Guardrail divelto e colpo di sonno: ANAS responsabile.

Breve Nota a Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 12739 del 6 maggio 2026 1. Il fatto e il quadro processuale La vicenda esaminata dalla Terza Sezione civile della Suprema Corte origina da un sinistro mortale in cui l’automobilista perdeva il controllo del veicolo, collidendo contro una sezione di guard-rail già divelto in un precedente incidente e mai ripristinato dall’ANAS. La barriera, rimasta obliqua rispetto alla carreggiata e priva delle condizioni di sicurezza prescritte, perforava – purtroppo- il torace della vittima, causandone il decesso. Sul piano processuale, la pronuncia affronta il tema del rinvio ex art. 622 c.p.p., ribadendo che il giudizio civile conseguente all’annullamento della sentenza penale si svolge secondo le regole proprie del processo civile. Ne consegue un’autonoma valutazione del compendio istruttorio e del nesso causale secondo il criterio del “più probabile che non”, senza che il precedente vaglio penale vincoli in senso stretto il giudice di rinvio. Quest’ultimo è tuttavia tenuto a confrontarsi, in motivazione, con le ragioni già poste a fondamento dell’annullamento, a presidio della coerenza del sistema. 2. Il quadro normativo: l’art. 14 C.d.S. e la #responsabilità dell’ente gestore Sul piano sostanziale, la pronuncia si inserisce nel consolidato orientamento che fa discendere la responsabilità dell’ente proprietario della strada dall’art. 14 C.d.S., il quale pone a suo carico l’obbligo concreto di verificare che ogni singolo tratto viario non presenti un rischio per l’incolumità degli utenti. Tale responsabilità può fondarsi tanto su colpa specifica – per violazione di prescrizioni puntuali in materia di manutenzione delle barriere laterali – quanto su colpa generica, per inosservanza delle regole di prudenza e perizia correlate alle caratteristiche della cosa e alla sua pericolosità intrinseca. Il guardrail divelto e lasciato obliquo rispetto alla carreggiata per un periodo apprezzabile di tempo costituisce, secondo l’alto consesso, una situazione obiettiva di pericolo la cui persistenza è direttamente imputabile all’omessa vigilanza e all’omessa manutenzione da parte dell’ente gestore. In questa prospettiva, la Suprema Corte consolida l’orientamento secondo cui la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, richiedendo al custode – per liberarsi – la dimostrazione del caso fortuito, vale a dire di una causa esterna, improvvisa e imprevedibile, del tutto estranea alla propria sfera di controllo. 3. Il colpo di sonno come causa concorrente e la responsabilità persistente dell’ANAS: conclusioni. La sentenza n. 12739/2026 affronta e risolve il punto più controverso del contenzioso in materia di manutenzione stradale: stabilire se e in quale misura la condotta imprudente del conducente valga a esonerare l’ente gestore dalla propria responsabilità. La risposta della Suprema Corte è inequivoca. Il colpo di sonno non costituisce, di per sé, caso fortuito idoneo a elidere il nesso causale tra l’omessa manutenzione della barriera laterale e l’evento letale: quando la cosa custodita – il guard-rail obliquo e privo delle condizioni di sicurezza prescritte – mantiene una propria autonoma efficienza causale nella produzione del danno, la condotta del danneggiato può tutt’al più integrare un concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227 c.c., con conseguente ripartizione proporzionale della responsabilità, ma non vale a liberare il custode. Nel caso di specie, la condotta del conducente è stata correttamente qualificata come concorrente e non esclusiva, con conferma della responsabilità dell’ANAS per la persistente pericolosità della cosa custodita. La pronuncia ribadisce inoltre, con chiarezza, i limiti del sindacato di legittimità: l’apprezzamento delle prove resta riservato al giudice di merito, purché la motivazione sia effettiva, coerente e non meramente apparente, e le censure volte a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio sono inammissibili in sede di legittimità. Il principio affermato non dovrebbe essere controverso, eppure è ancora oggi oggetto di contenzioso sistematico: la responsabilità dell’ente proprietario della strada non arretra di fronte alla sola imprudenza del conducente, quando la causa del danno si innesti in una situazione obiettiva di pericolo non rimossa. Mantenere un guard-rail in condizioni di sicurezza non è un adempimento burocratico, ma una condizione ineludibile per impedire che un incidente diventi una tragedia. La custodia della viabilità è un dovere concreto verso l’incolumità di ogni utente della strada, e su questo punto la sentenza n. 12739/2026 assume il suo peso maggiore, imponendo agli enti gestori – e a chi li affianca nelle aule di giustizia – una riflessione che va ben oltre il singolo caso esaminato. #dirittostradale #responsabilitacivile #ANAS #guardRail #manutenzionestradale #Cassazione #Studiolegalemastrovito
Comporto e disabilità: il licenziamento è nullo se il datore non indaga e non si attiva

