DIRITTO MILITARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE MILITARE: contestazione degli addebiti e diritto di difesa

Il legislatore nel disciplinare al capo IV del titolo VIII del Codice dell’Ordinamento Militare (D. L.vo n. 66 del 2010) i procedimenti militari ha voluto in primis enucleare con l’art. 1370 le disposizioni relative alla contestazione degli addebiti e diritto di difesa.  Il comma 1 del citato articolo stabilisce che nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che siano state acquisite e poi vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato.  Va da sé la fissazione di due momenti irrinunciabili: la contestazione degli addebiti e l’esercizio del diritto di difesa.  La contestazione rappresenta la prima fase nella quale si articola il procedimento disciplinare ed è un onere per l’amministrazione, nelle modalità e nei termini ex lege previsti. Come noto, ha la funzione di delimitare l’oggetto del giudizio, cosicché non potranno essere considerati fatti diversi da quelli contestati.  E’ illegittima – pertanto – una sanzione disciplinare irrogata per un fatto non contestato e laddove vi sia contrasto fra contestazione degli addebiti e le ragioni (motivazioni) poste alla base del provvedimento sanzionatorio. Al comma 2 l’articolo in questione prevede – poi – che il militare inquisito sia assistito da un difensore da lui scelto fra i militari in servizio, anche non appartenente al medesimo ente o Forza armata nella quale egli presta servizio o, in mancanza, sarà designato d’ufficio.  A tal riguardo, la giurisprudenza, ormai consolidata sul punto, ha sempre considerato le prerogative difensive, garantite dalla legge, indefettibili e qualsivoglia vulnerazione del diritto di difesa rende illegittimo il provvedimento sanzionatorio. Infine, col Decreto Legislativo n. 173 del 27 dicembre 2019 è stato introdotta, col comma 3 bis dell’art. 1370, la possibilità nei procedimenti disciplinari di stato di potersi far assistere, in aggiunta al difensore di cui ai commi 2 e 3, da un Avvocato del libero foro. Detta novella normativa appariva davvero indispensabile, tenuto conto che il procedimento disciplinare di stato può consistere, con l’irrogazione della sanzione della rimozione, nell’espulsione definitiva dell’incolpato dal consesso militare. Invero, l’intervento legislativo poteva ben estendersi anche ai procedimenti disciplinari di Corpo, in aderenza a legittimazioni costituzionali e a necessari criteri di omogeneità sistematica. Così come accade in altre pubbliche amministrazioni l’interessato sottoposto a procedimento disciplinare può avvalersi, anche con carattere di esclusività, di un Avvocato che lo assisterà nell’esercizio tecnico del diritto di difesa. Avv. Francesco Paolo MASTROVITO

Diritto militare. Il rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare militare.

Nella sua formulazione originaria, l’art. 1393 D.lgs. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare) disciplinava la c.d. pregiudizialità penale: il procedimento disciplinare, avente ad oggetto un fatto per il quale è già stata esercitata l’azione penale, doveva essere sospeso ovvero, qualora l’azione penale non fosse già stata esercitata, poteva essere promosso solo al termine del processo penale. In altri termini, il procedimento penale aveva sempre la precedenza su quello disciplinare. La situazione è radicalmente mutata a seguito delle modifiche apportate all’art. 1393 dall’art. 15 L. 124/2015 e dall’art. 4, comma 1, lett. t) D.lgs. 91/2016, che hanno determinato il superamento di tale configurazione. Nella sua esposizione attuale, l’art. 1393, comma 1, primo periodo, D.lgs. 66/2010 prevede la regola generale secondo cui il procedimento disciplinare deve essere avviato, proseguito e concluso anche nel caso in cui abbia ad oggetto un fatto analogo, in tutto o parzialmente, a quello in relazione al quale l’A.G. ha avviato un procedimento penale.  Vi sono, tuttavia, due eccezioni: la prima, disciplinata dall’art. 1393, comma 1, secondo periodo, a mente del quale ove il procedimento disciplinare abbia ad oggetto l’accertamento di un’infrazione di maggiore gravità (ossia punibile con la consegna di rigore ovvero con sanzione di stato ex art. 1357 D.lgs. 66/2010) e l’A.G. ha già esercitato l’azione penale per i medesimi fatti, il primo dovrà essere promosso solo a procedimento penale concluso qualora l’accertamento sia di particolare complessità, ovvero l’Autorità disciplinare non disponga di sufficienti elementi conoscitivi; la seconda, disciplinata dall’art. 1393, comma 1, terzo periodo, in base al quale l’Autorità disciplinare deve sospendere il procedimento in attesa dell’esito di quello penale, ove abbia ad oggetto atti e comportamenti posti in essere dal militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio. Nel caso in cui il procedimento disciplinare sia, in applicazione di una delle citate eccezioni alla regola generale, sospeso o non avviato, l’art. 1393, comma 1, quarto periodo prevede la possibilità di procedere comunque alla sospensione precauzionale dall’impiego ex art. 916 D.lgs. 66/1010. In conclusione, la novella del 2016 ha ridisegnato il rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare nel senso di una più accentuata (quasi totale) indipendenza di quest’ultimo, il cui iter non risulta più essere subordinato alla conclusione del giudizio in sede penale, salvo le limitate eccezioni che secondo – lo scrivente – dovrebbero comunque essere formalmente motivate. Avv. Francesco Paolo MASTROVITO #diritto #dirittomilitare #dirittoamministrativomilitare #dirittopenalemilitare #dirittoamministrativo #dirittopenale

