La Corte Costituzionale e l’applicazione della causa di non punibilità nei reati di violenza a pubblici ufficiali: breve analisi della sentenza n. 172/2025
L’inadempimento agli obblighi di assistenza familiare sotto la lente della Cassazione: spese straordinarie e responsabilità penale

Con la sentenza n. 19715 del 27 maggio 2025, la Corte di Cassazione penale, Sezione VI, ha fornito un rilevante chiarimento sull’ambito di applicazione dell’art. 570-bis c.p., norma essenziale nella reprimenda degli inadempimenti degli obblighi di assistenza familiare. La pronuncia, spunto per questo breve scritto, precisa che il reato previsto non si esaurisce nel mancato versamento dell’assegno periodico di mantenimento, ma si estende anche all’omesso versamento delle spese straordinarie, purché dovute in forza di titolo giudiziario o accordo tra le parti. La Corte ha evidenziato che, sebbene il soggetto obbligato possa aver adempiuto parzialmente agli obblighi ordinari, la mancata corresponsione, grave e protratta nel tempo, delle spese straordinarie configura la fattispecie penale. La formulazione della norma e la giurisprudenza interpretativa richiedono che l’inadempimento sia sufficientemente serio e duraturo, tale da ledere concretamente l’effettivo sostentamento, la cura e l’assistenza dei figli o dell’ex coniuge, escludendo dunque semplici ritardi o omissioni episodiche. L’articolazione giuridica della sentenza investe altresì il versante civilistico, richiamando la consolidata definizione delle spese straordinarie quale categoria di esborsi di natura imprevedibile e rilevante, come spese mediche, scolastiche o sanitarie, che eccedono il regime ordinario e forfettario disciplinato nell’assegno di mantenimento. In questo quadro, le spese straordinarie, accertate e quantificate tramite provvedimenti giudiziari o convezioni tra le parti, assumono rilievo particolare in quanto integrano un onere aggiuntivo a carico del genitore obbligato, la cui mancata corresponsione, adeguatamente documentata, può configurare una responsabilità penale oltre che civile. La sentenza sottolinea così l’importanza di un esame attento e puntuale degli elementi probatori relativi all’effettiva corresponsione delle somme e alla natura delle spese sostenute. La portata applicativa del pronunciato si rivela, dunque, di notevole rilievo pratico, in quanto rafforza la tutela penale degli obblighi di assistenza familiare estendendo il controllo giudiziario anche all’ambito degli obblighi accessori, quali le spese straordinarie, non escludendo la sanzione penale in ragione di adempimenti parziali. Ne discende una prospettiva operativa, imponendo un vaglio rigoroso e preciso della complessità degli obblighi economici, distinguendo fra obblighi ordinari e straordinari e valutandone l’adempimento in modo integrato e conforme a giurisprudenza consolidata. Questa pronuncia, pertanto, costituisce un imprescindibile punto di riferimento per una corretta applicazione dell’art. 570-bis c.p., offrendo uno strumento di garanzia più ampio e articolato per la tutela dei diritti famigliari.
Il discrimine della resistenza a pubblico ufficiale: la Cassazione 2025 e la funzione selettiva del dolo specifico

