Pergotende e cd. decreto Salva casa: la Cassazione dice no.

Introduzione Il tema delle pergotende e delle verande è al centro di numerose controversie, soprattutto dopo l’entrata in vigore del decreto “Salva casa” (Dl n. 69/2024), che ha tentato di semplificare l’installazione di questi manufatti nell’ambito dell’edilizia libera. Tuttavia, la giurisprudenza continua a porre limiti stringenti, come confermato da una recente sentenza della Cassazione. Il Caso: Sentenza Cassazione n. 29638/2025 La Cassazione, con la sentenza n. 29638/2025, si è espressa su un caso di abuso edilizio riguardante la realizzazione di una “pergotenda” su un terrazzo in centro storico. Il manufatto, dotato di sistema di scorrimento in materiale plastico, è stato ritenuto in contrasto con il regolamento edilizio locale. Il ricorrente aveva sostenuto che la pergotenda non fosse assimilabile a una veranda, in quanto non chiudeva il terrazzo su tutti i lati e, secondo la normativa introdotta dal “Salva casa”, sarebbe rientrata tra le “opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici” realizzabili in edilizia libera, quindi senza necessità di permessi. L’Interpretazione della Cassazione La Cassazione, però, ha assunto una posizione restrittiva, affermando che: In altri termini, anche dopo il “Salva casa”, la realizzazione di verande o di manufatti che creano spazi chiusi continua ad essere soggetta a permessi e autorizzazioni comunali. La normativa semplificata non si applica quando vi è una trasformazione significativa dello spazio. Conclusioni e problematiche applicative Sebbene il “Salva casa” abbia inserito le pergotende tra le opere di edilizia libera, la normativa mantiene dei limiti: La semplificazione tentata dal “Salva casa”, insomma, non ha risolto tutti i dubbi: Ancora oggi, la differenza tra pergotenda e veranda resta spesso sfumata e la giurisprudenza continua a far prevalere nelle controversie una stringente interpretazione, non facendo rientrare l’opera in questione nel regime di edilizia libera. Avv. Francesco Paolo Mastrovito #urbanistica #verande # pergotende #cassazione #studiolegalemastrovito #wltmilano #dirittourbanistico
Licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese: no al tetto di 6 mensilità

La #Corte Costituzionale con la sentenza n. 118 del 21 luglio 2025 ha dichiarato incostituzionale il limite risarcitorio di 6 mensilità per #licenziamento illegittimo nelle piccole imprese. La Consulta con la citata sentenza ha stabilito l’incostituzionalità dell’ultimo periodo dell’art. 9, comma 1, del D. Lgs. N. 23/2015, il cd. Jobs Act, relativamente al tetto massimo delle sei mensilità dell’indennità risarcitoria nei casi di licenziamento illegittimo nelle piccole imprese. Per imprese con meno di 15 dipendenti per unità produttiva o nell’ambito di un Comune e comunque che non occupi più di 60 dipendenti in totale, in caso di licenziamento riconosciuto illegittimo, era prevista un’indennità risarcitoria che non poteva comunque superare il limite massimo delle 6 mensilità, tenendo conto dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio. Tale prescrizione (imposizione di un limite massimo, fisso e insuperabile) inserita nell’ambito del regime delle “tutele crescenti” prevista dal #“Jobs Act”, è stata riconosciuta, con la Sentenza in questione, incompatibile con diversi articoli della Costituzione Italiana; più precisamente, con quelli che sanciscono il principio di uguaglianza di tutti i cittadini (art. 3 Cost.), con l’affermazione del diritto al lavoro (art. 4 Cost.), con l’art. 35 che sancisce la tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni e con l’art. 41 che stabilisce la libertà di impresa. A seguito di suddetta recentissima pronuncia della Consulta, i giudici del lavoro non dovranno più rispettare il vincolo automatico delle 6 mensilità; in buona sostanza, a tutela del lavoratore, il risarcimento del danno causato da licenziamento illegittimo, avverrà attraverso una “personalizzazione”, connotata attraverso il vaglio di una serie di criteri quali l’anzianità di servizio, le condotte poste in essere e la gravità delle stesse, il danno effettivamente subito dal lavoratore licenziato. Al contrario, prima di detta pronuncia (che potrà essere richiamata anche nell’ambito di procedimenti in corso ovvero pendenti in appello), laddove il licenziamento comminato nell’ambito di una piccola impresa fosse stato dichiarato illegittimo, il giudice non poteva riconoscere più di 6 mensilità di indennità per il lavoratore. Oggi, invece, il Giudice dovrà procedere ad una valutazione ad hoc, caso per caso, con conseguente possibilità di un risarcimento anche più elevato. Tale pronuncia appare il frutto della presa di coscienza che, da un lato, le dimensioni di una impresa non ne determinano automaticamente la forza economica e dall’altro non si può prescindere dalla considerazione della gravità del vizio che inficia il licenziamento, nonché l’anzianità di servizio del lavoratore licenziato. Infine, il Giudice delle Leggi richiama, ancora una volta, l’attenzione del legislatore sulla necessità di intervenire con forza in detta materia al fine di garantire un equilibrio tra la tutela del lavoratore e la sostenibilità dell’impresa. #dirittodellavoro #licenziamento #jobsact #costituzione #cortecortituzionale #studiolegalemastrovito #giuslavorista
E’ legittima la perdita del grado per violazione degli obblighi di continenza espressiva anche per il militare in congedo.

