La svolta giuridica del Consiglio di Stato sul nesso causale per i militari esposti a uranio impoverito e metalli pesanti

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 15 depositata il 7 ottobre 2025, ha introdotto una svolta di indiscutibile rilievo nel diritto amministrativo militare, riconoscendo una presunzione relativa del nesso causale tra esposizione a uranio impoverito o nanoparticelle di metalli pesanti e insorgenza di patologie tumorali nei militari impiegati in missioni all’estero o presso poligoni di tiro nazionali. La questione affrontata ha riguardato la modalità di accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali in militari con presunta esposizione a rischi chimico-fisici riconosciuti internazionalmente sin dagli anni Novanta come pericolosi. Il riferimento normativo è in particolare all’art. 603 del Codice dell’Ordinamento Militare, modificato dal D.L. n. 228/2010 e convertito nella Legge n. 9/2011, che disciplina il rischio professionale specifico nell’ambito militare.  Storicamente, la prova della causalità tra servizio militare ed effetti dannosi per la salute è sempre stata gravosa, dovendo il militare dimostrare “oltre il più probabile che non” il legame diretto tra esposizione e malattia. Tale onere, in casi tipici di esposizione ad agenti contaminanti potenti ma di difficile tracciabilità scientifica certa, ha spesso di fatto negato tutela concreta ai soggetti ammalati. La pronuncia della Plenaria ribalta questo paradigma, stabilendo che la natura intrinseca del rischio connesso all’attività militare in ambienti contaminati impone di qualificare come presunto il rapporto causale tra esposizione e insorgenza di malattie tumorali. Di conseguenza, spetta all’Amministrazione fornire la prova che la patologia possa derivare da cause estranee al servizio. Tale principio si fonda su indagini e studi riconosciuti a livello internazionale e nazionale, nonché su evidenze medico-scientifiche circa gli effetti patogeni dell’inalazione delle polveri di uranio impoverito e metalli pesanti, individuati come agenti favorenti forme tumorali e immunodepressioni.  La pronuncia valorizza anche documenti ONU e risoluzioni che hanno vietato l’uso di tali materiali a scopi bellici, evidenziando la natura eccezionale del rischio. L’effetto pratico di questa sentenza comporta un miglioramento sostanziale nella tutela di diritti fondamentali dei militari e degli operatori del comparto difesa e sicurezza, in generale, agevolandone il riconoscimento di causa di servizio e i conseguenti benefici previdenziali e assistenziali. Sicché, si riduce la contesa giudiziaria e si accelera la risposta giuridica in materia di cause di servizio.  Pertanto, il riconoscimento di una presunzione relativa pone un’importante obbligazione di diligenza in capo alla pubblica amministrazione, chiamata a evitare che un onere probatorio impossibile da soddisfare danneggi i lavoratori in divisa, che operano in condizioni di rischio specifico e documentato. La sentenza Ad. Plen. n. 15/2025 del Consiglio di Stato rappresenta un decisivo contributo di civiltà giuridica nel complesso ambito delle responsabilità dello Stato e della tutela della salute dei militari, accogliendo l’evoluzione scientifica e sociale. Il tutto a garanzia di una maggiore protezione ai soggetti esposti a rischi tecnicamente difficili da dimostrare.  Avv. Francesco Paolo MASTROVITO Avv. Marianna SARDELLA

DIRITTO MILITARE: IL DIRITTO DI DIFESA NEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Nella nostra Costituzione l’art. 24 comma 2, Cost. richiama il diritto di difesa in termini di “diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”. Tuttavia, tale garanzia risulta essere riferibile, per consolidata giurisprudenza costituzionale, soltanto ai procedimenti giurisdizionali; non potrebbe, quindi, essere invocata nell’ambito di un procedimento disciplinare, il quale, invece, ha mera natura amministrativa. Per quanto riguarda il personale militare l’art. 1370 del #Codice dell’Ordinamento Militare prevede che, per tutti i procedimenti disciplinari, ad eccezione di quelli di corpo instaurati per l’applicazione di una sanzione diversa dalla consegna di rigore, il militare inquisito sia assistito da un difensore (di fiducia o d’ufficio), scelto tra i militari in servizio, anche appartenenti ad altra #Forza Armata o Corpo Militare. Nel caso in cui, invece, l’interessato non abbia provveduto alla nomina fiduciaria, sarà l’Amministrazione a nominargli un difensore d’ufficio, il quale non potrà rifiutare l’incarico, a meno che sussista un legittimo impedimento. L’inquisito, tuttavia, potrà revocare in ogni momento il difensore d’ufficio, optando per un patrocinatore di fiducia, che lo affiancherà per tutta la durata del procedimento disciplinare. Viene anche in soccorso l’art. 52 poiché “l’ordinamento delle Forze Armate si informa allo spirito democratico della Repubblica” È, dunque, esclusa per l’interessato la facoltà di nominare un avvocato quale difensore, come invece abbastanza recentemente introdotto per il procedimento disciplinare di stato. Infatti, al comma 3-bis del citato articolo 1370, c.o.m., prevede che il militare inquisito in aggiunta al Militare difensore di cui ai commi 2 e 3, può farsi assistere, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro. Questa interpretazione risulta coerente con quanto affermato sul punto dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte Cost., sent. n. 182/2008), secondo cui l’impossibilità di un professionista quale proprio difensore – nei procedimenti disciplinari di Corpo – non viola il diritto di difesa, né il principio di ragionevolezza.  La nomina del difensore, qualunque sia la sua genesi, è poi soggetta al rispetto di alcuni limiti: il militare non può esercitare l’ufficio di difensore per più di sei volte in dodici mesi, inoltre, non potrà rivestire un grado superiore a quello del Presidente della Commissione di Disciplina, né trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 1380, comma 3, C.O.M.. Infine, la mancata facoltà di nominare nei procedimento disciplinari di Corpo (sanzione di rigore) di un Avvocato è controbilanciata dal fatto che la legge consente al militare di partecipare personalmente al procedimento allo scopo di manifestare la propria versione, fornendo all’Autorità procedente tutti gli elementi ritenuti utili ai fini della decisione, così la giurisprudenza costituzionale nel 2008.  Vero però che a distanza di oltre tre lustri dalla Sentenza dell’Alto Consesso ed alla luce della citata novella riguardante i procedimenti disciplinari di stato, il legislatore ben potrebbe estendere la presenza in aggiunta di un Avvocato anche nel procedimento disciplinare finalizzato alla eventuale irrogazione di consegna di rigore, a garanzia totalizzante.  Non si può non tenere conto – infatti – degli importanti riflessi di impiego e di carriera che il militare (in generale sullo stato giuridico dell’interessato) che il #militare subisce a seguito  dell’irrogazione di tali tipologie di sanzioni.  #studiolegale #militare #avvocato #avvocatomilitare #sanzionidisicplinarimilitare #sanzione disciplinare #procedimentodisciplinare #dirittomilitare #difensore militare #studiolegalemastrovito  Avv. Francesco Paolo MASTROVITO

