Vilipendio della Repubblica e social network: la Cassazione conferma la condanna del militare.

Introduzione L’ampio utilizzo dei social network anche da parte di appartenenti alle Forze armate ha recentemente posto la giurisprudenza di fronte a nuove sfide in tema di libertà di manifestazione del pensiero e tutela delle istituzioni. Un caso emblematico è rappresentato dalla sentenza Corte di Cassazione I Sez. n. 29723 del 26 agosto 2025, che ha confermato la condanna di un militare per vilipendio della Repubblica a seguito della pubblicazione di frasi offensive sui social. Il caso Un Sergente dell’Esercito italiano aveva pubblicato su Facebook espressioni ingiuriose nei confronti dello Stato e del Governo, utilizzando termini equivalenti a quelli riservati alla criminalità organizzata e attributi gravemente dispregiativi (espressioni come: “Italia di m….” o “Stato di m….”. La Corte militare d’appello di Roma aveva già riconosciuto la colpevolezza del militare, decisione poi confermata dalla Suprema Corte, pur riconoscendo attenuanti generiche. Ora, il ricorrente aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 81 c.p.m.p., lamentando il mancato obbligo di autorizzazione a procedere del Ministro della Giustizia, previsto invece per l’analogo reato comune (art. 290 c.p.), sostenendo, inoltre, la disparità di trattamento. La Cassazione ha giudicato la scelta del legislatore non irragionevole, in virtù della maggiore gravità della fattispecie militare e della particolare posizione di garanzia del militare stesso. Per quanto concerne il diritto di critica, la sentenza ribadisce che la critica politica, anche aspra, non può mai travalicare nell’offesa gratuita e volgare alle istituzioni. Le espressioni adottate dal militare non erano inserite in un contesto argomentativo e denunciavano una volontà di dileggio e di svilimento, non di critica costruttiva. A tal riguardo, il dolo richiesto dall’art. 81 c.p.m.p. è generico: è sufficiente la consapevolezza di indirizzare parole offensive alle istituzioni. Parimenti, la Corte ha escluso che il clima politico o il linguaggio tipico delle reti sociali (contesto sociale e linguaggio in rete) possano rappresentare esimenti (giustificazioni) o attenuanti. La funzione pubblica e lo stato giuridico di militare impongono un dovere di lealtà e rispetto verso le istituzioni repubblicane, anche (e soprattutto) nell’esercizio della libertà di espressione. Conclusioni La pronuncia conferma la linea rigorosa della giurisprudenza (militare) in tema di vilipendio delle istituzioni, sottolineando la centralità della funzione svolta dal personale militare e la necessità di tutelare il prestigio dello Stato. Così, anche nell’epoca dei social, il diritto di critica non può mai giustificare la denigrazione gratuita delle istituzioni. #vilipendio #militare #cassazione #studiolegalemastrovito #mastrovito #forzearmate #penale #penalemilitare
I 15 anni del Codice dell’Ordinamento Militare (C.O.M.) e del Testo Unico dell’Ordinamento Militare (T.U.O.M.)

Nel 2010, con il #Decreto Legislativo n. 66 e con il #DPR n. 90 del 15 marzo venivano introdotti nel panorama giuridico italiano, rispettivamente, il Codice dell’Ordinamento Militare (COM) ed il Testo Unico dell’ordinamento militare (T.U.O.M). Detta codificazione ha rappresentato – chiaramente – un’importante strumento di sistematizzazione e semplificazione normativa, integrando e riordinando le numerose disposizioni sparse che regolavano le Forze Armate e le Forze di Polizia Militare. L’introduzione del Codice ha segnato un passaggio storico: per la prima volta, le norme in materia di ordinamento, stato giuridico, disciplina e previdenza del personale militare sono state raccolte in un unico corpo normativo, provando a facilitare l’interpretazione e l’applicazione delle regole che disciplinano il mondo militare. Tuttavia, sin da subito non mancarono alcune critiche, anche facilmente condivisibili; le maggiori riguardavano, in particolare, la palese mole del Codice. Infatti, si dava vita ad un corpus normativo parecchio vasto, con i necessari collegamenti fra Codice e Regolamento annesso, posto che alle materie disciplinate dai due testi normativi si sarebbero dovuto aggiungere le Leggi di autorizzazione alla ratifica di Trattati internazionali. Ulteriori critiche sollevate inerivano – poi – ai contenuti; si era persa un’occasione per aggiornare ovvero riformare tanti contesti disciplinatori, che furono viceversa travasati sic et simpliciter nel Codice e nel Regolamento, lasciando così (ancora oggi) norme risalenti al previgente