Responsabilità Contabile e Amministrativa: il punto dopo la Legge n. 1/2026

Il 2026 segna una svolta significativa nella disciplina della responsabilità erariale dei pubblici dipendenti e degli amministratori pubblici.  Da un lato, la #Legge 7 gennaio 2026, n. 1 (c.d. Legge Foti) ha profondamente innovato la materia, intervenendo su alcuni degli istituti più rilevanti e incidendo in modo sensibile sull’assetto complessivo del sistema della responsabilità amministrativo-contabile.  Dall’altro lato, la Corte dei conti, attraverso una serie di pronunce, creando un vero e proprio  dibattito (non solo giurisprudenziale), ha iniziato a delineare le prime coordinate interpretative del nuovo quadro normativo, offrendo indicazioni destinate comunque orientare l’evoluzione della giurisprudenza nei prossimi anni. 1. Novella legislativa e tipizzazione della colpa grave Il novellato art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, pur confermando i principi generali della responsabilità amministrativo-contabile, secondo cui essa ha carattere personale ed è limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, ferma restando l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali, introduce significative innovazioni in ordine alla definizione della colpa grave.  In particolare, il legislatore procede alla sua espressa tipizzazione, stabilendo che costituisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l’affermazione di un fatto la cui esistenza sia incontestabilmente esclusa dagli atti del procedimento ovvero la negazione di un fatto la cui esistenza risulti in modo incontrovertibile dagli stessi atti.  Ai fini dell’accertamento della violazione manifesta delle norme di diritto, la disposizione impone di considerare, in particolare, il grado di chiarezza e precisione delle norme violate, nonché l’inescusabilità e la gravità dell’inosservanza.  La riforma precisa altresì che non integra colpa grave la violazione o l’omissione derivante dall’affidamento riposto in orientamenti giurisprudenziali prevalenti o in pareri resi dalle autorità competenti, introducendo così una significativa causa di esclusione della responsabilità volta a tutelare l’azione amministrativa svolta in conformità a indirizzi interpretativi consolidati.  Il legislatore interviene, inoltre, ampliando l’ambito dell’esclusione della responsabilità per colpa grave in relazione agli atti sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, estendendo l’effetto esimente non solo ai profili esaminati in sede di controllo, ma anche agli atti richiamati o allegati che costituiscono il presupposto logico e giuridico dell’atto sottoposto a verifica. Tale previsione, tuttavia, non incide direttamente sull’attività degli enti locali, i cui atti, in via generale, non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.  2. Il limite al danno e il potere riduttivo La novità di maggiore impatto pratico è l’obbligo per il giudice contabile di ridurre l’importo addebitato.  Salvo i casi di dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti deve porre a carico del responsabile una somma non superiore al #30% del danno accertato, e comunque entro il limite del doppio della retribuzione annua lorda percepita nell’anno di riferimento. Per i condannati, nei casi più gravi, è prevista la possibilità di sospensione dalla gestione di risorse pubbliche da sei mesi a tre anni. La legge introduceva inoltre l’obbligo di copertura assicurativa per chi gestisce risorse pubbliche, introducendo un meccanismo di ripartizione del rischio, oggi sospesa e slittata al 01 gennaio 2027. 3. Le prime “reazione” della Corte dei conti  Sul piano giurisprudenziale la Corte dei conti è intervenuta con pronunciamenti di rilievo. Tra le prime applicazioni della riforma si segnala la sentenza n. 82 del 20 febbraio 2026 della Sezione giurisdizionale per il Lazio, che ha chiarito come la riduzione del danno entro il limite del trenta per cento non operi automaticamente, dovendo la disciplina essere interpretata in conformità ai principi costituzionali e ai vincoli derivanti dall’ordinamento europeo in materia di tutela delle finanze pubbliche. La Corte ha ribadito il ruolo della giurisdizione contabile quale presidio della corretta gestione delle risorse pubbliche, evidenziando che il legislatore non può comprimere oltre determinati limiti la funzione giurisdizionale senza esporre la disciplina a possibili censure di costituzionalità. Nello stesso solco si colloca la sentenza n. 9 del 23 gennaio 2026 della Sezione giurisdizionale per la Toscana, la quale ha precisato che il meccanismo di riduzione del danno non trova applicazione nei casi di responsabilità dolosa. Il principio è coerente con la disciplina normativa, che esclude espressamente il limite riduttivo nelle ipotesi di dolo o di illecito arricchimento. La pronuncia conferma come la qualificazione della condotta in termini di dolo o colpa grave sia decisiva sia ai fini dell’accertamento della responsabilità amministrativa sia per la determinazione dell’entità del danno imputabile al responsabile. 4. Diritto transitorio e prescrizione Un tema delicato riguarda l’applicazione delle nuove regole ai processi già in corso.  La legge prevede l’immediata applicabilità di alcune disposizioni, ma dottrina e giurisprudenza hanno segnalato che applicare in modo retroattivo la nuova definizione di colpa grave ai giudizi pendenti – soprattutto in appello – potrebbe contrastare con il diritto di difesa e con il diritto alla prova garantiti dalla Costituzione. Sul fronte della prescrizione, per gli addebiti a titolo di colpa grave, il termine decorre dalla data del fatto dannoso (condotta, evento e nesso causale), a prescindere dal momento in cui l’amministrazione o la Procura contabile siano venute a conoscenza del danno. 5. Conclusioni: tra tutela dell’erario e certezza del diritto Il quadro del 2026 evidenzia una tensione tra due esigenze entrambe rilevanti: da un lato la tutela delle finanze pubbliche e la repressione della cattiva amministrazione; dall’altro la necessità di garantire ai funzionari un clima di certezza sufficiente a evitare la cosiddetta “burocrazia difensiva”, cioè il blocco dell’azione amministrativa per timore di conseguenze erariali. La L. n. 1/2026 ha scelto di privilegiare la seconda esigenza, introducendo significativi meccanismi di protezione. La Corte dei conti ha risposto riaffermando il proprio ruolo di garante delle risorse pubbliche e limitando gli automatismi riduttivi, a tutela dell’effettività della giurisdizione contabile. Lo Studio Legale Mastrovito offre consulenza e assistenza in materia di responsabilità contabile e amministrativa. Contattaci per una valutazione del tuo caso. 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Danno all’immagine della Pubblica Amministrazione: la sentenza n. 3/2026 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti e l’estensione della responsabilità erariale ai reati dolosi dei pubblici dipendenti