Il Consiglio di Stato Sez. con la sentenza n. 5455 del 23 giugno 2025 ha statuito la legittimità del provvedimento espulsivo nei confronti di un militare in congedo per aver ecceduto dagli obblighi di continenza espressiva, arrecando – così – grave nocumento al prestigio e al decoro dell’amministrazione di appartenenza. IL CASO Il caso oggetto della sentenza in esame riguarda un Maresciallo Ordinario dei Carabinieri, già in congedo assoluto, che, nella sua qualità di presidente dell’Unione Nazionale Arma Carabinieri (U.N.A.C.), aveva pubblicato un articolo e pronunciato affermazioni di natura offensiva nei confronti della giustizia militare e di un magistrato militare; fatti ritenuti lesivi del prestigio dell’Amministrazione e tali da giustificare l’irrogazione della massima sanzione disciplinare, ossia l’espulsione dal consesso militare. LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO Il Consiglio di Stato ha ribadito che anche il militare in congedo resta soggetto ai doveri di contegno (art. 732, DPR 90/2010) e alle sanzioni disciplinari, specie se i fatti contestati sono collegati al servizio e all’immagine dell’Amministrazione. Così, “l’appellante, ancorché in congedo, era tenuto al rispetto dei doveri di contegno che incombono sul militare ex art. 732, commi 1 e 2, d.P.R. n. 90 del 2010″ . Inoltre, il diritto di libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) trova limiti particolarmente stringenti per il personale militare, alla luce delle esigenze di tutela del prestigio e della neutralità delle Forze armate (Cons. Stato, sez. IV, 7 aprile 2014, n. 1609; sez. II 13 novembre 2023, n. 9689). Inoltre, “nella fattispecie, non è stato sanzionato l’esercizio, in quanto tale, del diritto del ricorrente di manifestare il proprio pensiero, ma l’eccesso da un tale diritto mediante espressioni oggettivamente e gratuitamente offensive nei riguardi della giustizia militare e delle forze armate”. Infine, la richiamata UNAC, nel caso di specie, non era considerata un’associazione sindacale riconosciuta e pertanto i comportamenti del ricorrente non potevano essere scriminati in base alle libertà sindacali. CONCLUSIONI L’irrogazione della sanzione disciplinare della perdita del grado per motivi disciplinari nei confronti di personale militare – anche in congedo – trova fondamento in un solido quadro normativo e giurisprudenziale, che tiene conto sia delle esigenze di tutela del prestigio e della neutralità delle Forze armate sia dei diritti fondamentali della persona, con i limiti derivanti dalla peculiare funzione svolta dai militari. La sentenza in questione conferma l’indirizzo restrittivo in tema di libertà di espressione dei militari e ribadisce – contestualmente – la necessità del rispetto delle procedure autorizzative per le associazioni sindacali di settore. #dirittomilitare #militari #forzearmate #studiolegalemastrovito #rimozione #sistemasanzionatoriomilitare #dirittoamministrativo #dirittodisciplinare
I 15 anni del Codice dell’Ordinamento Militare (C.O.M.) e del Testo Unico dell’Ordinamento Militare (T.U.O.M.)