Principio di diritto L’applicazione del medesimo periodo di comporto ai lavoratori disabili e non disabili costituisce discriminazione indiretta, in quanto una disposizione apparentemente neutra produce uno svantaggio oggettivo per la categoria protetta. Il datore di lavoro che, pur in presenza di elementi conoscibili circa la disabilità del dipendente, proceda al licenziamento senza preventivamente verificare la correlazione tra le assenze e lo stato di salute e senza valutare possibili accomodamenti ragionevoli, adotta un comportamento vietato ai sensi del D.Lgs. n. 216/2003 e delle direttive europee antidiscriminatorie. Con recente sentenza n. 8211 del 2 aprile 2026 – in continuità con Cass. n. 4623/2026 e ord. n. 170/2025 -, la Cassazione consolida e raffina un principio destinato a ridisegnare le procedure di gestione delle assenze nelle imprese: prima di intimare il licenziamento per superamento del periodo di comporto, il datore di lavoro ha l’obbligo di verificare se le assenze siano riconducibili a una condizione di disabilità e di valutare accomodamenti ragionevoli. L’ignoranza formale non lo esime: conta la conoscibilità. Il licenziamento per superamento del periodo di comporto è, nella pratica, uno degli atti di recesso apparentemente più sicuri: si contano i giorni, si verifica il contratto collettivo applicato, si supera la soglia, si invia la lettera. Nessun giudizio disciplinare, nessuna contestazione, nessun onere probatorio articolato. Eppure, con la sentenza n. 8211 del 2 aprile 2026, la Corte di Cassazione ribadisce con forza inusuale che questa linearità è solo apparente quando, nel percorso lavorativo del dipendente, siano presenti segnali di disabilità. In quel caso, il conto dei giorni diventa soltanto il punto di partenza di un procedimento molto più complesso e la cui omissione espone l’impresa alla sanzione più grave: la nullità del licenziamento. Il fatto: una storia ordinaria con esito straordinario La vicenda mostra come il superamento formale del periodo di comporto non basti a rendere legittimo il licenziamento quando le assenze siano legate a una condizione di disabilità nota o conoscibile dal datore di lavoro. Una lavoratrice di una cooperativa socio-assistenziale aveva accumulato 371 giorni di assenza in tre anni, superando i 365 giorni previsti dal CCNL. Per questo, nel novembre 2021, l’azienda le intimava il licenziamento per superamento del comporto. Tuttavia, 329 giorni di assenza (l’88,6% del totale) erano dovuti a una patologia cronica invalidante, già riconosciuta come invalidità civile. Inoltre, tale condizione era conoscibile dall’azienda attraverso la documentazione sanitaria e il giudizio di idoneità con limitazioni del medico competente. Secondo i giudici, la cooperativa non poteva limitarsi al semplice conteggio delle assenze, ma doveva verificarne la natura e il collegamento con la disabilità della lavoratrice. In mancanza di tale verifica, l’applicazione automatica del periodo di comporto ha prodotto un effetto discriminatorio, perché una regola apparentemente neutra ha inciso in modo sproporzionato sulla dipendente disabile. Per questo, Tribunale e Corte d’Appello hanno dichiarato nullo il licenziamento, affermando che il datore non può recedere automaticamente quando il superamento del comporto dipenda in larga parte da una condizione invalidante nota o conoscibile. La decisione ribadisce quindi che il licenziamento per superamento del comporto è nullo se ignora il nesso tra assenze e disabilità, poiché viola il principio di parità di trattamento e integra una forma di discriminazione indiretta. In Cassazione, poi, la cooperativa sostiene: (1) di non essere a conoscenza della disabilità; (2) che il CCNL non prevede distinzioni per i lavoratori disabili; (3) che il meccanismo del comporto è neutro e legittimo. La Corte – in conclusione -rigetta il ricorso su tutti i motivi, dichiara la nullità del licenziamento confermata e reintegra la lavoratrice. Il ragionamento della Corte La discriminazione indiretta: una regola neutra può essere vietata La sentenza affronta il tema della discriminazione indiretta, chiarendo che una regola uguale per tutti non è necessariamente equa. La Cassazione afferma infatti che una disposizione apparentemente neutra diventa discriminatoria quando produce, in concreto, uno svantaggio per una categoria protetta. Nella discriminazione indiretta non conta l’intenzione del datore di lavoro, ma l’effetto concreto della regola applicata. Nel caso del comporto, ciò si determina, adottando ai lavoratori disabili lo stesso limite massimo di assenze previsto per tutti li penalizza, perché essi sono più soggetti ad assenze dovute alla propria condizione di salute. Applicare indistintamente la stessa soglia significa – quindi – ignorare una differenza rilevante e trasformare una regola formalmente neutra in una misura sostanzialmente discriminatoria. uguale in una sostanzialmente ingiusta. Ciò che rileva è l’effetto oggettivo della misura, non l’intenzione del datore. L’obbligo di accomodamenti ragionevoli: un dovere di fare, non solo di astenersi Il secondo pilastro argomentativo riguarda l’obbligo di accomodamenti ragionevoli previsto dall’art. 3, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 216/2003 – norma di derivazione europea (Direttiva 2000/78/CE) – che impone al datore di lavoro di adottare misure organizzative idonee a consentire la prosecuzione del rapporto in presenza di un lavoratore disabile. Non si tratta di un obbligo di risultato, ma di un obbligo di processo: il datore deve attivarsi, valutare soluzioni, documentare le ragioni per cui eventualmente non siano praticabili. La cooperativa non