Licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese: no al tetto di 6 mensilità

La #Corte Costituzionale con la sentenza n. 118 del 21 luglio 2025 ha dichiarato incostituzionale il limite risarcitorio di 6 mensilità per #licenziamento illegittimo nelle piccole imprese. La Consulta con la citata sentenza ha stabilito l’incostituzionalità dell’ultimo periodo dell’art. 9, comma 1, del D. Lgs. N. 23/2015, il cd. Jobs Act, relativamente al tetto massimo delle sei mensilità dell’indennità risarcitoria nei casi di licenziamento illegittimo nelle piccole imprese. Per imprese con meno di 15 dipendenti per unità produttiva o nell’ambito di un Comune e comunque che non occupi più di 60 dipendenti in totale, in caso di licenziamento riconosciuto illegittimo, era prevista un’indennità risarcitoria che non poteva comunque superare il limite massimo delle 6 mensilità, tenendo conto dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio. Tale prescrizione (imposizione di un limite massimo, fisso e insuperabile) inserita nell’ambito del regime delle “tutele crescenti” prevista dal #“Jobs Act”, è stata riconosciuta, con la Sentenza in questione, incompatibile con diversi articoli della Costituzione Italiana; più precisamente, con quelli che sanciscono il principio di uguaglianza di tutti i cittadini (art. 3 Cost.), con l’affermazione del diritto al lavoro (art. 4 Cost.), con l’art. 35 che sancisce la tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni e con l’art. 41 che stabilisce la libertà di impresa. A seguito di suddetta recentissima pronuncia della Consulta, i giudici del lavoro non dovranno più rispettare il vincolo automatico delle 6 mensilità; in buona sostanza, a tutela del lavoratore, il risarcimento del danno causato da licenziamento illegittimo, avverrà attraverso una “personalizzazione”, connotata attraverso il vaglio di una serie di criteri quali l’anzianità di servizio, le condotte poste in essere e la gravità delle stesse, il danno effettivamente subito dal lavoratore licenziato. Al contrario, prima di detta pronuncia (che potrà essere richiamata anche nell’ambito di procedimenti in corso ovvero pendenti in appello), laddove il licenziamento comminato nell’ambito di una piccola impresa fosse stato dichiarato illegittimo, il giudice non poteva riconoscere più di 6 mensilità di indennità per il lavoratore. Oggi, invece, il Giudice dovrà procedere ad una valutazione ad hoc, caso per caso, con conseguente possibilità di un risarcimento anche più elevato. Tale pronuncia appare il frutto della presa di coscienza che, da un lato, le dimensioni di una impresa non ne determinano automaticamente la forza economica e dall’altro non si può prescindere dalla considerazione della gravità del vizio che inficia il licenziamento, nonché l’anzianità di servizio del lavoratore licenziato. Infine, il Giudice delle Leggi richiama, ancora una volta, l’attenzione del legislatore sulla necessità di intervenire con forza in detta materia al fine di garantire un equilibrio tra la tutela del lavoratore e la sostenibilità dell’impresa. #dirittodellavoro #licenziamento #jobsact #costituzione #cortecortituzionale #studiolegalemastrovito #giuslavorista
Danno da stress lavoro-correlato causato da imposta inattivita’ al dipendente pubblico.

Con sentenza n. 22161/2024 la Corte di cassazione ha accolto il ricorso di una dipendente di un Comune che a seguito di ordine di servizio del datore di lavoro (il Comune, per l’appunto) si era ritrovata sostanzialmente per due anni senza alcuna attività da svolgere. Alla dipendente, poco dopo, le veniva diagnosticato uno stato ansioso-depressivo. Adito il giudice di primo grado, questo stabiliva oltre 10.000 euro di risarcimento del danno da stress lavoro-correlato a carico dell’ente locale. Quest’ultimo in appello, invero, otteneva il ribaltamento della decisione di prime cure, in quanto veniva disconosciuto il nesso tra patologia denunciata e la condizione della donna sul luogo di lavoro. Infatti, era stato accolto il motivo di impugnazione con cui il Comune riteneva errata la conclusione del giudice di primo grado. In pratica, per i giudici di secondo grado non si poteva far risalire l’eziologia della malattia psichica a un momento praticamente coincidente con la nuova situazione sul luogo di lavoro. Inoltre, risultava che la donna qualche mese prima dell’ordine di servizio avesse già fatto ricorso a visita e cure per problemi psichici. La Cassazione accoglie il ricorso della dipendente, nel senso che il giudice di appello avrebbe dovuto affidarsi a una consulenza tecnica per poter riformare la sentenza di primo grado, affermando, contestualmente, che non è solo l’insorgenza ma anche l’aggravamento di uno stato patologico a poter essere fonte di danno per stress lavoro-correlato L’inattività può ben essere fonte di stress lavoro-correlato anche se l’organizzazione “difettosa” posta in essere dal datore di lavoro non è finalizzata a mobbizzare il lavoratore lasciato con le mani in mano. Ebbene, si tratta comunque di una condizione idonea a creare quello stato patologico che può causare disturbi o disfunzioni fisiche, psicologiche e sociali. Infine, non ha alcuna rilevanza un’eventuale patologia pregressa se comunque lo stress lavorativo ne ha determinato l’aggravamento anche se non l’insorgenza. #stressolavorocorrelato #diritto #dirittodellavoro #studiolegalemastrovito #dirittopubblico #dipendetepubblico #risarcimentodanno