Danno all’immagine della Pubblica Amministrazione: la sentenza n. 3/2026 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti e l’estensione della responsabilità erariale ai reati dolosi dei pubblici dipendenti

Il danno all’immagine della pubblica amministrazione costituisce il pregiudizio immateriale subito dall’ente pubblico quando la sua reputazione e credibilità vengono compromesse, con effetti negativi sul buon andamento e sull’imparzialità imposti dall’art. 97 Cost. Non si tratta di un vulnus meramente psicologico o morale, bensì di un danno patrimoniale indiretto: la perdita di fiducia dei cittadini indebolisce la legittimazione democratica dell’ente, ne riduce l’efficacia operativa e configura una perdita di chance risarcibile. La giurisprudenza contabile ha progressivamente riconosciuto tale voce di danno come autonoma, ammettendone la prova per presunzioni di comune esperienza, in coerenza con l’evoluzione civilistica del danno non patrimoniale. Con la sentenza n. 3/2026, depositata il 3 marzo 2026, le Sezioni Riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti segnano un autentico cambio di paradigma nella tutela del danno all’immagine.L’azione risarcitoria diviene ora esperibile per tutti i delitti dolosi commessi dai dipendenti pubblici, purché idonei a ledere il prestigio funzionale dell’ente. Il caso oggetto della decisione riguardava un dipendente autore di un delitto doloso estraneo al tradizionale novero dei reati contro la PA (udienza del 22 ottobre 2025). Le Sezioni Riunite hanno confermato la proponibilità dell’azione erariale per qualsiasi reato doloso — generico o intenzionale, ma non colposo — che comprometta il prestigio o la credibilità funzionale dell’amministrazione. In tale prospettiva, il Collegio supera l’interpretazione restrittiva dell’art. 51, comma 7, D.Lgs. n. 174/2016 (Codice di giustizia contabile), ridefinendo il rapporto tra reato e danno erariale alla luce dei principi costituzionali e dell’evoluzione giurisprudenziale consolidata. Finora, la disposizione citata limitava la risarcibilità del danno all’immagine ai “delitti commessi a danno della pubblica amministrazione o da essa dipendenti”, circoscrivendo il campo ai reati contro la PA e richiedendo un pregiudizio patrimoniale diretto. Le Sezioni Riunite introducono invece un’interpretazione finalistica e teleologica: l’espressione “a danno della PA” comprende ogni delitto doloso che comprometta l’immagine funzionale dell’ente, in coerenza con i principi di buon andamento e imparzialità sanciti dall’art. 97 Cost. Tali principi si intrecciano con il dovere di “disciplina e onore” dei pubblici funzionari (art. 54 Cost.) e con la responsabilità disciplinare dei dipendenti (art. 98 Cost.), conformemente a quanto affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 191/2019), che ha riconosciuto la risarcibilità della perdita di chance reputazionale. Il danno all’immagine assume così natura patrimoniale emergente da perdita di reputazione, distinto dal danno morale o esistenziale. Esso è provabile in via presuntiva (art. 2729 c.c.) o sulla base di nozioni di comune esperienza (art. 115 c.p.c.), senza necessità di dimostrare un rigoroso nesso causale economico. La lesione viene valutata ex officio, tenendo conto dell’eco mediatica, del ruolo ricoperto dal soggetto agente e della gravità intrinseca del fatto. Così, la quantificazione del danno si fonda su tre parametri: Il danno ha natura personale e solidale (art. 2049 c.c., applicabile in via analogica) ed è azionabile principalmente davanti alla Corte dei conti (art. 55 c.g.c.), ma anche dinanzi al giudice ordinario in quanto illecito extracontrattuale.La legittimazione attiva spetta esclusivamente all’amministrazione danneggiata.L’onere probatorio risulta alleggerito mediante una presunzione relativa di danno, superabile solo con prova contraria fornita dal convenuto. Le ricadute sistemiche della decisione appaiono molto rilevanti: l’orientamento rafforza la tutela del patrimonio pubblico e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni, producendo al contempo un marcato effetto deterrente verso condotte dolose dei pubblici dipendenti.