Niente prescrizione senza notifica dei decreti: il principio affermato dalla Corte dei Conti sulla pensione.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Piemonte, con la sentenza n. 94/2026, ha accolto il ricorso proposto da un appartenente alla Guardia di Finanza assistito dallo Studio Legale Mastrovito, riconoscendo il diritto alla riliquidazione della pensione ordinaria e della pensione privilegiata, nonchĂ© alla corresponsione integrale degli arretrati, con accessori, rigettando l’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall’INPS. Il caso deciso dalla Corte Il ricorrente era stato collocato in congedo assoluto per permanente inidoneitĂ  al servizio con decorrenza dal 3 ottobre 2003 e, nel corso degli anni, aveva ottenuto una serie di provvedimenti amministrativi che gli riconoscevano prima il trattamento pensionistico ordinario e poi quello privilegiato, sino ai decreti di riliquidazione del 2024.  Nonostante tali provvedimenti, la concreta liquidazione degli importi, degli arretrati e degli accessori da parte dell’INPS non era mai stata resa trasparente al pensionato, il quale non aveva ricevuto una effettiva comunicazione (atto formale di determinazione) dei conteggi e aveva dovuto sollecitare piĂą volte sia l’Istituto previdenziale sia l’Amministrazione di appartenenza.  Nel costituirsi in giudizio, l’INPS ha sostenuto che gli arretrati potessero essere riconosciuti soltanto nei limiti del quinquennio anteriore al primo sollecito del 2024, eccependo quindi la prescrizione dei ratei maturati in precedenza.  Il principio affermato Il cuore innovativo della decisione sta nell’applicazione rigorosa dell’art. 143, ultimo comma, del d.P.R. n. 1092/1973, secondo cui il termine di prescrizione dei ratei pensionistici non decorre prima del giorno in cui il provvedimento di liquidazione della pensione o dell’assegno rinnovabile sia portato a conoscenza dell’interessato.  La Corte afferma che, se il pensionato non ha mai avuto legale conoscenza del provvedimento di liquidazione e dei relativi conteggi, non può iniziare a decorrere la prescrizione quinquennale dei singoli ratei, pur restando fermo il principio generale della imprescrittibilitĂ  del diritto a pensione in sĂ© considerato.  Si tratta di un passaggio di particolare rilievo pratico, perchĂ© impedisce all’ente previdenziale di trarre vantaggio dalla propria inerzia amministrativa o dalla mancata notificazione dei decreti pensionistici, utilizzando il decorso del tempo come eccezione difensiva contro il pensionato.  L’elemento piĂą interessante della pronuncia non consiste nell’enunciazione astratta del principio, giĂ  presente nella normativa e nella giurisprudenza contabile, ma nella sua applicazione concreta a una vicenda caratterizzata da una lunga sequenza di provvedimenti favorevoli rimasti, di fatto, privi di piena attuazione nei confronti del beneficiario.  La sentenza valorizza il dato sostanziale della conoscenza legale del provvedimento e lo collega al dovere di trasparenza dell’amministrazione previdenziale: non basta che esistano decreti interni o atti trasmessi tra amministrazioni, se il destinatario non è stato posto nelle condizioni di conoscere il contenuto della liquidazione e di verificarne la correttezza. La decisione finale Nel merito, la Corte ha riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire la pensione ordinaria e la pensione privilegiata ordinaria come riliquidata.  Ha inoltre affermato il diritto alla liquidazione integrale di tutti i ratei arretrati e al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, da ciascuna scadenza sino all’effettivo soddisfo, condannando l’INPS anche al pagamento delle spese di lite. Osservazioni conclusive La sentenza n. 94/2026 della Corte dei conti Piemonte rappresenta una pronuncia di notevole utilitĂ  pratica perchĂ© riafferma che la prescrizione dei ratei non può decorrere in danno del pensionato quando l’amministrazione non gli abbia portato a conoscenza il provvedimento di liquidazione.  Il principio assume un valore ancora piĂą significativo nei casi in cui il diritto sia giĂ  stato formalmente riconosciuto da provvedimenti definitivi, ma l’ente previdenziale ritardi o ometta la completa esecuzione economica degli stessi.  #pensione #pensione privilegiata #Corte dei Conti #arretrati pensione #studiolegalemastrovito   #diritto previdenziale #militari

Comporto e disabilità: il licenziamento è nullo se il datore non indaga e non si attiva

