IL REATO DI VIOLATA CONSEGNA

INTRODUZIONE Il reato previsto all’art. 120 c.p.m.p. punisce con la reclusione militare fino ad un anno lacondotta del militare che abbandona il posto ove si trova di guardia o di servizio, ovvero che viola la consegna ricevuta. Il presupposto per la configurabilità della fattispecie incriminatrice in esame è quindi la sussistenza di una consegna ricevuta dal militare in servizio. Affinché ricorra il presupposto della condotta tipica del reato de quo occorre che il servizio da svolgere sia regolato, quanto alle finalità ed alle modalità esecutive secondo uno schema normativo valido per tutti i militari che dovranno prestare quel servizio, e che tale schema astratto sia suscettibile di soggettivazione nei confronti del singolo militare mediante un comando che attualizza l’obbligo di intraprendere il servizio e di rispettarne le prescrizioni. LA NOZIONE DI CONSEGNA Di fondamentale importanza al fine dell’integrazione di siffatta fattispecie è l’individuazione della consegna, la cui violazione da parte del militare di servizio integra la condotta criminosa. A tal riguardo l’art. 26 del vigente regolamento di disciplina militare stabilisce che “la consegna è costituita dalle prescrizioni generali o particolari, permanenti o temporanee, scritte o verbali impartite per l’adempimento di un particolare servizio”. Al fine di tracciare i confini della “consegna” la cui violazione ha riflessi penali, dottrina e giurisprudenza hanno sottolineato che per aversi “consegna” idonea a configurare il reato di violazione ex art. 120 c.p.m.p. non è sufficiente la “vigenza di disposizioni generali e astratte che disciplinino un determinato tipo di servizio, ma occorre invece un intervento dell’autorità responsabile del servizio che trasmetta la specifica normativa al militare tenuto ad osservarla” (Corte d’App. Mil. sez. Dist. Verona in Rass. Giust.mil. 1984,729). Per la configurazione del reato di violata consegna è pertanto necessaria l’esistenza di una “consegna precisa, che determini tassativamente e senza spazi di discrezionalità quale debba essere il comportamento del militare in servizio” (per tutte Cass. Pen. sez.I, 15 luglio 1993). Nella misura in cui, infatti, il militare di servizio dispone di poteri discrezionali il contenuto della consegna si restringe, non potendo questa che riguardare le prescrizioni di contenuto inderogabile; potere discrezionale che si ravvisa tutte le volte in cui il militare deve fare ricorso alla propria specifica preparazione professionale o tecnica. ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO In ordine all’elemento soggettivo la fattispecie in esame è punita a titolo di dolo generico, occorre quindi la coscienza e volontà di adottare un comportamento difforme da quello prescritto in consegna. Ne consegue che una condotta colposa del militare (consistita in imprudenza, imperizia onegligenza) non è giuridicamente idonea ad integrare il reato di violata consegna ex art. 120 c.p.m.p. #diritto #dirittopenale #dirittopenalemilitare #militare #esercito # #forzearmate #marinamilitare #aeronauticamilitare #violataconsegan #reatimilitari
La causa di servizio per il personale del comparto difesa e sicurezza.

La causa di servizio, come notorio, è l’istituto che tutela i dipendenti appartenenti al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso per le infermità, lesioni, patologie da questi contratti quando il servizio ne sia stata causa diretta o concausa necessaria e/o preponderante. Infatti, dal 6.12.2011, con il c.d. Decreto Salva Italia, l’istituto della causa di servizio è stato abrogato per gli altri dipendenti civili dello Stato Invero, poi, con la Legge n. 48/2017 l’istituto è stato esteso anche gli appartenenti alla Polizia Locale, ma solo ai fini del diritto all’equo indennizzo e al rimborso di spese di cura e degenza. Nel merito – ora – è necessario chiarire che per il riconoscimento della causa di servizio le infermità o le lesioni debbano derivare da fatti accaduti in servizio o per cause inerenti al servizio medesimo. Esse può essere riconosciuta anche se i fatti abbiano concorso con altri elementi o circostanze nell’insorgenza dell’infermità, che comunque devono risultare determinanti. Il riconoscimento della dipendenza d’infermità o lesione da causa di servizio è pronunciato dalla Pubblica Amministrazione a conclusione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato dal DP.R. n. 471 del 29.10.2001, entrato in vigore il 22.01.2002. Appare importante porre in rilievo che la richiesta/istanza per il riconoscimento della causa di servizio è un passaggio estremamente delicato cui a volte il dipendente vi presta poca attenzione. E’ essenziale che siffatta fase procedimentale sia molto curata, attraverso la raccolta di tutti gli elementi attraverso una pertinente ed esaustiva rassegna documentale idonea allo scopo: per questo – soprattutto in casi complessi – è consigliabile l’ausilio di un medico legale e di avvocato esperto in materia. Sul piano procedimentale si deve chiarire che è rimesso alle Commissioni Mediche l’accertamento e la conseguente diagnosi delle forme morbose, del momento della conoscibilità delle stesse e delle conseguenze sull’integrità psichica e fisica dell’interessato. Le commissioni procedono così all’ ascrivibilità della patologia, così come da Decreto del Presidente della Repubblica citato. Invece, è da evidenziare che il Comitato di Verifica per le cause di servizio emette giudizi in ordine alla riconducibilità alla attività lavorativa delle cause produttive d’infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale fra i fatti e l’infermità o lesioni. Atto fondamentale e vincolante. ***** I principali benefici che conseguono al riconoscimento della causa di servizio sono: l’equo indennizzo, allorquando l’infermità o lesione comporti una menomazione dell’integrità psico-fisica ascritta ad una Tabella (A o B) allegata al D.P.R. n. 834 del 1981; la pensione privilegiata quando l’infermità o lesione sia ascritta nella Tabella A; il diritto alla retribuzione integrale in caso di convalescenza fruiti a causa dell’infermità o lesione riconosciuta; l’esenzione dal ticket sanitario. ***** I provvedimenti che negano il riconoscimento della causa di servizio, l’equo indennizzo o la pensione privilegiata sono tutti atti definitivi e, come tali, impugnabili davanti alla competente Autorità Giurisdizionale. Ebbene, contro il provvedimento di mancato riconoscimento dell’equo indennizzo o diniego della causa di servizio, per quanto riguarda il personale appartenente alle Forze di Polizia e alle Forze Armate può far valere le proprie ragioni davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente. Oggi, poi, per quanto concerne il provvedimento che nega la concessione della pensione privilegiata è possibile l’impugnazione davanti alla Corte dei Conti territorialmente competente. Avv. Francesco Paolo MASTROVITO