aveva adottato alcuna tutela: non aveva escluso dal comporto le assenze dovute alla disabilità né valutato possibili adattamenti. Questa inerzia, a fronte di una situazione conoscibile, è stata ritenuta dalla Corte una violazione degli obblighi di protezione del datore di lavoro. Il tema della conoscenza: non basta l’ignoranza formale La terza e forse più rilevante innovazione operativa della sentenza riguarda il confine della conoscenza richiesta al datore di lavoro. La cooperativa sosteneva di non sapere della disabilità della lavoratrice. La Corte risponde che questo non è sufficiente. Il datore di lavoro non può limitarsi a invocare l’ignoranza formale – il fatto che la dipendente non abbia mai presentato un certificato di invalidità agli uffici del personale – quando elementi conoscibili con l’ordinaria diligenza avrebbero dovuto indurlo a indagare. La frequenza e la natura delle assenze, i referti del medico competente, i giudizi di idoneità con limitazioni: sono tutti segnali che pongono in capo all’imprenditore un dovere di approfondimento. Ignorarli – secondo la suprema Corte – non esonera dalla responsabilità; anzi, l’omessa attivazione di fronte a questi segnali costituisce essa
Danno all’immagine della Pubblica Amministrazione: la sentenza n. 3/2026 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti e l’estensione della responsabilità erariale ai reati dolosi dei pubblici dipendenti

Il danno all’immagine della pubblica amministrazione costituisce il pregiudizio immateriale subito dall’ente pubblico quando la sua reputazione e credibilità vengono compromesse, con effetti negativi sul buon andamento e sull’imparzialità imposti dall’art. 97 Cost. Non si tratta di un vulnus meramente psicologico o morale, bensì di un danno patrimoniale indiretto: la perdita di fiducia dei cittadini indebolisce la legittimazione democratica dell’ente, ne riduce l’efficacia operativa e configura una perdita di chance risarcibile. La giurisprudenza contabile ha progressivamente riconosciuto tale voce di danno come autonoma, ammettendone la prova per presunzioni di comune esperienza, in coerenza con l’evoluzione civilistica del danno non patrimoniale. Con la sentenza n. 3/2026, depositata il 3 marzo 2026, le Sezioni Riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti segnano un autentico cambio di paradigma nella tutela del danno all’immagine.L’azione risarcitoria diviene ora esperibile per tutti i delitti dolosi commessi dai dipendenti pubblici, purché idonei a ledere il prestigio funzionale dell’ente. Il caso oggetto della decisione riguardava un dipendente autore di un delitto doloso estraneo al tradizionale novero dei reati contro la PA (udienza del 22 ottobre 2025). Le Sezioni Riunite hanno confermato la proponibilità dell’azione erariale per qualsiasi reato doloso — generico o intenzionale, ma non colposo — che comprometta il prestigio o la credibilità funzionale dell’amministrazione. In tale prospettiva, il Collegio supera l’interpretazione restrittiva dell’art. 51, comma 7, D.Lgs. n. 174/2016 (Codice di giustizia contabile), ridefinendo il rapporto tra reato e danno erariale alla luce dei principi costituzionali e dell’evoluzione giurisprudenziale consolidata. Finora, la disposizione citata limitava la risarcibilità del danno all’immagine ai “delitti commessi a danno della pubblica amministrazione o da essa dipendenti”, circoscrivendo il campo ai reati contro la PA e richiedendo un pregiudizio patrimoniale diretto. Le Sezioni Riunite introducono invece un’interpretazione finalistica e teleologica: l’espressione “a danno della PA” comprende ogni delitto doloso che comprometta l’immagine funzionale dell’ente, in coerenza con i principi di buon andamento e imparzialità sanciti dall’art. 97 Cost. Tali principi si intrecciano con il dovere di “disciplina e onore” dei pubblici funzionari (art. 54 Cost.) e con la responsabilità disciplinare dei dipendenti (art. 98 Cost.), conformemente a quanto affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 191/2019), che ha riconosciuto la risarcibilità della perdita di chance reputazionale. Il danno all’immagine assume così natura patrimoniale emergente da perdita di reputazione, distinto dal danno morale o esistenziale. Esso è provabile in via presuntiva (art. 2729 c.c.) o sulla base di nozioni di comune esperienza (art. 115 c.p.c.), senza necessità di dimostrare un rigoroso nesso causale economico. La lesione viene valutata ex officio, tenendo conto dell’eco mediatica, del ruolo ricoperto dal soggetto agente e della gravità intrinseca del fatto. Così, la quantificazione del danno si fonda su tre parametri: Il danno ha natura personale e solidale (art. 2049 c.c., applicabile in via analogica) ed è azionabile principalmente davanti alla Corte dei conti (art. 55 c.g.c.), ma anche dinanzi al giudice ordinario in quanto illecito extracontrattuale.La legittimazione attiva spetta esclusivamente all’amministrazione danneggiata.L’onere probatorio risulta alleggerito mediante una presunzione relativa di danno, superabile solo con prova contraria fornita dal convenuto. Le ricadute sistemiche della decisione appaiono molto rilevanti: l’orientamento rafforza la tutela del patrimonio pubblico e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni, producendo al contempo un marcato effetto deterrente verso condotte dolose dei pubblici dipendenti.
