E’ legittima la perdita del grado per violazione degli obblighi di continenza espressiva anche per il militare in congedo.

Il Consiglio di Stato Sez. con la sentenza n. 5455 del 23 giugno 2025 ha statuito la legittimità del provvedimento espulsivo nei confronti di un militare in congedo per aver ecceduto dagli obblighi di continenza espressiva, arrecando – così – grave nocumento al prestigio e al decoro dell’amministrazione di appartenenza. IL CASO Il caso oggetto della sentenza in esame riguarda un Maresciallo Ordinario dei Carabinieri, già in congedo assoluto, che, nella sua qualità di presidente dell’Unione Nazionale Arma Carabinieri (U.N.A.C.), aveva pubblicato un articolo e pronunciato affermazioni di natura offensiva nei confronti della giustizia militare e di un magistrato militare; fatti ritenuti lesivi del prestigio dell’Amministrazione e tali da giustificare l’irrogazione della massima sanzione disciplinare, ossia l’espulsione dal consesso militare. LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO Il Consiglio di Stato ha ribadito che anche il militare in congedo resta soggetto ai doveri di contegno (art. 732, DPR 90/2010) e alle sanzioni disciplinari, specie se i fatti contestati sono collegati al servizio e all’immagine dell’Amministrazione. Così, “l’appellante, ancorché in congedo, era tenuto al rispetto dei doveri di contegno che incombono sul militare ex art. 732, commi 1 e 2, d.P.R. n. 90 del 2010″ . Inoltre, il diritto di libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) trova limiti particolarmente stringenti per il personale militare, alla luce delle esigenze di tutela del prestigio e della neutralità delle Forze armate (Cons. Stato, sez. IV, 7 aprile 2014, n. 1609; sez. II 13 novembre 2023, n. 9689). Inoltre, “nella fattispecie, non è stato sanzionato l’esercizio, in quanto tale, del diritto del ricorrente di manifestare il proprio pensiero, ma l’eccesso da un tale diritto mediante espressioni oggettivamente e gratuitamente offensive nei riguardi della giustizia militare e delle forze armate”. Infine, la richiamata UNAC, nel caso di specie, non era considerata un’associazione sindacale riconosciuta e pertanto i comportamenti del ricorrente non potevano essere scriminati in base alle libertà sindacali. CONCLUSIONI L’irrogazione della sanzione disciplinare della perdita del grado per motivi disciplinari nei confronti di personale militare – anche in congedo – trova fondamento in un solido quadro normativo e giurisprudenziale, che tiene conto sia delle esigenze di tutela del prestigio e della neutralità delle Forze armate sia dei diritti fondamentali della persona, con i limiti derivanti dalla peculiare funzione svolta dai militari. La sentenza in questione conferma l’indirizzo restrittivo in tema di libertà di espressione dei militari e ribadisce – contestualmente – la necessità del rispetto delle procedure autorizzative per le associazioni sindacali di settore. #dirittomilitare #militari #forzearmate #studiolegalemastrovito #rimozione #sistemasanzionatoriomilitare #dirittoamministrativo #dirittodisciplinare
I 15 anni del Codice dell’Ordinamento Militare (C.O.M.) e del Testo Unico dell’Ordinamento Militare (T.U.O.M.)

