Vilipendio della Repubblica e social network: la Cassazione conferma la condanna del militare.

Introduzione L’ampio utilizzo dei social network anche da parte di appartenenti alle Forze armate ha recentemente posto la giurisprudenza di fronte a nuove sfide in tema di libertà di manifestazione del pensiero e tutela delle istituzioni. Un caso emblematico è rappresentato dalla sentenza Corte di Cassazione I Sez. n. 29723 del 26 agosto 2025, che ha confermato la condanna di un militare per vilipendio della Repubblica a seguito della pubblicazione di frasi offensive sui social. Il caso Un Sergente dell’Esercito italiano aveva pubblicato su Facebook espressioni ingiuriose nei confronti dello Stato e del Governo, utilizzando termini equivalenti a quelli riservati alla criminalità organizzata e attributi gravemente dispregiativi (espressioni come: “Italia di m….” o “Stato di m….”. La Corte militare d’appello di Roma aveva già riconosciuto la colpevolezza del militare, decisione poi confermata dalla Suprema Corte, pur riconoscendo attenuanti generiche. Ora, il ricorrente aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 81 c.p.m.p., lamentando il mancato obbligo di autorizzazione a procedere del Ministro della Giustizia, previsto invece per l’analogo reato comune (art. 290 c.p.), sostenendo, inoltre, la disparità di trattamento. La Cassazione ha giudicato la scelta del legislatore non irragionevole, in virtù della maggiore gravità della fattispecie militare e della particolare posizione di garanzia del militare stesso. Per quanto concerne il diritto di critica, la sentenza ribadisce che la critica politica, anche aspra, non può mai travalicare nell’offesa gratuita e volgare alle istituzioni. Le espressioni adottate dal militare non erano inserite in un contesto argomentativo e denunciavano una volontà di dileggio e di svilimento, non di critica costruttiva. A tal riguardo, il dolo richiesto dall’art. 81 c.p.m.p. è generico: è sufficiente la consapevolezza di indirizzare parole offensive alle istituzioni. Parimenti, la Corte ha escluso che il clima politico o il linguaggio tipico delle reti sociali (contesto sociale e linguaggio in rete) possano rappresentare esimenti (giustificazioni) o attenuanti. La funzione pubblica e lo stato giuridico di militare impongono un dovere di lealtà e rispetto verso le istituzioni repubblicane, anche (e soprattutto) nell’esercizio della libertà di espressione. Conclusioni La pronuncia conferma la linea rigorosa della giurisprudenza (militare) in tema di vilipendio delle istituzioni, sottolineando la centralità della funzione svolta dal personale militare e la necessità di tutelare il prestigio dello Stato. Così, anche nell’epoca dei social, il diritto di critica non può mai giustificare la denigrazione gratuita delle istituzioni. #vilipendio #militare #cassazione #studiolegalemastrovito #mastrovito #forzearmate #penale #penalemilitare
E’ legittima la perdita del grado per violazione degli obblighi di continenza espressiva anche per il militare in congedo.

Il Consiglio di Stato Sez. con la sentenza n. 5455 del 23 giugno 2025 ha statuito la legittimità del provvedimento espulsivo nei confronti di un militare in congedo per aver ecceduto dagli obblighi di continenza espressiva, arrecando – così – grave nocumento al prestigio e al decoro dell’amministrazione di appartenenza. IL CASO Il caso oggetto della sentenza in esame riguarda un Maresciallo Ordinario dei Carabinieri, già in congedo assoluto, che, nella sua qualità di presidente dell’Unione Nazionale Arma Carabinieri (U.N.A.C.), aveva pubblicato un articolo e pronunciato affermazioni di natura offensiva nei confronti della giustizia militare e di un magistrato militare; fatti ritenuti lesivi del prestigio dell’Amministrazione e tali da giustificare l’irrogazione della massima sanzione disciplinare, ossia l’espulsione dal consesso militare. LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO Il Consiglio di Stato ha ribadito che anche il militare in congedo resta soggetto ai doveri di contegno (art. 732, DPR 90/2010) e alle sanzioni disciplinari, specie se i fatti contestati sono collegati al servizio e all’immagine dell’Amministrazione. Così, “l’appellante, ancorché in congedo, era tenuto al rispetto dei doveri di contegno che incombono sul militare ex art. 732, commi 1 e 2, d.P.R. n. 90 del 2010″ . Inoltre, il diritto di libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) trova limiti particolarmente stringenti per il personale militare, alla luce delle esigenze di tutela del prestigio e della neutralità delle Forze armate (Cons. Stato, sez. IV, 7 aprile 2014, n. 1609; sez. II 13 novembre 2023, n. 9689). Inoltre, “nella fattispecie, non è stato sanzionato l’esercizio, in quanto tale, del diritto del ricorrente di manifestare il proprio pensiero, ma l’eccesso da un tale diritto mediante espressioni oggettivamente e gratuitamente offensive nei riguardi della giustizia militare e delle forze armate”. Infine, la richiamata UNAC, nel caso di specie, non era considerata un’associazione sindacale riconosciuta e pertanto i comportamenti del ricorrente non potevano essere scriminati in base alle libertà sindacali. CONCLUSIONI L’irrogazione della sanzione disciplinare della perdita del grado per motivi disciplinari nei confronti di personale militare – anche in congedo – trova fondamento in un solido quadro normativo e giurisprudenziale, che tiene conto sia delle esigenze di tutela del prestigio e della neutralità delle Forze armate sia dei diritti fondamentali della persona, con i limiti derivanti dalla peculiare funzione svolta dai militari. La sentenza in questione conferma l’indirizzo restrittivo in tema di libertà di espressione dei militari e ribadisce – contestualmente – la necessità del rispetto delle procedure autorizzative per le associazioni sindacali di settore. #dirittomilitare #militari #forzearmate #studiolegalemastrovito #rimozione #sistemasanzionatoriomilitare #dirittoamministrativo #dirittodisciplinare
I 15 anni del Codice dell’Ordinamento Militare (C.O.M.) e del Testo Unico dell’Ordinamento Militare (T.U.O.M.)