Responsabilità datoriale e prevedibilità del rischio nella recente giurisprudenza della Cassazione penale

1. L’evoluzione della responsabilità datoriale nella giurisprudenza infortunistica Le recenti pronunce della Corte di Cassazione penale rese tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio 2026 si inseriscono nel consolidato filone giurisprudenziale in materia di sicurezza sul lavoro, contribuendo a definire con maggiore precisione l’estensione della responsabilità datoriale nell’ambito della prevenzione degli infortuni. Le decisioni in esame si collocano nel solco interpretativo inaugurato dalle Sezioni Unite n. 38343/2019, che ha attribuito centralità alla posizione di garanzia del datore di lavoro nella gestione del rischio lavorativo. In tale prospettiva, il sistema prevenzionistico delineato dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 viene interpretato come un complesso di obblighi organizzativi finalizzati alla tutela dell’integrità psicofisica del lavoratore. Le pronunce del 2026 appaiono – tuttavia – caratterizzate da un ulteriore rafforzamento del modello di responsabilità datoriale, nella misura in cui restringono sensibilmente l’operatività delle tradizionali cause di esclusione della responsabilità, quali l’eccezionalità dell’evento lesivo o l’imprudenza del lavoratore. Pur rimanendo formalmente ancorata al paradigma della colpa, la responsabilità datoriale sembra progressivamente assumere tratti prossimi a una “quasi oggettività”, in quanto l’area di rischio imputabile al datore tende a coincidere con l’intero spettro dei rischi prevedibili e governabili mediante l’organizzazione della sicurezza. 2. Prevedibilità del rischio e irrilevanza dell’assenza di precedenti infortuni. Un primo profilo di rilievo riguarda il ridimensionamento del valore esimente dell’eccezionalità dell’evento lesivo. La giurisprudenza tradizionale aveva talvolta attribuito rilievo all’assenza di precedenti infortuni quale elemento indicativo della non prevedibilità del rischio. Le pronunce più recenti, invece, qualificano tale circostanza come elemento neutro, privo di reale efficacia dimostrativa. Secondo l’impostazione accolta dalla Corte, la prevedibilità del rischio non può essere desunta da dati meramente statistici o empirici, ma deve essere valutata alla luce delle conoscenze tecnico-scientifiche proprie del settore produttivo e della concreta possibilità di neutralizzare il pericolo mediante adeguate misure organizzative. In questa prospettiva, l’assenza di incidenti pregressi non dimostra l’inesistenza del rischio, ma può essere semplicemente il risultato di una favorevole contingenza fattuale. Il datore di lavoro è – pertanto – chiamato a sviluppare una valutazione dei rischi che tenga conto anche di eventi solo astrattamente plausibili, purché conoscibili secondo l’esperienza professionale e la tecnica di settore. Ne consegue un significativo ampliamento del dovere di diligenza gravante sul garante, il quale non può limitarsi a reagire a situazioni di pericolo già manifestatesi, ma è tenuto a predisporre un sistema prevenzionistico idoneo ad anticipare e neutralizzare anche scenari non frequenti, purché ragionevolmente prevedibili. 3. Imprudenza del lavoratore e delimitazione del rischio eccentrico Un secondo profilo affrontato dalle pronunce del gennaio 2026 concerne l’incidenza della condotta del lavoratore sul nesso causale. La decisione del 29 gennaio, in particolare, affronta il caso di un lavoratore che aveva utilizzato un’attrezzatura senza la necessaria abilitazione e in stato di alterazione psicofisica. La Corte ha escluso che tali circostanze possano automaticamente interrompere il rapporto causale tra l’omissione datoriale e l’evento lesivo. La motivazione si fonda su un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità: le norme antinfortunistiche sono destinate a proteggere il lavoratore anche rispetto alle proprie imprudenze. L’eventuale violazione delle regole di sicurezza da parte del dipendente non è dunque sufficiente a escludere la responsabilità del datore di lavoro, qualora tale comportamento rientri nell’ambito delle condotte prevedibili nel contesto lavorativo. La responsabilità datoriale può essere esclusa soltanto in presenza di un comportamento abnorme o eccentrico, ossia radicalmente estraneo alle mansioni affidate al lavoratore e tale da collocarsi al di fuori dell’area di rischio governata dall’organizzazione aziendale. Le pronunce in esame chiariscono – tuttavia – che il concetto di rischio eccentrico presuppone la preventiva predisposizione di adeguate misure di prevenzione volte a fronteggiare l’ordinaria imprudenza dei lavoratori. Tra tali misure possono rientrare, ad esempio, protocolli di accesso alle attrezzature, controlli periodici sul rispetto delle procedure operative e sistemi disciplinari idonei a sanzionare le violazioni delle regole di sicurezza. In mancanza di tali presidi organizzativi, la condotta imprudente del lavoratore continua a ricadere nell’area di rischio governabile dal datore di lavoro. 4. Delega di funzioni e vigilanza datoriale di secondo livello. Un ulteriore aspetto di rilievo riguarda il tema della delega di funzioni. La pronuncia del 28 gennaio 2026 ribadisce che la delega prevista dall’art. 16 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 non determina un trasferimento integrale della posizione di garanzia. Il datore di lavoro conserva infatti un nucleo essenziale di obblighi non delegabili, tra i quali assumono particolare rilievo la valutazione dei rischi e l’elaborazione del documento di sicurezza. Il Documento di Valutazione dei Rischi non può essere concepito come un mero adempimento formale, ma deve costituire uno strumento operativo di gestione della sicurezza aziendale. In tale prospettiva, il datore di lavoro è tenuto a verificare non solo la correttezza formale del documento, ma anche la sua effettiva idoneità a individuare i rischi e a predisporre misure preventive adeguate. Nelle organizzazioni produttive più complesse, la giurisprudenza sembra delineare un modello di vigilanza datoriale di secondo livello, fondato su flussi informativi strutturati tra delegante e delegato, audit periodici sul rispetto delle procedure e sistemi di tracciabilità dei controlli. La delega consente dunque di trasferire compiti tecnici e operativi, ma non elimina il dovere del datore di lavoro di assicurare il funzionamento complessivo del sistema prevenzionistico. 5. Considerazioni conclusive Le pronunce esaminate confermano una tendenza ormai consolidata della giurisprudenza penale in materia di sicurezza sul lavoro: la progressiva trasformazione del modello di responsabilità datoriale in senso organizzativo e sistemico. Il sistema prevenzionistico delineato dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 non viene più interpretato come un insieme di obblighi meramente formali, ma come un vero e proprio modello di governance del rischio lavorativo. In tale contesto, la responsabilità del datore di lavoro tende a estendersi a tutti gli eventi lesivi che si collocano nell’area dei rischi prevedibili e prevenibili mediante un’adeguata organizzazione della sicurezza. Pur continuando a escludere espressamente l’esistenza di una responsabilità oggettiva, la giurisprudenza sembra configurare uno standard di diligenza particolarmente elevato, che impone al garante un costante controllo sull’effettività delle misure di prevenzione e sul concreto rispetto delle prassi
Art. 63 del Codice Penale Militare di Pace – Breve nota – sentenza – Cass. Sez. I pen. -13 gennaio 2026, n. 1335.