La resistenza a pubblico ufficiale, nella sua costruzione codicistica, rappresenta un presidio fondamentale a tutela della regolarità dell’azione amministrativa e dell’imperatività delle funzioni pubbliche. Questa disciplina si colloca all’incrocio tra la massima tutela degli atti legittimi dell’autorità pubblica e l’esigenza, di matrice costituzionale, di garantire spazio alla critica, al dissenso e alla libertà di espressione. Così, se da un lato la legge mira a proteggere il corretto svolgimento delle funzioni degli organi pubblici, assicurando che nessuno possa impedire o ostacolare un pubblico ufficiale mentre compie legalmente il proprio lavoro, dall’altro il sistema giuridico deve comunque rispettare e garantire i diritti dei cittadini di esprimere dissenso, di criticare e di partecipare attivamente al dibattito pubblico, come previsto dalla Costituzione. In questo contesto, la recente pronuncia della Corte di Cassazione Penale, Sezione VI, sentenza n. 32839/2025, impone una riflessione approfondita sulla natura e sui limiti dell’elemento psicologico necessario per la rilevanza penale della condotta. La Corte ribadisce, con argomentazione puntuale e sistematica, che la responsabilità per resistenza deriva esclusivamente dalla presenza di dolo specifico. Pertanto, per la Suprema Corte, il reato di resistenza a pubblico ufficiale richiede che la condotta dell’agente sia finalisticamente orientata e sorretta dal preciso scopo di impedire o ostacolare il compimento di un atto legittimo da parte del pubblico ufficiale, mentre quest’ultimo sta effettivamente esercitando le sue funzioni. In questa prospettiva la Cassazione puntualizza che non sono sufficienti manifestazioni di mera ostilità, dissenso o espressioni minacciose pronunciate in un momento disconnesso rispetto all’azione dell’organo pubblico. Ciò che è invece necessario è un contributo volontario, sostenuto dal dolo specifico, volto a frapporre un concreto e attuale ostacolo allo svolgimento dell’attività amministrativa o di servizio in corso. In altri termini, solo la condotta che si inserisca causalmente e teleologicamente nell’alveo dell’azione pubblica, che risulti idonea a interrompere, vanificare o anche solo ritardare il compimento dell’atto, integra la tipicità della resistenza secondo il rigoroso discrimine tracciato dalla Suprema Corte. Ne risulta quindi un reato che si struttura attorno a una consapevole e mirata voluntas opponendi. Le minacce, le espressioni aggressive o le rimostranze verbali risultano penalmente irrilevanti se espresse come mera critica o dissenso, oppure qualora siano rivolte a decisioni già adottate, senza manifestare una volontà attuale di opporsi all’esecuzione di un atto di autorità. La giurisprudenza valorizza la specificità teleologica dell’elemento soggettivo, imponendo che l’azione dell’agente mostri una chiara finalità impeditiva, diretta a paralizzare, ritardare o comunque interferire con lo svolgimento di una funzione pubblica. Questo approccio, fortemente ispirato al principio di legalità e alla funzione garantista del diritto penale, delimita il campo della sanzionabilità ai soli comportamenti gravemente lesivi dell’effettività dell’azione amministrativa. Si esclude, in tal modo, ogni automatismo repressivo, preservando la fisiologia del dissenso e la salvaguardia della dialettica istituzionale. La Cassazione offre così un’interpretazione più selettiva e commisurata all’effettività dell’ostacolo arrecato dall’agente, sulla connessione tra la condotta e l’attualità dell’atto pubblico, ovverosia sulla idoneità effettiva della condotta a neutralizzare o impedire il regolare svolgimento delle procedure amministrative.
Il reato di stalking

Il reato di stalking in Italia, previsto dall’ art. 612 bis – rubricato “atti persecutori” -, è stato introdotto dalla Legge n. 38 del 23 aprile 2009, aggiornato poi nel 2019. A seguito delle enormi difficoltà di far fronte al fenomeno dello stalking (inteso generalmente come insieme di comportamenti persecutori ripetuti e intrusivi, come minacce, pedinamenti, molestie, telefonate, o qualsivoglia attenzione non desiderata, tenuti da una persona nei confronti della propria vittima) con le precedenti disposizioni normative, il legislatore ha deciso di elaborare ed introdurre il reato de quo. Così, l’art. 612 bis recita che “è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”. A tale riguardo, una recente sentenza della Cassazione II^ Sez. n. 32376/2024 ha chiarito che nel delitto di atti persecutori l’elemento soggettivo si integrata con il “semplice” dolo generico. In sostanza, la Suprema Corte ha statuito che non assume alcun pregio il fatto che il soggetto non si sia reso conto del tenore gravemente minaccioso dei propri messaggi, anche non dando corso effettivo alle stesse minacce. E’ sufficiente per l’integrazione del reato – infatti – il dolo generico, il cui contenuto “richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell’abitualità del proprio agire, ma non postula la preordinazione di tali condotte – elemento non previsto sul fronte della tipicità normativa – potendo queste ultime, invece, essere in tutto o in parte anche meramente casuali e realizzate qualora se ne presenti l’occasione”. #stalking #reato #codicepenale #studiolegalemastrovito #cassazione #diritto #vittimastalking #codicepenale
DIRITTO PENALE. DIFFAMAZIONE E DIFFAMAZIONE AGGRAVATA A MEZZO SOCIAL.