Nel 2010, con il #Decreto Legislativo n. 66 e con il #DPR n. 90 del 15 marzo venivano introdotti nel panorama giuridico italiano, rispettivamente, il Codice dell’Ordinamento Militare (COM) ed il Testo Unico dell’ordinamento militare (T.U.O.M). Detta codificazione ha rappresentato – chiaramente – un’importante strumento di sistematizzazione e semplificazione normativa, integrando e riordinando le numerose disposizioni sparse che regolavano le Forze Armate e le Forze di Polizia Militare. L’introduzione del Codice ha segnato un passaggio storico: per la prima volta, le norme in materia di ordinamento, stato giuridico, disciplina e previdenza del personale militare sono state raccolte in un unico corpo normativo, provando a facilitare l’interpretazione e l’applicazione delle regole che disciplinano il mondo militare. Tuttavia, sin da subito non mancarono alcune critiche, anche facilmente condivisibili; le maggiori riguardavano, in particolare, la palese mole del Codice. Infatti, si dava vita ad un corpus normativo parecchio vasto, con i necessari collegamenti fra Codice e Regolamento annesso, posto che alle materie disciplinate dai due testi normativi si sarebbero dovuto aggiungere le Leggi di autorizzazione alla ratifica di Trattati internazionali. Ulteriori critiche sollevate inerivano – poi – ai contenuti; si era persa un’occasione per aggiornare ovvero riformare tanti contesti disciplinatori, che furono viceversa travasati sic et simpliciter nel Codice e nel Regolamento, lasciando così (ancora oggi) norme risalenti al previgente Regolamento di Disciplina Militare (la nota Legge n. 382/78). Comunque, dal 2010 ad oggi, il COM e il TUOM sono stati oggetto di modifiche ed aggiornamenti, soprattutto di natura ordinamentale, al fine di consentire un adeguamento alle nuove esigenze operative, alle decisioni (interpretazioni) giurisprudenziali ripetute e costanti, ai mutamenti sociali incidenti il comparto difesa e sicurezza. Tra le varie, si può far riferimento all’art. 1370 comma 3-bis del C.O.M. introdotto dal D. Lgs. 173/2019, in forza del quale è stata introdotta la possibilità che “nei procedimenti disciplinari di stato il militare inquisito, in aggiunta al difensore di cui ai commi 2 e 3, può farsi assistere, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro“. L’occasione del quindicesimo anniversario della codificazione, anche in ragione delle nuove (ed ardue) sfide geopolitiche e militari, potrebbe assurgere a momento di riflessione, nell’ottica di porre in essere un processo di verificazione della valenza e dell’efficacia dell’attuale canonizzazione dell’ordinamento giuridico militare (sia consentito, in alcuni contesti si potrebbe parlare persino di profonda revisione: si consideri il fatto che l’attuale sistema sanzionatorio risale sostanzialmente ad oltre 50 anni fa). Si pensi, davvero in sintesi, ad un’ulteriore digitalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi, alla valorizzazione delle risorse umane attraverso un profilo di “carriera aperto” effettivo e oggettivamente più meritocratico, ad un sistema di valutazione del personale obiettivo e semplificato, ad un sistema sanzionatorio modernizzato. Senz’altro, dunque, potrebbe – oggi – essere matura (finanche necessaria) la cantierizzazione di un processo di aggiornamento e miglioramento dell’impianto normativo di settore, garantendo efficacia e pertinenza, anche in relazione alle nuove tecnologie belliche. #studiolegalemastrovito #codicedell’ordinamentomilitare #militare #forzearmate #disciplinamilitare #dirittomilitare #forzedipolizia #TUOM #COM
Esame avvocato: non si può bocciare con il semplice voto.

