Responsabilità datoriale e prevedibilità del rischio nella recente giurisprudenza della Cassazione penale

1. L’evoluzione della responsabilità datoriale nella giurisprudenza infortunistica Le recenti pronunce della Corte di Cassazione penale rese tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio 2026 si inseriscono nel consolidato filone giurisprudenziale in materia di sicurezza sul lavoro, contribuendo a definire con maggiore precisione l’estensione della responsabilità datoriale nell’ambito della prevenzione degli infortuni. Le decisioni in esame si collocano nel solco interpretativo inaugurato dalle Sezioni Unite n. 38343/2019, che ha attribuito centralità alla posizione di garanzia del datore di lavoro nella gestione del rischio lavorativo. In tale prospettiva, il sistema prevenzionistico delineato dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 viene interpretato come un complesso di obblighi organizzativi finalizzati alla tutela dell’integrità psicofisica del lavoratore. Le pronunce del 2026 appaiono – tuttavia – caratterizzate da un ulteriore rafforzamento del modello di responsabilità datoriale, nella misura in cui restringono sensibilmente l’operatività delle tradizionali cause di esclusione della responsabilità, quali l’eccezionalità dell’evento lesivo o l’imprudenza del lavoratore. Pur rimanendo formalmente ancorata al paradigma della colpa, la responsabilità datoriale sembra progressivamente assumere tratti prossimi a una “quasi oggettività”, in quanto l’area di rischio imputabile al datore tende a coincidere con l’intero spettro dei rischi prevedibili e governabili mediante l’organizzazione della sicurezza. 2. Prevedibilità del rischio e irrilevanza dell’assenza di precedenti infortuni. Un primo profilo di rilievo riguarda il ridimensionamento del valore esimente dell’eccezionalità dell’evento lesivo. La giurisprudenza tradizionale aveva talvolta attribuito rilievo all’assenza di precedenti infortuni quale elemento indicativo della non prevedibilità del rischio. Le pronunce più recenti, invece, qualificano tale circostanza come elemento neutro, privo di reale efficacia dimostrativa. Secondo l’impostazione accolta dalla Corte, la prevedibilità del rischio non può essere desunta da dati meramente statistici o empirici, ma deve essere valutata alla luce delle conoscenze tecnico-scientifiche proprie del settore produttivo e della concreta possibilità di neutralizzare il pericolo mediante adeguate misure organizzative. In questa prospettiva, l’assenza di incidenti pregressi non dimostra l’inesistenza del rischio, ma può essere semplicemente il risultato di una favorevole contingenza fattuale. Il datore di lavoro è – pertanto – chiamato a sviluppare una valutazione dei rischi che tenga conto anche di eventi solo astrattamente plausibili, purché conoscibili secondo l’esperienza professionale e la tecnica di settore. Ne consegue un significativo ampliamento del dovere di diligenza gravante sul garante, il quale non può limitarsi a reagire a situazioni di pericolo già manifestatesi, ma è tenuto a predisporre un sistema prevenzionistico idoneo ad anticipare e neutralizzare anche scenari non frequenti, purché ragionevolmente prevedibili. 3. Imprudenza del lavoratore e delimitazione del rischio eccentrico Un secondo profilo affrontato dalle pronunce del gennaio 2026 concerne l’incidenza della condotta del lavoratore sul nesso causale. La decisione del 29 gennaio, in particolare, affronta il caso di un lavoratore che aveva utilizzato un’attrezzatura senza la necessaria abilitazione e in stato di alterazione psicofisica. La Corte ha escluso che tali circostanze possano automaticamente interrompere il rapporto causale tra l’omissione datoriale e l’evento lesivo. La motivazione si fonda su un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità: le norme antinfortunistiche sono destinate a proteggere il lavoratore anche rispetto alle proprie imprudenze. L’eventuale violazione delle regole di sicurezza da parte del dipendente non è dunque sufficiente a escludere la responsabilità del datore di lavoro, qualora tale comportamento rientri nell’ambito delle condotte prevedibili nel contesto lavorativo. La responsabilità datoriale può essere esclusa soltanto in presenza di un comportamento abnorme o eccentrico, ossia radicalmente estraneo alle mansioni affidate al lavoratore e tale