Il danno all’immagine della pubblica amministrazione costituisce il pregiudizio immateriale subito dall’ente pubblico quando la sua reputazione e credibilità vengono compromesse, con effetti negativi sul buon andamento e sull’imparzialità imposti dall’art. 97 Cost.  Non si tratta di un vulnus meramente psicologico o morale, bensì di un danno patrimoniale indiretto: la perdita di fiducia dei cittadini indebolisce la legittimazione democratica dell’ente, ne riduce l’efficacia operativa e configura una perdita di chance risarcibile. La giurisprudenza contabile ha progressivamente riconosciuto tale voce di danno come autonoma, ammettendone la prova per presunzioni di comune esperienza, in coerenza con l’evoluzione civilistica del danno non patrimoniale. Con la sentenza n. 3/2026, depositata il 3 marzo 2026, le Sezioni Riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti segnano un autentico cambio di paradigma nella tutela del danno all’immagine.L’azione risarcitoria diviene ora esperibile per tutti i delitti dolosi commessi dai dipendenti pubblici, purché idonei a ledere il prestigio funzionale dell’ente. Il caso oggetto della decisione riguardava un dipendente autore di un delitto doloso estraneo al tradizionale novero dei reati contro la PA (udienza del 22 ottobre 2025). Le Sezioni Riunite hanno confermato la proponibilità dell’azione erariale per qualsiasi reato doloso — generico o intenzionale, ma non colposo — che comprometta il prestigio o la credibilità funzionale dell’amministrazione. In tale prospettiva, il Collegio supera l’interpretazione restrittiva dell’art. 51, comma 7, D.Lgs. n. 174/2016 (Codice di giustizia contabile), ridefinendo il rapporto tra reato e danno erariale alla luce dei principi costituzionali e dell’evoluzione giurisprudenziale consolidata. Finora, la disposizione citata limitava la risarcibilità del danno all’immagine ai “delitti commessi a danno della pubblica amministrazione o da essa dipendenti”, circoscrivendo il campo ai reati contro la PA e richiedendo un pregiudizio patrimoniale diretto. Le Sezioni Riunite introducono invece un’interpretazione finalistica e teleologica: l’espressione “a danno della PA” comprende ogni delitto doloso che comprometta l’immagine funzionale dell’ente, in coerenza con i principi di buon andamento e imparzialità sanciti dall’art. 97 Cost. Tali principi si intrecciano con il dovere di “disciplina e onore” dei pubblici funzionari (art. 54 Cost.) e con la responsabilità disciplinare dei dipendenti (art. 98 Cost.), conformemente a quanto affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 191/2019), che ha riconosciuto la risarcibilità della perdita di chance reputazionale. Il danno all’immagine assume così natura  patrimoniale emergente da perdita di reputazione, distinto dal danno morale o esistenziale. Esso è provabile in via presuntiva (art. 2729 c.c.) o sulla base di nozioni di comune esperienza (art. 115 c.p.c.), senza necessità di dimostrare un rigoroso nesso causale economico. La lesione viene valutata ex officio, tenendo conto dell’eco mediatica, del ruolo ricoperto dal soggetto agente e della gravità intrinseca del fatto. Così, la quantificazione del danno si fonda su tre parametri: Il danno ha natura personale e solidale (art. 2049 c.c., applicabile in via analogica) ed è azionabile principalmente davanti alla Corte dei conti (art. 55 c.g.c.), ma anche dinanzi al giudice ordinario in quanto illecito extracontrattuale.La legittimazione attiva spetta esclusivamente all’amministrazione danneggiata.L’onere probatorio risulta alleggerito mediante una presunzione relativa di danno, superabile solo con prova contraria fornita dal convenuto.  Le ricadute sistemiche della decisione appaiono molto rilevanti: l’orientamento rafforza la tutela del patrimonio pubblico e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni, producendo al contempo un marcato effetto deterrente verso condotte dolose dei pubblici dipendenti.

