DIRITTO MILITARE. #Vittime del dovere: requisiti e tutele.

Tutti gli appartenenti al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico (#dirittomilitare) che hanno subito infortuni e malattie professionali, e comunque infermità nello svolgimento del loro dovere (infermità che devono essere già riconosciute dipendenti da causa di servizio), possono chiedere benefici relativi alla condizione di vittima del dovere, così come espressamente previsto dall’art. 1 comma 563 della Legge n. 266 del 2005. In sintesi, si definiscono #vittime del dovere i deceduti o rimasti invalidi permanenti “in attività di servizio o nell’espletamento di funzioni d’istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: 1. Nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; 2. Nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; 3. Nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; 4. In operazioni di soccorso; 5. In attività di tutela della pubblica incolumità; 6. A causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteri di ostilità”. Per quanto concerne l’eventuale termini prescrizionali La Cassazione e i Tribunali di merito hanno ormai statuito che non si applica il termine decennale per lo status in questione (Cassazione – Sezione lavoro, n. 17440/202). Una recente sentenza della Cassazione – poi – riconosce Vittime del dovere tutti coloro che rientrano nelle fattispecie previste dall’art. 1 comma 536 lettera da a) a f), L. 266/05. Oltre alla tutela indennitaria, le vittime, e i loro familiari, hanno diritto al risarcimento del danno. In caso di decesso, queste somme debbono essere liquidate agli eredi legittimi. Questi ultimi, se stretti congiunti, hanno diritto, in aggiunta, ad un risarcimento del danno cd. iure proprio. Inoltre, questa tutela è assicurata anche a coloro che subiscono infermità nell’adempimento dei loro doveri, anche nel caso in cui non siano dipendenti pubblici (SS.UU. 22753/2018). Per quanto riguarda l’istituto della prescrizione vittime del dovere, oltre ad alcune sentenze di merito, la Cassazione Pertanto, ed in sintesi, tutti i soggetti affetti da infermità contratte in servizio presso le Forze Armate o Corpi Militari ovvero assimilati, ed i loro congiunti, possono richiedere l’accertamento dello status di Vittime del Dovere e vedersi riconosciuti i relativi benefici economici ed assistenziali. Contattaci per una valutazione di merito. segreteria@studiolegalemastrovito.com 0321/1640498 #vittimedeldovere #diritto #dirittomilitare #forzearmate #causediservizio
POSIZIONE PREVIDENZIALE: VERIFICA DEFINITIVITA’ E CALCOLI PENSIONISTICI.

Il personale del Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico collocato in quiescenza può attendere anche molti anni prima di vedersi emesso il provvedimento pensionistico definitivo (Determinazione Pensionistica). In pratica, si tratta del provvedimento che stabilisce la definitiva corresponsione del trattamento pensionistico, a fronte di un trattamento pensionistico provvisorio. Tali ritardi sono evidenti lesioni dei propri diritti, che possono generare o dei crediti o – peggio – dei debiti pensionistici. Dall’altro canto si sta inoltre constatato che in moltissimi casi i calcoli pensionistici risultino poco chiari, oppure – sin da subito – non corretti. Lo Studio Legale MASTROVITO è a disposizione per verificare la Tua posizione pensionistica. #diritto #militare #pensioni #dirittomilitare #dirittoprevidenzialemilitare #pensionimilitari
LA CAUSA DI SERVIZIO PER IL PERSONALE MILITARE
La causa di servizio assume – senza – dubbio nell’ambito dell’ordinamento giuridico militare, il ruolo di istituto determinante al quale l’ordinamento riconduce e ricollega una pluralità di effetti, che sono di grande interesse per il personale, e non solo a contenuto economico (cfr. dall’art. 1878 e seguenti del Codice dell’Ordinamento Militare). Si pensi al sistema delle esenzioni sanitarie e dei rimborsi delle spese di cura specialistiche, all’attribuzione di miglioramenti economici stipendiali come gli scatti per l’invalidità di servizio, alle tutele stipendiali previste nel corso delle assenze dal servizio per aspettativa conseguente ad infermità, al reimpiego degli idonei nella forma parziale, all’attribuzione dell’equo indennizzo, dell’indennità una tantum o della pensione privilegiata al congedo . Infine, si deve sottolineare la speciale portata che la norma riserva al giudizio di dipendenza rispetto ai benefici economici connessi alla dichiarazione di equiparato a vittima del dovere, quale istituto di più moderna e recente concezione (DPR n. 243 del 2006). Lo Studio Legale Mastrovito offre consulenza e assistenza in materia. #diritto #serviziomilitare #concorsimilitari #militare #sottufficale #dirittomilitare #causadiservizio #idoneitàalserviziomilitare #dirittoamministrativo #infortunio #dirittoamministrativomilitare
DIRITTO PENALE. DIFFAMAZIONE E DIFFAMAZIONE AGGRAVATA A MEZZO SOCIAL.