da collocarsi al di fuori dell’area di rischio governata dall’organizzazione aziendale. Le pronunce in esame chiariscono – tuttavia – che il concetto di rischio eccentrico presuppone la preventiva predisposizione di adeguate misure di prevenzione volte a fronteggiare l’ordinaria imprudenza dei lavoratori. Tra tali misure possono rientrare, ad esempio, protocolli di accesso alle attrezzature, controlli periodici sul rispetto delle procedure operative e sistemi disciplinari idonei a sanzionare le violazioni delle regole di sicurezza. In mancanza di tali presidi organizzativi, la condotta imprudente del lavoratore continua a ricadere nell’area di rischio governabile dal datore di lavoro. 4. Delega di funzioni e vigilanza datoriale di secondo livello. Un ulteriore aspetto di rilievo riguarda il tema della delega di funzioni. La pronuncia del 28 gennaio 2026 ribadisce che la delega prevista dall’art. 16 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 non determina un trasferimento integrale della posizione di garanzia. Il datore di lavoro conserva infatti un nucleo essenziale di obblighi non delegabili, tra i quali assumono particolare rilievo la valutazione dei rischi e l’elaborazione del documento di sicurezza. Il Documento di Valutazione dei Rischi non può essere concepito come un mero adempimento formale, ma deve costituire uno strumento operativo di gestione della sicurezza aziendale. In tale prospettiva, il datore di lavoro è tenuto a verificare non solo la correttezza formale del documento, ma anche la sua effettiva idoneità a individuare i rischi e a predisporre misure preventive adeguate. Nelle organizzazioni produttive più complesse, la giurisprudenza sembra delineare un modello di vigilanza datoriale di secondo livello, fondato su flussi informativi strutturati tra delegante e delegato, audit periodici sul rispetto delle procedure e sistemi di tracciabilità dei controlli. La delega consente dunque di trasferire compiti tecnici e operativi, ma non elimina il dovere del datore di lavoro di assicurare il funzionamento complessivo del sistema prevenzionistico. 5. Considerazioni conclusive Le pronunce esaminate confermano una tendenza ormai consolidata della giurisprudenza penale in materia di sicurezza sul lavoro: la progressiva trasformazione del modello di responsabilità datoriale in senso organizzativo e sistemico. Il sistema prevenzionistico delineato dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 non viene più interpretato come un insieme di obblighi meramente formali, ma come un vero e proprio modello di governance del rischio lavorativo. In tale contesto, la responsabilità del datore di lavoro tende a estendersi a tutti gli eventi lesivi che si collocano nell’area dei rischi prevedibili e prevenibili mediante un’adeguata organizzazione della sicurezza. Pur continuando a escludere espressamente l’esistenza di una responsabilità oggettiva, la giurisprudenza sembra configurare uno standard di diligenza particolarmente elevato, che impone al garante un costante controllo sull’effettività delle misure di prevenzione e sul concreto rispetto delle prassi
La Corte Costituzionale e l’applicazione della causa di non punibilità nei reati di violenza a pubblici ufficiali: breve analisi della sentenza n. 172/2025
Il discrimine della resistenza a pubblico ufficiale: la Cassazione 2025 e la funzione selettiva del dolo specifico

La resistenza a pubblico ufficiale, nella sua costruzione codicistica, rappresenta un presidio fondamentale a tutela della regolarità dell’azione amministrativa e dell’imperatività delle funzioni pubbliche. Questa disciplina si colloca all’incrocio tra la massima tutela degli atti legittimi dell’autorità pubblica e l’esigenza, di matrice costituzionale, di garantire spazio alla critica, al dissenso e alla libertà di espressione. Così, se da un lato la legge mira a proteggere il corretto svolgimento delle funzioni degli organi pubblici, assicurando che nessuno possa impedire o ostacolare un pubblico ufficiale mentre compie legalmente il proprio lavoro, dall’altro il sistema giuridico deve comunque rispettare e garantire i diritti dei cittadini di esprimere dissenso, di criticare e di partecipare attivamente al dibattito pubblico, come previsto dalla Costituzione. In questo contesto, la recente pronuncia della Corte di Cassazione Penale, Sezione VI, sentenza