Regolamento di Disciplina Militare (la nota Legge n. 382/78). Comunque, dal 2010 ad oggi, il COM e il TUOM sono stati oggetto di modifiche ed aggiornamenti, soprattutto di natura ordinamentale, al fine di consentire un adeguamento alle nuove esigenze operative, alle decisioni (interpretazioni) giurisprudenziali ripetute e costanti, ai mutamenti sociali incidenti il comparto difesa e sicurezza. Tra le varie, si può far riferimento all’art. 1370 comma 3-bis del C.O.M. introdotto dal D. Lgs. 173/2019, in forza del quale è stata introdotta la possibilità che “nei procedimenti disciplinari di stato il militare inquisito, in aggiunta al difensore di cui ai commi 2 e 3, può farsi assistere, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro“. L’occasione del quindicesimo anniversario della codificazione, anche in ragione delle nuove (ed ardue) sfide geopolitiche e militari, potrebbe assurgere a momento di riflessione, nell’ottica di porre in essere un processo di verificazione della valenza e dell’efficacia dell’attuale canonizzazione dell’ordinamento giuridico militare (sia consentito, in alcuni contesti si potrebbe parlare persino di profonda revisione: si consideri il fatto che l’attuale sistema sanzionatorio risale sostanzialmente ad oltre 50 anni fa). Si pensi, davvero in sintesi, ad un’ulteriore digitalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi, alla valorizzazione delle risorse umane attraverso un profilo di “carriera aperto” effettivo e oggettivamente più meritocratico, ad un sistema di valutazione del personale obiettivo e semplificato, ad un sistema sanzionatorio modernizzato. Senz’altro, dunque, potrebbe – oggi – essere matura (finanche necessaria) la cantierizzazione di un processo di aggiornamento e miglioramento dell’impianto normativo di settore, garantendo efficacia e pertinenza, anche in relazione alle nuove tecnologie belliche. #studiolegalemastrovito #codicedell’ordinamentomilitare #militare #forzearmate #disciplinamilitare #dirittomilitare #forzedipolizia #TUOM #COM
Ricorso 6 scatti T.F.S. pensionati ex #Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare.

Lo Studio Legale Mastrovito, informa della possibilità di depositare ricorso dinanzi al Tar competente, sia in forma singola che collettiva, per il riconoscimento del diritto all’inclusione di sei scatti stipendiali nel calcolo del Tfs ai sensi dell’art. 6 bis del D.L. n. 387 del 1987, con condanna in capo all’Inps al pagamento del maggior importo dovuto a seguito di rideterminazione del #TFS spettante. Tale diritto è già stato riconosciuto da numerosissime sentenze emesse dai Tribunali Amministrativi di tutta Italia, nonchè confermato dal Consiglio di Stato. REQUISITI Il ricorso può essere proposto dal personale appartenente alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare (Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Carabinieri) congedatosi a domanda con almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile contributivo. Il requisito dell’età anagrafica e del servizio non sono alternativi, ma devono entrambi sussistere all’atto del congedo. MODALITA’ DI ADESIONELo studio propone il ricorso sia in forma singola che collettiva. Per chiedere informazioni e\o un preventivo personalizzato è sufficiente contattare la segreteria di studio al nr. 0321/1640498o, in alternativa inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica segreteria@studiolegalemastrovito.com.Lo Studio, previa specifica valutazione della singola posizione, fornirà le informazioni richieste indicando il costo del preventivo sia esso richiesto in forma di adesione singola che eventualmente collettiva. #diritto #dirittomilitare #tfs #polizia #carabinieri #forzedipolizia #liquidazione #militari
DIRITTO MILITARE: IL DIRITTO DI DIFESA NEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Nella nostra Costituzione l’art. 24 comma 2, Cost. richiama il diritto di difesa in termini di “diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”. Tuttavia, tale garanzia risulta essere riferibile, per consolidata giurisprudenza costituzionale, soltanto ai procedimenti giurisdizionali; non potrebbe, quindi, essere invocata nell’ambito di un procedimento disciplinare, il quale, invece, ha mera natura amministrativa. Per quanto riguarda il personale militare l’art. 1370 del #Codice dell’Ordinamento Militare prevede che, per tutti i procedimenti disciplinari, ad eccezione di quelli di corpo instaurati per l’applicazione di una sanzione diversa dalla consegna di rigore, il militare inquisito sia assistito da un difensore (di fiducia