L’IMPUGNAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Come accade in altri settori, anche al personale militare può capitare di subire una sanzione disciplinare ingiustamente, sia essa di Corpo, sia essa di Stato. Va da sé che qualora ciò avvenisse appare necessario impugnare il provvedimento sanzionatorio. Infatti, la sanzione disciplinare, ove non impugnata, comporta diversi riflessi negativi sullo stato di servizio del militare interessato.  In particolare, dall’irrogazione di una sanzione disciplinare derivano rallentamenti nell’avanzamento di carriera, l’impossibilità di poter partecipare a selezioni interne all’amministrazione, nonché – generalmente – produrre un’incidenza negativa sulle Note Caratteristiche.  Inoltre, la coesistenza di plurime sanzioni disciplinari, soprattutto se gravi, può comportare anche il definitivo allontanamento, ossia espulsione dal consesso militare. Pertanto, ove sia stata irrogata una sanzione, se l’interessato ritiene che, nonostante la presentazione di note difensive, l’Amministrazione non abbia preso in considerazione le proprie ragioni, sarà necessario adoperarsi affinché la sanzione non divenga definitiva, impugnandola. A tal fine, gli ordinari rimedi per impugnare le sanzioni disciplinari militari sono il ricorso gerarchico e, ove questo abbia avuto esito negativo, il ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale competente. In alternativa, è possibile l’impugnazione mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nella prassi più raro e meno efficace. Avv. Francesco Paolo MASTROVITO

La riabilitazione militare: presupposti applicativi e profili critici (Pubblicato sulla Rassegna della Giustizia Militare n. 4/2021)