Nel 2010, con il #Decreto Legislativo n. 66 e con il #DPR n. 90 del 15 marzo venivano introdotti nel panorama giuridico italiano, rispettivamente, il Codice dell’Ordinamento Militare (COM) ed il Testo Unico dell’ordinamento militare (T.U.O.M). Detta codificazione ha rappresentato – chiaramente – un’importante strumento di sistematizzazione e semplificazione normativa, integrando e riordinando le numerose disposizioni sparse che regolavano le Forze Armate e le Forze di Polizia Militare. L’introduzione del Codice ha segnato un passaggio storico: per la prima volta, le norme in materia di ordinamento, stato giuridico, disciplina e previdenza del personale militare sono state raccolte in un unico corpo normativo, provando a facilitare l’interpretazione e l’applicazione delle regole che disciplinano il mondo militare. Tuttavia, sin da subito non mancarono alcune critiche, anche facilmente condivisibili; le maggiori riguardavano, in particolare, la palese mole del Codice. Infatti, si dava vita ad un corpus normativo parecchio vasto, con i necessari collegamenti fra Codice e Regolamento annesso, posto che alle materie disciplinate dai due testi normativi si sarebbero dovuto aggiungere le Leggi di autorizzazione alla ratifica di Trattati internazionali. Ulteriori critiche sollevate inerivano – poi – ai contenuti; si era persa un’occasione per aggiornare ovvero riformare tanti contesti disciplinatori, che furono viceversa travasati sic et simpliciter nel Codice e nel Regolamento, lasciando così (ancora oggi) norme risalenti al previgente Regolamento di Disciplina Militare (la nota Legge n. 382/78). Comunque, dal 2010 ad oggi, il COM e il TUOM sono stati oggetto di modifiche ed aggiornamenti, soprattutto di natura ordinamentale, al fine di consentire un adeguamento alle nuove esigenze operative, alle decisioni (interpretazioni) giurisprudenziali ripetute e costanti, ai mutamenti sociali incidenti il comparto difesa e sicurezza. Tra le varie, si può far riferimento all’art. 1370 comma 3-bis del C.O.M. introdotto dal D. Lgs. 173/2019, in forza del quale è stata introdotta la possibilità che “nei procedimenti disciplinari di stato il militare inquisito, in aggiunta al difensore di cui ai commi 2 e 3, può farsi assistere, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro“. L’occasione del quindicesimo anniversario della codificazione, anche in ragione delle nuove (ed ardue) sfide geopolitiche e militari, potrebbe assurgere a momento di riflessione, nell’ottica di porre in essere un processo di verificazione della valenza e dell’efficacia dell’attuale canonizzazione dell’ordinamento giuridico militare (sia consentito, in alcuni contesti si potrebbe parlare persino di profonda revisione: si consideri il fatto che l’attuale sistema sanzionatorio risale sostanzialmente ad oltre 50 anni fa). Si pensi, davvero in sintesi, ad un’ulteriore digitalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi, alla valorizzazione delle risorse umane attraverso un profilo di “carriera aperto” effettivo e oggettivamente più meritocratico, ad un sistema di valutazione del personale obiettivo e semplificato, ad un sistema sanzionatorio modernizzato. Senz’altro, dunque, potrebbe – oggi – essere matura (finanche necessaria) la cantierizzazione di un processo di aggiornamento e miglioramento dell’impianto normativo di settore, garantendo efficacia e pertinenza, anche in relazione alle nuove tecnologie belliche. #studiolegalemastrovito #codicedell’ordinamentomilitare #militare #forzearmate #disciplinamilitare #dirittomilitare #forzedipolizia #TUOM #COM
Esame avvocato: non si può bocciare con il semplice voto.

Con la sentenza n. 1400 della sentenza 18 aprile 2025, la III Sezione del TAR Lombardia ha accolto il ricorso proposto da Tizia avverso la mancata ammissione all’esame di abilitazione forense per aver ricevuto un punteggio di 14/30 alla prova scritta, risultando così esclusa dalla successiva prova orale. Detta sentenza rappresenta una svolta significativa in materia poiché pone in capo alla commissione esaminatrice l’onere di motivare (adeguatamente) e di annotare “osservazioni positive o negative” su ciascun elaborato, tanto rendere chiaro ed esplicito il numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti della commissione (art. 46, comma 5, l. n. 247/2012). Invero, se fino a non molti anni fa la prassi era quella di non motivare il voto attribuito agli elaborati, e ciò a causa dell’elevatissimo numero dei partecipanti alle sessioni di esame ed al breve lasso di tempo che intercorreva tra la correzione degli scritti e l’inizio delle prove orali, la drastica riduzione del numero dei partecipanti agli esami di abilitazione forense e l’eliminazione di due delle tre prove scritte precedentemente previste (art. 4-quater del D.L. n. 51/2023) hanno indotto i giudici amministrativi a rivedere le loro decisioni. E’ – così – inaccettabile il semplice voto numerico non suffragato da una motivazione chiara e descrittiva, tale da garantire la trasparenza e il buon funzionamento del sistema, oltre che il diritto di difesa dei singoli candidati in caso, per l’appunto, di non ammissione. Tale orientamento giurisprudenziale sollecita, pertanto, un intervento anche in ambito normativo finalizzato all’affermazione di tale principio anche e soprattutto nell’ambito dei concorsi pubblici laddove, nel caso di prove scritte, appare inammissibile l’apposizione del solo voto numerico in assenza di alcun segno grafico, annotazione o ulteriore indicazione che possa rendere comprensibile la votazione. Lo Studio legale Mastrovito è a disposizione per valutare i potenziali ricorsi. mail: segreteria@studiolegalemastrovito.com – Tel. 0321 1640498
Diritto di critica politica: i toni forti non configurano reato di diffamazione.

