Niente prescrizione senza notifica dei decreti: il principio affermato dalla Corte dei Conti sulla pensione.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Piemonte, con la sentenza n. 94/2026, ha accolto il ricorso proposto da un appartenente alla Guardia di Finanza assistito dallo Studio Legale Mastrovito, riconoscendo il diritto alla riliquidazione della pensione ordinaria e della pensione privilegiata, nonché alla corresponsione integrale degli arretrati, con accessori, rigettando l’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall’INPS. Il caso deciso dalla Corte Il ricorrente era stato collocato in congedo assoluto per permanente inidoneità al servizio con decorrenza dal 3 ottobre 2003 e, nel corso degli anni, aveva ottenuto una serie di provvedimenti amministrativi che gli riconoscevano prima il trattamento pensionistico ordinario e poi quello privilegiato, sino ai decreti di riliquidazione del 2024.  Nonostante tali provvedimenti, la concreta liquidazione degli importi, degli arretrati e degli accessori da parte dell’INPS non era mai stata resa trasparente al pensionato, il quale non aveva ricevuto una effettiva comunicazione (atto formale di determinazione) dei conteggi e aveva dovuto sollecitare più volte sia l’Istituto previdenziale sia l’Amministrazione di appartenenza.  Nel costituirsi in giudizio, l’INPS ha sostenuto che gli arretrati potessero essere riconosciuti soltanto nei limiti del quinquennio anteriore al primo sollecito del 2024, eccependo quindi la prescrizione dei ratei maturati in precedenza.  Il principio affermato Il cuore innovativo della decisione sta nell’applicazione rigorosa dell’art. 143, ultimo comma, del d.P.R. n. 1092/1973, secondo cui il termine di prescrizione dei ratei pensionistici non decorre prima del giorno in cui il provvedimento di liquidazione della pensione o dell’assegno rinnovabile sia portato a conoscenza dell’interessato.  La Corte afferma che, se il pensionato non ha mai avuto legale conoscenza del provvedimento di liquidazione e dei relativi conteggi, non può iniziare a decorrere la prescrizione quinquennale dei singoli ratei, pur restando fermo il principio generale della imprescrittibilità del diritto a pensione in sé considerato.  Si tratta di un passaggio di particolare rilievo pratico, perché impedisce all’ente previdenziale di trarre vantaggio dalla propria inerzia amministrativa o dalla mancata notificazione dei decreti pensionistici, utilizzando il decorso del tempo come eccezione difensiva contro il pensionato.  L’elemento più interessante della pronuncia non consiste nell’enunciazione astratta del principio, già presente nella normativa e nella giurisprudenza contabile, ma nella sua applicazione concreta a una vicenda caratterizzata da una lunga sequenza di provvedimenti favorevoli rimasti, di fatto, privi di piena attuazione nei confronti del beneficiario.  La sentenza valorizza il dato sostanziale della conoscenza legale del provvedimento e lo collega al dovere di trasparenza dell’amministrazione previdenziale: non basta che esistano decreti interni o atti trasmessi tra amministrazioni, se il destinatario non è stato posto nelle condizioni di conoscere il contenuto della liquidazione e di verificarne la correttezza. La decisione finale Nel merito, la Corte ha riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire la pensione ordinaria e la pensione privilegiata ordinaria come riliquidata.  Ha inoltre affermato il diritto alla liquidazione integrale di tutti i ratei arretrati e al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, da ciascuna scadenza sino all’effettivo soddisfo, condannando l’INPS anche al pagamento delle spese di lite. Osservazioni conclusive La sentenza n. 94/2026 della Corte dei conti Piemonte rappresenta una pronuncia di notevole utilità pratica perché riafferma che la prescrizione dei ratei non può decorrere in danno del pensionato quando l’amministrazione non gli abbia portato a conoscenza il provvedimento di liquidazione.  Il principio assume un valore ancora più significativo nei casi in cui il diritto sia già stato formalmente riconosciuto da provvedimenti definitivi, ma l’ente previdenziale ritardi o ometta la completa esecuzione economica degli stessi.  #pensione #pensione privilegiata #Corte dei Conti #arretrati pensione #studiolegalemastrovito   #diritto previdenziale #militari

OGGETTO: aggiornamento pratica ricorso avverso la riduzione della perequazione delle pensioni – novità giurisprudenziale.

Gentile  ricorrente, Si comunica che in data 29 gennaio u.s. si è svolta l’udienza pubblica dinanzi alla Corte Costituzionale inerente all’eccezione di incostituzionalità sollevata in tema di perequazione automatica delle pensioni. Pare che la Corte abbia accolto l’eccezione di incostituzionalità, con il conseguente riconoscimento dell’obbligatoria applicazione della perequazione automatica e senza riduzioni. Dunque, si può ben affermare che detta statuizione rappresenti un significativo successo giurisprudenziale a favore dei pensionati.  Ciò posto, si rimane in attesa della pubblicazione della Sentenza per poter valutare nel merito – anche applicativo – la decisione assunta dall’alto consesso giurisdizionale, anche al fine di dar corso alle successive attività di recupero delle somme illegittimamente decurtate. Rimanendo a disposizione per ogni tipo di approfondimento, è occasione per inviarVi i miei più cordiali saluti. Per informazioni: e-mail: mastrovito.ricorsoperequazione@gmail.com  #perequazione #pensioni #pensioni militari #militari #dirittomilitare

Ricorso 6 scatti TFS pensionati ex Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare

Lo Studio Legale Mastrovito, informa della possibilità di depositare ricorso dinanzi al Tar competente, sia in forma singola che collettiva, per il riconoscimento del diritto all’inclusione di sei scatti stipendiali nel calcolo del Tfs ai  sensi dell’art. 6 bis del D.L. n. 387 del 1987, con condanna in capo all’Inps al pagamento del maggior importo dovuto a seguito di rideterminazione del TFS spettante. Tale diritto è già stato sancito mediante numerose sentenze emesse dai Tribunali Amministrativi di tutta Italia,  nonchè confermato dal Consiglio di Stato. REQUISITI Il ricorso può essere proposto dal personale appartenente alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare (Polizia di Stato, Guardia di Finanza e  Carabinieri) congedatosi a domanda con almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile contributivo.  Il requisito dell’età anagrafica e del servizio non sono alternativi ma devono entrambi sussistere all’atto del congedo. MODALITA’ DI ADESIONELo studio propone il ricorso sia in forma singola che collettiva. Per chiedere informazioni e\o un preventivo personalizzato è sufficiente contattare la segreteria di studio al nr.  0321/1640498o, in alternativa inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica  segreteria@studiolegalemastrovito.com. Lo Studio, previa specifica valutazione della singola posizione, fornirà le informazioni richieste indicando il costo del preventivo sia esso richiesto in forma di adesione singola che eventualmente collettiva. #diritto #dirittomilitare #tfs #polizia #carabinieri #forzedipolizia #liquidazione #militari

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