Military Rehabilitation: Application Assumptions and Critical Profiles Chiara Cristaudo e Francesco P. Mastrovito Sommario: 1. Considerazioni generali. – 2. Rilievi critici. 1. Considerazioni generali Nel nostro ordinamento è largamente conosciuto ed utilizzato l’istituto della riabilitazione c.d. “ordinaria”, disciplinata dagli artt. 178 e ss. c.p., che rappresenta una causa di estinzione delle pene accessorie (ad eccezione di quelle perpetue) e di ogni altro effetto penale della condanna. Essa viene pronunciata dal Tribunale di sorveglianza ordinario con sentenza al ricorrere, in sintesi, delle seguenti condizioni: a) che siano trascorsi almeno 5 anni (innalzabili a 8 anni se si tratta di soggetti già dichiaratirecidivi ex art. 99 c.p. ovvero a 10 anni ove si tratti di delinquenti abituali, professionali o tendenza) dal giorno in cui la pena principale sia stata interamente eseguita ovvero si sia in altro modo estinta; b) che il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta; c) che il condannato non sia stato sottoposto a misura di sicurezza, salvo che si tratti diespulsione dello straniero ovvero di confisca e il relativo provvedimento non sia stato revocato; d) che il condannato abbia adempiuto tutte le obbligazioni civili derivanti dal reato (es.restituzioni e risarcimenti alle eventuali parti civili), salvo che dimostri la propria assoluta impossibilità di adempierle. A norma dell’art. 180 c.p., tuttavia, la sentenza di riabilitazione è revocata di diritto qualorail soggetto riabilitato commetta, entro 7 anni dall’emissione del provvedimento, un delitto non colposo per il quale è stata concretamente inflitta una pena pari ad almeno anni 2 di reclusione ovvero una pena più grave. Il codice penale militare prevede invece l’autonomo e specifico istituto della riabilitazione militare. La riabilitazione militare, disciplinata dagli artt. 72 e 412 c.p.m.p., è una causa di estinzionedella pena consistente nell’eliminazione delle incapacità giuridiche, delle pene militari accessorie e degli altri effetti penali derivanti dalla sentenza di condanna definitiva irrogata dalla Magistratura Penale Militare. Detto istituto riabilitativo, ai sensi dell’art. 73 c.p.m.p., non comporta la restituzione delgrado perduto per effetto della condanna. Tuttavia, a norma degli artt. 1430 e 1452 d.lgs. 66/2010 (T.U.O.M.), il beneficio de quo ripristina la concessione delle decorazioni, delle distinzioni onorifiche di guerra, nonché il riacquisto delle ricompense al valore e al merito perse in conseguenza della condanna, eliminando anche l’incapacità di conseguirle in futuro. Con riferimento all’iniziativa, il Militare interessato e il Procuratore Generale Militarepresso la Corte di Cassazione sono legittimati, una volta pronunciata la riabilitazione ordinaria di cui agli artt. 178 e 179 c.p., a chiedere la riabilitazione militare al Tribunale Militare di Sorveglianza; ciò al fine di ottenere l’estensione degli effetti della riabilitazione ordinaria alle pene militari accessorie e ad ogni altro effetto penale militare derivante dalla sentenza di condanna. Dunque, come si evince dal tenore letterale dell’art. 72, comma 1, c.p.m.p., la riabilitazione ordinaria non estingue automaticamente le pene accessorie militari e gli effetti penali militari, i 5 quali possono essere dichiarati estinti solo a seguito della concessione della riabilitazione militare (art. 72, comma 2, c.p.m.p.). Naturale corollario di quanto appena affermato è la conclusione secondo cui la sentenza di condanna può produrre sia effetti penali c.d. ordinari che effetti penali c.d. militari: soltanto i primi possono essere dichiarati estinti a seguito del provvedimento di riabilitazione concesso dal Tribunale di sorveglianza, nei modi e nelle forme previsti dal codice penale ordinario, mentre glialtri possono estinguersi solo a seguito della concessione della riabilitazione militare da parte del Tribunale Militare di sorveglianza. Dal punto di vista, invece, delle condizioni applicative, la riabilitazione ordinaria previstadagli artt. 178 e 179 c.p. costituisce un presupposto necessario e indefettibile della riabilitazione militare. Pertanto, solo laddove il militare abbia ottenuto la riabilitazione ordinaria – e, dunque, siano trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta, nei quali l’interessato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta, abbia adempiuto alle obbligazioni civili derivanti da reato e non sia stato sottoposto a misura di sicurezza – potrà accedere al beneficio della riabilitazione militare. Nonostante la dicotomia provvedimento ordinario – provvedimento militare costituisca il cardine del sistema, la riabilitazione militare riveste comunque un ruolo autonomo nella misura in cui la riabilitazione ordinaria è presupposto necessario ma non vincolante né sufficiente ai fini della concessione dell’omologo beneficio militare. In tale ottica, infatti, la Magistratura militare di sorveglianza dovrà valutare i requisiti rispetto ai quali è subordinata la concedibilità della riabilitazione militare in assoluta autonomia, prescindendo quindi dalle considerazioni e dalle valutazioni operate della Magistratura ordinaria, nonché valutare gli aspetti peculiari dello status di militare o, più in generale. A differenza dell’art. 179 c.p., né l’art. 72 c.p.m.p. né l’art. 412 c.p.m.p. contengono precise indicazioni sugli elementi che la Magistratura Militare dovrà prendere in considerazione al fine della concessione del beneficio, limitandosi ad imporre all’Autorità Giudiziaria Militare “gli accertamenti che ritenga necessari” (art. 412, comma 1, c.p.m.p.). Ciò ha comportato lo sviluppo in dottrina di vari indirizzi interpretativi, finalizzati a delineare l’esatto perimetro dell’accertamento giudiziario necessario ai fini della concessione de qua. Secondo un primo orientamento, il Tribunale militare di sorveglianza deve valutare i medesimi elementi e le identiche circostanze già prese in esame dalla Magistratura Ordinaria; secondo altri autori, invece, la Magistratura militare dovrebbe compiere tutti gli accertamenti necessari, eventualmente ampliati rispetto a quelli del giudice ordinario in relazione allo status di militare. Infine, un’ulteriore opzione ermeneutica, al dichiarato scopo di ridimensionare la discrezionalità riconosciuta alla Magistratura militare di sorveglianza, ha affermato che quest’ultima dovrebbe valutare i medesimi elementi già presi in considerazione dal Tribunale di sorveglianza, ma con riferimento al solo lasso temporale successivo alla pronuncia della riabilitazione ordinaria. La giurisprudenza, invece, dal canto suo ha costantemente avallato la seconda interpretazione proposta, secondo la quale i presupposti della riabilitazione ordinaria e militaresono contenutisticamente differenti; ciò nella misura in cui le condizioni su cui si fonda la riabilitazione militare sono di ordine squisitamente militare. Pertanto, l’accertamento del Tribunale militare di sorveglianza dovrà concentrarsi sui dati fattuali propri del mondo castrense e dovrà valutare la concedibilità del beneficio riabilitativo alla luce delle

Applicazione art. 54 del D.P.R. N. 1092 del 1973 nei riguardi del personale militare in quiescenza con meno di 15 anni contributivi alla data del 31/12/1995.