Il falso ideologico del pubblico ufficiale tra prassi amministrativa e tutela della fede pubblica: note a Cass. pen., Sez. V, 3 gennaio 2026, n. 371

La sentenza n. 371/2026 della Corte di Cassazione, Sez. V penale, si inserisce in una linea interpretativa già rigorosa in materia di falso ideologico, ma ne rafforza in modo sistematico alcuni snodi teorici centrali propri dell’art. 479 c.p., consolidando la concezione dell’atto pubblico come processo certificativo complesso, sottolineando la rilevanza delle attestazioni implicite e riaffermando la centralità del dovere di verità quale presupposto dell’affidamento pubblico, con conseguenze operative significative per la redazione e la verifica degli atti, incluse le formule standard e gli atti digitalizzati. La norma incrimina il pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle funzioni, attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità. Si colloca tra i delitti contro la fede pubblica, dove il bene giuridico tutelato è: Il confronto con l’art. 476 c.p. chiarisce efficacemente la distinzione strutturale tra le due figure di reato: mentre l’art. 476 c.p., in tema di falso materiale in atto pubblico, tutela la genuinità formale del documento e sanziona l’alterazione della sua materialità, ossia la contraffazione o modificazione dell’atto nella sua dimensione esteriore, l’art. 479 c.p., relativo al falso ideologico, colpisce invece la falsità del contenuto certificativo, ossia la non veridicità di quanto il pubblico ufficiale attesta nell’esercizio delle sue funzioni, anche quando l’atto sia formalmente autentico.  Ne consegue che nel primo caso è compromessa l’identità materiale dell’atto, nel secondo la verità giuridicamente garantita che l’atto è destinato a esprimere, con una diversa incidenza sul bene giuridico della fede pubblica Nel falso ideologico il documento è autentico quanto a provenienza, ma infedele quanto alla realtà attestata. Il passaggio teoricamente più rilevante della pronuncia riguarda l’ampliamento dell’oggetto della falsità. La Corte afferma che rientrano nell’area di tipicità non solo i fatti principali espressamente dichiarati ma anche le modalità dell’accertamento, le attività presupposte alla formazione dell’atto e le attestazioni implicite L’atto pubblico viene così concepito come documento-procedimento: la sua veridicità investe l’intero iter formativo che esso presuppone o dichiara di aver seguito.  Se il pubblico ufficiale afferma – anche solo implicitamente – di aver svolto un accertamento mai compiuto, la falsità colpisce la realtà giuridicamente rilevante che l’atto intende certificare. In altri termini, non è più solo il “dato finale” a rilevare, ma la verità del processo cognitivo attestato. Uno dei nodi pratici centrali è la distinzione tra la mera illegittimità procedimentale e il vero e proprio  reato di falso ideologico. La Corte ha avuto modo di precisare  che non ogni violazione amministrativa integra il reato.  Invero, la soglia penale viene superata quando la deviazione procedurale viene coperta da un’attestazione non veritiera.  Esempi tipici elaborati in giurisprudenza: dichiarare la propria presenza sul luogo dell’accertamento quando non vi si è stati, oppure attestare la sussistenza dei presupposti per una contestazione differita in assenza delle condizioni di legge.In detti casi non si tratta di semplice irregolarità, ma di alterazione della verità certificata. Il discrimine appare dunque rappresentato dalla presenza di una narrazione consapevolmente infedele della realtà. Sul piano psicologico, la sentenza ribadisce un principio consolidato; ossia, per integrare l’Art. 479 c.p. è sufficiente il dolo generico: consapevolezza della non veridicità e volontà di inserirla nell’attoPertanto, non è richiesto il fine di un particolare profitto o di un qualsivoglia vantaggio personale, ovvero scopo ulteriore.Pertanto, l’assenza di interesse personale non esclude la responsabilità e la norma non prevede un dolo specifico. In conclusione L’offesa alla fede pubblica si consuma nel momento in cui l’atto pubblico contiene una rappresentazione consapevolmente infedele, a prescindere dalle motivazioni soggettive. La decisione consolida la nozione di atto pubblico quale processo certificativo complesso, non riducibile alla mera forma documentale ma comprensivo dell’attività valutativa e degli accertamenti che ne costituiscono il presupposto, ampliando coerentemente l’area delle attestazioni implicite penalmente rilevanti e riaffermando la centralità del dovere di verità quale fondamento dell’affidamento pubblico. Ne deriva – pertanto – una concezione sostanziale della fede pubblica, che trascende il dato formale dell’atto e investe l’intero procedimento che esso incorpora e rappresenta, con rilevanti ricadute operative sul piano giuridico e forense: si impone un’attenzione rigorosa alla tracciabilità effettiva degli accertamenti svolti, particolare cautela nell’uso di formule standard che presuppongano attività non realmente compiute e una vigilanza ancora più stringente rispetto agli atti automatizzati o digitalizzati, poiché la responsabilità attestativa si estende non solo a ciò che è espressamente dichiarato, ma anche a quanto l’atto implicitamente certifica circa l’attività svolta dal pubblico ufficiale.

