Niente prescrizione senza notifica dei decreti: il principio affermato dalla Corte dei Conti sulla pensione.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Piemonte, con la sentenza n. 94/2026, ha accolto il ricorso proposto da un appartenente alla Guardia di Finanza assistito dallo Studio Legale Mastrovito, riconoscendo il diritto alla riliquidazione della pensione ordinaria e della pensione privilegiata, nonché alla corresponsione integrale degli arretrati, con accessori, rigettando l’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall’INPS. Il caso deciso dalla Corte Il ricorrente era stato collocato in congedo assoluto per permanente inidoneità al servizio con decorrenza dal 3 ottobre 2003 e, nel corso degli anni, aveva ottenuto una serie di provvedimenti amministrativi che gli riconoscevano prima il trattamento pensionistico ordinario e poi quello privilegiato, sino ai decreti di riliquidazione del 2024. Nonostante tali provvedimenti, la concreta liquidazione degli importi, degli arretrati e degli accessori da parte dell’INPS non era mai stata resa trasparente al pensionato, il quale non aveva ricevuto una effettiva comunicazione (atto formale di determinazione) dei conteggi e aveva dovuto sollecitare più volte sia l’Istituto previdenziale sia l’Amministrazione di appartenenza. Nel costituirsi in giudizio, l’INPS ha sostenuto che gli arretrati potessero essere riconosciuti soltanto nei limiti del quinquennio anteriore al primo sollecito del 2024, eccependo quindi la prescrizione dei ratei maturati in precedenza. Il principio affermato Il cuore innovativo della decisione sta nell’applicazione rigorosa dell’art. 143, ultimo comma, del d.P.R. n. 1092/1973, secondo cui il termine di prescrizione dei ratei pensionistici non decorre prima del giorno in cui il provvedimento di liquidazione della pensione o dell’assegno rinnovabile sia portato a conoscenza dell’interessato. La Corte afferma che, se il pensionato non ha mai avuto legale conoscenza del provvedimento di liquidazione e dei relativi conteggi, non può iniziare a decorrere la prescrizione quinquennale dei singoli ratei, pur restando fermo il principio generale della imprescrittibilità del diritto a pensione in sé considerato. Si tratta di un passaggio di particolare rilievo pratico, perché impedisce all’ente previdenziale di trarre vantaggio dalla propria inerzia amministrativa o dalla mancata notificazione dei decreti pensionistici, utilizzando il decorso del tempo come eccezione difensiva contro il pensionato. L’elemento più interessante della pronuncia non consiste nell’enunciazione astratta del principio, già presente nella normativa e nella giurisprudenza contabile, ma nella sua applicazione concreta a una vicenda caratterizzata da una lunga sequenza di provvedimenti favorevoli rimasti, di fatto, privi di piena attuazione nei confronti del beneficiario. La sentenza valorizza il dato sostanziale della conoscenza legale del provvedimento e lo collega al dovere di trasparenza dell’amministrazione previdenziale: non basta che esistano decreti interni o atti trasmessi tra amministrazioni, se il destinatario non è stato posto nelle condizioni di conoscere il contenuto della liquidazione e di verificarne la correttezza. La decisione finale Nel merito, la Corte ha riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire la pensione ordinaria e la pensione privilegiata ordinaria come riliquidata. Ha inoltre affermato il diritto alla liquidazione integrale di tutti i ratei arretrati e al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, da ciascuna scadenza sino all’effettivo soddisfo, condannando l’INPS anche al pagamento delle spese di lite. Osservazioni conclusive La sentenza n. 94/2026 della Corte dei conti Piemonte rappresenta una pronuncia di notevole utilità pratica perché riafferma che la prescrizione dei ratei non può decorrere in danno del pensionato quando l’amministrazione non gli abbia portato a conoscenza il provvedimento di liquidazione. Il principio assume un valore ancora più significativo nei casi in cui il diritto sia già stato formalmente riconosciuto da provvedimenti definitivi, ma l’ente previdenziale ritardi o ometta la completa esecuzione economica degli stessi. #pensione #pensione privilegiata #Corte dei Conti #arretrati pensione #studiolegalemastrovito #diritto previdenziale #militari
Responsabilità Contabile e Amministrativa: il punto dopo la Legge n. 1/2026