Il reato di diffamazione si colloca all’intersezione tra la tutela dell’onore e della reputazione delle persone e il diritto alla libertà di espressione. Detto delicato equilibrio è disciplinato dagli articoli 595 e seguenti del codice penale, i quali delineano i confini e le conseguenze legali connesse alla diffamazione. La diffamazione sui social media si verifica quando vengono diffuse informazioni dannose, ovvero “commenti” lesivi e in spregio all’onore su una persona tramite piattaforme online come Facebook, Twitter, Instagram o altre. Detta diffamazione assume la qualificazione di “aggravata” in ragione dell’ampia diffusione. Infatti, il messaggio diffamatorio ha – solitamente – una vasta diffusione e raggiunge un grande pubblico (si parla di carattere di indeterminatezza) proprio tramite i social media. Lo Studio Legale Mastrovito offre assistenza legale in materia. #diritto #socialmedia #diffamazione #reato
Registrazione di una conversazione in presenza: è lecita e si può usare in giudizio

Un ulteriore arresto giurisprudenziale in materia di registrazione delle conversazioni, oggi più che mai con i vari dispositivi elettronici a disposizione. La Suprema Corte di Cassazione ( sentenza n. 10079/2024) ha consolidato il principio che: “la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, ma costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l’autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo”. #diritto #diritto penale #dirittopenalemilitare #dirittomilitare #militare
VISITE FISCALI PUBBLICI DIPENDENTI

Con la sentenza n. 16305 del 3 novembre 2023, la Sezione IV ter del TAR Lazio, relativamente alle fasce orarie di reperibilita’ per le visite fiscali, ha confermato che la sussistenza di difformita’ di disciplina tra dipendenti privati e dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni integra, tra l’altro, la violazione dell’art. 3 della Costituzione, non essendo rispettato il principio di uguaglianza. Nel caso di specie, un sindacato della P.A. Penitenziaria e alcuni appartenenti alla stessa Polizia Penitenziaria avevano impugnato il DM n. 206/2017 relativamente alla parte in cui ha lasciato invariate, in caso di malattia del dipendente, le fasce orarie di reperibilita’ per le visite fiscali di dipendenti pubblici che risultano ancora essere differenti rispetto a quanto previsto per i lavoratori privati. In particolare, a dire dei ricorrenti, il legislatore, non avendo avuto la volonta’ di equiparare il settore privato al settore pubblico in fatto di fasce di reperibilita’, non ha assicurato l’armonizzazione dei due settori atteso che, a fronte delle fasce di reperibilita’ di sette ore del settore pubblico (9.00-13.00/15.00-18.00), quelle del settore privato, non modificate, sono rimaste di 4 ore (10.00-12.00/17.00/19.00). In ragione di quanto appena rilevato, il TAR Lazio ha accolto il gravame con conseguente annullamento del provvedimento oggetto dello stesso, sulla scorta di una serie di motivi quali la circostanza, del tutto ingiustificata, di una disparita’ di trattamento dell’evento malattia che non puo’ essere trattato diversamente a seconda del rapporto di lavoro intrattenuto dal personale che ne viene colpito. #diritto #dirittoamministrativo #dirittoamministrativomilitare #malattiapubblicodipendente #polizia #poliziapenitenziaria #dirittomilitare #pubblicidipendenti
Un nostro articolo. Condominio: le deleghe non possono superare il limite massimo previsto.

