Responsabilità datoriale e prevedibilità del rischio nella recente giurisprudenza della Cassazione penale

1. L’evoluzione della responsabilità datoriale nella giurisprudenza infortunistica Le recenti pronunce della Corte di Cassazione penale rese tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio 2026 si inseriscono nel consolidato filone giurisprudenziale in materia di sicurezza sul lavoro, contribuendo a definire con maggiore precisione l’estensione della responsabilità datoriale nell’ambito della prevenzione degli infortuni. Le decisioni in esame si collocano nel solco interpretativo inaugurato dalle Sezioni Unite n. 38343/2019, che ha attribuito centralità alla posizione di garanzia del datore di lavoro nella gestione del rischio lavorativo. In tale prospettiva, il sistema prevenzionistico delineato dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 viene interpretato come un complesso di obblighi organizzativi finalizzati alla tutela dell’integrità psicofisica del lavoratore. Le pronunce del 2026 appaiono – tuttavia – caratterizzate da un ulteriore rafforzamento del modello di responsabilità datoriale, nella misura in cui restringono sensibilmente l’operatività delle tradizionali cause di esclusione della responsabilità, quali l’eccezionalità dell’evento lesivo o l’imprudenza del lavoratore. Pur rimanendo formalmente ancorata al paradigma della colpa, la responsabilità datoriale sembra progressivamente assumere tratti prossimi a una “quasi oggettività”, in quanto l’area di rischio imputabile al datore tende a coincidere con l’intero spettro dei rischi prevedibili e governabili mediante l’organizzazione della sicurezza. 2. Prevedibilità del rischio e irrilevanza dell’assenza di precedenti infortuni. Un primo profilo di rilievo riguarda il ridimensionamento del valore esimente dell’eccezionalità dell’evento lesivo. La giurisprudenza tradizionale aveva talvolta attribuito rilievo all’assenza di precedenti infortuni quale elemento indicativo della non prevedibilità del rischio. Le pronunce più recenti, invece, qualificano tale circostanza come elemento neutro, privo di reale efficacia dimostrativa. Secondo l’impostazione accolta dalla Corte, la prevedibilità del rischio non può essere desunta da dati meramente statistici o empirici, ma deve essere valutata alla luce delle conoscenze tecnico-scientifiche proprie del settore produttivo e della concreta possibilità di neutralizzare il pericolo mediante adeguate misure organizzative. In questa prospettiva, l’assenza di incidenti pregressi non dimostra l’inesistenza del rischio, ma può essere semplicemente il risultato di una favorevole contingenza fattuale. Il datore di lavoro è – pertanto – chiamato a sviluppare una valutazione dei rischi che tenga conto anche di eventi solo astrattamente plausibili, purché conoscibili secondo l’esperienza professionale e la tecnica di settore. Ne consegue un significativo ampliamento del dovere di diligenza gravante sul garante, il quale non può limitarsi a reagire a situazioni di pericolo già manifestatesi, ma è tenuto a predisporre un sistema prevenzionistico idoneo ad anticipare e neutralizzare anche scenari non frequenti, purché ragionevolmente prevedibili. 3. Imprudenza del lavoratore e delimitazione del rischio eccentrico Un secondo profilo affrontato dalle pronunce del gennaio 2026 concerne l’incidenza della condotta del lavoratore sul nesso causale. La decisione del 29 gennaio, in particolare, affronta il caso di un lavoratore che aveva utilizzato un’attrezzatura senza la necessaria abilitazione e in stato di alterazione psicofisica. La Corte ha escluso che tali circostanze possano automaticamente interrompere il rapporto causale tra l’omissione datoriale e l’evento lesivo. La motivazione si fonda su un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità: le norme antinfortunistiche sono destinate a proteggere il lavoratore anche rispetto alle proprie imprudenze. L’eventuale violazione delle regole di sicurezza da parte del dipendente non è dunque sufficiente a escludere la responsabilità del datore di lavoro, qualora tale comportamento rientri nell’ambito delle condotte prevedibili nel contesto lavorativo. La responsabilità datoriale può essere esclusa soltanto in presenza di un comportamento abnorme o eccentrico, ossia radicalmente estraneo alle mansioni affidate al lavoratore e tale da collocarsi al di fuori dell’area di rischio governata dall’organizzazione aziendale. Le pronunce in esame chiariscono – tuttavia – che il concetto di rischio eccentrico presuppone la preventiva predisposizione di adeguate misure di prevenzione volte a fronteggiare l’ordinaria imprudenza dei lavoratori. Tra tali misure possono rientrare, ad esempio, protocolli di accesso alle attrezzature, controlli periodici sul rispetto delle procedure operative e sistemi disciplinari idonei a sanzionare le violazioni delle regole di sicurezza. In mancanza di tali presidi organizzativi, la condotta imprudente del lavoratore continua a ricadere nell’area di rischio governabile dal datore di lavoro. 4. Delega di funzioni e vigilanza datoriale di secondo livello. Un ulteriore aspetto di rilievo riguarda il tema della delega di funzioni. La pronuncia del 28 gennaio 2026 ribadisce che la delega prevista dall’art. 16 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 non determina un trasferimento integrale della posizione di garanzia.  Il datore di lavoro conserva infatti un nucleo essenziale di obblighi non delegabili, tra i quali assumono particolare rilievo la valutazione dei rischi e l’elaborazione del documento di sicurezza. Il Documento di Valutazione dei Rischi non può essere concepito come un mero adempimento formale, ma deve costituire uno strumento operativo di gestione della sicurezza aziendale. In tale prospettiva, il datore di lavoro è tenuto a verificare non solo la correttezza formale del documento, ma anche la sua effettiva idoneità a individuare i rischi e a predisporre misure preventive adeguate. Nelle organizzazioni produttive più complesse, la giurisprudenza sembra delineare un modello di vigilanza datoriale di secondo livello, fondato su flussi informativi strutturati tra delegante e delegato, audit periodici sul rispetto delle procedure e sistemi di tracciabilità dei controlli. La delega consente dunque di trasferire compiti tecnici e operativi, ma non elimina il dovere del datore di lavoro di assicurare il funzionamento complessivo del sistema prevenzionistico. 5. Considerazioni conclusive Le pronunce esaminate confermano una tendenza ormai consolidata della giurisprudenza penale in materia di sicurezza sul lavoro: la progressiva trasformazione del modello di responsabilità datoriale in senso organizzativo e sistemico. Il sistema prevenzionistico delineato dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 non viene più interpretato come un insieme di obblighi meramente formali, ma come un vero e proprio modello di governance del rischio lavorativo. In tale contesto, la responsabilità del datore di lavoro tende a estendersi a tutti gli eventi lesivi che si collocano nell’area dei rischi prevedibili e prevenibili mediante un’adeguata organizzazione della sicurezza. Pur continuando a escludere espressamente l’esistenza di una responsabilità oggettiva, la giurisprudenza sembra configurare uno standard di diligenza particolarmente elevato, che impone al garante un costante controllo sull’effettività delle misure di prevenzione e sul concreto rispetto delle prassi

