L’inadempimento agli obblighi di assistenza familiare sotto la lente della Cassazione: spese straordinarie e responsabilità penale

Con la sentenza n. 19715 del 27 maggio 2025, la Corte di Cassazione penale, Sezione VI, ha fornito un rilevante chiarimento sull’ambito di applicazione dell’art. 570-bis c.p., norma essenziale nella reprimenda degli inadempimenti degli obblighi di assistenza familiare. La pronuncia, spunto per questo breve scritto, precisa che il reato previsto non si esaurisce nel mancato versamento dell’assegno periodico di mantenimento, ma si estende anche all’omesso versamento delle spese straordinarie, purché dovute in forza di titolo giudiziario o accordo tra le parti. La Corte ha evidenziato che, sebbene il soggetto obbligato possa aver adempiuto parzialmente agli obblighi ordinari, la mancata corresponsione, grave e protratta nel tempo, delle spese straordinarie configura la fattispecie penale. La formulazione della norma e la giurisprudenza interpretativa richiedono che l’inadempimento sia sufficientemente serio e duraturo, tale da ledere concretamente l’effettivo sostentamento, la cura e l’assistenza dei figli o dell’ex coniuge, escludendo dunque semplici ritardi o omissioni episodiche. L’articolazione giuridica della sentenza investe altresì il versante civilistico, richiamando la consolidata definizione delle spese straordinarie quale categoria di esborsi di natura imprevedibile e rilevante, come spese mediche, scolastiche o sanitarie, che eccedono il regime ordinario e forfettario disciplinato nell’assegno di mantenimento. In questo quadro, le spese straordinarie, accertate e quantificate tramite provvedimenti giudiziari o convezioni tra le parti, assumono rilievo particolare in quanto integrano un onere aggiuntivo a carico del genitore obbligato, la cui mancata corresponsione, adeguatamente documentata, può configurare una responsabilità penale oltre che civile. La sentenza sottolinea così l’importanza di un esame attento e puntuale degli elementi probatori relativi all’effettiva corresponsione delle somme e alla natura delle spese sostenute. La portata applicativa del pronunciato si rivela, dunque, di notevole rilievo pratico, in quanto rafforza la tutela penale degli obblighi di assistenza familiare estendendo il controllo giudiziario anche all’ambito degli obblighi accessori, quali le spese straordinarie, non escludendo la sanzione penale in ragione di adempimenti parziali. Ne discende una prospettiva operativa, imponendo un vaglio rigoroso e preciso della complessità degli obblighi economici, distinguendo fra obblighi ordinari e straordinari e valutandone l’adempimento in modo integrato e conforme a giurisprudenza consolidata. Questa pronuncia, pertanto, costituisce un imprescindibile punto di riferimento per una corretta applicazione dell’art. 570-bis c.p., offrendo uno strumento di garanzia più ampio e articolato per la tutela dei diritti famigliari.