La sentenza n. 1335/2026 della Corte di cassazione affronta un nodo interpretativo di particolare rilievo sistematico: se la sostituzione della reclusione comune con la reclusione militare in fase esecutiva, ai sensi dell’Art. 63 c.p.m.p., possa legittimare l’applicazione della pena accessoria della rimozione del grado prevista dall’Art. 29 c.p.m.p.. Nel caso di specie, il Procuratore generale della Corte d’Appello aveva sostenuto che la trasformazione “in executivis” della reclusione comune in reclusione militare integrasse un “fatto nuovo” rilevante ai sensi dell’Art. 666 c.p.p., idoneo a consentire al giudice dell’esecuzione di intervenire per applicare la pena accessoria. Il giudice dell’esecuzione aveva aderito a tale impostazione, ritenendo che la pena, così come concretamente eseguita in carcere militare, soddisfacesse il presupposto oggettivo richiesto dall’art. 29 c.p.m.p. La questione investe direttamente i confini del potere integrativo del giudice dell’esecuzione e, più in generale, il rapporto tra giudicato di condanna e fase esecutiva. La Corte di Cassazione, chiamata a decidere, annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e nega in radice che la sostituzione ex art. 63 c.p.m.p. possa costituire un “novum” rilevante. Il passaggio centrale della motivazione consiste nella netta distinzione tra: la natura giuridica della pena, che resta ancorata al titolo di condanna e la modalità di esecuzione della pena, che può essere oggetto di adattamenti senza incidere sulla sua specie. Secondo la Suprema Corte, infatti, la sostituzione in executivis non trasforma la reclusione comune in reclusione militare sotto il profilo ontologico, ma incide esclusivamente sul regime esecutivo. La pena conserva la propria natura originaria, determinata dal giudicato, anche se espiata in un istituto militare. L’argomentazione si muove in linea con l’elaborazione già maturata in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi: anche in quei casi, il mutamento delle modalità di espiazione non comporta una trasformazione della specie giuridica della pena principale. L’analogia rafforza la conclusione secondo cui la reclusione comune, pur eseguita in carcere militare, non diventa “reclusione militare” ai fini dell’applicazione delle pene accessorie militari. In altri termini il giudice dell’esecuzione può intervenire solo per verificare l’estinzione del reato o della pena, la legittimità e il corretto assetto delle pene accessorie e delle misure di sicurezza, o per adeguare l’esecuzione a sopravvenienze normative o fattuali, ma non per modificare il contenuto della condanna. Un “novum” rilevante ex art. 666, comma 2, c.p.p. deve consistere in un mutamento oggettivo (ad esempio: sopravvenuta estinzione del reato o della pena, nuova legge più favorevole, eventi successivi che incidono sulla misura della pena accessoria), non nella mera scelta amministrativo-esecutiva del luogo di espiazione. Ne discende che manca il presupposto richiesto dall’art. 29 c.p.m.p., ossia una condanna alla reclusione militare per reato militare superiore a tre anni risultante dal titolo di condanna. La decisione assume rilievo non solo sul piano tecnico-esecutivo, ma anche su quello dei principi. In primo luogo, essa riafferma il carattere di stretta legalità e tassatività delle pene accessorie: trattandosi di sanzioni che incidono su uno status personale, non è consentita un’interpretazione estensiva o analogica che ne amplia l’ambito applicativo oltre quanto espressamente previsto dal legislatore. In secondo luogo, la sentenza ribadisce la centralità del giudice della cognizione nella determinazione del trattamento sanzionatorio complessivo. Il giudice dell’esecuzione non può integrare il giudicato sulla base di un presunto “fatto nuovo” che, in realtà, attiene soltanto alla fase esecutiva. La sentenza Cass. Pen. n. 1335/2026 si segnala, dunque, per aver chiarito definitivamente che la natura militare della pena deve emergere dal giudicato di condanna e non può essere costruita in sede esecutiva sulla base della sola modalità di espiazione, consolidando un’interpretazione coerente con il principio di legalità e con la tutela delle garanzie del condannato. Sotto il profilo pratico, da un lato, esclude l’automatica applicazione della rimozione del grado in assenza dei presupposti legali; dall’altro, non priva l’amministrazione militare di strumenti di tutela. Le conseguenze sullo status del militare condannato per reato comune restano infatti affidate ai procedimenti disciplinari e amministrativi dell’ordinamento militare, che consentono una valutazione caso per caso nel rispetto dei principi di proporzionalità e individualizzazione. In altri termini, le ricadute sullo status giuridico del militare condannato per reato comune vengono così rimesse, in via principale, agli strumenti disciplinari e amministrativi dell’ordinamento militare, che consentono una valutazione caso per caso, nel rispetto dei principi di proporzionalità e individualizzazione della risposta. #diritto militare #dirittopenale #dirittopenalemilitare #militare
Il falso ideologico del pubblico ufficiale tra prassi amministrativa e tutela della fede pubblica: note a Cass. pen., Sez. V, 3 gennaio 2026, n. 371