o d’ufficio), scelto tra i militari in servizio, anche appartenenti ad altra #Forza Armata o Corpo Militare. Nel caso in cui, invece, l’interessato non abbia provveduto alla nomina fiduciaria, sarà l’Amministrazione a nominargli un difensore d’ufficio, il quale non potrà rifiutare l’incarico, a meno che sussista un legittimo impedimento. L’inquisito, tuttavia, potrà revocare in ogni momento il difensore d’ufficio, optando per un patrocinatore di fiducia, che lo affiancherà per tutta la durata del procedimento disciplinare. Viene anche in soccorso l’art. 52 poiché “l’ordinamento delle Forze Armate si informa allo spirito democratico della Repubblica” È, dunque, esclusa per l’interessato la facoltà di nominare un avvocato quale difensore, come invece abbastanza recentemente introdotto per il procedimento disciplinare di stato. Infatti, al comma 3-bis del citato articolo 1370, c.o.m., prevede che il militare inquisito in aggiunta al Militare difensore di cui ai commi 2 e 3, può farsi assistere, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro. Questa interpretazione risulta coerente con quanto affermato sul punto dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte Cost., sent. n. 182/2008), secondo cui l’impossibilità di un professionista quale proprio difensore – nei procedimenti disciplinari di Corpo – non viola il diritto di difesa, né il principio di ragionevolezza. La nomina del difensore, qualunque sia la sua genesi, è poi soggetta al rispetto di alcuni limiti: il militare non può esercitare l’ufficio di difensore per più di sei volte in dodici mesi, inoltre, non potrà rivestire un grado superiore a quello del Presidente della Commissione di Disciplina, né trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 1380, comma 3, C.O.M.. Infine, la mancata facoltà di nominare nei procedimento disciplinari di Corpo (sanzione di rigore) di un Avvocato è controbilanciata dal fatto che la legge consente al militare di partecipare personalmente al procedimento allo scopo di manifestare la propria versione, fornendo all’Autorità procedente tutti gli elementi ritenuti utili ai fini della decisione, così la giurisprudenza costituzionale nel 2008. Vero però che a distanza di oltre tre lustri dalla Sentenza dell’Alto Consesso ed alla luce della citata novella riguardante i procedimenti disciplinari di stato, il legislatore ben potrebbe estendere la presenza in aggiunta di un Avvocato anche nel procedimento disciplinare finalizzato alla eventuale irrogazione di consegna di rigore, a garanzia totalizzante. Non si può non tenere conto – infatti – degli importanti riflessi di impiego e di carriera che il militare (in generale sullo stato giuridico dell’interessato) che il #militare subisce a seguito dell’irrogazione di tali tipologie di sanzioni. #studiolegale #militare #avvocato #avvocatomilitare #sanzionidisicplinarimilitare #sanzione disciplinare #procedimentodisciplinare #dirittomilitare #difensore militare #studiolegalemastrovito Avv. Francesco Paolo MASTROVITO
Militare: falsa annotazione delle presenze nel memoriale di servizio da parte dell’appartenente alle forze armate integra sia un falso sia il reato di truffa.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 5723 del 09 luglio 2024, ha condannato un appartenente delle Forze Armate a seguito di annotazione sul cd. “memoriale di servizio” della propria presenza in attività nei giorni e nelle ore indicate, che, in realtà, non sono state prestate; infatti, lo stesso non era presente sul luogo di lavoro. Tali condotte, integrano il reato falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, di cui all’ art. 479 del codice penale, in quanto tale documento ha natura di atto pubblico; ne consegue che le false attestazioni integrano il reato predetto. A tal riguardo, i giudici d’appello confermano che il c.d. memoriale, in ragione della natura e del contenuto, così come previsti dal Regolamento militare, non può essere ricondotto, neanche per la parte attestante la presenza ed i servizi effettuati, ad un mero documento assimilabile a “cartellino marcatempo”, ma bensì assimilabile ad atto pubblico. Inoltre, le false annotazioni riportate sul memoriale integrano idonei “artifici” che il militare ha utilizzato per lucrare indebite indennità legate – giustappunto – alle false presenze; di qui è scaturito un evidente vantaggio integrando così il reato di truffa. #avvocato #studiolegale #avvocatomilitare #diritto #militare #dirittomilitare #dirittopenale #falso #reatoditruffa #forzearmate
DIRITTO DI CRITICA: limitazioni per il personale militare.