Nel 2010, con il #Decreto Legislativo n. 66 e con il #DPR n. 90 del 15 marzo venivano introdotti nel panorama giuridico italiano, rispettivamente, il Codice dell’Ordinamento Militare (COM) ed il Testo Unico dell’ordinamento militare (T.U.O.M). Detta codificazione ha rappresentato – chiaramente – un’importante strumento di sistematizzazione e semplificazione normativa, integrando e riordinando le numerose disposizioni sparse che regolavano le Forze Armate e le Forze di Polizia Militare. L’introduzione del Codice ha segnato un passaggio storico: per la prima volta, le norme in materia di ordinamento, stato giuridico, disciplina e previdenza del personale militare sono state raccolte in un unico corpo normativo, provando a facilitare l’interpretazione e l’applicazione delle regole che disciplinano il mondo militare. Tuttavia, sin da subito non mancarono alcune critiche, anche facilmente condivisibili; le maggiori riguardavano, in particolare, la palese mole del Codice. Infatti, si dava vita ad un corpus normativo parecchio vasto, con i necessari collegamenti fra Codice e Regolamento annesso, posto che alle materie disciplinate dai due testi normativi si sarebbero dovuto aggiungere le Leggi di autorizzazione alla ratifica di Trattati internazionali. Ulteriori critiche sollevate inerivano – poi – ai contenuti; si era persa un’occasione per aggiornare ovvero riformare tanti contesti disciplinatori, che furono viceversa travasati sic et simpliciter nel Codice e nel Regolamento, lasciando così (ancora oggi) norme risalenti al previgente Regolamento di Disciplina Militare (la nota Legge n. 382/78). Comunque, dal 2010 ad oggi, il COM e il TUOM sono stati oggetto di modifiche ed aggiornamenti, soprattutto di natura ordinamentale, al fine di consentire un adeguamento alle nuove esigenze operative, alle decisioni (interpretazioni) giurisprudenziali ripetute e costanti, ai mutamenti sociali incidenti il comparto difesa e sicurezza. Tra le varie, si può far riferimento all’art. 1370 comma 3-bis del C.O.M. introdotto dal D. Lgs. 173/2019, in forza del quale è stata introdotta la possibilità che “nei procedimenti disciplinari di stato il militare inquisito, in aggiunta al difensore di cui ai commi 2 e 3, può farsi assistere, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro“. L’occasione del quindicesimo anniversario della codificazione, anche in ragione delle nuove (ed ardue) sfide geopolitiche e militari, potrebbe assurgere a momento di riflessione, nell’ottica di porre in essere un processo di verificazione della valenza e dell’efficacia dell’attuale canonizzazione dell’ordinamento giuridico militare (sia consentito, in alcuni contesti si potrebbe parlare persino di profonda revisione: si consideri il fatto che l’attuale sistema sanzionatorio risale sostanzialmente ad oltre 50 anni fa). Si pensi, davvero in sintesi, ad un’ulteriore digitalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi, alla valorizzazione delle risorse umane attraverso un profilo di “carriera aperto” effettivo e oggettivamente più meritocratico, ad un sistema di valutazione del personale obiettivo e semplificato, ad un sistema sanzionatorio modernizzato. Senz’altro, dunque, potrebbe – oggi – essere matura (finanche necessaria) la cantierizzazione di un processo di aggiornamento e miglioramento dell’impianto normativo di settore, garantendo efficacia e pertinenza, anche in relazione alle nuove tecnologie belliche. #studiolegalemastrovito #codicedell’ordinamentomilitare #militare #forzearmate #disciplinamilitare #dirittomilitare #forzedipolizia #TUOM #COM
Militare: falsa annotazione delle presenze nel memoriale di servizio da parte dell’appartenente alle forze armate integra sia un falso sia il reato di truffa.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 5723 del 09 luglio 2024, ha condannato un appartenente delle Forze Armate a seguito di annotazione sul cd. “memoriale di servizio” della propria presenza in attività nei giorni e nelle ore indicate, che, in realtà, non sono state prestate; infatti, lo stesso non era presente sul luogo di lavoro. Tali condotte, integrano il reato falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, di cui all’ art. 479 del codice penale, in quanto tale documento ha natura di atto pubblico; ne consegue che le false attestazioni integrano il reato predetto. A tal riguardo, i giudici d’appello confermano che il c.d. memoriale, in ragione della natura e del contenuto, così come previsti dal Regolamento militare, non può essere ricondotto, neanche per la parte attestante la presenza ed i servizi effettuati, ad un mero documento assimilabile a “cartellino marcatempo”, ma bensì assimilabile ad atto pubblico. Inoltre, le false annotazioni riportate sul memoriale integrano idonei “artifici” che il militare ha utilizzato per lucrare indebite indennità legate – giustappunto – alle false presenze; di qui è scaturito un evidente vantaggio integrando così il reato di truffa. #avvocato #studiolegale #avvocatomilitare #diritto #militare #dirittomilitare #dirittopenale #falso #reatoditruffa #forzearmate
DIRITTO DI CRITICA: limitazioni per il personale militare.