Con la sentenza n. 1400 della sentenza 18 aprile 2025, la III Sezione del TAR Lombardia ha accolto il ricorso proposto da Tizia avverso la mancata ammissione all’esame di abilitazione forense per aver ricevuto un punteggio di 14/30 alla prova scritta, risultando così esclusa dalla successiva prova orale. Detta sentenza rappresenta una svolta significativa in materia poiché pone in capo alla commissione esaminatrice l’onere di motivare (adeguatamente) e di annotare “osservazioni positive o negative” su ciascun elaborato, tanto rendere chiaro ed esplicito il numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti della commissione (art. 46, comma 5, l. n. 247/2012). Invero, se fino a non molti anni fa la prassi era quella di non motivare il voto attribuito agli elaborati, e ciò a causa dell’elevatissimo numero dei partecipanti alle sessioni di esame ed al breve lasso di tempo che intercorreva tra la correzione degli scritti e l’inizio delle prove orali, la drastica riduzione del numero dei partecipanti agli esami di abilitazione forense e l’eliminazione di due delle tre prove scritte precedentemente previste (art. 4-quater del D.L. n. 51/2023) hanno indotto i giudici amministrativi a rivedere le loro decisioni. E’ – così – inaccettabile il semplice voto numerico non suffragato da una motivazione chiara e descrittiva, tale da garantire la trasparenza e il buon funzionamento del sistema, oltre che il diritto di difesa dei singoli candidati in caso, per l’appunto, di non ammissione. Tale orientamento giurisprudenziale sollecita, pertanto, un intervento anche in ambito normativo finalizzato all’affermazione di tale principio anche e soprattutto nell’ambito dei concorsi pubblici laddove, nel caso di prove scritte, appare inammissibile l’apposizione del solo voto numerico in assenza di alcun segno grafico, annotazione o ulteriore indicazione che possa rendere comprensibile la votazione. Lo Studio legale Mastrovito è a disposizione per valutare i potenziali ricorsi. mail: segreteria@studiolegalemastrovito.com – Tel. 0321 1640498
Parlano di noi.
RICORSO CONCORSO AGENZIA DOGANE E MONOPOLI

Allo Studio Legale MASTROVITO stanno pervenendo molteplici segnalazioni che riguardano l’ultimo concorso bandito dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli per 569 posti nell’area degli Assistenti. In particolare, le lagnanze riguardano parecchi quesiti errati e/o ambigui. Se hai trovato delle discordanze nei quiz, contattaci! Stiamo facendo partire i primi ricorsi ai competenti Tribunali Amministrativi Regionali. Inviaci senza indugio la tua prova concorsuale e provvederemo ad una valutazione gratuita dei tuoi quesiti: email: segreteria@studiolegalemastrovito.com – Tel. 0321 – 1640498
Diritto di critica politica: i toni forti non configurano reato di diffamazione.