Il reato di diffamazione si colloca all’intersezione tra la tutela dell’onore e della reputazione delle persone e il diritto alla libertà di espressione. Detto delicato equilibrio è disciplinato dagli articoli 595 e seguenti del codice penale, i quali delineano i confini e le conseguenze legali connesse alla diffamazione. La diffamazione sui social media si verifica quando vengono diffuse informazioni dannose, ovvero “commenti” lesivi e in spregio all’onore su una persona tramite piattaforme online come Facebook, Twitter, Instagram o altre. Detta diffamazione assume la qualificazione di “aggravata” in ragione dell’ampia diffusione. Infatti, il messaggio diffamatorio ha – solitamente – una vasta diffusione e raggiunge un grande pubblico (si parla di carattere di indeterminatezza) proprio tramite i social media. Lo Studio Legale Mastrovito offre assistenza legale in materia. #diritto #socialmedia #diffamazione #reato
IL RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO PENALE E PERSONALE APPARTENENTE AL COMPARTO DIFESA, SICUREZZA E SOCCORSO PUBBLICO

Lo dico e lo ripeto ogniqualvolta si presenta presso i nostri Studi personale appartenente al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico (militari, poliziotti e così via) interessato da un procedimento disciplinare dopo essere stato coinvolto in un procedimento penale. Alcune scelte strategiche in ambito penale (purtroppo sbagliate, a seguito della mancanza di specifiche competenze professionali) pregiudicano fortemente la propria posizione giuridico-amministrativa generale, con particolare riferimento ai riflessi disciplinari, spesso anche orientati verso l’espulsione dal consesso d’appartenenza. Un esempio per tutti: la prescrizione per il personale militare (a distanza – pertanto – di tanti anni di celebrazione del processo penale) non assume alcun valore “favorevole”, come per la maggior parte dei cittadini. Ne consegue che, il personale appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia coinvolto, per qualsivoglia motivo, in un procedimento penale deve farsi assistere (per avere la più adeguata tutela legale) da un Avvocato esperto anche in materia di Diritto Militare. #diritto #dirittomilitare #penale #dirittopenale #militare #personalemilitare #dirittodisciplinare #sanzionedisciplinare #militari Avv. Francesco Paolo MASTROVITO
DIRITTO PENALE MILITARE

Il diritto penale militare è una branca del diritto penale, che si occupa in modo specifico dei reati commessi nell’ambito delle forze armate e dei militari in genere. La normativa in questione ha radici secolari, si pensi che – ad esempio – nel medioevo la Chiesa cattolica esercitava un forte controllo sia sulla giustizia criminale che sulla giustizia militare. E’ nel 1800 che il diritto penale militare si sviluppa come disciplina autonoma con la nascita degli stati moderni. Il codice penale militare – sia di pace che di guerra – si presenta – oggi – come un sistema di norme giuridiche che disciplinano la condotta, nonché i servizi e le attività in generale svolti dai militari. Esso si distingue dal codice penale ordinario per i reati specifici che riguardano – giustappunto – la vita militare. Ad esempio, un militare potrebbe essere accusato di violata consegna, violazione del segreto militare, insubordinazione, e così via. Negli ultimi decenni i codici penali militari sono stati oggetto di ampio dibattito, unitamente a progressiva erosione da parte della Corte Costituzionale. Successivamente alla riforma del 2007, vi sono tre Tribunali militari, con altrettante procure: Verona, Roma e Napoli; un Tribunale militare di sorveglianza (a Roma) ed una Corte d’appello militare in Roma. Contattaci per consulenza ed assistenza #diritto #dirittomilitare #dirittopenale #dirittopenalemilitare #militare