Licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese: no al tetto di 6 mensilità

La #Corte Costituzionale con la sentenza n. 118 del 21 luglio 2025 ha dichiarato incostituzionale il limite risarcitorio di 6 mensilità per #licenziamento illegittimo nelle piccole imprese. La Consulta con la citata sentenza ha stabilito l’incostituzionalità dell’ultimo periodo dell’art. 9, comma 1, del D. Lgs. N. 23/2015, il cd. Jobs Act, relativamente al tetto massimo delle sei mensilità dell’indennità risarcitoria nei casi di licenziamento illegittimo nelle piccole imprese. Per imprese con meno di 15 dipendenti per unità produttiva o nell’ambito di un Comune e comunque che non occupi più di 60 dipendenti in totale, in caso di licenziamento riconosciuto illegittimo, era prevista un’indennità risarcitoria che non poteva comunque superare il limite massimo delle 6 mensilità, tenendo conto dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio. Tale prescrizione (imposizione di un limite massimo, fisso e insuperabile) inserita nell’ambito del regime delle “tutele crescenti” prevista dal #“Jobs Act”, è stata riconosciuta, con la Sentenza in questione, incompatibile con diversi articoli della Costituzione Italiana; più precisamente, con quelli che sanciscono il principio di uguaglianza di tutti i cittadini (art. 3 Cost.), con l’affermazione del diritto al lavoro (art. 4 Cost.), con l’art. 35 che sancisce la tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni e con l’art. 41 che stabilisce la libertà di impresa. A seguito di suddetta recentissima pronuncia della Consulta, i giudici del lavoro non dovranno più rispettare il vincolo automatico delle 6 mensilità; in buona sostanza, a tutela del lavoratore, il risarcimento del danno causato da licenziamento illegittimo, avverrà attraverso una “personalizzazione”, connotata attraverso il vaglio di una serie di criteri quali l’anzianità di servizio, le condotte poste in essere e la gravità delle stesse, il danno effettivamente subito dal lavoratore licenziato. Al contrario, prima di detta pronuncia (che potrà essere richiamata anche nell’ambito di procedimenti in corso ovvero pendenti in appello), laddove il licenziamento comminato nell’ambito di una piccola impresa fosse stato dichiarato illegittimo, il giudice non poteva riconoscere più di 6 mensilità di indennità per il lavoratore. Oggi, invece, il Giudice dovrà procedere ad una valutazione ad hoc, caso per caso, con conseguente possibilità di un risarcimento anche più elevato. Tale pronuncia appare il frutto della presa di coscienza che, da un lato, le dimensioni di una impresa non ne determinano automaticamente la forza economica e dall’altro non si può prescindere dalla considerazione della gravità del vizio che inficia il licenziamento, nonché l’anzianità di servizio del lavoratore licenziato. Infine, il Giudice delle Leggi richiama, ancora una volta, l’attenzione del legislatore sulla necessità di intervenire con forza in detta materia al fine di garantire un equilibrio tra la tutela del lavoratore e la sostenibilità dell’impresa. #dirittodellavoro #licenziamento #jobsact #costituzione #cortecortituzionale #studiolegalemastrovito #giuslavorista
E’ legittima la perdita del grado per violazione degli obblighi di continenza espressiva anche per il militare in congedo.

Il Consiglio di Stato Sez. con la sentenza n. 5455 del 23 giugno 2025 ha statuito la legittimità del provvedimento espulsivo nei confronti di un militare in congedo per aver ecceduto dagli obblighi di continenza espressiva, arrecando – così – grave nocumento al prestigio e al decoro dell’amministrazione di appartenenza. IL CASO Il caso oggetto della sentenza in esame riguarda un Maresciallo Ordinario dei Carabinieri, già in congedo assoluto, che, nella sua qualità di presidente dell’Unione Nazionale Arma Carabinieri (U.N.A.C.), aveva pubblicato un articolo e pronunciato affermazioni di natura offensiva nei confronti della giustizia militare e di un magistrato militare; fatti ritenuti lesivi del prestigio dell’Amministrazione e tali da giustificare l’irrogazione della massima sanzione disciplinare, ossia l’espulsione dal consesso militare. LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO Il Consiglio di Stato ha ribadito che anche il militare in congedo resta soggetto ai doveri di contegno (art. 732, DPR 90/2010) e alle sanzioni disciplinari, specie se i fatti contestati sono collegati al servizio e all’immagine dell’Amministrazione. Così, “l’appellante, ancorché in congedo, era tenuto al rispetto dei doveri di contegno che incombono sul militare ex art. 732, commi 1 e 2, d.P.R. n. 90 del 2010″ . Inoltre, il diritto di libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) trova limiti particolarmente stringenti per il personale militare, alla luce delle esigenze di tutela del prestigio e della neutralità delle Forze armate (Cons. Stato, sez. IV, 7 aprile 2014, n. 1609; sez. II 13 novembre 2023, n. 9689). Inoltre, “nella fattispecie, non è stato sanzionato l’esercizio, in quanto tale, del diritto del ricorrente di manifestare il proprio pensiero, ma l’eccesso da un tale diritto mediante espressioni oggettivamente e gratuitamente offensive nei riguardi della giustizia militare e delle forze armate”. Infine, la richiamata UNAC, nel caso di specie, non era considerata un’associazione sindacale riconosciuta e pertanto i comportamenti del ricorrente non potevano essere scriminati in base alle libertà sindacali. CONCLUSIONI L’irrogazione della sanzione disciplinare della perdita del grado per motivi disciplinari nei confronti di personale militare – anche in congedo – trova fondamento in un solido quadro normativo e giurisprudenziale, che tiene conto sia delle esigenze di tutela del prestigio e della neutralità delle Forze armate sia dei diritti fondamentali della persona, con i limiti derivanti dalla peculiare funzione svolta dai militari. La sentenza in questione conferma l’indirizzo restrittivo in tema di libertà di espressione dei militari e ribadisce – contestualmente – la necessità del rispetto delle procedure autorizzative per le associazioni sindacali di settore. #dirittomilitare #militari #forzearmate #studiolegalemastrovito #rimozione #sistemasanzionatoriomilitare #dirittoamministrativo #dirittodisciplinare
I 15 anni del Codice dell’Ordinamento Militare (C.O.M.) e del Testo Unico dell’Ordinamento Militare (T.U.O.M.)