n. 32839/2025, impone una riflessione approfondita sulla natura e sui limiti dell’elemento psicologico necessario per la rilevanza penale della condotta. La Corte ribadisce, con argomentazione puntuale e sistematica, che la responsabilità per resistenza deriva esclusivamente dalla presenza di dolo specifico. Pertanto, per la Suprema Corte, il reato di resistenza a pubblico ufficiale richiede che la condotta dell’agente sia finalisticamente orientata e sorretta dal preciso scopo di impedire o ostacolare il compimento di un atto legittimo da parte del pubblico ufficiale, mentre quest’ultimo sta effettivamente esercitando le sue funzioni. In questa prospettiva la Cassazione puntualizza che non sono sufficienti manifestazioni di mera ostilità, dissenso o espressioni minacciose pronunciate in un momento disconnesso rispetto all’azione dell’organo pubblico. Ciò che è invece necessario è un contributo volontario, sostenuto dal dolo specifico, volto a frapporre un concreto e attuale ostacolo allo svolgimento dell’attività amministrativa o di servizio in corso. In altri termini, solo la condotta che si inserisca causalmente e teleologicamente nell’alveo dell’azione pubblica, che risulti idonea a interrompere, vanificare o anche solo ritardare il compimento dell’atto, integra la tipicità della resistenza secondo il rigoroso discrimine tracciato dalla Suprema Corte. Ne risulta quindi un reato che si struttura attorno a una consapevole e mirata voluntas opponendi. Le minacce, le espressioni aggressive o le rimostranze verbali risultano penalmente irrilevanti se espresse come mera critica o dissenso, oppure qualora siano rivolte a decisioni già adottate, senza manifestare una volontà attuale di opporsi all’esecuzione di un atto di autorità. La giurisprudenza valorizza la specificità teleologica dell’elemento soggettivo, imponendo che l’azione dell’agente mostri una chiara finalità impeditiva, diretta a paralizzare, ritardare o comunque interferire con lo svolgimento di una funzione pubblica. Questo approccio, fortemente ispirato al principio di legalità e alla funzione garantista del diritto penale, delimita il campo della sanzionabilità ai soli comportamenti gravemente lesivi dell’effettività dell’azione amministrativa. Si esclude, in tal modo, ogni automatismo repressivo, preservando la fisiologia del dissenso e la salvaguardia della dialettica istituzionale. La Cassazione offre così un’interpretazione più selettiva e commisurata all’effettività dell’ostacolo arrecato dall’agente, sulla connessione tra la condotta e l’attualità dell’atto pubblico, ovverosia sulla idoneità effettiva della condotta a neutralizzare o impedire il regolare svolgimento delle procedure amministrative.
Diritto di critica politica: i toni forti non configurano reato di diffamazione.

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 11571/2025, ha chiarito che l’impiego di espressioni crude non travalicano i limiti della continenza, purché non eccedano in attacchi personali finalizzati ad aggredire l’altrui reputazione e siano caratterizzate da verità oggettiva. Il caso trae origine da un ricorso presentato da un cittadino condannato dalla Corte d’Appello di Salerno per aver pubblicato su “Facebook” un post contenente termini offensivi, quali “assassino” e “maledetti”, nei confronti del sindaco e dei componenti della giunta comunale di Amalfi. Tuttavia, mentre i giudici di merito hanno condannato il cittadino per #diffamazione aggravata, la Suprema Corte ha, invece, statuito che l’impiego iperbolico di tali termini hanno un evidente intento provocatorio, diretto a svolgere una funzione meramente enfatica per sottolineare la gravità dei fatti denunciati nel post. In particolare, se le critiche poste in essere hanno una pertinente forma espositiva, strettamente correlate alla finalità di disapprovazione e non travalichino nell’ingiustificata aggressione nei confronti dell’altrui reputazione, ciò non limita l’utilizzo di tali espressioni che, seppur concretamente offensive, abbiano un mero significato di critica negativa di cui è fondamentale tenere in considerazione alla luce del contesto entro cui viene impiegato. In conclusione, suddette espressioni, seppur connotate da toni forti, sono state ritenute dal supremo consesso e nel caso in specie, rientranti entro i limiti di diritto di critica politica. Studio legale Mastrovito