Guardrail divelto e colpo di sonno: ANAS responsabile.

Breve Nota a Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 12739 del 6 maggio 2026 1. Il fatto e il quadro processuale La vicenda esaminata dalla Terza Sezione civile della Suprema Corte origina da un sinistro mortale in cui l’automobilista perdeva il controllo del veicolo, collidendo contro una sezione di guard-rail già divelto in un precedente incidente e mai ripristinato dall’ANAS. La barriera, rimasta obliqua rispetto alla carreggiata e priva delle condizioni di sicurezza prescritte, perforava – purtroppo- il torace della vittima, causandone il decesso. Sul piano processuale, la pronuncia affronta il tema del rinvio ex art. 622 c.p.p., ribadendo che il giudizio civile conseguente all’annullamento della sentenza penale si svolge secondo le regole proprie del processo civile. Ne consegue un’autonoma valutazione del compendio istruttorio e del nesso causale secondo il criterio del “più probabile che non”, senza che il precedente vaglio penale vincoli in senso stretto il giudice di rinvio. Quest’ultimo è tuttavia tenuto a confrontarsi, in motivazione, con le ragioni già poste a fondamento dell’annullamento, a presidio della coerenza del sistema. 2. Il quadro normativo: l’art. 14 C.d.S. e la #responsabilità dell’ente gestore Sul piano sostanziale, la pronuncia si inserisce nel consolidato orientamento che fa discendere la responsabilità dell’ente proprietario della strada dall’art. 14 C.d.S., il quale pone a suo carico l’obbligo concreto di verificare che ogni singolo tratto viario non presenti un rischio per l’incolumità degli utenti. Tale responsabilità può fondarsi tanto su colpa specifica – per violazione di prescrizioni puntuali in materia di manutenzione delle barriere laterali – quanto su colpa generica, per inosservanza delle regole di prudenza e perizia correlate alle caratteristiche della cosa e alla sua pericolosità intrinseca. Il guardrail divelto e lasciato obliquo rispetto alla carreggiata per un periodo apprezzabile di tempo costituisce, secondo l’alto consesso, una situazione obiettiva di pericolo la cui persistenza è direttamente imputabile all’omessa vigilanza e all’omessa manutenzione da parte dell’ente gestore. In questa prospettiva, la Suprema Corte consolida l’orientamento secondo cui la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, richiedendo al custode – per liberarsi – la dimostrazione del caso fortuito, vale a dire di una causa esterna, improvvisa e imprevedibile, del tutto estranea alla propria sfera di controllo. 3. Il colpo di sonno come causa concorrente e la responsabilità persistente dell’ANAS: conclusioni. La sentenza n. 12739/2026 affronta e risolve il punto più controverso del contenzioso in materia di manutenzione stradale: stabilire se e in quale misura la condotta imprudente del conducente valga a esonerare l’ente gestore dalla propria responsabilità. La risposta della Suprema Corte è inequivoca. Il colpo di sonno non costituisce, di per sé, caso fortuito idoneo a elidere il nesso causale tra l’omessa manutenzione della barriera laterale e l’evento letale: quando la cosa custodita – il guard-rail obliquo e privo delle condizioni di sicurezza prescritte – mantiene una propria autonoma efficienza causale nella produzione del danno, la condotta del danneggiato può tutt’al più integrare un concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227 c.c., con conseguente ripartizione proporzionale della responsabilità, ma non vale a liberare il custode. Nel caso di specie, la condotta del conducente è stata correttamente qualificata come concorrente e non esclusiva, con conferma della responsabilità dell’ANAS per la persistente pericolosità della cosa custodita. La pronuncia ribadisce inoltre, con chiarezza, i limiti del sindacato di legittimità: l’apprezzamento delle prove resta riservato al giudice di merito, purché la motivazione sia effettiva, coerente e non meramente apparente, e le censure volte a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio sono inammissibili in sede di legittimità. Il principio affermato non dovrebbe essere controverso, eppure è ancora oggi oggetto di contenzioso sistematico: la responsabilità dell’ente proprietario della strada non arretra di fronte alla sola imprudenza del conducente, quando la causa del danno si innesti in una situazione obiettiva di pericolo non rimossa. Mantenere un guard-rail in condizioni di sicurezza non è un adempimento burocratico, ma una condizione ineludibile per impedire che un incidente diventi una tragedia. La custodia della viabilità è un dovere concreto verso l’incolumità di ogni utente della strada, e su questo punto la sentenza n. 12739/2026 assume il suo peso maggiore, imponendo agli enti gestori – e a chi li affianca nelle aule di giustizia – una riflessione che va ben oltre il singolo caso esaminato. #dirittostradale #responsabilitacivile #ANAS #guardRail #manutenzionestradale #Cassazione #Studiolegalemastrovito
L’Arbitro Assicurativo: lo strumento innovativo per la risoluzione alternativa delle controversie assicurative