Principio di diritto L’applicazione del medesimo periodo di comporto ai lavoratori disabili e non disabili costituisce discriminazione indiretta, in quanto una disposizione apparentemente neutra produce uno svantaggio oggettivo per la categoria protetta. Il datore di lavoro che, pur in presenza di elementi conoscibili circa la disabilitĂ  del dipendente, proceda al licenziamento senza preventivamente verificare la correlazione tra le assenze e lo stato di salute e senza valutare possibili accomodamenti ragionevoli, adotta un comportamento vietato ai sensi del D.Lgs. n. 216/2003 e delle direttive europee antidiscriminatorie. Con recente sentenza n. 8211 del 2 aprile 2026 – in continuitĂ  con Cass. n. 4623/2026 e ord. n. 170/2025 -, la Cassazione consolida e raffina un principio destinato a ridisegnare le procedure di gestione delle assenze nelle imprese: prima di intimare il licenziamento per superamento del periodo di comporto, il datore di lavoro ha l’obbligo di verificare se le assenze siano riconducibili a una condizione di disabilitĂ  e di valutare accomodamenti ragionevoli. L’ignoranza formale non lo esime: conta la conoscibilitĂ . Il licenziamento per superamento del periodo di comporto è, nella pratica, uno degli atti di recesso apparentemente piĂą sicuri: si contano i giorni, si verifica il contratto collettivo applicato, si supera la soglia, si invia la lettera. Nessun giudizio disciplinare, nessuna contestazione, nessun onere probatorio articolato. Eppure, con la sentenza n. 8211 del 2 aprile 2026, la Corte di Cassazione ribadisce con forza inusuale che questa linearitĂ  è solo apparente quando, nel percorso lavorativo del dipendente, siano presenti segnali di disabilitĂ . In quel caso, il conto dei giorni diventa soltanto il punto di partenza di un procedimento molto piĂą complesso e la cui omissione espone l’impresa alla sanzione piĂą grave: la nullitĂ  del licenziamento. Il fatto: una storia ordinaria con esito straordinario La vicenda mostra come il superamento formale del periodo di comporto non basti a rendere legittimo il licenziamento quando le assenze siano legate a una condizione di disabilitĂ  nota o conoscibile dal datore di lavoro. Una lavoratrice di una cooperativa socio-assistenziale aveva accumulato 371 giorni di assenza in tre anni, superando i 365 giorni previsti dal CCNL. Per questo, nel novembre 2021, l’azienda le intimava il licenziamento per superamento del comporto. Tuttavia, 329 giorni di assenza (l’88,6% del totale) erano dovuti a una patologia cronica invalidante, giĂ  riconosciuta come invaliditĂ  civile. Inoltre, tale condizione era conoscibile dall’azienda attraverso la documentazione sanitaria e il giudizio di idoneitĂ  con limitazioni del medico competente. Secondo i giudici, la cooperativa non poteva limitarsi al semplice conteggio delle assenze, ma doveva verificarne la natura e il collegamento con la disabilitĂ  della lavoratrice. In mancanza di tale verifica, l’applicazione automatica del periodo di comporto ha prodotto un effetto discriminatorio, perchĂ© una regola apparentemente neutra ha inciso in modo sproporzionato sulla dipendente disabile. Per questo, Tribunale e Corte d’Appello hanno dichiarato nullo il licenziamento, affermando che il datore non può recedere automaticamente quando il superamento del comporto dipenda in larga parte da una condizione invalidante nota o conoscibile. La decisione ribadisce quindi che il licenziamento per superamento