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 11571/2025, ha chiarito che l’impiego di espressioni crude non travalicano i limiti della continenza, purché non eccedano in attacchi personali finalizzati ad aggredire l’altrui reputazione e siano caratterizzate da verità oggettiva. Il caso trae origine da un ricorso presentato da un cittadino condannato dalla Corte d’Appello di Salerno per aver pubblicato su “Facebook” un post contenente termini offensivi, quali “assassino” e “maledetti”, nei confronti del sindaco e dei componenti della giunta comunale di Amalfi. Tuttavia, mentre i giudici di merito hanno condannato il cittadino per #diffamazione aggravata, la Suprema Corte ha, invece, statuito che l’impiego iperbolico di tali termini hanno un evidente intento provocatorio, diretto a svolgere una funzione meramente enfatica per sottolineare la gravità dei fatti denunciati nel post. In particolare, se le critiche poste in essere hanno una pertinente forma espositiva, strettamente correlate alla finalità di disapprovazione e non travalichino nell’ingiustificata aggressione nei confronti dell’altrui reputazione, ciò non limita l’utilizzo di tali espressioni che, seppur concretamente offensive, abbiano un mero significato di critica negativa di cui è fondamentale tenere in considerazione alla luce del contesto entro cui viene impiegato. In conclusione, suddette espressioni, seppur connotate da toni forti, sono state ritenute dal supremo consesso e nel caso in specie, rientranti entro i limiti di diritto di critica politica. Studio legale Mastrovito
“Rottamazione-Quater”: riapertura termini per rate scadute

Le persone che hanno aderito alla #“Rottamazione-Quater” ma sono decaduti dal beneficio per non aver versato una o più rate entro il 31 dicembre 2024, oppure non è stato effettuato alcun pagamento, hanno la possibilità di richiedere la riammissione alla definizione agevolata, grazie alle modifiche introdotte dal recente “Decreto Milleproroghe”. Si precisa che per detta proposta dovranno considerarsi solo i debiti già oggetto di un piano di pagamento della “Rottamazione-quater”; quindi, già contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute”, che era stata inviata da Agenzia delle Entrate-Riscossione a seguito all’adesione alla “Rottamazione-quater”. Per poter beneficiare di tale possibilità, occorre presentare una nuova domanda entro il 30 aprile 2025. Lo Studio Legale Mastrovito offre consulenza ed assistenza in materia. #rottamazione #debiti #agenziadelleentrate #studiolegalemastrovito
RESPONSABILITA’ DEI PROFESSIONISTI: SI RISPONDE ANCHE SENZA VANTAGGIO

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 7948/2025, è intervenuta sul tema del concorso nell’illecito di professionista; stavolta viene espresso un orientamento decisamente severo, viceversa alle precedenti statuizioni. In sintesi, secondo gli Ermellini il concorso del commercialista è sanzionabile in ragione del contributo materiale e psicologico, offerto nella realizzazione dell’illecito, prescindendo dal conseguimento di un personale effettivo vantaggio economico. Invero, la Cassazione aveva escluso, almeno fino al 2024, il concorso del professionista per le violazioni tributarie commesse dalla società sua cliente. Infatti, l’art. 7 del Decreto Legge 269/2023 disponeva che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica. Detta disposizione veniva interpretata nel senso di escludere qualsivoglia responsabilità di terzi nelle sanzioni irrogate a persone giuridiche. Successivamente, l’orientamento mutava, nel senso che, per l’integrazione del concorso, il professionista doveva perseguire “specifici” vantaggi, distinti da quelli della società cliente. In altre termini il beneficio, nel caso del consulente, non poteva identificarsi nel compenso professionale percepito, ma doveva trattarsi di un quid pluris, che andasse oltre il corrispettivo della propria prestazione. Ne conseguiva che il consulente attraverso le proprie competenze tecnico-professionali doveva aver condiviso, o coinvolto, la società nel compimento di condotte illecite, finalizzate all’ottenimento di vantaggi economici non previsti. Ebbene, oggi, la Cassazione, con la citata recentissima sentenza, ha espresso un orientamento interpretativo molto rigido, considerando non necessario un vantaggio economico per rispondere della richiamata responsabilità professionale. Rebus sic stantibus, siamo – con palmare evidenza – innanzi ad un conflitto (meglio, incertezza) interpretativo che dovrebbe interessare – sperabilmente – le Sezioni Riunite, al fine – giustappunto – di addivenire ad un punto fermo sulla questione. Nondimeno, parrebbe (anche) necessario un intervento legislativo teso a definire e delimitare i confini del concorso del professionista. #studiolegalemastrovito #avvocato #professionista #responsabilitàprofessionale #Cassazione #studiolegale #giurisprudenza