Dal 15 gennaio 2026 #l’Arbitro Assicurativo (AAS), gestito dall’IVASS, offre un sistema innovativo di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) per assicurati, danneggiati e intermediari contro le imprese assicurative. Per i cittadini e le piccole imprese, l’Arbitro Assicurativo democratizza l’accesso alla giustizia, eliminando le barriere economiche e temporali del rito civile. Difatti, tramite l’accesso a procedure telematiche semplici e a basso costo, garantisce decisioni imparziali con piena efficacia esecutiva, deflazionando il contenzioso giudiziario e superando i limiti dei semplici reclami interni alle compagnie. L’istituzione dell’AAS si fonda sul D.M. n. 215 del 6 novembre 2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che attua l’art. 187.1 del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), in recepimento della Direttiva UE 2016/97 (IDD). I principi di indipendenza, trasparenza, rapidità ed economicità sono dettagliati nel Provvedimento IVASS n. 106122 del 23 maggio 2025, che regola anche la composizione dei nove Collegi nazionali. Ogni Collegio è presieduto da un presidente e comprende quattro membri effettivi, nominati da IVASS (due), ANIA (uno) e dalle associazioni dei consumatori o degli intermediari (due), con obbligo di adesione per tutte le imprese iscritte negli albi. L’Arbitro è competente per tutte le controversie derivanti da contratti assicurativi, ivi inclusi i diritti risarcitori per sinistri, gli inadempimenti contrattuali delle polizze e le violazioni delle norme di condotta nella fase distributiva. Restano escluse le liti relative al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, alla CONSAP, ai grandi rischi e alle controversie collettive o già devolute al giudice. I limiti economici facilitano l’accesso: fino a 2.500 euro per i danneggiati diretti in RC auto, 25.000 euro per altri danni non-RC e soglie più ampie – fino a 150.000 o 300.000 euro – per le polizze vita e infortuni. La procedura, rigorosamente documentale e priva di audizioni salvo rarissime eccezioni motivate, richiede come presupposto il previo reclamo scritto alla compagnia o all’intermediario, rimasto infruttuoso entro 45 giorni. Il ricorso si presenta online sul portale ufficiale www.arbitroassicurativo.org, allegando polizza, denuncia di sinistro e corrispondenza. L’assistenza legale è facoltativa, in linea con l’art. 141-quater del Codice del Consumo. Il Collegio notifica l’avvio, concede termini per memorie e delibera entro 90 giorni dalla completezza documentale, prorogabili a 180 per casi complessi. Il solo costo a carico del ricorrente è un contributo di 20 euro, rimborsabile in caso di accoglimento. La decisione emessa è vincolante per l’impresa assicurativa se favorevole al ricorrente e non impugnata entro 30 giorni ed è equiparata – per gli effetti che produce – a una sentenza civile, costituendo titolo esecutivo (cfr. Provv. IVASS 106122/2025, in analogia con ABF e ACF). Il ricorrente conserva comunque la possibilità di agire in giudizio, rendendo l’AAS uno strumento complementare e non esclusivo. Sul piano operativo, ora, gli Studi Legali vi trovano un alleato strategico per consulenza preliminare, assistenza nella predisposizione di ricorsi e monitoraggio esiti, riservando il foro giudiziario ai casi di rigetto o impugnazione e ottimizzando strategie di recupero crediti con procedure digitali efficienti. In un contesto di crescente litigiosità assicurativa, l’Arbitro Assicurativo si profila come pilastro della modernizzazione della tutela consumeristica, invitando professionisti e assicurati a valutazioni scrupolose dei presupposti di ammissibilità, con potenzialità da esplorare attraverso prassi applicative future. Avv. Marianna Sardella
RESPONSABILITA’ DEI PROFESSIONISTI: SI RISPONDE ANCHE SENZA VANTAGGIO

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 7948/2025, è intervenuta sul tema del concorso nell’illecito di professionista; stavolta viene espresso un orientamento decisamente severo, viceversa alle precedenti statuizioni. In sintesi, secondo gli Ermellini il concorso del commercialista è sanzionabile in ragione del contributo materiale e psicologico, offerto nella realizzazione dell’illecito, prescindendo dal conseguimento di un personale effettivo vantaggio economico. Invero, la Cassazione aveva escluso, almeno fino al 2024, il concorso del professionista per le violazioni tributarie commesse dalla società sua cliente. Infatti, l’art. 7 del Decreto Legge 269/2023 disponeva che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica. Detta disposizione veniva interpretata nel senso di escludere qualsivoglia responsabilità di terzi nelle sanzioni irrogate a persone giuridiche. Successivamente, l’orientamento mutava, nel senso che, per l’integrazione del concorso, il professionista doveva perseguire “specifici” vantaggi, distinti da quelli della società cliente. In altre termini il beneficio, nel caso del consulente, non poteva identificarsi nel compenso professionale percepito, ma doveva trattarsi di un quid pluris, che andasse oltre il corrispettivo della propria prestazione. Ne conseguiva che il consulente attraverso le proprie competenze tecnico-professionali doveva aver condiviso, o coinvolto, la società nel compimento di condotte illecite, finalizzate all’ottenimento di vantaggi economici non previsti. Ebbene, oggi, la Cassazione, con la citata recentissima sentenza, ha espresso un orientamento interpretativo molto rigido, considerando non necessario un vantaggio economico per rispondere della richiamata responsabilità professionale. Rebus sic stantibus, siamo – con palmare evidenza – innanzi ad un conflitto (meglio, incertezza) interpretativo che dovrebbe interessare – sperabilmente – le Sezioni Riunite, al fine – giustappunto – di addivenire ad un punto fermo sulla questione. Nondimeno, parrebbe (anche) necessario un intervento legislativo teso a definire e delimitare i confini del concorso del professionista. #studiolegalemastrovito #avvocato #professionista #responsabilitàprofessionale #Cassazione #studiolegale #giurisprudenza
Un nostro articolo. Condominio: le deleghe non possono superare il limite massimo previsto.

https://www.studiocataldi.it/articoli/46419-condominio-le-deleghe-non-possono-superare-il-limite-massimo-previsto.asp