del comporto è nullo se ignora il nesso tra assenze e disabilitĂ , poichĂ© viola il principio di paritĂ  di trattamento e integra una forma di discriminazione indiretta. In Cassazione, poi, la cooperativa sostiene: (1) di non essere a conoscenza della disabilitĂ ; (2) che il CCNL non prevede distinzioni per i lavoratori disabili; (3) che il meccanismo del comporto è neutro e legittimo. La Corte – in conclusione -rigetta il ricorso su tutti i motivi, dichiara la nullitĂ  del licenziamento confermata e reintegra la lavoratrice. Il ragionamento della Corte La discriminazione indiretta: una regola neutra può essere vietata La sentenza affronta il tema della discriminazione indiretta, chiarendo che una regola uguale per tutti non è necessariamente equa. La Cassazione afferma infatti che una disposizione apparentemente neutra diventa discriminatoria quando produce, in concreto, uno svantaggio per una categoria protetta. Nella discriminazione indiretta non conta l’intenzione del datore di lavoro, ma l’effetto concreto della regola applicata. Nel caso del comporto, ciò si determina, adottando ai lavoratori disabili lo stesso limite massimo di assenze previsto per tutti li penalizza, perchĂ© essi sono piĂą soggetti ad assenze dovute alla propria condizione di salute. Applicare indistintamente la stessa soglia significa – quindi – ignorare una differenza rilevante e trasformare una regola formalmente neutra in una misura sostanzialmente discriminatoria. uguale in una sostanzialmente ingiusta. Ciò che rileva è l’effetto oggettivo della misura, non l’intenzione del datore. L’obbligo di accomodamenti ragionevoli: un dovere di fare, non solo di astenersi Il secondo pilastro argomentativo riguarda l’obbligo di accomodamenti ragionevoli previsto dall’art. 3, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 216/2003 – norma di derivazione europea (Direttiva 2000/78/CE) – che impone al datore di lavoro di adottare misure organizzative idonee a consentire la prosecuzione del rapporto in presenza di un lavoratore disabile. Non si tratta di un obbligo di risultato, ma di un obbligo di processo: il datore deve attivarsi, valutare soluzioni, documentare le ragioni per cui eventualmente non siano praticabili. La cooperativa non aveva adottato alcuna tutela: non aveva escluso dal comporto le assenze dovute alla disabilitĂ  nĂ© valutato possibili adattamenti. Questa inerzia, a fronte di una situazione conoscibile, è stata ritenuta dalla Corte una violazione degli obblighi di protezione del datore di lavoro. Il tema della conoscenza: non basta l’ignoranza formale La terza e forse piĂą rilevante innovazione operativa della sentenza riguarda il confine della conoscenza richiesta al datore di lavoro. La cooperativa sosteneva di non sapere della disabilitĂ  della lavoratrice. La Corte risponde che questo non è sufficiente. Il datore di lavoro non può limitarsi a invocare l’ignoranza formale – il fatto che la dipendente non abbia mai presentato un certificato di invaliditĂ  agli uffici del personale – quando elementi conoscibili con l’ordinaria diligenza avrebbero dovuto indurlo a indagare. La frequenza e la natura delle assenze, i referti del medico competente, i giudizi di idoneitĂ  con limitazioni: sono tutti segnali che pongono in capo all’imprenditore un dovere di approfondimento. Ignorarli – secondo la suprema Corte – non esonera dalla responsabilitĂ ; anzi, l’omessa attivazione di fronte a questi segnali costituisce essa