Pergotende e cd. decreto Salva casa: la Cassazione dice no.

Introduzione Il tema delle pergotende e delle verande è al centro di numerose controversie, soprattutto dopo l’entrata in vigore del decreto “Salva casa” (Dl n. 69/2024), che ha tentato di semplificare l’installazione di questi manufatti nell’ambito dell’edilizia libera. Tuttavia, la giurisprudenza continua a porre limiti stringenti, come confermato da una recente sentenza della Cassazione. Il Caso: Sentenza Cassazione n. 29638/2025 La Cassazione, con la sentenza n. 29638/2025, si è espressa su un caso di abuso edilizio riguardante la realizzazione di una “pergotenda” su un terrazzo in centro storico. Il manufatto, dotato di sistema di scorrimento in materiale plastico, è stato ritenuto in contrasto con il regolamento edilizio locale. Il ricorrente aveva sostenuto che la pergotenda non fosse assimilabile a una veranda, in quanto non chiudeva il terrazzo su tutti i lati e, secondo la normativa introdotta dal “Salva casa”, sarebbe rientrata tra le “opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici” realizzabili in edilizia libera, quindi senza necessità di permessi. L’Interpretazione della Cassazione La Cassazione, però, ha assunto una posizione restrittiva, affermando che: In altri termini, anche dopo il “Salva casa”, la realizzazione di verande o di manufatti che creano spazi chiusi continua ad essere soggetta a permessi e autorizzazioni comunali. La normativa semplificata non si applica quando vi è una trasformazione significativa dello spazio. Conclusioni e problematiche applicative Sebbene il “Salva casa” abbia inserito le pergotende tra le opere di edilizia libera, la normativa mantiene dei limiti: La semplificazione tentata dal “Salva casa”, insomma,  non ha risolto tutti i dubbi: Ancora oggi, la differenza tra pergotenda e veranda resta spesso sfumata e la giurisprudenza continua a far prevalere nelle controversie una stringente interpretazione, non facendo rientrare l’opera in questione nel regime di edilizia libera. Avv. Francesco Paolo Mastrovito #urbanistica #verande # pergotende   #cassazione  #studiolegalemastrovito  #wltmilano   #dirittourbanistico 

E’ legittima la perdita del grado per violazione degli obblighi di continenza espressiva anche per il militare in congedo.

