personale, e non solo a contenuto economico (cfr. dall’art. 1878 e seguenti del Codice dell’Ordinamento Militare). Si pensi al sistema delle esenzioni sanitarie e dei rimborsi delle spese di cura specialistiche, all’attribuzione di miglioramenti economici stipendiali come gli scatti per l’invalidità di servizio, alle tutele stipendiali previste nel corso delle assenze dal servizio per aspettativa conseguente ad infermità, al reimpiego degli idonei nella forma parziale, all’attribuzione dell’equo indennizzo, dell’indennità una tantum o della pensione privilegiata al congedo .  Infine, si deve sottolineare la speciale portata che la norma riserva al giudizio di dipendenza rispetto ai benefici economici connessi alla dichiarazione di equiparato a vittima del dovere, quale istituto di più moderna e recente concezione (DPR n. 243 del 2006). Lo Studio Legale Mastrovito offre consulenza e assistenza in materia. #diritto #serviziomilitare #concorsimilitari #militare #sottufficale #dirittomilitare #causadiservizio #idoneitàalserviziomilitare #dirittoamministrativo #infortunio #dirittoamministrativomilitare

DIRITTO PENALE. DIFFAMAZIONE E DIFFAMAZIONE AGGRAVATA A MEZZO SOCIAL.

Il reato di diffamazione si colloca all’intersezione tra la tutela dell’onore e della reputazione delle persone e il diritto alla libertà di espressione. Detto delicato equilibrio è disciplinato dagli articoli 595 e seguenti del codice penale, i quali delineano i confini e le conseguenze legali connesse alla diffamazione. La diffamazione sui social media si verifica quando vengono diffuse informazioni dannose, ovvero “commenti” lesivi e in spregio all’onore su una persona tramite piattaforme online come Facebook, Twitter, Instagram o altre.  Detta diffamazione assume la qualificazione di “aggravata” in ragione dell’ampia diffusione. Infatti, il messaggio diffamatorio ha – solitamente – una vasta diffusione e raggiunge un grande pubblico (si parla di carattere di indeterminatezza) proprio tramite i social media. Lo Studio Legale Mastrovito offre assistenza legale in materia. #diritto #socialmedia #diffamazione #reato 

VISITE FISCALI PUBBLICI DIPENDENTI

Con la sentenza n. 16305 del 3 novembre 2023, la Sezione IV ter del TAR Lazio, relativamente alle fasce orarie di reperibilita’ per le visite fiscali, ha confermato che la sussistenza di difformita’ di disciplina tra dipendenti privati e dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni integra, tra l’altro, la violazione dell’art. 3 della Costituzione,  non essendo rispettato il principio di uguaglianza. Nel caso di specie, un sindacato della P.A. Penitenziaria e alcuni appartenenti alla stessa Polizia Penitenziaria avevano impugnato il DM n. 206/2017 relativamente alla parte in cui ha lasciato invariate, in caso di malattia del dipendente, le fasce orarie di reperibilita’ per le visite fiscali di dipendenti pubblici che risultano ancora essere differenti rispetto a quanto previsto per i lavoratori privati. In particolare, a dire dei ricorrenti, il legislatore, non avendo avuto la volonta’ di equiparare il settore privato al settore pubblico in fatto di fasce di reperibilita’, non ha assicurato l’armonizzazione dei due settori atteso che, a fronte delle fasce di reperibilita’ di sette ore del settore pubblico (9.00-13.00/15.00-18.00), quelle del settore privato, non modificate, sono rimaste di 4 ore (10.00-12.00/17.00/19.00). In ragione di quanto appena rilevato, il TAR Lazio ha accolto il gravame con conseguente annullamento del provvedimento oggetto dello stesso,  sulla scorta di una serie di motivi quali la circostanza, del tutto ingiustificata, di una disparita’ di trattamento dell’evento malattia che non puo’ essere trattato diversamente a seconda del rapporto di lavoro intrattenuto dal personale che ne viene colpito. #diritto #dirittoamministrativo  #dirittoamministrativomilitare  #malattiapubblicodipendente #polizia #poliziapenitenziaria #dirittomilitare #pubblicidipendenti

PORTO D’ARMI: REQUISITI E CRITERI.