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 11571/2025, ha chiarito che l’impiego di espressioni crude non travalicano i limiti della continenza, purché non eccedano in attacchi personali finalizzati ad aggredire l’altrui reputazione e siano caratterizzate da verità oggettiva. Il caso trae origine da un ricorso presentato da un cittadino condannato dalla Corte d’Appello di Salerno per aver pubblicato su “Facebook” un post contenente termini offensivi, quali “assassino” e “maledetti”, nei confronti del sindaco e dei componenti della giunta comunale di Amalfi. Tuttavia, mentre i giudici di merito hanno condannato il cittadino per #diffamazione aggravata, la Suprema Corte ha, invece, statuito che l’impiego iperbolico di tali termini hanno un evidente intento provocatorio, diretto a svolgere una funzione meramente enfatica per sottolineare la gravità dei fatti denunciati nel post. In particolare, se le critiche poste in essere hanno una pertinente forma espositiva, strettamente correlate alla finalità di disapprovazione e non travalichino nell’ingiustificata aggressione nei confronti dell’altrui reputazione, ciò non limita l’utilizzo di tali espressioni che, seppur concretamente offensive, abbiano un mero significato di critica negativa di cui è fondamentale tenere in considerazione alla luce del contesto entro cui viene impiegato. In conclusione, suddette espressioni, seppur connotate da toni forti, sono state ritenute dal supremo consesso e nel caso in specie, rientranti entro i limiti di diritto di critica politica. Studio legale Mastrovito
“Rottamazione-Quater”: riapertura termini per rate scadute

Le persone che hanno aderito alla #“Rottamazione-Quater” ma sono decaduti dal beneficio per non aver versato una o più rate entro il 31 dicembre 2024, oppure non è stato effettuato alcun pagamento, hanno la possibilità di richiedere la riammissione alla definizione agevolata, grazie alle modifiche introdotte dal recente “Decreto Milleproroghe”. Si precisa che per detta proposta dovranno considerarsi solo i debiti già oggetto di un piano di pagamento della “Rottamazione-quater”; quindi, già contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute”, che era stata inviata da Agenzia delle Entrate-Riscossione a seguito all’adesione alla “Rottamazione-quater”. Per poter beneficiare di tale possibilità, occorre presentare una nuova domanda entro il 30 aprile 2025. Lo Studio Legale Mastrovito offre consulenza ed assistenza in materia. #rottamazione #debiti #agenziadelleentrate #studiolegalemastrovito
RESPONSABILITA’ DEI PROFESSIONISTI: SI RISPONDE ANCHE SENZA VANTAGGIO

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 7948/2025, è intervenuta sul tema del concorso nell’illecito di professionista; stavolta viene espresso un orientamento decisamente severo, viceversa alle precedenti statuizioni. In sintesi, secondo gli Ermellini il concorso del commercialista è sanzionabile in ragione del contributo materiale e psicologico, offerto nella realizzazione dell’illecito, prescindendo dal conseguimento di un personale effettivo vantaggio economico. Invero, la Cassazione aveva escluso, almeno fino al 2024, il concorso del professionista per le violazioni tributarie commesse dalla società sua cliente. Infatti, l’art. 7 del Decreto Legge 269/2023 disponeva che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica. Detta disposizione veniva interpretata nel senso di escludere qualsivoglia responsabilità di terzi nelle sanzioni irrogate a persone giuridiche. Successivamente, l’orientamento mutava, nel senso che, per l’integrazione del concorso, il professionista doveva perseguire “specifici” vantaggi, distinti da quelli della società cliente. In altre termini il beneficio, nel caso del consulente, non poteva identificarsi nel compenso professionale percepito, ma doveva trattarsi di un quid pluris, che andasse oltre il corrispettivo della propria prestazione. Ne conseguiva che il consulente attraverso le proprie competenze tecnico-professionali doveva aver condiviso, o coinvolto, la società nel compimento di condotte illecite, finalizzate all’ottenimento di vantaggi economici non previsti. Ebbene, oggi, la Cassazione, con la citata recentissima sentenza, ha espresso un orientamento interpretativo molto rigido, considerando non necessario un vantaggio economico per rispondere della richiamata responsabilità professionale. Rebus sic stantibus, siamo – con palmare evidenza – innanzi ad un conflitto (meglio, incertezza) interpretativo che dovrebbe interessare – sperabilmente – le Sezioni Riunite, al fine – giustappunto – di addivenire ad un punto fermo sulla questione. Nondimeno, parrebbe (anche) necessario un intervento legislativo teso a definire e delimitare i confini del concorso del professionista. #studiolegalemastrovito #avvocato #professionista #responsabilitàprofessionale #Cassazione #studiolegale #giurisprudenza