Il falso ideologico del pubblico ufficiale tra prassi amministrativa e tutela della fede pubblica: note a Cass. pen., Sez. V, 3 gennaio 2026, n. 371

La sentenza n. 371/2026 della Corte di Cassazione, Sez. V penale, si inserisce in una linea interpretativa giĂ  rigorosa in materia di falso ideologico, ma ne rafforza in modo sistematico alcuni snodi teorici centrali propri dell’art. 479 c.p., consolidando la concezione dell’atto pubblico come processo certificativo complesso, sottolineando la rilevanza delle attestazioni implicite e riaffermando la centralitĂ  del dovere di veritĂ  quale presupposto dell’affidamento pubblico, con conseguenze operative significative per la redazione e la verifica degli atti, incluse le formule standard e gli atti digitalizzati. La norma incrimina il pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle funzioni, attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la veritĂ . Si colloca tra i delitti contro la fede pubblica, dove il bene giuridico tutelato è: Il confronto con l’art. 476 c.p. chiarisce efficacemente la distinzione strutturale tra le due figure di reato: mentre l’art. 476 c.p., in tema di falso materiale in atto pubblico, tutela la genuinitĂ  formale del documento e sanziona l’alterazione della sua materialitĂ , ossia la contraffazione o modificazione dell’atto nella sua dimensione esteriore, l’art. 479 c.p., relativo al falso ideologico, colpisce invece la falsitĂ  del contenuto certificativo, ossia la non veridicitĂ  di quanto il pubblico ufficiale attesta nell’esercizio delle sue funzioni, anche quando l’atto sia formalmente autentico.  Ne consegue che nel primo caso è compromessa l’identitĂ  materiale dell’atto, nel secondo la veritĂ  giuridicamente garantita che l’atto è destinato a esprimere, con una diversa incidenza sul bene giuridico della fede pubblica Nel falso ideologico il documento è autentico quanto a provenienza, ma infedele quanto alla realtĂ  attestata. Il passaggio teoricamente piĂą rilevante della pronuncia riguarda l’ampliamento dell’oggetto della falsitĂ . La Corte afferma che rientrano nell’area di tipicitĂ  non solo i fatti principali espressamente dichiarati ma anche le modalitĂ  dell’accertamento, le attivitĂ  presupposte alla formazione dell’atto e le attestazioni implicite L’atto pubblico viene così concepito come documento-procedimento: la sua veridicitĂ  investe l’intero iter formativo che esso presuppone o dichiara di aver seguito.  Se il pubblico ufficiale afferma – anche solo implicitamente – di aver svolto un accertamento mai compiuto, la falsitĂ  colpisce la realtĂ  giuridicamente rilevante che l’atto intende certificare. In altri termini, non è piĂą solo il “dato finale” a rilevare, ma la veritĂ  del processo cognitivo attestato. Uno dei nodi pratici centrali è la distinzione tra la mera illegittimitĂ  procedimentale e il vero e proprio  reato di falso ideologico. La Corte ha avuto modo di precisare  che non ogni violazione amministrativa integra il reato.  Invero, la soglia penale viene superata quando la deviazione procedurale viene coperta da un’attestazione non veritiera.  Esempi tipici elaborati in giurisprudenza: dichiarare la propria presenza sul luogo dell’accertamento quando non vi si è stati, oppure attestare la sussistenza dei presupposti per una contestazione differita in assenza delle condizioni di legge.In detti casi non si tratta di semplice irregolaritĂ , ma di alterazione della veritĂ  certificata. Il discrimine appare dunque rappresentato dalla presenza di una narrazione consapevolmente infedele della realtĂ . Sul piano psicologico, la sentenza ribadisce un principio consolidato; ossia, per integrare l’Art. 479 c.p. è sufficiente il dolo generico: consapevolezza della non veridicitĂ  e volontĂ  di inserirla nell’attoPertanto, non è richiesto il fine di un particolare profitto o di un qualsivoglia vantaggio personale, ovvero scopo ulteriore.Pertanto, l’assenza di interesse personale non esclude la responsabilitĂ  e la norma non prevede un dolo specifico. In conclusione L’offesa alla fede pubblica si consuma nel momento in cui l’atto pubblico contiene una rappresentazione consapevolmente infedele, a prescindere dalle motivazioni soggettive. La decisione consolida la nozione di atto pubblico quale processo certificativo complesso, non riducibile alla mera forma documentale ma comprensivo dell’attivitĂ  valutativa e degli accertamenti che ne costituiscono il presupposto, ampliando coerentemente l’area delle attestazioni implicite penalmente rilevanti e riaffermando la centralitĂ  del dovere di veritĂ  quale fondamento dell’affidamento pubblico. Ne deriva – pertanto – una concezione sostanziale della fede pubblica, che trascende il dato formale dell’atto e investe l’intero procedimento che esso incorpora e rappresenta, con rilevanti ricadute operative sul piano giuridico e forense: si impone un’attenzione rigorosa alla tracciabilitĂ  effettiva degli accertamenti svolti, particolare cautela nell’uso di formule standard che presuppongano attivitĂ  non realmente compiute e una vigilanza ancora piĂą stringente rispetto agli atti automatizzati o digitalizzati, poichĂ© la responsabilitĂ  attestativa si estende non solo a ciò che è espressamente dichiarato, ma anche a quanto l’atto implicitamente certifica circa l’attivitĂ  svolta dal pubblico ufficiale.

Il discrimine della resistenza a pubblico ufficiale: la Cassazione 2025 e la funzione selettiva del dolo specifico