Un interessante Parere del Consiglio di Stato – Sezione Prima – del 19 giugno 2024 (Affare 00739/2022) ha trattato il corretto esercizio del diritto di critica (tema di per sé molto intricato) in applicazione dell’art. 21 della Costituzione per il personale militare, delineando delle marcate limitazioni. L’alto consesso ha stabilito – in sintesi – che il diritto di critica da parte del personale militare (#dirittomilitare) deve improntarsi al rispetto di un linguaggio appropriato, corretto e sereno, nonché alla esistenza di un pubblico interesse alla conoscenza del fatto e della veridicità, cioè della corrispondenza tra fatti avvenuti e riferiti. In particolare, i giudici hanno anche precisato che “Tale diritto fondamentale – riconosciuto espressamente in favore del personale militare dall’art. 1472 c.m. ed il cui esercizio di per sé solo non può mai dare luogo a sanzioni disciplinari ex artt. 1465 e 1466 c-m- – trova un proprio limite intrinseco (oltre quelli esplicitati dai menzionati artt. 1465 e 1472 c.m.), nella necessità che le espressioni usate, in relazione al costume sociale ed alle modalità comunicative normalmente usate, non solo non integrino una lesione penalmente rilevante di altre posizioni giuridiche, ma – nei contesti sociali per i quali vige una disciplina comportamentale più rigorosa, quali quelli assoggettati ad un regolamento di disciplina come avviene per i corpi militari – siano continenti, ovvero esternate con modalità tali da non travalicare i principi di correttezza stabiliti dalla normativa in materia disciplinare. Non può infatti ammettersi che la finalità di critica costituisca causa di giustificazione di ogni tipo di infrazione alle regole di comportamento da applicarsi nell’ambito particolare considerato. Il diritto di critica da parte degli appartenenti alle Forze Armate deve improntarsi ad una continenza particolarmente rigorosa del linguaggio e dei toni e deve essere evitata nel suo esercizio ogni esplicita o implicita commistione fra il pensiero espresso ed il ruolo ricoperto.” Va da sé, così come ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, che i militari abbiano il dovere di assumere – anche nell’esercizio del diritto di critica (costituzionalmente presidiato) – condotte di tipo materiale caratterizzate da appropriatezza, continenza e – si potrebbe dire – rispetto della civile convivenza in genere. #militare #dirittodicritica #dirittomilitare #dirittomilitare #dirittoamministrativomilitare #studiolegalemastrovito #forzearmate
LA CAUSA DI SERVIZIO PER IL PERSONALE MILITARE
La causa di servizio assume – senza – dubbio nell’ambito dell’ordinamento giuridico militare, il ruolo di istituto determinante al quale l’ordinamento riconduce e ricollega una pluralità di effetti, che sono di grande interesse per il personale, e non solo a contenuto economico (cfr. dall’art. 1878 e seguenti del Codice dell’Ordinamento Militare). Si pensi al sistema delle esenzioni sanitarie e dei rimborsi delle spese di cura specialistiche, all’attribuzione di miglioramenti economici stipendiali come gli scatti per l’invalidità di servizio, alle tutele stipendiali previste nel corso delle assenze dal servizio per aspettativa conseguente ad infermità, al reimpiego degli idonei nella forma parziale, all’attribuzione dell’equo indennizzo, dell’indennità una tantum o della pensione privilegiata al congedo . Infine, si deve sottolineare la speciale portata che la norma riserva al giudizio di dipendenza rispetto ai benefici economici connessi alla dichiarazione di equiparato a vittima del dovere, quale istituto di più moderna e recente concezione (DPR n. 243 del 2006). Lo Studio Legale Mastrovito offre consulenza e assistenza in materia. #diritto #serviziomilitare #concorsimilitari #militare #sottufficale #dirittomilitare #causadiservizio #idoneitàalserviziomilitare #dirittoamministrativo #infortunio #dirittoamministrativomilitare
PORTO D’ARMI: REQUISITI E CRITERI.