Con la sentenza n. 09209/2023 REG. PROV. COLL. N. 07558/2023 REG. RIC. pubblicata il 24/10/2023, la Terza Sezione del Consiglio di Stato rigettava l’appello proposto da Tizio contro il Ministero dell’Interno e la Prefettura X, avente ad oggetto la sentenza del T.A.R. Lombardia, sede di Milano, che respingeva il ricorso proposto avverso un Decreto Prefettizio di rigetto dell’istanza di rilascio del porto d’armi per difesa personale poichè “…l’assoluto bisogno di portare l’arma non può desumersi automaticamente dalla particolare attività professionale svolta dall’appellante (e dalle modalità del suo svolgersi) ovvero dal fatto di operare egli in zone asseritamente pericolose.” . Invero, il mero rischio potenziale e la mancanza assoluta di prove di un pericolo concreto (“…non risultando denunciate minacce o aggressioni in occasione dell’attività di portavalori svolta, la quale da sola non giustifica la richiesta di porto d’armi”) non legittimano il riconoscimento del diritto ad ottenere un porto d’armi poiché tale diritto rappresenta una eccezione al normale divieto di detenere armi.  Infatti, il diritto in questione può essere riconosciuto solo a seguito di un puntuale accertamento circa il buono e corretto uso delle stesse da parte del titolare a seguito di un giudizio prognostico e una analisi comparativa tra l’interesse pubblico primario e l’interesse del privato. Sulla scorta di tale assunto, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento di rigetto impugnato precisando preliminarmente che: 1) il potere di rilasciare le licenze per porto d’armi cositutisce una deroga al divieto di detenere armi sancito dall’art. 669 c.p. e dall’art. 4, comma 1, legge 110/1975; 2) la polizia può derogare tale divieto in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali che è compito dell’autorità di pubblica sicurezza prevenire (cfr. Corte Costituzionale 16 dicembre 1993 n. 440). In particolare, ai fini del rilascio della licenza di porto d’arma per difesa personale è necessario che il richiedente provi la sussistenza del “dimostrato bisogno dell’arma” che deve essere ricavato da “…circostanze di fatto specifiche e attuali, non potendo invece essere desunto nè dalla tipologia di attività o professione svolta dal richiedente, nè dalla pluralità e consistenza degli interessi patrimoniali del richiedente o dalla conseguente necessità di movimentare rilevanti somme di denaro” (cfr. tra l’altro Cons. Stato, sez. III, 28 marzo 2023 n. 3189; Cons. Stato, sez. III, 25 gennaio 2023 n. 822). Avv. Francesco Paolo MASTROVITO #diritto #portod’armi #licenzaportod’armi 

IL RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO PENALE E PERSONALE APPARTENENTE AL COMPARTO DIFESA, SICUREZZA E SOCCORSO PUBBLICO

Lo dico e lo ripeto ogniqualvolta si presenta presso i nostri Studi personale appartenente al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico (militari, poliziotti e così via) interessato da un procedimento disciplinare dopo essere stato coinvolto in un procedimento penale. Alcune scelte strategiche in ambito penale (purtroppo sbagliate, a seguito della mancanza di specifiche competenze professionali) pregiudicano fortemente la propria posizione giuridico-amministrativa generale, con particolare riferimento ai riflessi disciplinari, spesso anche orientati verso l’espulsione dal consesso d’appartenenza. Un esempio per tutti: la prescrizione per il personale militare (a distanza – pertanto – di tanti anni di celebrazione del processo penale) non assume alcun valore “favorevole”, come per la maggior parte dei cittadini. Ne consegue che, il personale appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia coinvolto, per qualsivoglia motivo, in un procedimento penale deve farsi assistere (per avere la più adeguata tutela legale) da un Avvocato esperto anche in materia di Diritto Militare. #diritto #dirittomilitare #penale #dirittopenale #militare #personalemilitare #dirittodisciplinare #sanzionedisciplinare #militari Avv. Francesco Paolo MASTROVITO

Legge 104 per i militari

https://www.studiocataldi.it/articoli/45971-legge-104-per-i-militari-il-trasferimento-mira-a-tutelare-il-familiare-affetto-da-handicap.asp

VITTIMA DEL DOVERE: qualificazione

Sentenza Con una recenta sentenza la Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. Lav. n. 6881 del 08 marzo 2023) ha riconosciuto lo status di vittima del dovere ad un  Maresciallo dei Carabinieri intervenuto sul luogo di un sinistro – scontro tra un veicolo ed un cavallo – quando veniva brutalmente aggredito (veniva colpito in pieno volto con una pietra) da un uomo nascosto dai cespugli; poi si scopriva essere il ladro del quadrupede.   Cosa dicono i Giudici Ebbene, i Giudici, aderendo con quanto già deciso in fase di appello, riconoscevano al militare lo status di vittima del dovere, rigettando il ricorso presentato dal Ministero degli Interni per il tramite dell’Avvocatura dello Stato. Il Ministero ricorrente – infatti – sosteneva che la lesione riportata dal militare fosse “avvenuta nell’ambito di una missione che non aveva ad oggetto il contrasto alla criminalità ma l’accertamento di un sinistro stradale” e, dunque, non era riconoscibile lo status di vittima del dovere. Al contrario, i Giudici hanno ritenuto, condivisibilmente, che l’attività svolta dal militare in questione “volta a fronteggiare il ladro del cavallo, poi denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, cercando di impedirne la fuga” era da qualificarsi comunque quale “attività di contrasto della criminalità”.  Neppure aveva rilevanza la circostanza se la missione fosse stata o meno autorizzata dall’autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente, in quanto si è ritenuta applicabile la diversa fattispecie del comma 563, lett. a), la quale ricorre quando l’evento dannoso si sia verificato nel contrasto ad ogni tipo di criminalità, senza che sia richiesto un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali (v. Cass., sez. un., 10791/17, Cass.15027/18; v. anche Cass., sez. un., 6214/22). L’alto consesso, insomma, intervenendo circa la qualificazione giuridica di vittima del dovere,  ha statuito che è fondamentale accertare che “l’evento dannoso si sia verificato nel contrasto alla criminalità, senza che sia richiesto un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali”.  Avv. Francesco Paolo MASTROVITO #diritto #dirittomilitare #dirittoamministrativomilitare #militare #vittimadeldovere #dirittodellavoro #causadiservizio

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