La resistenza a pubblico ufficiale, nella sua costruzione codicistica, rappresenta un presidio fondamentale a tutela della regolaritĂ  dell’azione amministrativa e dell’imperativitĂ  delle funzioni pubbliche.  Questa disciplina si colloca all’incrocio tra la massima tutela degli atti legittimi dell’autoritĂ  pubblica e l’esigenza, di matrice costituzionale, di garantire spazio alla critica, al dissenso e alla libertĂ  di espressione.  Così, se da un lato la legge mira a proteggere il corretto svolgimento delle funzioni degli organi pubblici, assicurando che nessuno possa impedire o ostacolare un pubblico ufficiale mentre compie legalmente il proprio lavoro, dall’altro il sistema giuridico deve comunque rispettare e garantire i diritti dei cittadini di esprimere dissenso, di criticare e di partecipare attivamente al dibattito pubblico, come previsto dalla Costituzione.​ In questo contesto, la recente pronuncia della Corte di Cassazione Penale, Sezione VI, sentenza n. 32839/2025, impone una riflessione approfondita sulla natura e sui limiti dell’elemento psicologico necessario per la rilevanza penale della condotta.  La Corte ribadisce, con argomentazione puntuale e sistematica, che la responsabilitĂ  per resistenza deriva esclusivamente dalla presenza di dolo specifico.​ Pertanto, per la Suprema Corte, il reato di resistenza a pubblico ufficiale richiede che la condotta dell’agente sia finalisticamente orientata e sorretta dal preciso scopo di impedire o ostacolare il compimento di un atto legittimo da parte del pubblico ufficiale, mentre quest’ultimo sta effettivamente esercitando le sue funzioni.  In questa prospettiva la Cassazione puntualizza che non sono sufficienti manifestazioni di mera ostilitĂ , dissenso o espressioni minacciose pronunciate in un momento disconnesso rispetto all’azione dell’organo pubblico.       Ciò che è invece necessario è un contributo volontario, sostenuto dal dolo specifico, volto a frapporre un concreto e attuale ostacolo allo svolgimento dell’attivitĂ  amministrativa o di servizio in corso. In altri termini, solo la condotta che si inserisca causalmente e teleologicamente nell’alveo dell’azione pubblica,  che risulti idonea a interrompere, vanificare o anche solo ritardare il compimento dell’atto, integra la tipicitĂ  della resistenza secondo il rigoroso discrimine tracciato dalla Suprema Corte.​ Ne risulta quindi un reato che si struttura attorno a una consapevole e mirata voluntas opponendi.  Le minacce, le espressioni aggressive o le rimostranze verbali risultano penalmente irrilevanti se espresse come mera critica o dissenso, oppure qualora siano rivolte a decisioni giĂ  adottate, senza manifestare una volontĂ  attuale di opporsi all’esecuzione di un atto di autoritĂ . La giurisprudenza valorizza la specificitĂ  teleologica dell’elemento soggettivo, imponendo che l’azione dell’agente mostri una chiara finalitĂ  impeditiva, diretta a paralizzare, ritardare o comunque interferire con lo svolgimento di una funzione pubblica.​ Questo approccio, fortemente ispirato al principio di legalitĂ  e alla funzione garantista del diritto penale, delimita il campo della sanzionabilitĂ  ai soli comportamenti gravemente lesivi dell’effettivitĂ  dell’azione amministrativa.     Si esclude, in tal modo, ogni automatismo repressivo, preservando la fisiologia del dissenso e la salvaguardia della dialettica istituzionale.  La Cassazione offre così un’interpretazione piĂą selettiva e commisurata all’effettivitĂ  dell’ostacolo arrecato dall’agente, ​sulla connessione tra la condotta e l’attualitĂ  dell’atto pubblico, ovverosia sulla idoneitĂ  effettiva della condotta a neutralizzare o impedire il regolare svolgimento delle procedure amministrative.

La tutela della salute mentale nel diritto del lavoro: la sentenza Tribunale di Reggio Emilia n. 337/2025 apre al riconoscimento dello stress come malattia professionale.