Il Partenariato Pubblico Privato: aspetti generali
DIRITTO MILITARE: IL DIRITTO DI DIFESA NEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Nella nostra Costituzione l’art. 24 comma 2, Cost. richiama il diritto di difesa in termini di “diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”. Tuttavia, tale garanzia risulta essere riferibile, per consolidata giurisprudenza costituzionale, soltanto ai procedimenti giurisdizionali; non potrebbe, quindi, essere invocata nell’ambito di un procedimento disciplinare, il quale, invece, ha mera natura amministrativa. Per quanto riguarda il personale militare l’art. 1370 del #Codice dell’Ordinamento Militare prevede che, per tutti i procedimenti disciplinari, ad eccezione di quelli di corpo instaurati per l’applicazione di una sanzione diversa dalla consegna di rigore, il militare inquisito sia assistito da un difensore (di fiducia o d’ufficio), scelto tra i militari in servizio, anche appartenenti ad altra #Forza Armata o Corpo Militare. Nel caso in cui, invece, l’interessato non abbia provveduto alla nomina fiduciaria, sarà l’Amministrazione a nominargli un difensore d’ufficio, il quale non potrà rifiutare l’incarico, a meno che sussista un legittimo impedimento. L’inquisito, tuttavia, potrà revocare in ogni momento il difensore d’ufficio, optando per un patrocinatore di fiducia, che lo affiancherà per tutta la durata del procedimento disciplinare. Viene anche in soccorso l’art. 52 poiché “l’ordinamento delle Forze Armate si informa allo spirito democratico della Repubblica” È, dunque, esclusa per l’interessato la facoltà di nominare un avvocato quale difensore, come invece abbastanza recentemente introdotto per il procedimento disciplinare di stato. Infatti, al comma 3-bis del citato articolo 1370, c.o.m., prevede che il militare inquisito in aggiunta al Militare difensore di cui ai commi 2 e 3, può farsi assistere, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro. Questa interpretazione risulta coerente con quanto affermato sul punto dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte Cost., sent. n. 182/2008), secondo cui l’impossibilità di un professionista quale proprio difensore – nei procedimenti disciplinari di Corpo – non viola il diritto di difesa, né il principio di ragionevolezza. La nomina del difensore, qualunque sia la sua genesi, è poi soggetta al rispetto di alcuni limiti: il militare non può esercitare l’ufficio di difensore per più di sei volte in dodici mesi, inoltre, non potrà rivestire un grado superiore a quello del Presidente della Commissione di Disciplina, né trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 1380, comma 3, C.O.M.. Infine, la mancata facoltà di nominare nei procedimento disciplinari di Corpo (sanzione di rigore) di un Avvocato è controbilanciata dal fatto che la legge consente al militare di partecipare personalmente al procedimento allo scopo di manifestare la propria versione, fornendo all’Autorità procedente tutti gli elementi ritenuti utili ai fini della decisione, così la giurisprudenza costituzionale nel 2008. Vero però che a distanza di oltre tre lustri dalla Sentenza dell’Alto Consesso ed alla luce della citata novella riguardante i procedimenti disciplinari di stato, il legislatore ben potrebbe estendere la presenza in aggiunta di un Avvocato anche nel procedimento disciplinare finalizzato alla eventuale irrogazione di consegna di rigore, a garanzia totalizzante. Non si può non tenere conto – infatti – degli importanti riflessi di impiego e di carriera che il militare (in generale sullo stato giuridico dell’interessato) che il #militare subisce a seguito dell’irrogazione di tali tipologie di sanzioni. #studiolegale #militare #avvocato #avvocatomilitare #sanzionidisicplinarimilitare #sanzione disciplinare #procedimentodisciplinare #dirittomilitare #difensore militare #studiolegalemastrovito Avv. Francesco Paolo MASTROVITO
Danno da stress lavoro-correlato causato da imposta inattivita’ al dipendente pubblico.