Con la sentenza n. 09209/2023 REG. PROV. COLL. N. 07558/2023 REG. RIC. pubblicata il 24/10/2023, la Terza Sezione del Consiglio di Stato rigettava l’appello proposto da Tizio contro il Ministero dell’Interno e la Prefettura X, avente ad oggetto la sentenza del T.A.R. Lombardia, sede di Milano, che respingeva il ricorso proposto avverso un Decreto Prefettizio di rigetto dell’istanza di rilascio del porto d’armi per difesa personale poichè “…l’assoluto bisogno di portare l’arma non può desumersi automaticamente dalla particolare attività professionale svolta dall’appellante (e dalle modalità del suo svolgersi) ovvero dal fatto di operare egli in zone asseritamente pericolose.” . Invero, il mero rischio potenziale e la mancanza assoluta di prove di un pericolo concreto (“…non risultando denunciate minacce o aggressioni in occasione dell’attività di portavalori svolta, la quale da sola non giustifica la richiesta di porto d’armi”) non legittimano il riconoscimento del diritto ad ottenere un porto d’armi poiché tale diritto rappresenta una eccezione al normale divieto di detenere armi. Infatti, il diritto in questione può essere riconosciuto solo a seguito di un puntuale accertamento circa il buono e corretto uso delle stesse da parte del titolare a seguito di un giudizio prognostico e una analisi comparativa tra l’interesse pubblico primario e l’interesse del privato. Sulla scorta di tale assunto, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento di rigetto impugnato precisando preliminarmente che: 1) il potere di rilasciare le licenze per porto d’armi cositutisce una deroga al divieto di detenere armi sancito dall’art. 669 c.p. e dall’art. 4, comma 1, legge 110/1975; 2) la polizia può derogare tale divieto in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali che è compito dell’autorità di pubblica sicurezza prevenire (cfr. Corte Costituzionale 16 dicembre 1993 n. 440). In particolare, ai fini del rilascio della licenza di porto d’arma per difesa personale è necessario che il richiedente provi la sussistenza del “dimostrato bisogno dell’arma” che deve essere ricavato da “…circostanze di fatto specifiche e attuali, non potendo invece essere desunto nè dalla tipologia di attività o professione svolta dal richiedente, nè dalla pluralità e consistenza degli interessi patrimoniali del richiedente o dalla conseguente necessità di movimentare rilevanti somme di denaro” (cfr. tra l’altro Cons. Stato, sez. III, 28 marzo 2023 n. 3189; Cons. Stato, sez. III, 25 gennaio 2023 n. 822). Avv. Francesco Paolo MASTROVITO #diritto #portod’armi #licenzaportod’armi
Legge 104 per i militari

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VITTIMA DEL DOVERE: qualificazione

Sentenza Con una recenta sentenza la Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. Lav. n. 6881 del 08 marzo 2023) ha riconosciuto lo status di vittima del dovere ad un Maresciallo dei Carabinieri intervenuto sul luogo di un sinistro – scontro tra un veicolo ed un cavallo – quando veniva brutalmente aggredito (veniva colpito in pieno volto con una pietra) da un uomo nascosto dai cespugli; poi si scopriva essere il ladro del quadrupede. Cosa dicono i Giudici Ebbene, i Giudici, aderendo con quanto già deciso in fase di appello, riconoscevano al militare lo status di vittima del dovere, rigettando il ricorso presentato dal Ministero degli Interni per il tramite dell’Avvocatura dello Stato. Il Ministero ricorrente – infatti – sosteneva che la lesione riportata dal militare fosse “avvenuta nell’ambito di una missione che non aveva ad oggetto il contrasto alla criminalità ma l’accertamento di un sinistro stradale” e, dunque, non era riconoscibile lo status di vittima del dovere. Al contrario, i Giudici hanno ritenuto, condivisibilmente, che l’attività svolta dal militare in questione “volta a fronteggiare il ladro del cavallo, poi denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, cercando di impedirne la fuga” era da qualificarsi comunque quale “attività di contrasto della criminalità”. Neppure aveva rilevanza la circostanza se la missione fosse stata o meno autorizzata dall’autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente, in quanto si è ritenuta applicabile la diversa fattispecie del comma 563, lett. a), la quale ricorre quando l’evento dannoso si sia verificato nel contrasto ad ogni tipo di criminalità, senza che sia richiesto un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali (v. Cass., sez. un., 10791/17, Cass.15027/18; v. anche Cass., sez. un., 6214/22). L’alto consesso, insomma, intervenendo circa la qualificazione giuridica di vittima del dovere, ha statuito che è fondamentale accertare che “l’evento dannoso si sia verificato nel contrasto alla criminalità, senza che sia richiesto un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali”. Avv. Francesco Paolo MASTROVITO #diritto #dirittomilitare #dirittoamministrativomilitare #militare #vittimadeldovere #dirittodellavoro #causadiservizio