Gentilissimi, con sentenza n. 12/2012 della Corte dei conti – Sezioni Riunite, i Giudici contabili hanno affermato “che la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12 della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile“.          Ciò posto e alla luce di quanto deciso, al personale militare – in possesso delle citate condizioni – sarà rideterminata la liquidazione del trattamento pensionistico. I migliori saluti.

APPLICAZIONE ART. 54 DEL D.P.R. N. 1092 DEL 1973 – Circolare INPS n. 107 del 14 luglio 2021.

Gentilissimi, dopo la nota Sentenza n. 1/2021/QM/PRES-SEZ. – Sezioni Riunite Corte dei conti e il seguente ulteriore consolidamento giurisprudenziale, l’Istituto Previdenziale attraverso la citata Circolare ha emanato le opportune disposizioni amministrative tese al riconoscimento dei benefici in questione a favore di tutti i militari con i requisiti previsti dalla norma de qua. Per quanto riguarda i giudizi in corso, gestiti dallo scrivente Studio Legale, rimangono – ad oggi – pendenti, in attesa di eventuali rideterminazioni da parte dell’I.N.P.S. ovvero di sentenza da parte della competente Corte dei conti. E’ gradita occasione per ringraziare tutti i ricorrenti che hanno riposto piena fiducia nello scrivente legale nell’affrontare il lungo e laborioso contenzioso in questione.  Rimanendo a disposizione, si inviano i migliori saluti. Avv. Francesco Paolo MASTROVITO

LA RIFORMA DEL DELITTO DI ABUSO D’UFFICIO (art. 323 c.p.)

Con il D.L. 76/2020 (convertito con L. 120/2020), meglio noto come “Decreto semplificazioni”, il legislatore ha inteso incidere in maniera diretta sulla fattispecie delittuosa dell’abuso d’ufficio, prevista e punita ai sensi dell’art. 323 c.p..  Nella versione ante riforma, la norma in commento sanzionava, con la pena della reclusione da uno a quattro anni, “il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto”.  Venivano, dunque, contemplate due diverse modalità alternative della condotta, potendo essere integrato l’abuso penalmente rilevante mediante la violazione di norme di legge o di regolamento (modalità commissiva), oppure omettendo di astenersi dal dovere di agire in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o arrecando ad altri un danno ingiusto (modalità omissiva).  In questo scenario è intervenuto l’art. 23 D.L. 76/2020, modificando soltanto la prima delle descritte modalità di condotta, ossia la violazione di norme di legge o di regolamento. Più precisamente, all’articolo 323, comma 1, c.p., le parole “di norme di legge o di regolamento” sono state sostituite da: “di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità”.  Per effetto di tale modifica, la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, viola norme di legge che ne disciplinano l’esercizio, può essere ora integrata solo dalla violazione di “regole di condotta previste dalla legge o da atti aventi forza di legge”, cioè da fonti necessariamente primarie (con esclusione quindi dei regolamenti attuativi) e che abbiano, inoltre, un contenuto vincolante precettivo da cui non residui alcuna discrezionalità amministrativa.  In altre parole, così facendo il legislatore ha determinato una parziale abolitio criminis in relazione alle condotte commesse prima dell’entrata in vigore della riforma mediante violazione di norme regolamentari o di norme di legge generali e astratte dalle quali non siano ricavabili regole di condotta specifiche ed espresse o che comunque lascino residuare margini di discrezionalità. La riforma in parola, invece, non esplica alcun effetto in relazione alla condotta di inosservanza dell’obbligo di astensione, rispetto al quale la fonte normativa della violazione è da individuarsi nella stessa norma penale, salvo che per il rinvio agli altri casi prescritti, rispetto ai quali non pare ugualmente pertinente la limitazione alle fonti primarie, trattandosi della violazione di un precetto vincolante già descritto dalla norma penale, sia pure attraverso il rinvio, ma solo per i casi diversi dalla presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, ad altre fonti normative extra-penali che prescrivano lo stesso obbligo di astensione. Questa ricostruzione è stata avallata e fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità, da ultimo con una recentissima pronuncia della sezione IV della Suprema Corte di Cassazione, la quale statuisce che “la nuova disposizione normativa ha dunque un ambito applicativo ben più ristretto rispetto a quello definito con la previgente definizione della modalità della condotta punibile, sottraendo al giudice penale tanto l’apprezzamento dell’inosservanza di principi generali o di fonti normative di tipo regolamentare o sub-primario, quanto il sindacato del mero cattivo uso della discrezionalità amministrativa” (Cass. Pen. Sez. VI n. 442 del 08/01/2021). In conclusione, si può ritenere che, dopo la stagione della “caccia al funzionario infedele”, tipica della legge Severino (L. 190/2012) e, soprattutto, della c.d. spazza-corrotti (L. 3/2019), con questa riforma il legislatore abbia inteso mutare approccio in materia di abuso d’ufficio e, più in generale, nei delitti contro la pubblica amministrazione commessi dal pubblico ufficiale, nel senso di un maggiore equilibrio tra i vari interessi coinvolti. Avv. Francesco Paolo MASTROVITO #diritto #dirittomilitare #dirittopenale #dirittopenalemilitare