Con sentenza n. 22161/2024 la Corte di cassazione ha accolto il ricorso di una dipendente di un Comune che a seguito di ordine di servizio del datore di lavoro (il Comune, per l’appunto) si era ritrovata sostanzialmente per due anni senza alcuna attività da svolgere. Alla dipendente, poco dopo, le veniva diagnosticato uno stato ansioso-depressivo. Adito il giudice di primo grado, questo stabiliva oltre 10.000 euro di risarcimento del danno da stress lavoro-correlato a carico dell’ente locale. Quest’ultimo in appello, invero, otteneva il ribaltamento della decisione di prime cure, in quanto veniva disconosciuto il nesso tra patologia denunciata e la condizione della donna sul luogo di lavoro. Infatti, era stato accolto il motivo di impugnazione con cui il Comune riteneva errata la conclusione del giudice di primo grado. In pratica, per i giudici di secondo grado non si poteva far risalire l’eziologia della malattia psichica a un momento praticamente coincidente con la nuova situazione sul luogo di lavoro. Inoltre, risultava che la donna qualche mese prima dell’ordine di servizio avesse già fatto ricorso a visita e cure per problemi psichici. La Cassazione accoglie il ricorso della dipendente, nel senso che il giudice di appello avrebbe dovuto affidarsi a una consulenza tecnica per poter riformare la sentenza di primo grado, affermando, contestualmente, che non è solo l’insorgenza ma anche l’aggravamento di uno stato patologico a poter essere fonte di danno per stress lavoro-correlato L’inattività può ben essere fonte di stress lavoro-correlato anche se l’organizzazione “difettosa” posta in essere dal datore di lavoro non è finalizzata a mobbizzare il lavoratore lasciato con le mani in mano. Ebbene, si tratta comunque di una condizione idonea a creare quello stato patologico che può causare disturbi o disfunzioni fisiche, psicologiche e sociali. Infine, non ha alcuna rilevanza un’eventuale patologia pregressa se comunque lo stress lavorativo ne ha determinato l’aggravamento anche se non l’insorgenza. #stressolavorocorrelato #diritto #dirittodellavoro #studiolegalemastrovito #dirittopubblico #dipendetepubblico #risarcimentodanno
DIRITTO DI CRITICA: limitazioni per il personale militare.

Un interessante Parere del Consiglio di Stato – Sezione Prima – del 19 giugno 2024 (Affare 00739/2022) ha trattato il corretto esercizio del diritto di critica (tema di per sé molto intricato) in applicazione dell’art. 21 della Costituzione per il personale militare, delineando delle marcate limitazioni. L’alto consesso ha stabilito – in sintesi – che il diritto di critica da parte del personale militare (#dirittomilitare) deve improntarsi al rispetto di un linguaggio appropriato, corretto e sereno, nonché alla esistenza di un pubblico interesse alla conoscenza del fatto e della veridicità, cioè della corrispondenza tra fatti avvenuti e riferiti. In particolare, i giudici hanno anche precisato che “Tale diritto fondamentale – riconosciuto espressamente in favore del personale militare dall’art. 1472 c.m. ed il cui esercizio di per sé solo non può mai dare luogo a sanzioni disciplinari ex artt. 1465 e 1466 c-m- – trova un proprio limite intrinseco (oltre quelli esplicitati dai menzionati artt. 1465 e 1472 c.m.), nella necessità che le espressioni usate, in relazione al costume sociale ed alle modalità comunicative normalmente usate, non solo non integrino una lesione penalmente rilevante di altre posizioni giuridiche, ma – nei contesti sociali per i quali vige una disciplina comportamentale più rigorosa, quali quelli assoggettati ad un regolamento di disciplina come avviene per i corpi militari – siano continenti, ovvero esternate con modalità tali da non travalicare i principi di correttezza stabiliti dalla normativa in materia disciplinare. Non può infatti ammettersi che la finalità di critica costituisca causa di giustificazione di ogni tipo di infrazione alle regole di comportamento da applicarsi nell’ambito particolare considerato. Il diritto di critica da parte degli appartenenti alle Forze Armate deve improntarsi ad una continenza particolarmente rigorosa del linguaggio e dei toni e deve essere evitata nel suo esercizio ogni esplicita o implicita commistione fra il pensiero espresso ed il ruolo ricoperto.” Va da sé, così come ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, che i militari abbiano il dovere di assumere – anche nell’esercizio del diritto di critica (costituzionalmente presidiato) – condotte di tipo materiale caratterizzate da appropriatezza, continenza e – si potrebbe dire – rispetto della civile convivenza in genere. #militare #dirittodicritica #dirittomilitare #dirittomilitare #dirittoamministrativomilitare #studiolegalemastrovito #forzearmate