Nel 2010, con il #Decreto Legislativo n. 66 e con il #DPR n. 90 del 15 marzo venivano introdotti nel panorama giuridico italiano, rispettivamente, il Codice dell’Ordinamento Militare (COM) ed il Testo Unico dell’ordinamento militare (T.U.O.M). Detta codificazione ha rappresentato – chiaramente – un’importante strumento di sistematizzazione e semplificazione normativa, integrando e riordinando le numerose disposizioni sparse che regolavano le Forze Armate e le Forze di Polizia Militare. L’introduzione del Codice ha segnato un passaggio storico: per la prima volta, le norme in materia di ordinamento, stato giuridico, disciplina e previdenza del personale militare sono state raccolte in un unico corpo normativo, provando a facilitare l’interpretazione e l’applicazione delle regole che disciplinano il mondo militare. Tuttavia, sin da subito non mancarono alcune critiche, anche facilmente condivisibili; le maggiori riguardavano, in particolare, la palese mole del Codice. Infatti, si dava vita ad un corpus normativo parecchio vasto, con i necessari collegamenti fra Codice e Regolamento annesso, posto che alle materie disciplinate dai due testi normativi si sarebbero dovuto aggiungere le Leggi di autorizzazione alla ratifica di Trattati internazionali. Ulteriori critiche sollevate inerivano – poi – ai contenuti; si era persa un’occasione per aggiornare ovvero riformare tanti contesti disciplinatori, che furono viceversa travasati sic et simpliciter nel Codice e nel Regolamento, lasciando così (ancora oggi) norme risalenti al previgente Regolamento di Disciplina Militare (la nota Legge n. 382/78). Comunque, dal 2010 ad oggi, il COM e il TUOM sono stati oggetto di modifiche ed aggiornamenti, soprattutto di natura ordinamentale, al fine di consentire un adeguamento alle nuove esigenze operative, alle decisioni (interpretazioni) giurisprudenziali ripetute e costanti, ai mutamenti sociali incidenti il comparto difesa e sicurezza. Tra le varie, si può far riferimento all’art. 1370 comma 3-bis del C.O.M. introdotto dal D. Lgs. 173/2019, in forza del quale è stata introdotta la possibilità che “nei procedimenti disciplinari di stato il militare inquisito, in aggiunta al difensore di cui ai commi 2 e 3, può farsi assistere, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro“. L’occasione del quindicesimo anniversario della codificazione, anche in ragione delle nuove (ed ardue) sfide geopolitiche e militari, potrebbe assurgere a momento di riflessione, nell’ottica di porre in essere un processo di verificazione della valenza e dell’efficacia dell’attuale canonizzazione dell’ordinamento giuridico militare (sia consentito, in alcuni contesti si potrebbe parlare persino di profonda revisione: si consideri il fatto che l’attuale sistema sanzionatorio risale sostanzialmente ad oltre 50 anni fa). Si pensi, davvero in sintesi, ad un’ulteriore digitalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi, alla valorizzazione delle risorse umane attraverso un profilo di “carriera aperto” effettivo e oggettivamente più meritocratico, ad un sistema di valutazione del personale obiettivo e semplificato, ad un sistema sanzionatorio modernizzato. Senz’altro, dunque, potrebbe – oggi – essere matura (finanche necessaria) la cantierizzazione di un processo di aggiornamento e miglioramento dell’impianto normativo di settore, garantendo efficacia e pertinenza, anche in relazione alle nuove tecnologie belliche. #studiolegalemastrovito #codicedell’ordinamentomilitare #militare #forzearmate #disciplinamilitare #dirittomilitare #forzedipolizia #TUOM #COM