La sentenza n. 371/2026 della Corte di Cassazione, Sez. V penale, si inserisce in una linea interpretativa già rigorosa in materia di falso ideologico, ma ne rafforza in modo sistematico alcuni snodi teorici centrali propri dell’art. 479 c.p., consolidando la concezione dell’atto pubblico come processo certificativo complesso, sottolineando la rilevanza delle attestazioni implicite e riaffermando la centralità del dovere di verità quale presupposto dell’affidamento pubblico, con conseguenze operative significative per la redazione e la verifica degli atti, incluse le formule standard e gli atti digitalizzati. La norma incrimina il pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle funzioni, attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità. Si colloca tra i delitti contro la fede pubblica, dove il bene giuridico tutelato è: Il confronto con l’art. 476 c.p. chiarisce efficacemente la distinzione strutturale tra le due figure di reato: mentre l’art. 476 c.p., in tema di falso materiale in atto pubblico, tutela la genuinità formale del documento e sanziona l’alterazione della sua materialità, ossia la contraffazione o modificazione dell’atto nella sua dimensione esteriore, l’art. 479 c.p., relativo al falso ideologico, colpisce invece la falsità del contenuto certificativo, ossia la non veridicità di quanto il pubblico ufficiale attesta nell’esercizio delle sue funzioni, anche quando l’atto sia formalmente autentico. Ne consegue che nel primo caso è compromessa l’identità materiale dell’atto, nel secondo la verità giuridicamente garantita che l’atto è destinato a esprimere, con una diversa incidenza sul bene giuridico della fede pubblica Nel falso ideologico il documento è autentico quanto a provenienza, ma infedele quanto alla realtà attestata. Il passaggio teoricamente più rilevante della pronuncia riguarda l’ampliamento dell’oggetto della falsità. La Corte afferma che rientrano nell’area di tipicità non solo i fatti principali espressamente dichiarati ma anche le modalità dell’accertamento, le attività presupposte alla formazione dell’atto e le attestazioni implicite L’atto pubblico viene così concepito come documento-procedimento: la sua veridicità investe l’intero iter formativo che esso presuppone o dichiara di aver seguito. Se il pubblico ufficiale afferma – anche solo implicitamente – di aver svolto un accertamento mai compiuto, la falsità colpisce la realtà giuridicamente rilevante che l’atto intende certificare. In altri termini, non è più solo il “dato finale” a rilevare, ma la verità del processo cognitivo attestato. Uno dei nodi pratici centrali è la distinzione tra la mera illegittimità procedimentale e il vero e proprio reato di falso ideologico. La Corte ha avuto modo di precisare che non ogni violazione amministrativa integra il reato. Invero, la soglia penale viene superata quando la deviazione procedurale viene coperta da un’attestazione non veritiera. Esempi tipici elaborati in giurisprudenza: dichiarare la propria presenza sul luogo dell’accertamento quando non vi si è stati, oppure attestare la sussistenza dei presupposti per una contestazione differita in assenza delle condizioni di legge.In detti casi non si tratta di semplice irregolarità, ma di alterazione della verità certificata. Il discrimine appare dunque rappresentato dalla presenza di una narrazione consapevolmente infedele della realtà. Sul piano psicologico, la sentenza ribadisce un principio consolidato; ossia, per integrare l’Art. 479 c.p. è sufficiente il dolo generico: consapevolezza della non veridicità e volontà di inserirla nell’attoPertanto, non è richiesto il fine di un particolare profitto o di un qualsivoglia vantaggio personale, ovvero scopo ulteriore.Pertanto, l’assenza di interesse personale non esclude la responsabilità e la norma non prevede un dolo specifico. In conclusione L’offesa alla fede pubblica si consuma nel momento in cui l’atto pubblico contiene una rappresentazione consapevolmente infedele, a prescindere dalle motivazioni soggettive. La decisione consolida la nozione di atto pubblico quale processo certificativo complesso, non riducibile alla mera forma documentale ma comprensivo dell’attività valutativa e degli accertamenti che ne costituiscono il presupposto, ampliando coerentemente l’area delle attestazioni implicite penalmente rilevanti e riaffermando la centralità del dovere di verità quale fondamento dell’affidamento pubblico. Ne deriva – pertanto – una concezione sostanziale della fede pubblica, che trascende il dato formale dell’atto e investe l’intero procedimento che esso incorpora e rappresenta, con rilevanti ricadute operative sul piano giuridico e forense: si impone un’attenzione rigorosa alla tracciabilità effettiva degli accertamenti svolti, particolare cautela nell’uso di formule standard che presuppongano attività non realmente compiute e una vigilanza ancora più stringente rispetto agli atti automatizzati o digitalizzati, poiché la responsabilità attestativa si estende non solo a ciò che è espressamente dichiarato, ma anche a quanto l’atto implicitamente certifica circa l’attività svolta dal pubblico ufficiale.