La valorizzazione della stabilitĂ  mentale come componente essenziale della salute del lavoratore rappresenta una conquista progressiva e decisiva nel panorama del diritto del lavoro contemporaneo. GiĂ  l’art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro «di adottare nell’esercizio dell’impresa le misure necessarie a tutelare l’integritĂ  fisica e la personalitĂ  morale dei prestatori d’opera», segnando una definitiva cesura rispetto a concezioni meramente produttivistiche dell’impiego subordinato.  Questa visione trova compiuta attuazione nell’evoluzione normativa e giurisprudenziale degli ultimi anni, che ha inserito la salute psichica tra gli oggetti di tutela primaria delle politiche di prevenzione, riconoscendo il legame indissolubile tra qualitĂ  dell’ambiente lavorativo, benessere psicologico e produttivitĂ .​ Tradizionalmente, le richieste di indennizzo per patologie psicologiche correlate all’attivitĂ  lavorativa si sono scontrate con la necessitĂ  di dimostrare un comportamento volutamente lesivo del datore di lavoro, quali atti di mobbing o persecuzioni manifeste. Questa impostazione, tuttavia, ha palesato limiti nella tutela effettiva del lavoratore, soprattutto nelle ipotesi di stress da ambiente lavorativo “tossico”, senza una volontĂ  esplicita di danneggiamento. Un significativo mutamento è stato favorito dalle pronunce della Suprema Corte di Cassazione, tra cui la celebre Cass. civ., sez. lav., 11 ottobre 2022, n. 29611, che ha sancito l’indennizzabilitĂ  indiscriminata di tutte le malattie di natura fisica o psichica riconducibili a fattori di rischio legati al lavoro, specificando che l’assenza di una tabella esplicita non può precludere la tutela INAIL.​ Ulteriore conferma è giunta da Cass. civ., sez. lav., 25 ottobre 2022, n. 31514, che ha esteso la copertura anche ai casi di patologie psichiche conseguenti a mobbing e pressioni psicologiche, sottolineando come la prova del nesso causale sia sufficiente per ottenere l’indennizzo, indipendentemente dalla volontĂ  lesiva della controparte datoriale.​ Ebbene, nel solco di tale indirizzo, la sentenza n. 337/2025, del Tribunale di Reggio Emilia, ha riconosciuto che la sicurezza sul lavoro deve comprendere anche la tutela della salute mentale e la salvaguardia della creazione di un clima lavorativo che, pur non fondato su un intento persecutorio, risulti fonte di malattia psichica.​ Il Giudice ha rimarcato come non sia piĂą necessario provare che il datore di lavoro avesse la volontĂ  di “distruggere” il lavoratore; è sufficiente dimostrare che il lavoratore si sia effettivamente ammalato a causa di un ambiente lavorativo opprimente, caratterizzato da turni pressanti, isolamento, umiliazioni, negazione di permessi e altre forme di pressione non necessariamente intenzionali. In particolare, la sentenza di merito ha applicato il principio della tutela previdenziale oggettiva, secondo cui la valutazione del diritto all’indennizzo si basa sul risultato concreto (la malattia) e non sulle intenzioni soggettive. Ciò implica che quando una perizia medica certifica che ansia e depressione sono derivate da condizioni di lavoro oppressive, l’INAIL è tenuto a riconoscere l’indennizzo. Questa pronuncia assume un valore paradigmatico, dischiudendo la strada a una tutela piĂą estesa e reale per quei lavoratori costretti a convivere con ambienti professionali nocivi e disfunzionali senza poter provare specifiche condotte persecutorie. In definitiva, il riconoscimento sempre piĂą consolidato dello stress lavoro-correlato e delle sue conseguenze come malattia professionale indennizzabile, segna un avanzamento significativo nel diritto del lavoro e nella tutela della dignitĂ  e integritĂ  psicofisica dei lavoratori. Avv. Marianna SARDELLA

Gli accordi prematrimoniali tra tradizione e innovazione: la svolta della Cassazione e le prospettive per il diritto di famiglia

Gli accordi prematrimoniali, tradizionalmente esclusi dal panorama del nostro ordinamento, sono oggi al centro di una significativa evoluzione giurisprudenziale.  Per lungo tempo, l’art. 160 c.c. – che vieta deroghe ai diritti e ai doveri derivanti dal matrimonio – è stato interpretato dalla Corte di cassazione come ostativo alla validitĂ  di simili intese (Cass. n. 3777/1981, n. 23713/2012, n. 2224/2017). Tale rigida impostazione riflette la tradizione romanistico-canonica, che concepisce il matrimonio quale istituto di rilievo sociale inderogabile, volto a garantire la protezione della parte debole e l’interesse dei figli. In sede comparata, i sistemi di common law hanno invece da sempre riconosciuto i patti prematrimoniali come strumento di pianificazione patrimoniale preventiva del rapporto coniugale, espressione legittima dell’autonomia negoziale. Ed ancora, in materia di diritto internazionale privato, giĂ  alla metĂ  degli anni ’90, la crescente diffusione di matrimoni misti e assetti patrimoniali transnazionali impose l’esigenza di un coordinamento normativo in grado di contemperare il rispetto delle disposizioni italiane con il riconoscimento degli accordi validi in altre giurisdizioni. A tal fine, la legge 31 maggio 1995, n. 218, rappresentò una fondamentale riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, stabilendo che il giudice italiano deve applicare la legge straniera competente, salvo il limite inderogabile della salvaguardia dell’ordine pubblico e dei diritti fondamentali dell’ordinamento.  Nel diritto interno, la svolta è giunta con la recente ordinanza n. 20415 del 21 luglio 2025 della Prima Sezione civile della Cassazione, che ha riconosciuto la validitĂ  degli accordi prematrimoniali in quanto “contratti atipici” ex art. 1322 c.c., condizionati sospensivamente alla separazione o al divorzio.  Pertanto, alla luce della giurisprudenza piĂą recente, il limite invalicabile rimane la salvaguardia dei diritti indisponibili, come il mantenimento e la tutela dei figli. Si tratta di un orientamento che si innesta su precedenti aperture isolate (Cass. n. 23713/2012), ma che per la prima volta assume carattere sistematico. Tale evoluzione giurisprudenziale, lungi dal costituire una frattura traumatica con la tradizione giuridica italiana, rappresenta piuttosto l’esito di un processo ordinato di adattamento del diritto ai mutamenti sociali. Essa prefigura un avanzamento verso una disciplina piĂą chiara e moderna dei rapporti familiari, in grado di coniugare le esigenze di autonomia privata con la salvaguardia della funzione costituzionale della famiglia, nella prospettiva di un quadro normativo organico e coerente, idoneo ad assicurare certezza, equilibrio e concreta tutela dei diritti di tutte le parti coinvolte. Avv. Francesco Paolo Mastrovito Avv. Marianna Sardella Bibliografia Articoli di riviste specialistiche