La tutela della salute mentale nel diritto del lavoro: la sentenza Tribunale di Reggio Emilia n. 337/2025 apre al riconoscimento dello stress come malattia professionale.

La valorizzazione della stabilità mentale come componente essenziale della salute del lavoratore rappresenta una conquista progressiva e decisiva nel panorama del diritto del lavoro contemporaneo. Già l’art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro «di adottare nell’esercizio dell’impresa le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori d’opera», segnando una definitiva cesura rispetto a concezioni meramente produttivistiche dell’impiego subordinato.  Questa visione trova compiuta attuazione nell’evoluzione normativa e giurisprudenziale degli ultimi anni, che ha inserito la salute psichica tra gli oggetti di tutela primaria delle politiche di prevenzione, riconoscendo il legame indissolubile tra qualità dell’ambiente lavorativo, benessere psicologico e produttività.​ Tradizionalmente, le richieste di indennizzo per patologie psicologiche correlate all’attività lavorativa si sono scontrate con la necessità di dimostrare un comportamento volutamente lesivo del datore di lavoro, quali atti di mobbing o persecuzioni manifeste. Questa impostazione, tuttavia, ha palesato limiti nella tutela effettiva del lavoratore, soprattutto nelle ipotesi di stress da ambiente lavorativo “tossico”, senza una volontà esplicita di danneggiamento. Un significativo mutamento è stato favorito dalle pronunce della Suprema Corte di Cassazione, tra cui la celebre Cass. civ., sez. lav., 11 ottobre 2022, n. 29611, che ha sancito l’indennizzabilità indiscriminata di tutte le malattie di natura fisica o psichica riconducibili a fattori di rischio legati al lavoro, specificando che l’assenza di una tabella esplicita non può precludere la tutela INAIL.​ Ulteriore conferma è giunta da Cass. civ., sez. lav., 25 ottobre 2022, n. 31514, che ha esteso la copertura anche ai casi di patologie psichiche conseguenti a mobbing e pressioni psicologiche, sottolineando come la prova del nesso causale sia sufficiente per ottenere l’indennizzo, indipendentemente dalla volontà lesiva della controparte datoriale.​ Ebbene, nel solco di tale indirizzo, la sentenza n. 337/2025, del Tribunale di Reggio Emilia, ha riconosciuto che la sicurezza sul lavoro deve comprendere anche la tutela della salute mentale e la salvaguardia della creazione di un clima lavorativo che, pur non fondato su un intento persecutorio, risulti fonte di malattia psichica.​ Il Giudice ha rimarcato come non sia più necessario provare che il datore di lavoro avesse la volontà di “distruggere” il lavoratore; è sufficiente dimostrare che il lavoratore si sia effettivamente ammalato a causa di un ambiente lavorativo opprimente, caratterizzato da turni pressanti, isolamento, umiliazioni, negazione di permessi e altre forme di pressione non necessariamente intenzionali. In particolare, la sentenza di merito ha applicato il principio della tutela previdenziale oggettiva, secondo cui la valutazione del diritto all’indennizzo si basa sul risultato concreto (la malattia) e non sulle intenzioni soggettive. Ciò implica che quando una perizia medica certifica che ansia e depressione sono derivate da condizioni di lavoro oppressive, l’INAIL è tenuto a riconoscere l’indennizzo. Questa pronuncia assume un valore paradigmatico, dischiudendo la strada a una tutela più estesa e reale per quei lavoratori costretti a convivere con ambienti professionali nocivi e disfunzionali senza poter provare specifiche condotte persecutorie. In definitiva, il riconoscimento sempre più consolidato dello stress lavoro-correlato e delle sue conseguenze come malattia professionale indennizzabile, segna un avanzamento significativo nel diritto del lavoro e nella tutela della dignità e integrità psicofisica dei lavoratori. Avv. Marianna SARDELLA

Contattaci per una consulenza

    Contatti

    Made with MG INFORMATICA