L’Arbitro Assicurativo: lo strumento innovativo per la risoluzione alternativa delle controversie assicurative

Dal 15 gennaio 2026 #l’Arbitro Assicurativo (AAS), gestito dall’IVASS, offre un sistema innovativo di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) per assicurati, danneggiati e intermediari contro le imprese assicurative. Per i cittadini e le piccole imprese, l’Arbitro Assicurativo democratizza l’accesso alla giustizia, eliminando le barriere economiche e temporali del rito civile. Difatti, tramite l’accesso a procedure telematiche semplici e a basso costo, garantisce decisioni imparziali con piena efficacia esecutiva, deflazionando il contenzioso giudiziario e superando i limiti dei semplici reclami interni alle compagnie. L’istituzione dell’AAS si fonda sul D.M. n. 215 del 6 novembre 2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che attua l’art. 187.1 del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), in recepimento della Direttiva UE 2016/97 (IDD). I principi di indipendenza, trasparenza, rapidità ed economicità sono dettagliati nel Provvedimento IVASS n. 106122 del 23 maggio 2025, che regola anche la composizione dei nove Collegi nazionali. Ogni Collegio è presieduto da un presidente e comprende quattro membri effettivi, nominati da IVASS (due), ANIA (uno) e dalle associazioni dei consumatori o degli intermediari (due), con obbligo di adesione per tutte le imprese iscritte negli albi. L’Arbitro è competente per tutte le controversie derivanti da contratti assicurativi, ivi inclusi i diritti risarcitori per sinistri, gli inadempimenti contrattuali delle polizze e le violazioni delle norme di condotta nella fase distributiva. Restano escluse le liti relative al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, alla CONSAP, ai grandi rischi e alle controversie collettive o già devolute al giudice. I limiti economici facilitano l’accesso: fino a 2.500 euro per i danneggiati diretti in RC auto, 25.000 euro per altri danni non-RC e soglie più ampie – fino a 150.000 o 300.000 euro – per le polizze vita e infortuni. La procedura, rigorosamente documentale e priva di audizioni salvo rarissime eccezioni motivate, richiede come presupposto il previo reclamo scritto alla compagnia o all’intermediario, rimasto infruttuoso entro 45 giorni. Il ricorso si presenta online sul portale ufficiale www.arbitroassicurativo.org, allegando polizza, denuncia di sinistro e corrispondenza. L’assistenza legale è facoltativa, in linea con l’art. 141-quater del Codice del Consumo. Il Collegio notifica l’avvio, concede termini per memorie e delibera entro 90 giorni dalla completezza documentale, prorogabili a 180 per casi complessi. Il solo costo a carico del ricorrente è un contributo di 20 euro, rimborsabile in caso di accoglimento. La decisione emessa è vincolante per l’impresa assicurativa se favorevole al ricorrente e non impugnata entro 30 giorni ed è equiparata – per gli effetti che produce – a una sentenza civile, costituendo titolo esecutivo (cfr. Provv. IVASS 106122/2025, in analogia con ABF e ACF). Il ricorrente conserva comunque la possibilità di agire in giudizio, rendendo l’AAS uno strumento complementare e non esclusivo. Sul piano operativo, ora, gli Studi Legali vi trovano un alleato strategico per consulenza preliminare, assistenza nella predisposizione di ricorsi e monitoraggio esiti, riservando il foro giudiziario ai casi di rigetto o impugnazione e ottimizzando strategie di recupero crediti con procedure digitali efficienti. In un contesto di crescente litigiosità assicurativa, l’Arbitro Assicurativo si profila come pilastro della modernizzazione della tutela consumeristica, invitando professionisti e assicurati a valutazioni scrupolose dei presupposti di ammissibilità, con potenzialità da esplorare attraverso prassi applicative future. Avv. Marianna Sardella
La Corte Costituzionale e l’applicazione della causa di non punibilità nei reati di violenza a pubblici ufficiali: breve analisi della sentenza n. 172/2025
L’inadempimento agli obblighi di assistenza familiare sotto la lente della Cassazione: spese straordinarie e responsabilità penale

Con la sentenza n. 19715 del 27 maggio 2025, la Corte di Cassazione penale, Sezione VI, ha fornito un rilevante chiarimento sull’ambito di applicazione dell’art. 570-bis c.p., norma essenziale nella reprimenda degli inadempimenti degli obblighi di assistenza familiare. La pronuncia, spunto per questo breve scritto, precisa che il reato previsto non si esaurisce nel mancato versamento dell’assegno periodico di mantenimento, ma si estende anche all’omesso versamento delle spese straordinarie, purché dovute in forza di titolo giudiziario o accordo tra le parti. La Corte ha evidenziato che, sebbene il soggetto obbligato possa aver adempiuto parzialmente agli obblighi ordinari, la mancata corresponsione, grave e protratta nel tempo, delle spese straordinarie configura la fattispecie penale. La formulazione della norma e la giurisprudenza interpretativa richiedono che l’inadempimento sia sufficientemente serio e duraturo, tale da ledere concretamente l’effettivo sostentamento, la cura e l’assistenza dei figli o dell’ex coniuge, escludendo dunque semplici ritardi o omissioni episodiche. L’articolazione giuridica della sentenza investe altresì il versante civilistico, richiamando la consolidata definizione delle spese