Il Consiglio di Stato Sez. con la sentenza n. 5455 del 23 giugno 2025 ha statuito la legittimità del provvedimento espulsivo nei confronti di un militare in congedo per aver ecceduto dagli obblighi di continenza espressiva, arrecando – così – grave nocumento al prestigio e al decoro dell’amministrazione di appartenenza. IL CASO  Il caso oggetto della sentenza in esame riguarda un Maresciallo Ordinario dei Carabinieri, già in congedo assoluto, che, nella sua qualità di presidente dell’Unione Nazionale Arma Carabinieri (U.N.A.C.), aveva pubblicato un articolo e pronunciato affermazioni di natura offensiva nei confronti della giustizia militare e di un magistrato militare; fatti ritenuti lesivi del prestigio dell’Amministrazione e tali da giustificare l’irrogazione della massima sanzione disciplinare, ossia l’espulsione dal consesso militare. LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO Il Consiglio di Stato ha ribadito che anche il militare in congedo resta soggetto ai doveri di contegno (art. 732, DPR 90/2010) e alle sanzioni disciplinari, specie se i fatti contestati sono collegati al servizio e all’immagine dell’Amministrazione. Così, “l’appellante, ancorché in congedo, era tenuto al rispetto dei doveri di contegno che incombono sul militare ex art. 732, commi 1 e 2, d.P.R. n. 90 del 2010″ . Inoltre, il diritto di libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) trova limiti particolarmente stringenti per il personale militare, alla luce delle esigenze di tutela del prestigio e della neutralità delle Forze armate (Cons. Stato, sez. IV, 7 aprile 2014, n. 1609; sez. II 13 novembre 2023, n. 9689).  Inoltre, “nella fattispecie, non è stato sanzionato l’esercizio, in quanto tale, del diritto del ricorrente di manifestare il proprio pensiero, ma l’eccesso da un tale diritto mediante espressioni oggettivamente e gratuitamente offensive nei riguardi della giustizia militare e delle forze armate”. Infine, la richiamata UNAC, nel caso di specie, non era considerata un’associazione sindacale riconosciuta e pertanto i comportamenti del ricorrente non potevano essere scriminati in base alle libertà sindacali. CONCLUSIONI L’irrogazione della sanzione disciplinare della perdita del grado per motivi disciplinari nei confronti di personale militare – anche in congedo – trova fondamento in un solido quadro normativo e giurisprudenziale, che tiene conto sia delle esigenze di tutela del prestigio e della neutralità delle Forze armate sia dei diritti fondamentali della persona, con i limiti derivanti dalla peculiare funzione svolta dai militari. La sentenza in questione conferma l’indirizzo restrittivo in tema di libertà di espressione dei militari e ribadisce – contestualmente –  la necessità del rispetto delle procedure autorizzative per le associazioni sindacali di settore. #dirittomilitare #militari #forzearmate #studiolegalemastrovito #rimozione #sistemasanzionatoriomilitare #dirittoamministrativo #dirittodisciplinare

Esame avvocato: non si può bocciare con il semplice voto.

Con la sentenza n. 1400 della sentenza 18 aprile 2025, la III Sezione del TAR Lombardia ha accolto il ricorso proposto da Tizia avverso la mancata ammissione all’esame di abilitazione forense per aver ricevuto un punteggio di 14/30 alla prova scritta, risultando così esclusa dalla successiva prova orale. Detta sentenza rappresenta una svolta significativa in materia poiché  pone in capo alla commissione esaminatrice l’onere di motivare (adeguatamente) e di annotare “osservazioni positive o negative” su ciascun elaborato, tanto rendere chiaro ed esplicito il numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti della commissione (art. 46, comma 5, l. n. 247/2012). Invero, se fino a non molti anni fa la prassi era quella di non motivare il voto attribuito agli elaborati, e ciò a causa dell’elevatissimo numero dei partecipanti alle sessioni di esame ed al breve lasso di tempo che intercorreva tra la correzione degli scritti e l’inizio delle prove orali, la drastica riduzione del numero dei partecipanti agli esami di abilitazione forense e l’eliminazione di due delle tre prove scritte precedentemente previste (art. 4-quater del D.L. n. 51/2023) hanno indotto i giudici amministrativi a rivedere le loro decisioni. E’ – così –  inaccettabile il semplice voto numerico non suffragato da una motivazione chiara e descrittiva, tale da garantire la trasparenza e il buon funzionamento del sistema, oltre che il diritto di difesa dei singoli candidati in caso, per l’appunto, di non ammissione. Tale orientamento giurisprudenziale sollecita, pertanto, un intervento anche in ambito normativo finalizzato all’affermazione di tale principio anche e soprattutto nell’ambito dei concorsi pubblici laddove, nel caso di prove scritte, appare inammissibile l’apposizione del solo voto numerico in assenza di alcun segno grafico, annotazione o ulteriore indicazione che possa rendere comprensibile la votazione. Lo Studio legale Mastrovito è a disposizione per valutare i potenziali ricorsi. mail: segreteria@studiolegalemastrovito.com – Tel. 0321 1640498