DIRITTO DI CRITICA: limitazioni per il personale militare.

Un interessante Parere del Consiglio di Stato – Sezione Prima – del 19 giugno 2024 (Affare 00739/2022)  ha trattato il corretto esercizio del diritto di critica (tema di per sé molto intricato) in applicazione dell’art. 21 della Costituzione  per il personale militare, delineando delle marcate limitazioni. L’alto consesso ha stabilito – in sintesi – che il diritto di critica da parte del personale militare (#dirittomilitare) deve improntarsi al rispetto di un linguaggio appropriato, corretto e sereno, nonché alla esistenza di un pubblico interesse alla conoscenza del fatto e della veridicità, cioè della corrispondenza tra fatti avvenuti e riferiti.  In particolare, i giudici hanno anche precisato che “Tale diritto fondamentale – riconosciuto espressamente in favore del personale militare dall’art. 1472 c.m. ed il cui esercizio di per sé solo non può mai dare luogo a sanzioni disciplinari ex artt. 1465 e 1466 c-m- – trova un proprio limite intrinseco (oltre quelli esplicitati dai menzionati artt. 1465 e 1472 c.m.), nella necessità che le espressioni usate, in relazione al costume sociale ed alle modalità comunicative normalmente usate, non solo non integrino una lesione penalmente rilevante di altre posizioni giuridiche, ma – nei contesti sociali per i quali vige una disciplina comportamentale più rigorosa, quali quelli assoggettati ad un regolamento di disciplina come avviene per i corpi militari – siano continenti, ovvero esternate con modalità tali da non travalicare i principi di correttezza stabiliti dalla normativa in materia disciplinare. Non può infatti ammettersi che la finalità di critica costituisca causa di giustificazione di ogni tipo di infrazione alle regole di comportamento da applicarsi nell’ambito particolare considerato.  Il diritto di critica da parte degli appartenenti alle Forze Armate deve improntarsi ad una continenza particolarmente rigorosa del linguaggio e dei toni e deve essere evitata nel suo esercizio ogni esplicita o implicita commistione fra il pensiero espresso ed il ruolo ricoperto.” Va da sé, così come ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, che i militari abbiano il dovere di assumere – anche nell’esercizio del diritto di critica (costituzionalmente presidiato) – condotte di tipo materiale caratterizzate da appropriatezza, continenza e – si potrebbe dire – rispetto della civile convivenza in genere. #militare #dirittodicritica #dirittomilitare #dirittomilitare #dirittoamministrativomilitare #studiolegalemastrovito #forzearmate

LA CAUSA DI SERVIZIO PER IL PERSONALE MILITARE

La causa di servizio assume – senza – dubbio nell’ambito dell’ordinamento giuridico militare, il ruolo di istituto determinante al quale l’ordinamento riconduce e ricollega una pluralità di effetti, che sono di grande interesse per il personale, e non solo a contenuto economico (cfr. dall’art. 1878 e seguenti del Codice dell’Ordinamento Militare). Si pensi al sistema delle esenzioni sanitarie e dei rimborsi delle spese di cura specialistiche, all’attribuzione di miglioramenti economici stipendiali come gli scatti per l’invalidità di servizio, alle tutele stipendiali previste nel corso delle assenze dal servizio per aspettativa conseguente ad infermità, al reimpiego degli idonei nella forma parziale, all’attribuzione dell’equo indennizzo, dell’indennità una tantum o della pensione privilegiata al congedo .  Infine, si deve sottolineare la speciale portata che la norma riserva al giudizio di dipendenza rispetto ai benefici economici connessi alla dichiarazione di equiparato a vittima del dovere, quale istituto di più moderna e recente concezione (DPR n. 243 del 2006). Lo Studio Legale Mastrovito offre consulenza e assistenza in materia. #diritto #serviziomilitare #concorsimilitari #militare #sottufficale #dirittomilitare #causadiservizio #idoneitàalserviziomilitare #dirittoamministrativo #infortunio #dirittoamministrativomilitare

Contattaci per una consulenza

    Contatti

    Made with MG INFORMATICA