Il 2026 segna una svolta significativa nella disciplina della responsabilità erariale dei pubblici dipendenti e degli amministratori pubblici. Da un lato, la #Legge 7 gennaio 2026, n. 1 (c.d. Legge Foti) ha profondamente innovato la materia, intervenendo su alcuni degli istituti più rilevanti e incidendo in modo sensibile sull’assetto complessivo del sistema della responsabilità amministrativo-contabile. Dall’altro lato, la Corte dei conti, attraverso una serie di pronunce, creando un vero e proprio dibattito (non solo giurisprudenziale), ha iniziato a delineare le prime coordinate interpretative del nuovo quadro normativo, offrendo indicazioni destinate comunque orientare l’evoluzione della giurisprudenza nei prossimi anni. 1. Novella legislativa e tipizzazione della colpa grave Il novellato art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, pur confermando i principi generali della responsabilità amministrativo-contabile, secondo cui essa ha carattere personale ed è limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, ferma restando l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali, introduce significative innovazioni in ordine alla definizione della colpa grave. In particolare, il legislatore procede alla sua espressa tipizzazione, stabilendo che costituisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l’affermazione di un fatto la cui esistenza sia incontestabilmente esclusa dagli atti del procedimento ovvero la negazione di un fatto la cui esistenza risulti in modo incontrovertibile dagli stessi atti. Ai fini dell’accertamento della violazione manifesta delle norme di diritto, la disposizione impone di considerare, in particolare, il grado di chiarezza e precisione delle norme violate, nonché l’inescusabilità e la gravità dell’inosservanza. La riforma precisa altresì che non integra colpa grave la violazione o l’omissione derivante dall’affidamento riposto in orientamenti giurisprudenziali prevalenti o in pareri resi dalle autorità competenti, introducendo così una significativa causa di esclusione della responsabilità volta a tutelare l’azione amministrativa svolta in conformità a indirizzi interpretativi consolidati. Il legislatore interviene, inoltre, ampliando l’ambito dell’esclusione della responsabilità per colpa grave in relazione agli atti sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, estendendo l’effetto esimente non solo ai profili esaminati in sede di controllo, ma anche agli atti richiamati o allegati che costituiscono il presupposto logico e giuridico dell’atto sottoposto a verifica. Tale previsione, tuttavia, non incide direttamente sull’attività degli enti locali, i cui atti, in via generale, non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. 2. Il limite al danno e il potere riduttivo La novità di maggiore impatto pratico è l’obbligo per il giudice contabile di ridurre l’importo addebitato. Salvo i casi di dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti deve porre a carico del responsabile una somma non superiore al #30% del danno accertato, e comunque entro il limite del doppio della retribuzione annua lorda percepita nell’anno di riferimento. Per i condannati, nei casi più gravi, è prevista la possibilità di sospensione dalla gestione di risorse pubbliche da sei mesi a tre anni. La legge introduceva inoltre l’obbligo di copertura assicurativa per chi gestisce risorse pubbliche, introducendo un meccanismo di ripartizione del rischio, oggi sospesa e slittata al 01 gennaio 2027. 3. Le prime “reazione” della Corte dei conti Sul piano giurisprudenziale la Corte dei conti è intervenuta con pronunciamenti di rilievo. Tra le prime applicazioni della riforma si segnala la sentenza n. 82 del 20 febbraio 2026 della Sezione giurisdizionale per il Lazio, che ha chiarito come la riduzione del danno entro il limite del trenta per cento non operi automaticamente, dovendo la disciplina essere interpretata in conformità ai principi costituzionali e ai vincoli derivanti dall’ordinamento europeo in materia di tutela delle finanze pubbliche. La Corte ha ribadito il ruolo della giurisdizione contabile quale presidio della corretta gestione delle risorse pubbliche, evidenziando che il legislatore non può comprimere oltre determinati limiti la funzione giurisdizionale senza esporre la disciplina a possibili censure di costituzionalità. Nello stesso solco si colloca la sentenza n. 9 del 23 gennaio 2026 della Sezione giurisdizionale per la Toscana, la quale ha precisato che il meccanismo di riduzione del danno non trova applicazione nei casi di responsabilità dolosa. Il principio è coerente con la disciplina normativa, che esclude espressamente il limite riduttivo nelle ipotesi di dolo o di illecito arricchimento. La pronuncia conferma come la qualificazione della condotta in termini di dolo o colpa grave sia decisiva sia ai fini dell’accertamento della responsabilità amministrativa sia per la determinazione dell’entità del danno imputabile al responsabile. 4. Diritto transitorio e prescrizione Un tema delicato riguarda l’applicazione delle nuove regole ai processi già in corso. La legge prevede l’immediata applicabilità di alcune disposizioni, ma dottrina e giurisprudenza hanno segnalato che applicare in modo retroattivo la nuova definizione di colpa grave ai giudizi pendenti – soprattutto in appello – potrebbe contrastare con il diritto di difesa e con il diritto alla prova garantiti dalla Costituzione. Sul fronte della prescrizione, per gli addebiti a titolo di colpa grave, il termine decorre dalla data del fatto dannoso (condotta, evento e nesso causale), a prescindere dal momento in cui l’amministrazione o la Procura contabile siano venute a conoscenza del danno. 