Sanzione disciplinare di stato – principi.

Con recentissima ordinanza cautelare, il T.A.R. Piemonte ha disposto la “sospensione cautelare” di un provvedimento disciplinare di stato di 12 mesi di sospensione dal servizio a carico di un Graduato dell’Esercito Italiano.Proprio a seguito del ricorso giurisdizionale promosso dallo scrivente Legale, il Tribunale ha rilevato che:1) Non può escludersi dalla delibazione sommaria del compendio documentale prodotto in giudizio l’allegata vulnerazione del diritto di difesa del militare inquisito, in quanto le progressive postergazioni della data fissata per l’esplicitazione delle prerogative difensive si profilano ascrivibili a ragioni oggettivamente ostative alla presenza del difensore d’ufficio, la cui assistenza è tuttavia indefettibilmente garantita dalla legge, vieppiù nei procedimenti disciplinari;2) La particolare severità della sanzione disciplinare comminata, commisurata al massimo edittale previsto, non si presenta prima facie sorretta da un adeguato supporto motivazionale. Ebbene, l’esercizio della potestà sanzionatoria è sempre assoggettato al soddisfacimento di almeno due princìpi fondamentali: quello del pieno esercizio del diritto della difesa e quello della congrua motivazione della sanzione irrogata (tra l’altro in ragione del cd. gradualismo). #diritto #dirittomilitare #dirittopenale #dirittopenalemilitare #dirittoamministrativomilitare Avv. Francesco Paolo MASTROVITO

Sent. n. 1/2021/QM/PRES-SEZ. – Sezioni Riunite Corte dei Conti -applicazione art. 54 del D.P.R. N. 1092 del 1973.

Gentilissimi, con la sentenza in questione, depositata in data 04 gennaio 2021, le Sezioni Riunite della Corte dei conti hanno enunciato i seguenti principi di diritto:  La “quota retributiva” della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità ricompresa tra i 15 anni ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%”. Conseguentemente: l’aliquota del 44 % non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un’anzianità utile inferiore a 15 anni”. Con la necessaria sintesi e semplificazione, il supremo collegio è addivenuto ad una nuova interpretazione e conseguente attuazione per il calcolo della quota retributiva: non l’aliquota del 44%, né tanto meno la tesi sostenuta dall’Istituto Previdenziale, ma bensì l’applicazione del coefficiente 2,44% per tutti gli anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995. Ebbene, il ricalcolo per il personale interessato (che vanta una anzianità tra i 15 e 18 anni) appare comunque favorevole e statuisce – altresì – una posizione assolutamente contraria alle argomentazioni sostenute dall’ I.N.P.S..

RIAPERTURA ADESIONE SCADENZA 31/12/2020. RICORSO PER IL RICALCOLO DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO – 6 SCATTI