Pergotende e cd. decreto Salva casa: la Cassazione dice no.

Introduzione Il tema delle pergotende e delle verande è al centro di numerose controversie, soprattutto dopo l’entrata in vigore del decreto “Salva casa” (Dl n. 69/2024), che ha tentato di semplificare l’installazione di questi manufatti nell’ambito dell’edilizia libera. Tuttavia, la giurisprudenza continua a porre limiti stringenti, come confermato da una recente sentenza della Cassazione. Il Caso: Sentenza Cassazione n. 29638/2025 La Cassazione, con la sentenza n. 29638/2025, si è espressa su un caso di abuso edilizio riguardante la realizzazione di una “pergotenda” su un terrazzo in centro storico. Il manufatto, dotato di sistema di scorrimento in materiale plastico, è stato ritenuto in contrasto con il regolamento edilizio locale. Il ricorrente aveva sostenuto che la pergotenda non fosse assimilabile a una veranda, in quanto non chiudeva il terrazzo su tutti i lati e, secondo la normativa introdotta dal “Salva casa”, sarebbe rientrata tra le “opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici” realizzabili in edilizia libera, quindi senza necessitĂ  di permessi. L’Interpretazione della Cassazione La Cassazione, però, ha assunto una posizione restrittiva, affermando che: In altri termini, anche dopo il “Salva casa”, la realizzazione di verande o di manufatti che creano spazi chiusi continua ad essere soggetta a permessi e autorizzazioni comunali. La normativa semplificata non si applica quando vi è una trasformazione significativa dello spazio. Conclusioni e problematiche applicative Sebbene il “Salva casa” abbia inserito le pergotende tra le opere di edilizia libera, la normativa mantiene dei limiti: La semplificazione tentata dal “Salva casa”, insomma,  non ha risolto tutti i dubbi: Ancora oggi, la differenza tra pergotenda e veranda resta spesso sfumata e la giurisprudenza continua a far prevalere nelle controversie una stringente interpretazione, non facendo rientrare l’opera in questione nel regime di edilizia libera. Avv. Francesco Paolo Mastrovito #urbanistica #verande # pergotende   #cassazione  #studiolegalemastrovito  #wltmilano   #dirittourbanistico 

Licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese: no al tetto di 6 mensilitĂ 

