Francesco Paolo Mastrovito

Avvocato Fondatore

Applicazione art. 54 del D.P.R. N. 1092 del 1973 nei riguardi del personale militare in quiescenza con meno di 15 anni contributivi alla data del 31/12/1995.

Gentilissimi,

con sentenza n. 12/2012 della Corte dei conti – Sezioni Riunite, i Giudici contabili hanno affermato “che la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12 della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile“.

         Ciò posto e alla luce di quanto deciso, al personale militare – in possesso delle citate condizioni – sarà rideterminata la liquidazione del trattamento pensionistico.

I migliori saluti.

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