https://scuoladiritto.mykajabi.com/adesione-ricorso-forze-armate-e-forze-di-polizia-6-scatti Con l’importante sentenza n. 1231 del 2019 il Consiglio di Stato ha riconosciuto al personale appartenente alle Forze di Polizia (Polizia di stato, Penitenziaria, Carabinieri, Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto) e alle Forze Armate (Aeronautica, Esercito e Marina) i 6 scatti stipendiali nel computo del trattamento di fine servizio (liquidazione) collocato in congedo a domanda, laddove alla data di cessazione dal servizio abbia compiuto i 55 anni d’età e sia in possesso di 35 anni di servizio utile, così come previsto dall’art. 6 bis del Decreto Legge n. 387 del 1987. L’Istituto Previdenziale, invece, continua a computare i 6 scatti stipendiali solo nel caso di collocamento in congedo per limiti d’età, per permanente inidoneità al servizio ovvero per decesso. Ebbene, si tratta di una somma significata, che si aggira sui 10 mila Euro, in relazione all’ultima determinazione stipendiale, al grado e alla funzione posseduti. Per quanto esposto, gli interessati, già in congedo o prossimi alla quiescenza, appartenenti alle Forze di Polizia e Forze Armate (si specifica che per il personale delle FF.AA. sarà progettato un ricorso separato ed autonomo, in attesa di un ulteriore approfondimento delle condizioni e dei requisiti da possedere) che intendono val valere il proprio diritto e così aderire al costituendo ricorso collettivo (nei limiti della prescrizione decennale) dovranno aderire cliccando e saranno indirizzati  automaticamente

RICORSO ART. 54 – D.P.R. n. 1092/1973 – Deferimento innanzi alle Sezioni Riunite della Corte dei conti.

Il 25 novembre p.v. sarà discusso davanti alle Sezioni Riunite della Corte dei conti le questioni di massima sollevate in riferimento alla applicazione o meno dell’art. 54 a favore del personale militare, appartenente al Comparto Difesa e Sicurezza. Sarà – semplificando – deciso da un lato se la richiamata norma possa applicarsi a tutto il personale militare che alla data del 31.12.1995 possedeva un’anzianità compresa tra i 15 e 18 anni; dall’altro, per coloro che hanno un’anzianità contributiva inferiore ai 15 anni, possa essere applicata la più favorevole l’aliquota del 2,93 annuo. Ebbene, non negando il fatto che l’ Istituto Previdenziale potrà anche richiamare questioni inerenti alle condizioni generali di bilancio, più che pregnanti valutazioni giuridiche, attendiamo la decisione del Supremo consesso.

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IMPORTANTE VITTORIA – PENALE MILITARE

Importante vittoria da parte dello Studio Legale MASTROVITO! Tutti assolti, con sentenza passata in giudicato, i 4 Graduati dell’Esercito Italiano interessati da un procedimento penale militare per il reato di “Violata Consegna” – art. 120 C.P.M.P.. In particolare, così come dimostrato dall’ Avv. MASTROVITO, il Giudice ha stabilito che le condotte assunte dagli imputati erano prive di una reale ed effettiva offensività nei confronti delle esigenze di servizio. #dirittopenale #dirittopenalemilitare #dirittoamministrativomilitare

RICORSO AMMINISTRATIVO PER LA DETERMINAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE – APPLICAZIONE DEI 6 SCATTI STIPENDIALI

Con l’importante sentenza n. 1231 del 2019 il Consiglio di Stato ha riconosciuto al personale appartenente alle Forze di Polizia (Polizia di stato, Penitenziaria, Carabinieri, Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto) e alle Forze Armate (Aeronautica, Esercito e Marina) i 6 scatti stipendiali nel computo del trattamento di fine servizio (liquidazione) collocato in congedo a domanda, laddove alla data di cessazione dal servizio abbia compiuto i 55 anni d’età e sia in possesso di 35 anni di servizio utile, così come previsto dall’art. 6 bis del Decreto Legge n. 387 del 1987. L’Istituto Previdenziale, invece, continua a computare i 6 scatti stipendiali solo nel caso di collocamento in congedo per limiti d’età, per permanente inidoneità al servizio ovvero per decesso. Ebbene, si tratta di una somma significata, che si aggira sui 10 mila Euro, in relazione all’ultima determinazione stipendiale, al grado e alla funzione posseduti. Per quanto esposto, gli interessati, già in congedo o prossimi alla quiescenza, appartenenti alle Forze di Polizia e Forze Armate (si specifica che per il personale delle FF.AA. sarà progettato un ricorso separato ed autonomo, in attesa di un ulteriore approfondimento delle condizioni e dei requisiti da possedere) che intendono val valere il proprio diritto e così aderire al costituendo ricorso collettivo (nei limiti della prescrizione decennale) dovranno aderire cliccando e saranno indirizzati  automaticamente                

INDENNITA’ DI TRASFERIMENTO – LEGGE N. 86 / 2001 – PERSONALE MILITARE

Lo Studio Legale assiste il personale militare trasferito d’autorità che non ha ricevuto la relativa indennità di cui alla Legge n. 86 del 2001, anche nel caso di  sottoscrizione del cd. Annesso II con il quale dichiarava la rinuncia ai benefici economici derivanti. Contattaci per informazioni.  

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