La #Corte Costituzionale con la sentenza n. 118 del 21 luglio 2025 ha dichiarato incostituzionale il limite risarcitorio di 6 mensilitĂ  per #licenziamento illegittimo nelle piccole imprese. La Consulta con la citata sentenza ha stabilito l’incostituzionalitĂ   dell’ultimo periodo dell’art. 9, comma 1, del D. Lgs. N. 23/2015, il cd. Jobs Act, relativamente al tetto massimo delle sei mensilitĂ  dell’indennitĂ  risarcitoria nei casi di licenziamento illegittimo nelle piccole imprese. Per imprese con meno di 15 dipendenti per unitĂ  produttiva o nell’ambito di un Comune e comunque che non occupi piĂą di 60 dipendenti in totale, in caso di licenziamento riconosciuto illegittimo, era prevista un’indennitĂ   risarcitoria che non poteva comunque superare il limite massimo delle 6 mensilitĂ , tenendo conto dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio. Tale prescrizione (imposizione di un limite massimo, fisso e insuperabile) inserita nell’ambito del regime delle “tutele crescenti” prevista dal #“Jobs Act”, è stata riconosciuta, con la Sentenza in questione, incompatibile con diversi articoli della Costituzione Italiana; piĂą precisamente, con quelli che sanciscono il principio di uguaglianza di tutti i cittadini (art. 3 Cost.), con l’affermazione del diritto al lavoro (art. 4 Cost.), con l’art. 35 che sancisce la tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni e con l’art. 41 che stabilisce la libertĂ  di impresa. A seguito di suddetta recentissima pronuncia della Consulta, i giudici del lavoro non dovranno piĂą rispettare il vincolo automatico delle 6 mensilitĂ ; in buona sostanza, a tutela del lavoratore, il risarcimento del danno causato da licenziamento illegittimo, avverrĂ  attraverso una “personalizzazione”, connotata attraverso il vaglio di una serie di criteri quali l’anzianitĂ  di servizio, le condotte poste in essere e la gravitĂ  delle stesse, il danno effettivamente subito dal lavoratore licenziato. Al contrario, prima di detta pronuncia (che potrĂ  essere richiamata anche nell’ambito di procedimenti in corso ovvero pendenti in appello), laddove il licenziamento comminato nell’ambito di una piccola impresa fosse stato dichiarato illegittimo, il giudice non poteva riconoscere piĂą di 6 mensilitĂ  di indennitĂ  per il lavoratore. Oggi, invece, il Giudice dovrĂ  procedere ad una valutazione ad hoc, caso per caso, con conseguente possibilitĂ   di un risarcimento anche piĂą elevato. Tale pronuncia appare il frutto della presa di coscienza che, da un lato, le dimensioni di una impresa non ne determinano automaticamente la forza economica e dall’altro non si può prescindere dalla considerazione della gravitĂ  del vizio che inficia il licenziamento, nonchĂ© l’anzianitĂ  di servizio del lavoratore licenziato. Infine, il Giudice delle Leggi richiama, ancora una volta, l’attenzione del legislatore sulla necessitĂ  di intervenire con forza in detta materia al fine di garantire un equilibrio tra la tutela del lavoratore e la sostenibilitĂ  dell’impresa. #dirittodellavoro #licenziamento #jobsact #costituzione #cortecortituzionale #studiolegalemastrovito  #giuslavorista 

Esame avvocato: non si può bocciare con il semplice voto.

Con la sentenza n. 1400 della sentenza 18 aprile 2025, la III Sezione del TAR Lombardia ha accolto il ricorso proposto da Tizia avverso la mancata ammissione all’esame di abilitazione forense per aver ricevuto un punteggio di 14/30 alla prova scritta, risultando così esclusa dalla successiva prova orale. Detta sentenza rappresenta una svolta significativa in materia poichĂ©  pone in capo alla commissione esaminatrice l’onere di motivare (adeguatamente) e di annotare “osservazioni positive o negative” su ciascun elaborato, tanto rendere chiaro ed esplicito il numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti della commissione (art. 46, comma 5, l. n. 247/2012). Invero, se fino a non molti anni fa la prassi era quella di non motivare il voto attribuito agli elaborati, e ciò a causa dell’elevatissimo numero dei partecipanti alle sessioni di esame ed al breve lasso di tempo che intercorreva tra la correzione degli scritti e l’inizio delle prove orali, la drastica riduzione del numero dei partecipanti agli esami di abilitazione forense e l’eliminazione di due delle tre prove scritte precedentemente previste (art. 4-quater del D.L. n. 51/2023) hanno indotto i giudici amministrativi a rivedere le loro decisioni. E’ – così –  inaccettabile il semplice voto numerico non suffragato da una motivazione chiara e descrittiva, tale da garantire la trasparenza e il buon funzionamento del sistema, oltre che il diritto di difesa dei singoli candidati in caso, per l’appunto, di non ammissione. Tale orientamento giurisprudenziale sollecita, pertanto, un intervento anche in ambito normativo finalizzato all’affermazione di tale principio anche e soprattutto nell’ambito dei concorsi pubblici laddove, nel caso di prove scritte, appare inammissibile l’apposizione del solo voto numerico in assenza di alcun segno grafico, annotazione o ulteriore indicazione che possa rendere comprensibile la votazione. Lo Studio legale Mastrovito è a disposizione per valutare i potenziali ricorsi. mail: segreteria@studiolegalemastrovito.com – Tel. 0321 1640498

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