5. Conclusioni: tra tutela dell’erario e certezza del diritto Il quadro del 2026 evidenzia una tensione tra due esigenze entrambe rilevanti: da un lato la tutela delle finanze pubbliche e la repressione della cattiva amministrazione; dall’altro la necessità di garantire ai funzionari un clima di certezza sufficiente a evitare la cosiddetta “burocrazia difensiva”, cioè il blocco dell’azione amministrativa per timore di conseguenze erariali. La L. n. 1/2026 ha scelto di privilegiare la seconda esigenza, introducendo significativi meccanismi di protezione. La Corte dei conti ha risposto riaffermando il proprio ruolo di garante delle risorse pubbliche e limitando gli automatismi riduttivi, a tutela dell’effettività della giurisdizione contabile. Lo Studio Legale Mastrovito offre consulenza e assistenza in materia di responsabilità contabile e amministrativa. Contattaci per una valutazione del tuo caso. ResponsabilitàErariale #LeggeFoti #CorteDeiConti #DirittoAmministrativo #ColpaGrave #PubblicaAmministrazione #DannoErariale #StudioLegaleMastrovito #pubblicidipendenti
Danno all’immagine della Pubblica Amministrazione: la sentenza n. 3/2026 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti e l’estensione della responsabilità erariale ai reati dolosi dei pubblici dipendenti

Il danno all’immagine della pubblica amministrazione costituisce il pregiudizio immateriale subito dall’ente pubblico quando la sua reputazione e credibilità vengono compromesse, con effetti negativi sul buon andamento e sull’imparzialità imposti dall’art. 97 Cost. Non si tratta di un vulnus meramente psicologico o morale, bensì di un danno patrimoniale indiretto: la perdita di fiducia dei cittadini indebolisce la legittimazione democratica dell’ente, ne riduce l’efficacia operativa e configura una perdita di chance risarcibile. La giurisprudenza contabile ha progressivamente riconosciuto tale voce di danno come autonoma, ammettendone la prova per presunzioni di comune esperienza, in coerenza con l’evoluzione civilistica del danno non patrimoniale. Con la sentenza n. 3/2026, depositata il 3 marzo 2026, le Sezioni Riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti segnano un autentico cambio di paradigma nella tutela del danno all’immagine.L’azione risarcitoria diviene ora esperibile per tutti i delitti dolosi commessi dai dipendenti pubblici, purché idonei a ledere il prestigio funzionale dell’ente. Il caso oggetto della decisione riguardava un dipendente autore di un delitto doloso estraneo al tradizionale novero dei reati contro la PA (udienza del 22 ottobre 2025). Le Sezioni Riunite hanno confermato la proponibilità dell’azione erariale per qualsiasi reato doloso — generico o intenzionale, ma non colposo — che comprometta il prestigio o la credibilità funzionale dell’amministrazione. In tale prospettiva, il Collegio supera l’interpretazione restrittiva dell’art. 51, comma 7, D.Lgs. n. 174/2016 (Codice di giustizia contabile), ridefinendo il rapporto tra reato e danno erariale alla luce dei principi costituzionali e dell’evoluzione giurisprudenziale consolidata. Finora, la disposizione citata limitava la risarcibilità del danno all’immagine ai “delitti commessi a danno della pubblica amministrazione o da essa dipendenti”, circoscrivendo il campo ai reati contro la PA e richiedendo un pregiudizio patrimoniale diretto. Le Sezioni Riunite introducono invece un’interpretazione finalistica e teleologica: l’espressione “a danno della PA” comprende ogni delitto doloso che comprometta l’immagine funzionale dell’ente, in coerenza con i principi di buon andamento e imparzialità sanciti dall’art. 97 Cost. Tali principi si intrecciano con il dovere di “disciplina e onore” dei pubblici funzionari (art. 54 Cost.) e con la responsabilità disciplinare dei dipendenti (art. 98 Cost.), conformemente a quanto affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 191/2019), che ha riconosciuto la risarcibilità della perdita di chance reputazionale. Il danno all’immagine assume così natura patrimoniale emergente da perdita di reputazione, distinto dal danno morale o esistenziale. Esso è provabile in via presuntiva (art. 2729 c.c.) o sulla base di nozioni di comune esperienza (art. 115 c.p.c.), senza necessità di dimostrare un rigoroso nesso causale economico. La lesione viene valutata ex officio, tenendo conto dell’eco mediatica, del ruolo ricoperto dal soggetto agente e della gravità intrinseca del fatto. Così, la quantificazione del danno si fonda su tre parametri: Il danno ha natura personale e solidale (art. 2049 c.c., applicabile in via analogica) ed è azionabile principalmente davanti alla Corte dei conti (art. 55 c.g.c.), ma anche dinanzi al giudice ordinario in quanto illecito extracontrattuale.La legittimazione attiva spetta esclusivamente all’amministrazione danneggiata.L’onere probatorio risulta alleggerito mediante una presunzione relativa di danno, superabile solo con prova contraria fornita dal convenuto. Le ricadute sistemiche della decisione appaiono molto rilevanti: l’orientamento rafforza la tutela del patrimonio pubblico e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni, producendo al contempo un marcato effetto deterrente verso condotte dolose dei pubblici dipendenti.