RICORSO CONCORSO AGENZIA DOGANE E MONOPOLI

Allo Studio Legale MASTROVITO stanno pervenendo molteplici segnalazioni che riguardano l’ultimo concorso bandito dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli per 569 posti nell’area degli Assistenti. In particolare, le lagnanze riguardano parecchi quesiti errati e/o ambigui. Se hai trovato delle discordanze nei quiz, contattaci! Stiamo facendo partire i primi ricorsi ai competenti Tribunali Amministrativi Regionali. Inviaci senza indugio la tua prova concorsuale e provvederemo ad una valutazione gratuita dei tuoi quesiti: email: segreteria@studiolegalemastrovito.com – Tel. 0321 – 1640498

PORTO D’ARMI: REQUISITI E CRITERI.

Con la sentenza n. 09209/2023 REG. PROV. COLL. N. 07558/2023 REG. RIC. pubblicata il 24/10/2023, la Terza Sezione del Consiglio di Stato rigettava l’appello proposto da Tizio contro il Ministero dell’Interno e la Prefettura X, avente ad oggetto la sentenza del T.A.R. Lombardia, sede di Milano, che respingeva il ricorso proposto avverso un Decreto Prefettizio di rigetto dell’istanza di rilascio del porto d’armi per difesa personale poichè “…l’assoluto bisogno di portare l’arma non può desumersi automaticamente dalla particolare attività professionale svolta dall’appellante (e dalle modalità del suo svolgersi) ovvero dal fatto di operare egli in zone asseritamente pericolose.” . Invero, il mero rischio potenziale e la mancanza assoluta di prove di un pericolo concreto (“…non risultando denunciate minacce o aggressioni in occasione dell’attività di portavalori svolta, la quale da sola non giustifica la richiesta di porto d’armi”) non legittimano il riconoscimento del diritto ad ottenere un porto d’armi poiché tale diritto rappresenta una eccezione al normale divieto di detenere armi.  Infatti, il diritto in questione può essere riconosciuto solo a seguito di un puntuale accertamento circa il buono e corretto uso delle stesse da parte del titolare a seguito di un giudizio prognostico e una analisi comparativa tra l’interesse pubblico primario e l’interesse del privato. Sulla scorta di tale assunto, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento di rigetto impugnato precisando preliminarmente che: 1) il potere di rilasciare le licenze per porto d’armi cositutisce una deroga al divieto di detenere armi sancito dall’art. 669 c.p. e dall’art. 4, comma 1, legge 110/1975; 2) la polizia può derogare tale divieto in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali che è compito dell’autorità di pubblica sicurezza prevenire (cfr. Corte Costituzionale 16 dicembre 1993 n. 440). In particolare, ai fini del rilascio della licenza di porto d’arma per difesa personale è necessario che il richiedente provi la sussistenza del “dimostrato bisogno dell’arma” che deve essere ricavato da “…circostanze di fatto specifiche e attuali, non potendo invece essere desunto nè dalla tipologia di attività o professione svolta dal richiedente, nè dalla pluralità e consistenza degli interessi patrimoniali del richiedente o dalla conseguente necessità di movimentare rilevanti somme di denaro” (cfr. tra l’altro Cons. Stato, sez. III, 28 marzo 2023 n. 3189; Cons. Stato, sez. III, 25 gennaio 2023 n. 822). Avv. Francesco Paolo MASTROVITO #diritto #portod’armi #licenzaportod’armi 

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