Un interessante Parere del Consiglio di Stato – Sezione Prima – del 19 giugno 2024 (Affare 00739/2022) ha trattato il corretto esercizio del diritto di critica (tema di per sé molto intricato) in applicazione dell’art. 21 della Costituzione per il personale militare, delineando delle marcate limitazioni. L’alto consesso ha stabilito – in sintesi – che il diritto di critica da parte del personale militare (#dirittomilitare) deve improntarsi al rispetto di un linguaggio appropriato, corretto e sereno, nonché alla esistenza di un pubblico interesse alla conoscenza del fatto e della veridicità, cioè della corrispondenza tra fatti avvenuti e riferiti. In particolare, i giudici hanno anche precisato che “Tale diritto fondamentale – riconosciuto espressamente in favore del personale militare dall’art. 1472 c.m. ed il cui esercizio di per sé solo non può mai dare luogo a sanzioni disciplinari ex artt. 1465 e 1466 c-m- – trova un proprio limite intrinseco (oltre quelli esplicitati dai menzionati artt. 1465 e 1472 c.m.), nella necessità che le espressioni usate, in relazione al costume sociale ed alle modalità comunicative normalmente usate, non solo non integrino una lesione penalmente rilevante di altre posizioni giuridiche, ma – nei contesti sociali per i quali vige una disciplina comportamentale più rigorosa, quali quelli assoggettati ad un regolamento di disciplina come avviene per i corpi militari – siano continenti, ovvero esternate con modalità tali da non travalicare i principi di correttezza stabiliti dalla normativa in materia disciplinare. Non può infatti ammettersi che la finalità di critica costituisca causa di giustificazione di ogni tipo di infrazione alle regole di comportamento da applicarsi nell’ambito particolare considerato. Il diritto di critica da parte degli appartenenti alle Forze Armate deve improntarsi ad una continenza particolarmente rigorosa del linguaggio e dei toni e deve essere evitata nel suo esercizio ogni esplicita o implicita commistione fra il pensiero espresso ed il ruolo ricoperto.” Va da sé, così come ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, che i militari abbiano il dovere di assumere – anche nell’esercizio del diritto di critica (costituzionalmente presidiato) – condotte di tipo materiale caratterizzate da appropriatezza, continenza e – si potrebbe dire – rispetto della civile convivenza in genere. #militare #dirittodicritica #dirittomilitare #dirittomilitare #dirittoamministrativomilitare #studiolegalemastrovito #forzearmate
Ricorso 6 scatti TFS pensionati ex Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare

Lo Studio Legale Mastrovito, informa della possibilità di depositare ricorso dinanzi al Tar competente, sia in forma singola che collettiva, per il riconoscimento del diritto all’inclusione di sei scatti stipendiali nel calcolo del Tfs ai sensi dell’art. 6 bis del D.L. n. 387 del 1987, con condanna in capo all’Inps al pagamento del maggior importo dovuto a seguito di rideterminazione del TFS spettante. Tale diritto è già stato sancito mediante numerose sentenze emesse dai Tribunali Amministrativi di tutta Italia, nonchè confermato dal Consiglio di Stato. REQUISITI Il ricorso può essere proposto dal personale appartenente alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare (Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Carabinieri) congedatosi a domanda con almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile contributivo. Il requisito dell’età anagrafica e del servizio non sono alternativi ma devono entrambi sussistere all’atto del congedo. MODALITA’ DI ADESIONELo studio propone il ricorso sia in forma singola che collettiva. Per chiedere informazioni e\o un preventivo personalizzato è sufficiente contattare la segreteria di studio al nr. 0321/1640498o, in alternativa inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica segreteria@studiolegalemastrovito.com. Lo Studio, previa specifica valutazione della singola posizione, fornirà le informazioni richieste indicando il costo del preventivo sia esso richiesto in forma di adesione singola che eventualmente collettiva. #diritto #dirittomilitare #tfs #polizia #carabinieri #forzedipolizia #liquidazione #militari
IL RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO PENALE E PERSONALE APPARTENENTE AL COMPARTO DIFESA, SICUREZZA E SOCCORSO PUBBLICO

Lo dico e lo ripeto ogniqualvolta si presenta presso i nostri Studi personale appartenente al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico (militari, poliziotti e così via) interessato da un procedimento disciplinare dopo essere stato coinvolto in un procedimento penale. Alcune scelte strategiche in ambito penale (purtroppo sbagliate, a seguito della mancanza di specifiche competenze professionali) pregiudicano fortemente la propria posizione giuridico-amministrativa generale, con particolare riferimento ai riflessi disciplinari, spesso anche orientati verso l’espulsione dal consesso d’appartenenza. Un esempio per tutti: la prescrizione per il personale militare (a distanza – pertanto – di tanti anni di celebrazione del processo penale) non assume alcun valore “favorevole”, come per la maggior parte dei cittadini. Ne consegue che, il personale appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia coinvolto, per qualsivoglia motivo, in un procedimento penale deve farsi assistere (per avere la più adeguata tutela legale) da un Avvocato esperto anche in materia di Diritto Militare. #diritto #dirittomilitare #penale #dirittopenale #militare #personalemilitare #dirittodisciplinare #sanzionedisciplinare #militari Avv. Francesco Paolo MASTROVITO
Legge 104 per i militari

https://www.studiocataldi.it/articoli/45971-legge-104-per-i-militari-il-trasferimento-mira-a-tutelare-il-familiare-affetto-da-handicap.asp
VITTIMA DEL DOVERE: qualificazione

Sentenza Con una recenta sentenza la Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. Lav. n. 6881 del 08 marzo 2023) ha riconosciuto lo status di vittima del dovere ad un Maresciallo dei Carabinieri intervenuto sul luogo di un sinistro – scontro tra un veicolo ed un cavallo – quando veniva brutalmente aggredito (veniva colpito in pieno volto con una pietra) da un uomo nascosto dai cespugli; poi si scopriva essere il ladro del quadrupede. Cosa dicono i Giudici Ebbene, i Giudici, aderendo con quanto già deciso in fase di appello, riconoscevano al militare lo status di vittima del dovere, rigettando il ricorso presentato dal Ministero degli Interni per il tramite dell’Avvocatura dello Stato. Il Ministero ricorrente – infatti – sosteneva che la lesione riportata dal militare fosse “avvenuta nell’ambito di una missione che non aveva ad oggetto il contrasto alla criminalità ma l’accertamento di un sinistro stradale” e, dunque, non era riconoscibile lo status di vittima del dovere. Al contrario, i Giudici hanno ritenuto, condivisibilmente, che l’attività svolta dal militare in questione “volta a fronteggiare il ladro del cavallo, poi denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, cercando di impedirne la fuga” era da qualificarsi comunque quale “attività di contrasto della criminalità”. Neppure aveva rilevanza la circostanza se la missione fosse stata o meno autorizzata dall’autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente, in quanto si è ritenuta applicabile la diversa fattispecie del comma 563, lett. a), la quale ricorre quando l’evento dannoso si sia verificato nel contrasto ad ogni tipo di criminalità, senza che sia richiesto un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali (v. Cass., sez. un., 10791/17, Cass.15027/18; v. anche Cass., sez. un., 6214/22). L’alto consesso, insomma, intervenendo circa la qualificazione giuridica di vittima del dovere, ha statuito che è fondamentale accertare che “l’evento dannoso si sia verificato nel contrasto alla criminalità, senza che sia richiesto un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali”. Avv. Francesco Paolo MASTROVITO #diritto #dirittomilitare #dirittoamministrativomilitare #militare #vittimadeldovere #dirittodellavoro #causadiservizio
IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DI STATO MILITARE: QUALI TERMINI

https://www.studiocataldi.it/articoli/45206-procedimento-disciplinare-di-stato-militare-quali-termini.asp