https://www.studiocataldi.it/articoli/46419-condominio-le-deleghe-non-possono-superare-il-limite-massimo-previsto.asp
PORTO D’ARMI: REQUISITI E CRITERI.

Con la sentenza n. 09209/2023 REG. PROV. COLL. N. 07558/2023 REG. RIC. pubblicata il 24/10/2023, la Terza Sezione del Consiglio di Stato rigettava l’appello proposto da Tizio contro il Ministero dell’Interno e la Prefettura X, avente ad oggetto la sentenza del T.A.R. Lombardia, sede di Milano, che respingeva il ricorso proposto avverso un Decreto Prefettizio di rigetto dell’istanza di rilascio del porto d’armi per difesa personale poichè “…l’assoluto bisogno di portare l’arma non può desumersi automaticamente dalla particolare attività professionale svolta dall’appellante (e dalle modalità del suo svolgersi) ovvero dal fatto di operare egli in zone asseritamente pericolose.” . Invero, il mero rischio potenziale e la mancanza assoluta di prove di un pericolo concreto (“…non risultando denunciate minacce o aggressioni in occasione dell’attività di portavalori svolta, la quale da sola non giustifica la richiesta di porto d’armi”) non legittimano il riconoscimento del diritto ad ottenere un porto d’armi poiché tale diritto rappresenta una eccezione al normale divieto di detenere armi. Infatti, il diritto in questione può essere riconosciuto solo a seguito di un puntuale accertamento circa il buono e corretto uso delle stesse da parte del titolare a seguito di un giudizio prognostico e una analisi comparativa tra l’interesse pubblico primario e l’interesse del privato. Sulla scorta di tale assunto, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento di rigetto impugnato precisando preliminarmente che: 1) il potere di rilasciare le licenze per porto d’armi cositutisce una deroga al divieto di detenere armi sancito dall’art. 669 c.p. e dall’art. 4, comma 1, legge 110/1975; 2) la polizia può derogare tale divieto in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali che è compito dell’autorità di pubblica sicurezza prevenire (cfr. Corte Costituzionale 16 dicembre 1993 n. 440). In particolare, ai fini del rilascio della licenza di porto d’arma per difesa personale è necessario che il richiedente provi la sussistenza del “dimostrato bisogno dell’arma” che deve essere ricavato da “…circostanze di fatto specifiche e attuali, non potendo invece essere desunto nè dalla tipologia di attività o professione svolta dal richiedente, nè dalla pluralità e consistenza degli interessi patrimoniali del richiedente o dalla conseguente necessità di movimentare rilevanti somme di denaro” (cfr. tra l’altro Cons. Stato, sez. III, 28 marzo 2023 n. 3189; Cons. Stato, sez. III, 25 gennaio 2023 n. 822). Avv. Francesco Paolo MASTROVITO #diritto #portod’armi #licenzaportod’armi
IL RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO PENALE E PERSONALE APPARTENENTE AL COMPARTO DIFESA, SICUREZZA E SOCCORSO PUBBLICO