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA E APPLICAZIONE DELLA PARTICOLARE TENUITA’ DEL FATTO EX ART. 131 BIS C.P.

Come noto a tanti, l’art. 131-bis c.p. (introdotto dall’art. 1, comma 2, D.lgs. 28/2015) prevede la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, applicabile ai “reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena quando […] l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”.  Già dopo l’entrata in vigore della norma de qua sono emersi – tuttavia – contrasti sull’applicabilità o meno della causa di esclusione della punibilità in esame a diversi reati, tra questi anche la contravvenzione della guida in stato di ebbrezza, prevista e punita dal Codice della Strada.  Con particolare riferimento alla guida in stato di ebbrezza, parte della dottrina (avallata dalla giurisprudenza), aveva escluso l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. ai c.d. reati soglia – come quello di cui all’art. 186 D.lgs. 285/1992 –in quanto essa costituirebbe indicatore della rilevanza penale già fissato dal legislatore per i tipi di condotta ivi previsti. Conseguentemente, il superamento della predetta soglia non potrebbe essere sintomatico di un danno lieve e, dunque, non punibile. In altri termini, la previsione all’interno delle norme incriminatrici, di soglie di punibilità e/o di rilevanza penale, sarebbe finalizzata, secondo tale tesi, alla cristallizzazione di una presunzione legislativa di pericolosità delle condotte che le oltrepassano. Di diverso avviso sono state, invece, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, investite della questione relativa ai rapporti tra art. 131-bis c.p. e art. 186 D.lgs. 285/1992, hanno sancito l’applicabilità la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto anche alla guida in stato di ebbrezza (Cass. Pen. Sez. Un., Sent. n. 13681 del 06/04/2016). Da tempo, la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito come l’assoluzione per particolare tenuità del fatto fosse concedibile con riferimento ad ogni reato che non risulti con essa incompatibile.  Secondo le Sezioni Unite, infatti, in relazione alle soglie previste per la guida in stato di ebbrezza, il legislatore compie una valutazione preliminare non sulla pericolosità connessa al superamento della soglia minima, bensì sulla rilevanza penale in astratto della fattispecie, sanzionata penalmente solo se al di sopra della soglia di 0,8 grammi di tasso alcolemico per litro di sangue (g/l); mentre la fascia compresa tra 0,51 e 0,8 g/l (art. 186, comma 2, lett. a), seppur prevista come illecito amministrativo, non è punibile penalmente.  Ad avviso del primo orientamento esposto, ciò significava che il giudice non potesse sostituirsi al legislatore, applicando l’articolo 131-bis c.p. anche qualora la fattispecie superasse la soglia di rilevanza penale pari a 0,8 g/l, in quanto la valutazione tecnica in ordine alla pericolosità sociale era già stata compiuta a monte. Diversamente, sopra la soglia di 0,8 grammi (art. 186, comma 2, lett. b e c), sempre per tale orientamento, la pericolosità e la sanzionabilità penale erano presunte. Con la citata sentenza, invece, le Sezioni Unite hanno chiarito come la presenza di una soglia minima di punibilità non sia di per sé sufficiente ad escludere la graduabilità in termini di particolare tenuità della contravvenzione della guida in stato di ebbrezza.  In conclusione, la valutazione in ordine alla particolare tenuità del fatto attiene a qualcosa di più complesso. Il giudice dovrà quindi tenere conto di tutte le peculiarità e degli aspetti di pericolosità ricorrenti nella fattispecie concretamente sottoposta al suo giudizio, dai quali desumere l’applicabilità o meno della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p..

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