straordinarie quale categoria di esborsi di natura imprevedibile e rilevante, come spese mediche, scolastiche o sanitarie, che eccedono il regime ordinario e forfettario disciplinato nell’assegno di mantenimento. In questo quadro, le spese straordinarie, accertate e quantificate tramite provvedimenti giudiziari o convezioni tra le parti, assumono rilievo particolare in quanto integrano un onere aggiuntivo a carico del genitore obbligato, la cui mancata corresponsione, adeguatamente documentata, può configurare una responsabilità penale oltre che civile. La sentenza sottolinea così l’importanza di un esame attento e puntuale degli elementi probatori relativi all’effettiva corresponsione delle somme e alla natura delle spese sostenute. La portata applicativa del pronunciato si rivela, dunque, di notevole rilievo pratico, in quanto rafforza la tutela penale degli obblighi di assistenza familiare estendendo il controllo giudiziario anche all’ambito degli obblighi accessori, quali le spese straordinarie, non escludendo la sanzione penale in ragione di adempimenti parziali. Ne discende una prospettiva operativa, imponendo un vaglio rigoroso e preciso della complessità degli obblighi economici, distinguendo fra obblighi ordinari e straordinari e valutandone l’adempimento in modo integrato e conforme a giurisprudenza consolidata. Questa pronuncia, pertanto, costituisce un imprescindibile punto di riferimento per una corretta applicazione dell’art. 570-bis c.p., offrendo uno strumento di garanzia più ampio e articolato per la tutela dei diritti famigliari.
Il discrimine della resistenza a pubblico ufficiale: la Cassazione 2025 e la funzione selettiva del dolo specifico

La resistenza a pubblico ufficiale, nella sua costruzione codicistica, rappresenta un presidio fondamentale a tutela della regolarità dell’azione amministrativa e dell’imperatività delle funzioni pubbliche. Questa disciplina si colloca all’incrocio tra la massima tutela degli atti legittimi dell’autorità pubblica e l’esigenza, di matrice costituzionale, di garantire spazio alla critica, al dissenso e alla libertà di espressione. Così, se da un lato la legge mira a proteggere il corretto svolgimento delle funzioni degli organi pubblici, assicurando che nessuno possa impedire o ostacolare un pubblico ufficiale mentre compie legalmente il proprio lavoro, dall’altro il sistema giuridico deve comunque rispettare e garantire i diritti dei cittadini di esprimere dissenso, di criticare e di partecipare attivamente al dibattito pubblico, come previsto dalla Costituzione. In questo contesto, la recente pronuncia della Corte di Cassazione Penale, Sezione VI, sentenza n. 32839/2025, impone una riflessione approfondita sulla natura e sui limiti dell’elemento psicologico necessario per la rilevanza penale della condotta. La Corte ribadisce, con argomentazione puntuale e sistematica, che la responsabilità per resistenza deriva esclusivamente dalla presenza di dolo specifico. Pertanto, per la Suprema Corte, il reato di resistenza a pubblico ufficiale richiede che la condotta dell’agente sia finalisticamente orientata e sorretta dal preciso scopo di impedire o ostacolare il compimento di un atto legittimo da parte del pubblico ufficiale, mentre quest’ultimo sta effettivamente esercitando le sue funzioni. In questa prospettiva la Cassazione puntualizza che non sono sufficienti manifestazioni di mera ostilità, dissenso o espressioni minacciose pronunciate in un momento disconnesso rispetto all’azione dell’organo pubblico. Ciò che è invece necessario è un contributo volontario, sostenuto dal dolo specifico, volto a frapporre un concreto e attuale ostacolo allo svolgimento dell’attività amministrativa o di servizio in corso. In altri termini, solo la condotta che si inserisca causalmente e teleologicamente nell’alveo dell’azione pubblica, che risulti idonea a interrompere, vanificare o anche solo ritardare il compimento dell’atto, integra la tipicità della resistenza secondo il rigoroso discrimine tracciato dalla Suprema Corte. Ne risulta quindi un reato che si struttura attorno a una consapevole e mirata voluntas opponendi. Le minacce, le espressioni aggressive o le rimostranze verbali risultano penalmente irrilevanti se espresse come mera critica o dissenso, oppure qualora siano rivolte a decisioni già adottate, senza manifestare una volontà attuale di opporsi all’esecuzione di un atto di autorità. La giurisprudenza valorizza la specificità teleologica dell’elemento soggettivo, imponendo che l’azione dell’agente mostri una chiara finalità impeditiva, diretta a paralizzare, ritardare o comunque interferire con lo svolgimento di una funzione pubblica. Questo approccio, fortemente ispirato al principio di legalità e alla funzione garantista del diritto penale, delimita il campo della sanzionabilità ai soli comportamenti gravemente lesivi dell’effettività dell’azione amministrativa. Si esclude, in tal modo, ogni automatismo repressivo, preservando la fisiologia del dissenso e la salvaguardia della dialettica istituzionale. La Cassazione offre così un’interpretazione più selettiva e commisurata all’effettività dell’ostacolo arrecato dall’agente, sulla connessione tra la condotta e l’attualità dell’atto pubblico, ovverosia sulla idoneità effettiva della condotta a neutralizzare o impedire il regolare svolgimento delle procedure amministrative.