L’Arbitro Assicurativo: lo strumento innovativo per la risoluzione alternativa delle controversie assicurative

Dal 15 gennaio 2026 #l’Arbitro Assicurativo (AAS), gestito dall’IVASS, offre un sistema innovativo di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) per assicurati, danneggiati e intermediari contro le imprese assicurative.  Per i cittadini e le piccole imprese, l’Arbitro Assicurativo democratizza l’accesso alla giustizia, eliminando le barriere economiche e temporali del rito civile.  Difatti, tramite l’accesso a procedure telematiche semplici e a basso costo, garantisce decisioni imparziali con piena efficacia esecutiva, deflazionando il contenzioso giudiziario e superando i limiti dei semplici reclami interni alle compagnie.​ L’istituzione dell’AAS si fonda sul D.M. n. 215 del 6 novembre 2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che attua l’art. 187.1 del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), in recepimento della Direttiva UE 2016/97 (IDD).  I principi di indipendenza, trasparenza, rapidità ed economicità sono dettagliati nel Provvedimento IVASS n. 106122 del 23 maggio 2025, che regola anche la composizione dei nove Collegi nazionali. Ogni Collegio è presieduto da un presidente e comprende quattro membri effettivi, nominati da IVASS (due), ANIA (uno) e dalle associazioni dei consumatori o degli intermediari (due), con obbligo di adesione per tutte le imprese iscritte negli albi.​ L’Arbitro è competente per tutte le controversie derivanti da contratti assicurativi, ivi inclusi i diritti risarcitori per sinistri, gli inadempimenti contrattuali delle polizze e le violazioni delle norme di condotta nella fase distributiva. Restano escluse le liti relative al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, alla CONSAP, ai grandi rischi e alle controversie collettive o già devolute al giudice. I limiti economici facilitano l’accesso: fino a 2.500 euro per i danneggiati diretti in RC auto, 25.000 euro per altri danni non-RC e soglie più ampie – fino a 150.000 o 300.000 euro – per le polizze vita e infortuni.​ La procedura, rigorosamente documentale e priva di audizioni salvo rarissime eccezioni motivate, richiede come presupposto il previo reclamo scritto alla compagnia o all’intermediario, rimasto infruttuoso entro 45 giorni.  Il ricorso si presenta online sul portale ufficiale www.arbitroassicurativo.org, allegando polizza, denuncia di sinistro e corrispondenza.  L’assistenza legale è facoltativa, in linea con l’art. 141-quater del Codice del Consumo. Il Collegio notifica l’avvio, concede termini per memorie e delibera entro 90 giorni dalla completezza documentale, prorogabili a 180 per casi complessi. Il solo costo a carico del ricorrente è un contributo di 20 euro, rimborsabile in caso di accoglimento.​ La decisione emessa è vincolante per l’impresa assicurativa se favorevole al ricorrente e non impugnata entro 30 giorni ed è equiparata – per gli effetti che produce – a una sentenza civile, costituendo titolo esecutivo (cfr. Provv. IVASS 106122/2025, in analogia con ABF e ACF).  Il ricorrente conserva comunque la possibilità di agire in giudizio, rendendo l’AAS uno strumento complementare e non esclusivo.​ Sul piano operativo, ora, gli Studi Legali vi trovano un alleato strategico per consulenza preliminare, assistenza nella predisposizione di ricorsi e monitoraggio esiti, riservando il foro giudiziario ai casi di rigetto o impugnazione e ottimizzando strategie di recupero crediti con procedure digitali efficienti. In un contesto di crescente litigiosità assicurativa, l’Arbitro Assicurativo si profila come pilastro della modernizzazione della tutela consumeristica, invitando professionisti e assicurati a valutazioni scrupolose dei presupposti di ammissibilità, con potenzialità da esplorare attraverso prassi applicative future. Avv. Marianna Sardella

RESPONSABILITA’ DEI PROFESSIONISTI: SI RISPONDE ANCHE SENZA VANTAGGIO

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 7948/2025, è intervenuta sul tema del concorso nell’illecito di professionista; stavolta viene espresso un orientamento decisamente severo, viceversa alle precedenti statuizioni. In sintesi, secondo gli Ermellini il concorso del commercialista è sanzionabile in ragione del contributo materiale e psicologico, offerto nella realizzazione dell’illecito, prescindendo dal conseguimento di un personale effettivo vantaggio economico. Invero, la Cassazione aveva escluso, almeno fino al 2024,  il concorso del professionista per le violazioni tributarie commesse dalla società sua cliente. Infatti, l’art. 7 del Decreto Legge 269/2023 disponeva che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica. Detta disposizione veniva interpretata nel senso di escludere qualsivoglia responsabilità di terzi nelle sanzioni irrogate a persone giuridiche. Successivamente, l’orientamento mutava, nel senso che, per l’integrazione del concorso, il professionista doveva perseguire “specifici” vantaggi, distinti da quelli della società cliente. In altre termini il beneficio, nel caso del consulente, non poteva identificarsi  nel compenso professionale percepito, ma doveva trattarsi di un quid pluris, che andasse oltre il corrispettivo della propria prestazione. Ne conseguiva che il consulente attraverso le proprie competenze tecnico-professionali  doveva aver condiviso, o coinvolto, la società nel compimento di condotte illecite, finalizzate all’ottenimento di vantaggi economici non previsti. Ebbene, oggi, la Cassazione, con la citata recentissima sentenza, ha espresso un orientamento interpretativo molto rigido, considerando non necessario un vantaggio economico per rispondere della richiamata responsabilità professionale. Rebus sic stantibus, siamo – con palmare evidenza – innanzi ad un conflitto (meglio, incertezza) interpretativo che dovrebbe interessare – sperabilmente – le Sezioni Riunite, al fine – giustappunto – di addivenire ad un punto fermo sulla questione. Nondimeno, parrebbe (anche) necessario un intervento legislativo teso a definire e delimitare i confini del concorso del professionista. #studiolegalemastrovito #avvocato #professionista #responsabilitàprofessionale #Cassazione #studiolegale #giurisprudenza

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