Lo dico e lo ripeto ogniqualvolta si presenta presso i nostri Studi personale appartenente al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico (militari, poliziotti e così via) interessato da un procedimento disciplinare dopo essere stato coinvolto in un procedimento penale. Alcune scelte strategiche in ambito penale (purtroppo sbagliate, a seguito della mancanza di specifiche competenze professionali) pregiudicano fortemente la propria posizione giuridico-amministrativa generale, con particolare riferimento ai riflessi disciplinari, spesso anche orientati verso l’espulsione dal consesso d’appartenenza. Un esempio per tutti: la prescrizione per il personale militare (a distanza – pertanto – di tanti anni di celebrazione del processo penale) non assume alcun valore “favorevole”, come per la maggior parte dei cittadini. Ne consegue che, il personale appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia coinvolto, per qualsivoglia motivo, in un procedimento penale deve farsi assistere (per avere la più adeguata tutela legale) da un Avvocato esperto anche in materia di Diritto Militare. #diritto #dirittomilitare #penale #dirittopenale #militare #personalemilitare #dirittodisciplinare #sanzionedisciplinare #militari Avv. Francesco Paolo MASTROVITO
RICORSO PER IL PERSONALE MILITARE – BENEFICIO CONTRIBUTI PENSIONISTICI NELLA POSIZIONE DI “AUSILIARIA”

AI MILITARI DELLE FORZE ARMATE E DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE. Gentilissimi, le Amministrazioni Militari e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) non valorizzano i contributi pensionistici versati durante il periodo trascorso in Ausiliaria di cui all’art. 1864 del D.L.vo n. 66 del 2010 (Codice dell’Ordinamento Militare), anche in ragione dell’ art. 1 comma 708 della L. 190/2014 e dell’art. 24, c. , del D.L. n. 2012 del 2011. A ciò si deve aggiungere la Circolare del 14.04.2022 emessa dalla Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva che ha perimetrato il nuovo trattamento pensionistico, in sede di riliquidazione di fine ausiliaria, determinando una difformità di trattamento e una illogicità d’applicazione. Si evidenzia – poi – che con il Decreto di attribuzione stipendiale al termine del periodo di “Ausiliaria” si determina la limitazione del trattamento economico fino ad un massimo dell’80% di cui all’art. 54, c.7, D.P.R. 1092/1973. Ora, con riferimento alle aliquote applicate si specifica: ● Aliquota limitata ai sensi dell’art. 54, c. 7, D.P.R 1092/73 = 80,00%; ● Aliquota non limitata alla data di cessazione dal servizio (art. 1, c. 707, L. 190/2014) che comporterebbe quindi una maggiorazione per il periodo compreso fino alla data di cessazione dal servizio attivo = 80,00% più l’1,80% per ogni anno di servizio effettivamente prestato; ● Aliquota non limitata fine ausiliaria (art. 1, c. 707, L. 190/2014) che comporterebbe quindi una maggiorazione per il periodo compreso fino alla data di fine ausiliaria = 80,00% più l’1,80% per ogni anno fino al termine del periodo stesso. Posto tutto ciò, in sintesi e ritenendo fondati motivi per un’applicazione diversa e più favorevole agli interessati (si parla di un incremento di circa 3.000,00 euro anni, con un incremento di poco meno del 10% dei contributi versati in costanza del periodo di ausiliaria), lo scrivente Studio Legale sta promuovendo l’istruttoria per ricorrere presso la Corte dei Conti territorialmente competente, al fine di richiedere il ricalcolo della pensione. Pertanto, tutto il personale interessato (che abbia fruito e terminato il previsto periodo in ausiliaria) potrà contattarci alla mail: mastrovito.ricorsoausiliaria@gmail.com , inviandoci copia del Decreto di pensionamento, ultimo cedolino in Ausiliaria e ultimo cedolino di pensione I.N.P.S.. Dopo una opportuna verifica della propria posizione giuridico-previdenziale, sarà inoltrato l’eventuale conferimento di adesione al ricorso in questione, con tutti i relativi dettagli. L’adesione al ricorso in questione deve essere formalizzata entro e non oltre il 10 dicembre 2023. Si rimane a disposizione per qualsivoglia utile chiarimento all’indirizzo e-mail: mastrovito.ricorsoausiliaria@gmail.com I miei più cordiali saluti. Avv. Francesco Paolo MASTROVITO